RIDIMENSIONAMENTO DEI LAVORATORI
La cassazione con sentenza non 17564/2006 ha sancito che il lavoratore qualificato non ha diritto al risarcimento del danno da parte del datore di lavoro ove costui provi che il ridimensionamento non dipenda dalla propria condotta. Nel caso di specie il ridimensionamento si era verificato in correlazione con la diminuzione dell'attività dell'azienda, che si trovava in stato di liquidazione coatta amministrativa. La corte di cassazione sancito che la responsabilità del datore di lavoro se esiste anche in assenza dell'intenzione di dequalificare il dipendente, e invece esclusa -oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una cassa giustificativa del comportamento del datore di lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali -anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato;ciò fermo restando che, in base alla generale previsione dell'articolo 1218 del codice civile ,l'onere della prova della sussistenza dell'ipotesi ora indicate grava sul datore di lavoro, in quanto costui, per questo verso, ha veste di debitore. In sintesi dalla mancanza di una responsabilità oggettiva deriva che datore di lavoro non è tenuto a risarcire il danno causato dal ridimensionamento anche nel caso di impossibilità della prestazione senza sua colpa. |