Licenziamento individuale
La ottemperanza del datore di lavoro all'ordine giudiziale di reintegrazione implica il ripristino della posizione di lavoro del dipendente illegittimamente licenziato, la cui riammissione in servizio deve quindi avvenire nel luogo e nelle mansioni originarie. E' possibile per il datore di lavoro disporne il trasferimento ad altra unita' produttiva, se questo sia giustificato da sufficienti ragioni tecniche, organizzative e produttive, tra le quali non rientra la sostituzione del lavoratore licenziato con altro, sostituzione che deve ritenersi provvisoria e condizionata al definitivo rigetto dell'impugnativa del licenziamento, onde il sopravvenuto ordine di reintegrazione impone al datore di lavoro , quali che siano gli impegni da lui assunti verso il sostituto, di riammettere il licenziato nello stesso posto precedentemente occupato. E' altresi' possibile che il lavoratore reintegrato venga adibito ad altre mansioni, purche' equivalenti e retribuite in misura almeno pari alle precedenti; ne consegue che non e' legittimo il passaggio ad altre mansioni anche all'interno della stessa categoria contrattuale quando cio' determini conseguenze pregiudizievoli per il lavoratore, quali la vanificazione della professionalita' acquisita, ne diminuisca l'autonomia e la discrezionalita', ne pregiudichi gli sviluppi di carriera o comporti una prestazione lavorativa piu' pesante o rischiosa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO _____, assumendo di aver prestato attività alle dipendenze della ____ Costruzioni s.r.l. in qualità di muratore specializzato inquadrato in 4^ livello del CCNL del settore, e con incarico sindacale di rappresentante aziendale della FILLEA-CGIL, e di essere stato licenziato con lettera del 22 dicembre 1998 per asseriti motivi disciplinari, impugnava il provvedimento espulsivo, per nullità, illegittimità o quantomeno inefficacia, adducendo la insussistenza degli addebiti disciplinari (arbitrario allontanamento dal posto di lavoro, insubordinazione nei confronti del responsabile del cantiere, indebite pressioni e minacce in danno di compagno di lavoro restio alla iscrizione alla FILLEA-CGIL) e comunque la inidoneità delle citate contestazioni a giustificare un licenziamento per giusta causa. Aveva dedotto in particolare il B____ la irregolarità della procedura disciplinare per mancata affissione del relativo codice e non corretta contestazione degli addebiti, omesso suo esame a difesa, evidente discriminazione per la sua attività sindacale, ed omessa richiesta del nulla-osta di cui all'art. 14 dell'Accordo Interconfederale. Aveva chiesto, quindi, la immediata reintegrazione nel posto di lavoro con le conseguenze di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970. Il giudice di primo grado rigettava la domanda e la Corte di Appello di N____ rigettava l'appello del lavoratore. Osservava la Corte territoriale: costituendo gli addebiti la violazione del minimum etico integrante le regole fondamentali del vivere civile non era necessaria l'affissione del codice disciplinare, che pur li prevedeva, sul luogo di lavoro; nessuna disposizione di legge, ne' di contratto, nonostante il generico richiamo da parte dell'art. 105 del CCNL all'art. 14 dell'Accordo Interconfederale del 1966, estendeva le garanzia in favore dei rappresentanti sindacali aziendali; in realtà il ricorrente aveva solo compiti di proselitismo, che non erano certo sovrapponibili a quelli dei componenti delle commissioni interne, e comunque la mancata richiesta del nulla-osta non conduceva in caso di licenziamento e di solo trasferimento alle conseguenze richieste (reintegra nel posto di lavoro) in presenza di addebiti di tale gravità da legittimare il licenziamento per giusta causa; il primo addebito (allontanamento dal posto di lavoro), essendo esso motivato da esclusivo interesse personale e non anche da contrasto con chicchessia, poteva anche non integrare la contestata insubordinazione, ancorché vi fosse stato esplicito diniego del responsabile del cantiere, cui aveva fatto seguito anche un atteggiamento verbalmente aggressivo del ricorrente per far valere la sua pretesa; grave e integrante giusta causa di licenziamento, da leggere anche alla luce delle connotazioni del primo episodio, quanto meno di sicura arroganza e malcostume e non di semplice arbitrario allontanamento dal posto di lavoro per il quale il contratto collettivo prevedeva soltanto una sanzione conservativa, doveva considerarsi l'intervento nei confronti del compagno di lavoro per indurlo ad iscriversi all'organizzazione sindacale; l'episodio si era svolto attraverso denigrazioni con frasi offensive, quali "lavori troppo, sei un burattino, sei una pecora" e minacce, con serio atteggiamento ritorsivo, che, ove se ne fosse verificata l'occasione (si era anche