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Giusta causa

 

Giusta causa

Art. 2119 Recesso per giusta causa

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda.

La giusta causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 cod. civ.) e' ravvisabile anche in fatti e comportamenti estranei alla sfera del contratto e diversi dall'inadempimento, purche' producano effetti riflessi nell'ambiente di lavoro e siano tali da far venir meno la fiducia che impronta di se' il detto rapporto. In particolare, un atto di violenza del lavoratore in danno di un altro dipendente dello stesso datore di lavoro, ancorche' realizzato fuori dell'ambito aziendale, puo' costituire giusta causa di licenziamento quando sia connesso a motivi di lavoro, ed idoneo a scuotere la serenita' e normalita' dei rapporti di colleganza tra i lavoratori e di collaborazione fra questi ed il datore di lavoro. ANNO/NUMERO: 1993 1519 REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: Dott. Mario VACCARO Presidente " Fulvio ALIBERTI Consigliere " Francesco TORIELLO Rel. " " Salvatore SENESE " " Benito AMORE " ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da _____ S.p.A. (gia' ____ Trattori S.p.A.), in persona del legale rappr.te pro-tempore, elett.te dom.to in Roma ____ c-o l'avv.____che lo rappr.ta e difende, unitamente all'avv. ____, giusta delega a margine del ricorso. Ricorrente contro V____, elett.te dom.to in Roma _____c-o l'avv. ____, rappr.to e difeso dall'avv. ____, giusta delega in calce al controricorso. Controricorrente per l'annullamento della sentenza del Trib. di A____ deposit. il 3-10-90 - R.G. n. 21-84; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31-1-92 dal Cons. Dr. Toriello; uditi gli avv.ti ______; udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen., Dr. Antonio Leo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 1 ottobre 1982 V____ cagionava lesioni personali volontarie ad AP_______. Costoro lavoravano alle dipendenze della s.p.a. ____Trattori, oggi ____, che l'11 successivo per tale fatto - per il quale a seguito di querele reciproche si sarebbe proceduto a carico di entrambi in sede penale, dove il V_____, imputato del detto reato (art. 582 cod. pen.), veniva condannato in primo grado e beneficiava di amnistia in appello, con conferma tuttavia "delle statuizioni concernenti gli interessi civili" (art. 12 l. 3.8.1978 n. 405), mentre il P____, imputato di analogo reato e di ingiurie (artt. 582 e 594 cod. pen.), veniva assolto in primo grado dall'uno per aver agito in stato di legittima difesa, e dall'altro perche' il fatto non sussiste - intimava licenziamento in tronco al V____, in base all'art. 25 lett. b) del c.c.n.l. per gli addetti all'industria metalmeccanica privata, per il cui disposto incorre nel licenziamento senza preavviso il lavoratore che provochi all'azienda un grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscono delitto a termini di legge. Davanti al Pretore di ____, adito dal V____, la ____ Trattori dedusse che gia' altra volta costui, precisamente nel maggio dello stesso '82, era stato licenziato perche', guardia giurata, aveva abbandonato con anticipo il proprio posto di lavoro, giusta segnalazione del P____, responsabile della sorveglianza. Si addivenne ad una transazione, ed il V____ fu riammesso al lavoro, ma come operaio (sicche' gli furono conseguentemente ritirati il tesserino di guardia giurata ed il porto d'armi). Da allora il V____ aveva cominciato a tenere nei confronti del P____ un comportamento persecutorio e gravemente minatorio, culminato nell'episodio criminoso, che percio' rientrava in entrambe le ipotesi previsti dalla citata norma collettiva ed aveva reso improseguibile il rapporto di lavoro, avendo fatto venir meno quella fiducia che il datore di lavoro deve pur sempre poter riporre nel proprio dipendente. Con sentenza 1 dicembre 1983 il Pretore di ____ annullo' il licenziamento ed ordino' alla convenuta di reintegrare il dipendente nel proprio posto di lavoro, condannandola a pagargli le mensilita' non corrisposte a far tempo dal licenziamento e fino alla effettiva reintegrazione. Proponeva appello la _____ Trattori, che poscia, essendo stato sospeso il procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 