POSTA ELETTRONICA E CONTROLLO DEL DATORE DI LAVORO
La giurisprudenza della Suprema corte ha statuito nel senso che non integra gli estremi di cui all'articolo 616 del codice penale il comportamento del datore di lavoro che, di nascosto dal lavoratore, controlla la casella postale di quest'ultimo. Il lavoratore,afferma cassazione, non è titolare di un diritto esclusivo d'uso della posta elettronica aziendale. Il principio alla base del ragionamento della suprema corte è quello riferito all'identificazione della posta elettronica come strumento aziendale a disposizione del lavoratore per lo svolgimento della propria attività; uno strumento di lavoro che, come tutti gli altri strumenti, rimane nella completa disponibilità e possesso del datore di lavoro. In particolare la corte di appello di Milano, con la sentenza 668/2005 ha sancito che i programmi informatici, i quali permettono il controllo della posta elettronica, devono qualificarsi come sistemi di controllo legittimi se diretti alla verifica dell'attività lavorativa. Di contro, la stessa corte di appello di Milano, con sentenza 30 settembre 2005 ha ipotizzato la violazione dell'articolo 8 della legge 300/1970, quando il controllo e la conservazione dei dati acquisiti rappresenti trattamento dei dati sensibili; ciò rappresenterebbe l'acquisizione, da parte del datore di lavoro, di interessi o elementi estranei alla sfera dell'attitudine professionale del lavoratore. La corte di cassazione,a corredo del controllo del lavoratore, ha stabilito la legittimità di quello effettuato sul tabulato delle telefonate realizzate con il telefono aziendale ciò sul presupposto che esso costituisca uno strumento di lavoro in proprietà del datore di lavoro;ciò similmente alla posta aziendale .
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