Praticanti giornalisti
articolo a cura del dott. Umbero Accomanno
Praticanti giornalisti – Storica sentenza della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile - (n° 5936 - 10 maggio 2000) –
Nell’ottobre del 1994 una dipendente della società editrice “Il Gazzettino” di Venezia , con qualifica impiegatizia , chiede al Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti del Veneto il riconoscimento d’ufficio del praticantato giornalistico e l’ammissione alla prova di idoneità professionale per l’iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti), con riferimento all’attività svolta nel periodo 1978-1992 come addetta all’archivio di redazione , con l’incarico , tra l’altro, di preparare dossier informativi per inchieste giornalistiche e biografie di personaggi celebri .
La dipendente svolgeva altresì un’attività giornalistica come cronista, articolista e creatrice di varie rubriche periodiche.
Il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti (Veneto), con delibera del 17 aprile 1991 , rigetta la domanda. “La giornalista di fatto” impugna la decisione sfavorevole del Consiglio regionale avanti il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti che, con delibera del 26.3.1996, dispone l’iscrizione della ricorrente nel registro dei praticanti, con conseguente rilascio della dichiarazione di compiuta pratica (per l’attività svolta presso “Il Gazzettino”, quotidiano di Venezia).
Il “deciso” dell’Ordine Nazionale viene successivamente impugnato avanti il Tribunale di Venezia dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia che chiede l’annullamento della decisione del Consiglio Nazionale, sostenendo la non riconoscibilità dell’attività svolta dalla ricorrente (giornalista “di fatto”) e l’inammissibilità della retrodatazione dell’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti.
Secondo la Corte d’Appello, il Consiglio può esercitare il sopra indicato potere sostitutivo solo per l’aspirante giornalista che, all’atto della richiesta del certificato di compiuta pratica , risulti iscritto nel registro dei praticanti da almeno 18 mesi.
La “giornalista di fatto”, difesa con successo dall’avvocato Domenico d’Amati del Foro di Roma, propone ricorso per Cassazione.
L’analisi della Corte di Cassazione –
La Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile (10 maggio 2000), accogliendo la tesi difensiva della ricorrente, prende lo spunto per riesaminare ampiamente la normativa di riferimento e le problematiche attinenti la pratica giornalistica.
Scrive la Corte : “… appare indispensabile analizzare compiutamente la disciplina normativa rilevante in tema di pratica giornalistica, dei requisiti per l’ammissione degli aspiranti giornalisti alla prova di idoneità professionale e di dichiarazione di inizio e compiuta pratica. “
Per quanto attiene alla pratica, occorre premettere che l’art.34 della legge n°69/1963 (Ordinamento della professione di giornalista) , prescrive che dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull’attività giornalistica svolta ai fini dell’ammissione all’esame di idoneità professionale e dell’eventuale successiva iscrizione nell’elenco dei professionisti.
Il praticante non può rimanere iscritto per più di 3 anni nel Registro.
La Corte ricorda , ancora, che la pratica giornalistica, nell’ambito dei tre anni di iscrizione al registro , deve essere continuativa ed effettiva.
Del periodo di interruzione dipendente da causa di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all’art.34, ultimo comma della legge n°69/63.Per quanto riguarda l’ammissione alla prova di idoneità professionale ,l’art.29 della legge dice che per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti sono richiesti, tra l’altro, l’iscrizione nel registro dei praticanti, l’esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso della dichiarazione di compiuta pratica e l’esito favorevole dell’esame di Stato per l’abilitazione della professione di giornalista.
La Corte di Cassazione sottolinea , altresì, che il D.P.R. n°384/1993 , all’art.3, prescrive che sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno 18 mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica ex art.29 , comma primo, della legge professionale.
L’iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio Regionale o , in seconda istanza, dal Consiglio Nazionale. Per quanto attiene alla dichiarazione di inizio della pratica giornalistica, l’art.33 della legge professionale prevede che la domanda per l’iscrizione deve essere corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l’effettivo inizio della pratica di cui all’art.34.
L’art.36, commi 1° e 3°, del D.P.R. n°115/1965 prescrive, tra l’altro , che per l’iscrizione nel Registro dei Praticanti, alla relativa domanda deve essere allegata la dichiarazione dell’organo di stampa comprovante l’effettivo inizio della pratica e che il direttore del servizio o della pubblicazione è tenuto a richiesta al tempestivo rilascio della dichiarazione . Qualora il direttore ometta, è previsto il rimedio dell’ “accertamento sostitutivo” (a causa dell’inerzia del direttore) della data di effettivo
inizio della pratica giornalistica da parte del Consiglio Regionale dell’Ordine o, in seconda istanza, del Consiglio Nazionale.
Circa la compiuta pratica, si sottolinea che, ove il direttore , senza giustificato motivo, ometta o ritardi l’adempimento di tale obbligo ,il Consiglio Regionale o Interregionale competente , informato tempestivamente dall’interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione ricorrendone le condizioni.
Ma può accadere che un’attività di pratica giornalistica sia esplicata “di fatto” al di fuori delle “forme” del contratto di lavoro; e può anche accadere che lo svolgimento di fatto di tale attività sia qualificabile come tale, non già dall’inizio , ma soltanto nel corso del rapporto.