ventilata la ipotesi di una probabile riduzione di personale, rientrata per l'intervento sindacale), egli avrebbe usato la sua posizione di sindacalista per farlo licenziare. Ricorre per cassazione B____affidandosi a tre motivi di censura. La ____Costruzioni s.r.l. si è costituita depositando agli atti la sola procura e note scritte di udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il B____ denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 2119 e 2116 c.c., e 115 e 116 c.p.c., nonché carenza e contraddittorietà di motivazioni e valutazioni. Deduce, in sintesi, il ricorrente che la Corte territoriale, nel ricondurre il comportamento del lavoratore a generiche violazioni delle regole fondamentali del vivere civile, non aveva operato alcuna analisi dei fatti addebitati e delle modalità del loro verificarsi, rinunciando ad ogni riferimento agli atti scritti della società e ad altri elementi istruttori, nonché allo stesso contesto di continue violazioni da parte della società nei rapporti con i lavoratori dipendenti; una più accorta analisi dei fatti di cui sopra avrebbe escluso la gravita del comportamento del B____ e la sua idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, nonché, in via preliminare, e per i riferimenti negli atti scritti della società, anche la irrilevanza dell'omessa pubblicizzazione del codice disciplinare. Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha correttamente applicato il principio, consolidato, della giurisprudenza di legittimità secondo cui "l'onere di pubblicità del cosiddetto codice disciplinare, previsto dall'art. 7, primo comma, della legge n. 300 del 1970, si applica al licenziamento disciplinare soltanto nei limiti in cui questo sia stato intimato per una delle specifiche ipotesi di comportamento illecito vietate e sanzionate con il provvedimento espulsivo da norme della contrattazione collettiva o da quelle validamente poste dal datore di lavoro - entrambe soggette all'obbligo della pubblicità per l'esigenza di tutelare il lavoratore contro il rischio di incorrere nel licenziamento per fatti da lui non preventivamente conosciuti come mancanze - e non anche quando, senza avvalersi di una di queste specifiche ipotesi, il datore di lavoro contesti un comportamento che, secondo quanto accertato in fatto dal giudice del merito, integri una violazione di una norma penale, o sia manifestamente contrario all'etica comune, ovvero concreti un grave o comunque notevole inadempimento dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro, quali sono gli obblighi di diligenza e di fedeltà prescritti dagli arti 2104 e 2105 cod civ., poiché in tali casi il potere di licenziamento deriva direttamente dalla legge (art. 2119 cod. civ. e artt. lei della legge n. 604 del 1966)" (Cass. 10 novembre 2000, n. 14615). E, nel caso di specie, come si vedrà, gli addebiti contestati risultano accertati nei termini di cui al principio di cui sopra, senza che il richiamo delle disposizioni del contratto collettivo, che pur li prevedevano, da parte della società ne potessero in qualche modo mutarne la natura. Con il secondo motivo di ricorso il B____ denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 185, secondo comma, c.p.c., 1362 e segg., e 2697 c.c., e 105 del CCNL in relazione all'Accordo Interconfederale del 1966, nonché difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi della controversia, ed omessa decisione in ordine ad un capo specifico della domanda. Deduce, in sintesi, il ricorrente che la Corte territoriale, dopo aver discettato sull'applicabilità o meno dell'art. 14 dell'Accordo Interconfederale, escludendola con immotivate e quanto meno lacunose perplessità, ne ha omesso le conclusioni, pretermettendo la decisione su una specifica istanza di illegittimità e inefficacia del provvedimento espulsivo per mancata applicazione da parte della società della tutela garantista prevista dal detto Accordo. Anche questo secondo motivo è infondato. La Corte di merito ha escluso in linea di principio l'applicabilità della disposizione garantista indicata in titolazione al rappresentante sindacale aziendale per la sua diversa collocazione nel panorama sindacale in relazione ai componenti delle commissioni interne, così disattendendo il presupposto della tesi sostenuta dal ricorrente di totale sovrapponibilità delle due posizioni; tanto non trova in ricorso censura alcuna, ma solo una generica critica insuscettibile di valenza ex art. 360 c.p.c., così come non appare censurata l'affermazione che ad una tale eventuale violazione non conseguirebbero affatto, comunque, gli effetti pretesi dal ricorrente. Con il terzo motivo di ricorso il B____ denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2106 c.c., 7 della legge n. 300 del 1970, 1 e 3 della legge n. 604 del 1966 e 97 e 98 CCNL, 116 c.p.c., 2727 