cod. pr. pen. e 295 cod. pr. civ., provvedeva anche a riassumerlo. Ed il Tribunale di A____, con sentenza 13 ottobre 1989, confermava la decisione pretorile, osservando: a) che per fatto connesso non "con il rapporto di lavoro" ma "con lo svolgimento del rapporto di lavoro" doveva intendersi il fatto commesso durante il periodo in cui il lavoratore mette a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative, o comunque nell'ambito dell'azienda, sicche' resta di conseguenza indifferente il comportamento del dipendente che - come il V_____ - per dissidi o rancori, ancorche' sorti nell'ambiente di lavoro, aggredisca e colpisca fuori dall'azienda un compagno di lavoro; b) che grave nocumento morale e' quello che compromette seriamente l'immagine dell'azienda, che diminuisce irrimediabilmente e duraturamente il prestigio della stessa, ed esso non era riscontrabile nella specie perche' il V____ ed il P____ erano soggetti non certamente rappresentativi dell'azienda, e la lite tra loro, consumatasi di sera e lontano dall'ambiente di lavoro e nell'abitazione privata d'uno dei due, non poteva aver arrecato pregiudizio alcuno alla societa' appellante, non potendosi peraltro condividere, alla stregua dell'istruttoria espletata, l'assunto che si fosse trattato di un "pestaggio" commesso per vendetta con riferimento ad un precedente licenziamento (il legame tra i due episodi era del tutto inesistente o quanto meno estremamente labile), e dunque nessuna lesione del potere direttivo e disciplinare dell'imprenditore era ravvisabile; c) l'azione del V____, riguardata in concreto, neppure era idonea a rompere quel vincolo di fiducia che deve sempre sussistere tra datore e prestatore di lavoro; d) vero, infine, che il licenziamento per giusta causa puo' convertirsi in licenziamento per giustificato motivo soggettivo con diritto al preavviso, ma occorre per questo una specifica istanza, che nel caso in esame era stata inammissibilmente avanzata soltanto con il ricorso in appello. La _____ propone ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui l'intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la societa' ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. pr. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 295 stesso cod. pr. civ. e 3 e 28 cod. pr. pen. oltre che motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Il giudice penale, pur avendo applicato l'amnistia, tuttavia, allo scopo di verificare la possibilita' di una assoluzione nel merito ed al fine di statuire sugli effetti civili del reato, ha accertato con forza di giudicato "la piena sussistenza a carico del V_____ del reato a lui addebitato", e dunque essersi trattato di una aggressione a carico del collega e superiore, determinata da rancori ed animosita' per i noti episodi direttamente connessi all'attivita' di lavoro. Esiste pertanto la "connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro". Cio' aveva riconosciuto lo stesso Tribunale di A____, quando aveva disposto la sospensione necessaria del procedimento, ritenendo che dalla definizione della pendenza penale dipendesse la decisione della causa, "con l'effetto che, a definizione avvenuta, non era dato discostarsi da quel giudicato". Il motivo e' inammissibile prima ancora che infondato. Invero esso attiene alla interpretazione del giudicato penale, che e' pur sempre un giudicato esterno (Cass. 29.6.1984 n. 3858), sicche' detta interpretazione e' istituzionalmente riservata al giudice del merito, e su di essa questa Corte non puo esercitare alcun sindacato, se non in caso di violazione dell'art. 2909 cod. civ. e, in genere, di norme e principi di diritto in tema di res judicata, oppure per vizi attinenti alla motivazione della sentenza di merito impugnata (Cass. 7.7.1987 n. 5933, e nello stesso senso, fra le tante altre, Cass. nn. 3040, 2932, 1497 e 1382 dello stesso 1987): violazione e vizi, che qui non vengono denunciati (beninteso con la necessaria specificita', la quale comporta la indicazione sia della censura, che delle ragioni della stessa), limitandosi la _____ a prospettare una propria interpretazione di quel giudicato, che se condivisa, condurrebbe ad una ricostruzione dei fatti non collimante con quella operata dal Tribunale, secondo