L’art.46 , comma 2, del D.P.R. n°115 del 1965 (introdotto nel 1993) ha inteso attribuire agli organi eletti dell’Ordine il potere di ricondurre nell’alveo del diritto situazioni siffatte, sia a tutela dei diritti degli aspiranti alla professione giornalistica allo scopo di rimuovere un vero e proprio ostacolo di fatto alla possibilità di accedervi , sia per dotare gli organi stessi (Consigli degli Ordini dei giornalisti) di uno strumento normativo idoneo.
In tale prospettiva – scrive la Corte di Cassazione – tale disposizione secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale , deve essere interpretata come vera e propria norma di chiusura , la quale proprio in sede di ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione , attribuisce ai Consigli degli Ordini dei giornalisti il potere di intervenire in sostituzione del direttore (inadempiente) dell’organo di informazione , per accettare e dichiarare , innanzitutto nei confronti dell’interessato, la sussistenza di un caso di svolgimento di pratica giornalistica svoltasi abusivamente al di fuori degli schemi del procedimento legale tipico.
I Consigli dell’Ordine accertano quindi la data di effettivo inizio del tirocinio e provvedono conseguentemente con effetto da tale data all’iscrizione del praticante di fatto nel relativo registro, al fine di consentirgli la partecipazione all’esame di idoneità professionale e garantirgli quindi la concreta possibilità di accedere alla professione.
In merito alla questione affrontata dalla Corte di Cassazione ,la Corte Costituzionale ha affermato che una legge la quale, pur lasciando integro il diritto di tutti di esprimere il proprio pensiero attraverso il giornale, ponesse ostacoli o discriminazioni all’accesso alla professione giornalistica , porterebbe un grave e pericoloso attentato all’art.21 della Costituzione.
Sembra che il monito del giudice delle leggi sia rimasto totalmente inascoltato in vaste regioni della penisola .
Interpretazione dell’art.34 leggen°69/63 –
La Cassazione ha ampiamente chiarito in una sentenza magistrale che anche i lavoratori in nero (i c.d. “volontari”) hanno diritto al riconoscimento del praticantato d’ufficio.
Tuttavia, la sentenza del 10 maggio 2000 non è la prima sul tema .
La giurisprudenza ha ampiamente riconosciuto ai collaboratori il c.d. praticantato d’ufficio. L’art.34 legge n°69/63 , va interpretato (cfr.Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile ,29 novembre 1996,n°10673), nella parte in cui stabilisce che la pratica giornalistica deve svolgersi presso un periodico a diffusione nazionale con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari, nel senso che nel numero minimo di tali professionisti sono contemplati , ai fini dell’utile svolgimento della pratica, non solo quelli vincolati all’editore del periodico da un rapporto di lavoro subordinato ma anche i giornalisti professionisti che collaborino con una prestazione d’opera continuativa e coordinata prevalentemente personale.
Nel novero dei redattori ordinari sono computabili, quindi, anche i collaboratori esterni.
La frequentazione giornalistica con tali figure rileva al fine dell’utile svolgimento della pratica giornalistica.
In definitiva, l’essenziale non è tanto la qualifica formale di chi impartisce l’addestramento , quanto l’esperienza redazionale effettivamente acquisita.
Anche la giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli,18.6.1986 e Tribunale di Roma 3.3.1998) ha sposato un’interpretazione evolutiva , non ritenendo necessario il requisito della subordinazione per il riconoscimento di un valido praticantato giornalistico. Infatti, nel sistema della legge professionale non viene richiesto da nessuna norma il requisito del rapporto di lavoro subordinato ai fini dello svolgimento della pratica per l’avvio alla professione giornalistica.
Ed ancora: ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti professionisti è sufficiente l’accertamento del concreto svolgimento , da parte dell’aspirante giornalista, di attività giornalistica, a nulla rilevando che la stessa non sia disimpegnata nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.
L’attività del praticante giornalista ,nell’ambito della redazione , prevede l’intervento di superiori e di giornalisti esperti come guida e sussidio orientativo ,correttivo e di istruzione tecnico-pratica così da favorire durante il tirocinio la preparazione e la qualificazione professionale.
L’orientamento evolutivo dell’Ordine di Milano (in primis) e dell’Ordine Nazionale nasce dalla considerazione che, rispetto alla situazione storica in cui è stata elaborata la legge professionale del 1963 , sono radicalmente mutate le condizioni e le caratteristiche della professione giornalistica in relazione sia alle strutture , sia al lavoro giornalistico in quanto tale.
Il lavoro giornalistico è considerevolmente mutato sia sul piano dei contenuti, sia sul piano della disponibilità delle informazioni (utilizzazione di strumenti impensabili nel 1963 – Internet et cetera ).
Dal marzo 1986 i Consigli regionali dell’Ordine sono di fatto stati autorizzati ad integrare il criterio formale ed automatico stabilito dalla legge con giudizi, caso per caso, sull’efficacia e l’adeguatezza del praticantato tenuto conto della qualità e della complessità del lavoro giornalistico (cfr.Pratica giornalistica –le vie alternative aperte dai giudici – “Tabloid”,n°5/1999 –pag.3 ).
Insomma, non si comprende perchè alcuni Consigli Regionali non vogliano accogliere le interpretazioni evolutive (art.34) della legge professionale condivise,peraltro, anche dalla Suprema Corte di Cassazione.
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