e 2729 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, insufficiente motivazione in ordine all'apprezzamento delle prove e contraddittorietà del procedimento logico di valutazione dei riscontri probatori e di deduzione delle conseguenze. Deduce, in sintesi, il ricorrente: la Corte territoriale sembra assolvere il lavoratore dalla contestazione di insubordinazione e tuttavia ritenerla giustificare il provvedimento, omettendo di qualificare il secondo episodio, di cui sembra recepire solo le frasi, che al massimo potevano considerarsi offensive per il compagno di lavoro, e quelle intimidatorie che vere e proprie minacce non potevano costituire; in sostanza il B____ non aveva fatto altro che rappresentare i vantaggi della iscrizione al sindacato e le conseguenze che sarebbero derivate a quelli non iscritti in ipotesi di strenua difesa delle posizioni lavorative degli iscritti; la interpretazione dei fatti, come espressa in sentenza, risente di una valutazione in astratto del comportamento dell'appellante, senza rapportarlo al contesto ed alla sua reale portata, e leggendo il tutto solo dal versante del pregiudizio eventualmente subito dalla controparte, escludendo ogni valutazione della sua conformità ad una attività meramente di proselitismo, nei limiti di un rapporto interpersonale, senza alcuna incidenza nella vita aziendale; considerato in tali termini il comportamento contestato al B____, ancorché configurabile in astratto come illegittimo disciplinarmente, era lontanissimo da costituire giusta causa di licenziamento. Il terzo motivo è anch'esso infondato. È sufficiente rilevare come nello stesso ricorso in esame si pretende una rivalutazione da parte di questa Corte degli elementi di fatto, implicitamente ammessi, e comunque non contestati, relativi al comportamento del B____ nei confronti del compagno di lavoro P____, perché si riscontrasse una mera contrapposizione della interpretazione di merito, inammissibile in questa sede. Si assume, infatti, dal ricorrente che le espressioni rivolte a quest'ultimo dal ricorrente, lungi dal costituire una minaccia diretta ad estorcere allo stesso l'adesione al sindacato di cui egli era rappresentante aziendale - ma in altra parte del ricorso pur, contraddittoriamente, definita solo, e considerandone solo la parte "sei un lecchino della ditta, ti fai comandare", una "offesa verso i compagni di lavoro", ancorché neanche grave perché non integrasse anch'essa sola una ipotesi di licenziamento (ma il testo del citato art. 98 del contratto non è neanche riportato) - era una mera rappresentazione dei vantaggi che sarebbero derivati al destinatario della offesa dalla sua adesione al sindacato. Si sostiene, cioè, che un riesame dei fatti, ove effettuato in un certo contesto ambientale, avrebbe dovuto determinare il diverso convincimento del giudice di merito di escludere la minaccia intimidatoria, e quindi l'accertata gravità dell'addebito, in relazione ad una non vietata normale attività di proselitismo. In realtà, una tale pretesa, oltre che, come si è detto, a proporsi come mera, evidente e quasi scolastica, rivalutazione di merito del fatto in termini più appaganti per il ricorrente, non appare neanche confortata dall'unico elemento di fatto dedotto in proposito, atteso che della pretesa miriade di violazioni da parte del datore di lavoro nella conduzione dei rapporti con i propri dipendenti non risulta altro che la mera affermazione del B____ in ricorso, cosi come non esiste alcun elemento di conforto all'ulteriore circostanza, neanche dedotta nello specifico, che una ventilata precedente riduzione di personale era rientrata proprio per l'intervento fattivo del sindacato. Sta di fatto, per contro, che il giudice di merito, proprio attraverso una valutazione complessiva degli elementi istruttori agli atti (offese al compagno di lavoro, riferimento al potere del rappresentante sindacale aziendale, pretesa insubordinazione per un precedente episodio con il responsabile del cantiere, ritenuto, a riprova della serenità di giudizio del giudicante, solo comportamento arrogante e sicuramente indisciplinato), ha rilevato negli addebiti quella gravità dei fatti pluridirezionali integrante la riconosciuta giusta causa del provvedimento sanzionatorio. Il ricorso, pertanto, è infondato e va rigettato. Per il principio della soccombenza il B____ va condannato al rimborso in favore della ____s.r.l. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'effettiva attività difensiva svolta. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso; condanna Buoniconti Umberto al rimborso in favore della ____s.r.l. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 11,00, oltre a euro 1.000,00 (mille/00) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, il 9 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2004. |