cui e' "del tutto inesistente o quanto meno estremamente labile un legame tra primo licenziamento, volonta' di vendicarsi, e lesioni del 1 ottobre 1982". Con il secondo e con il terzo motivo, entrambi riconducibili all'art. 360 n. 3 cod. pr. civ., si denunciano: - con l'uno, violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 cod. civ., dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300, ed ancora degli artt. da 1362 e 1371 cod. civ. ("questi ultimi rispetto all'art. 25 lett. b) del c.c.n.l. del settore"). Il "comportamento punitivo" posto in essere nei confronti di chi concentrava in se' in quel momento i diritti della persona e, in rappresentanza, quelli datoriali, essendo investito di poteri di sovraordinazione rispetto agli altri dipendenti, e per il fatto di aver fatto di tali poteri legittimo esercizio, e' causa di quegli "effetti riflessi nell'ambiente di lavoro", di cui parla la giurisprudenza di questa Corte (si citano Cass. 3.10.1988 n. 5321 e 21.11.1986 n. 6869, la quale ultima - si sottolinea - "costituisce precedente di rara puntualita' rispetto alla fattispecie"); sicche' "nocumento morale", tale, che e' difficile ipotizzarne uno di maggior gravita', e venir meno dell'elemento fiduciario, totale ed irrimediabile, non possono essere negati, come sono stati negati invece dai giudici del merito, che hanno violato funditus gli artt. 2119 e 7 citt. L'espressione poi "in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro" va intesa in senso eziologico e non meramente topografico, e puo' solo significare "per ragioni riferibili al lavoro". Va infine considerato che il potere disciplinare ha anche funzione di prevenzione, vanificata dalla sentenza impugnata, che, al contrario, crea remore nei preposti alla segnalazione degli illeciti; - con l'altro - subordinatamente - violazione e falsa applicazione degli artt. 1424 (in relazione all'art. 1324) cod. civ. e 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. E' ammissibile (e si richiama in argomento Cass. 23.6.1987 n. 5513) la conversione d'ufficio del licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo, essendo la modificazione del titolo del recesso conseguenza soltanto di una diversa qualificazione, da parte del giudice, della situazione di fatto posta a fondamento del provvedimento espulsivo. E' fondato il secondo motivo, nel cui accoglimento rimane assorbito il terzo. Nell'escludere la riconducibilita' del comportamento del V____ sia all'art. 25 del c.c.n.l. che all'art. 2119 cod. civ., il Tribunale ha attribuito decisiva importanza al fatto che la lite tra lo stesso V____ed il P____ non si verifico' in corso di svolgimento di attivita' lavorativa, ne' nell'ambito dell'azienda, ma fuori di questa ed anzi "lontano dall'ambiente di lavoro", precisamente nell'abitazione privata di uno dei due. Trattasi di fatto cui viceversa una tale importanza non puo' essere riconosciuta. Invero il principio, cui il Tribunale avrebbe dovuto attenersi, e che qui - dovendosi cassare con rinvio la sentenza impugnata - si enuncia ai sensi e per gli effetti dell'art. 384 cod. pr. civ., e' il seguente: "La giusta causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro (art. 2119 cod. civ.) e' ravvisabile anche in fatti e comportamenti estranei alla sfera del contratto e diversi dall'inadempimento, purche' producano effetti riflessi nell'ambiente di lavoro, e siano tali da far venire meno la fiducia, che impronta di se' il detto rapporto. Un atto di violenza, in particolare, del lavoratore, ancorche' realizzato fuori dell'ambito aziendale, puo' costituire giusta causa di licenziamento quando sia connesso a motivi di lavoro, ed idoneo a scuotere la serenita' e normalita' dei rapporti di colleganza tra i lavoratori e di collaborazione tra questi ed il datore di lavoro". Esistono in tal senso numerosi precedenti di questa Sezione, cui ben a ragione si richiama la societa' ricorrente, e dai quali il Collegio non ritiene, in assenza di valide ragioni, di doversi discostare, costituiti dalle decisioni - per citare le piu' significative e le piu' recenti - 24 agosto 1991 n. 9102, 21 novembre 1985 n. 6869 e 7 dicembre 1985 n. 6166 (la seconda in effetti particolarmente "calzante", perche' relativa ad una specie in cui l'aggressore addebitava all'aggredito, suo compagno di lavoro, di averlo segnalato quale sospetto autore di danni ai macchinari aziendali, e lo percosse con un nerbo, per indurlo a ritrattare, e nella cui motivazione si fa riferimento a Cass. 23.7.1985 n. 4336, secondo la quale anche i comportamenti tenuti dal lavoratore nella sua vita privata ed estranei, percio', alla esecuzione della prestazione lavorativa possono costituire, per la loro gravita', giusta causa di licenziamento, specie se la detta prestazione richieda un ampio margine di fiducia, "esteso alla serieta' dei comportamenti privati del lavoratore"; in senso analogo Cass. 3.4.1990 n. 2683 e 3.10.1988 n. 5321). Ora a ben vedere il Tribunale, che come si e' visto giudica (con motivazione perplessa e contraddittoria) "del tutto inesistente o quanto meno estremamente labile" il collegamento (ma insomma, esiste o no, tale collegamento?) fra primo licenziamento ed episodio del 1 ottobre 1982 - a proposito del quale non potrebbe dunque (?) parlarsi di "pestaggio" del P____ compiuto dal V____ con spirito di vendetta -, non nega pero' una sia pur diversa connessione fra i due episodi, laddove afferma che l'aggressore si reco' a casa dell'aggredito "per vedere se era possibile una sua reintegrazione nel personale addetto alla sorveglianza", e che vi fu in proposito una discussione, che ad un certo punto degenero', con quel che ne segui'. Poco prima, peraltro (ultimi due righi di pag. 12 e primi due righi di pag. 13), aveva definito il comportamento del V_____ come quello di chi "per dissidi e rancori anche se sorti nell'ambiente di lavoro, aggredisca e colpisca fuori dall'azienda un proprio compagno di lavoro": definizione che meglio si armonizza con la tesi del "pestaggio", alla quale, per quanto risulta dalla narrativa della stessa sentenza impugnata (pag. 7), aveva creduto il Pretore, parlando di "aggressione avvenuta lontano dal luogo di lavoro, a notevole distanza di tempo dai fatti che determinarono la lite e tra due dipendenti non piu' adibiti allo stesso servizio". Risulta in altri termini accertata in fatto una stretta connessione, comunque, dell'episodio del 1 ottobre 1982 con motivi altrettanto strettamente attinenti al lavoro (l'incontro e la discussione, tutt'altro che casuali, ebbero ad oggetto il servizio di sorveglianza, del quale il P_____ era il responsabile, e cui il V_____, rimossone, desiderava essere nuovamente adibito); sicche', a prescindere da ogni altra considerazione, l'atto di violenza del V____ nei confronti del P_____ non poteva non riflettersi negativamente nell'ambiente di lavoro, suscitando in esso un clima che e' facile immaginare (dominato da soggezioni, diffidenze, intolleranze) e tale da scompaginare la vita aziendale e da turbare la serenita' e normalita' degli anzidetti rapporti (di MOTIVI DELLA DECISIONE colleganza tra i lavoratori e di collaborazione tra questi ed il datore di lavoro), offrendo avallo - per dirla con la societa' ricorrente, che bene ed efficacemente si esprime a questo proposito - ad un loro patologico assetto basato su principi di intimidazione e di sopraffazione, quali strumenti cui far ricorso al fine di determinare od influenzare i comportamenti altrui, "superiori" compresi. Il punto debole della sentenza impugnata e', insomma e per concludere, la' dove, dopo essersi chiesto "se comunque l'azione del V____ fosse o no idonea a rompere quel vincolo di fiducia che deve sempre sussistere tra datore e prestatore di lavoro" (con chiaro riferimento all'art. 2119 cod. civ., dopo aver escluso che la detta azione potesse rientrare nelle previsioni della normativa collettiva), lo nega in maniera sostanzialmente assertiva e senza alcuna idonea dimostrazione, incorrendo negli errori di diritto, oltre che nei vizi di motivazione, di cui alla denuncia della societa' ricorrente. Il giudice di rinvio, che si designa nel Tribunale di F____, provvedera' anche sulle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. la Corte rigetta il primo motivo del ricorso, ed accoglie il secondo, in esso assorbito il terzo; cassa e rinvia, in relazione al motivo accolto, al Tribunale di F____, anche per le spese. Roma, 31 gennaio 1992.

 
 
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