Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità (att. 98).
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
ART. 18 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) - Reintegrazione nel posto di lavoro.
(*) I primi 5 commi hanno così sostituito i commi primo e secondo per effetto dell’art.1 – Legge n. 108/1990
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di R_____, P______, esponendo che aveva lavorato come operaio di terzo livello presso la ______ s.p.a. fra il 29 luglio 1991 ed il 30 ottobre 1993, con tre contratti a termine, stipulati ai sensi del punto "c" n. 9 sub "A" dell'Accordo interconfederale del 5 gennaio 1990 intercorso fra l'INTERSIND e le confederazioni CGIL, CISL ed UIL in attuazione dell'art. 23 della legge 23 febbraio 1987 n. 56, e sostenendo che questo Accordo, consentendo la stipulazione di contratti a termine connessi a mere condizioni soggettive dei lavoratori e non nuove mere ipotesi contrattuali, era contrario alla predetta legge, e che comunque la clausola dell'Accordo stesso aveva vigore solo per due anni, chiese che si dichiarasse che il suo lavoro a termine si era trasformato in rapporto a tempo indeterminato, con condanna al pagamento delle relative retribuzioni.
Il Pretore respinse la domanda. La domanda è stata parzialmente accolta dal Tribunale di R____ con sentenza del 21 marzo 2001. Afferma il giudicante che l'art. 23 dell'indicata legge consente alla norma collettiva di individuare, oltre alle ipotesi di contratti a tempo determinato previste dalla legge, ipotesi ulteriori, che devono tuttavia inscriversi all'interno del sistema normativo preesistente (e, in particolare, della legge 18 aprile 1962 n. 230). La stipulazione di contratti a termine con un unico limite di natura quantitativa (la percentuale di rapporti a termine sul complessivo numero di rapporti aziendali), come previsto dall'Accordo interconfederale 5 gennaio 1990, non integra una nuova ipotesi contrattuale e non si inscrive nell'indicato sistema normativo. Ed è, poi, in contrasto con la ragione stessa della legge. Gli interventi normativi successivi alla legge 18 aprile 1962 n. 230 sono fondati sulla stessa logica di questa legge: ipotesi di assunzione di lavoratori a tempo determinato, fondate su specifiche esigenze di carattere oggettivo. In questo quadro emergono l'art. 1 del Decreto legge 3 dicembre 1977 n. 876 (convertito nella legge 3 febbraio 1978 n. 18) per i settori del commercio e del turismo, per la necessità di intensificare l'attività produttiva in determinati periodi di tempo; l'art. 8 bis dei Decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17 (convertito nella legge 25 marzo 1983 n. 79), che estende la precedente ipotesi a tutti i settori; la legge 25 marzo 1986 a 84 (quale integrazione dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230) per lo svolgimento di attività accessorie nelle aziende di trasporto aereo e di servizi aeroportuali; e lo stesso art. 23 terzo comma della legge 23 febbraio 1987 n. 56, per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno (poi esteso a tre giorni).
Anche nel dibattito dottrinale, che aveva preceduto l'approvazione della legge 23 febbraio 1987 n. 56, non era emersa l'ipotesi di rimettere sic et simpliciter alla norma collettiva la possibilità d'un contratto a termine non vincolato ad oggettive giustificazioni. L'ampia formula dell'art. 8 secondo comma della legge 23 luglio 1991 n. 223 (ove si prevedono contratti a termine per lavoratori in mobilità), che secondo alcuni resta peraltro connesso alle ipotesi legislative preesistenti, esprime una chiara volontà legislativa (peraltro fondata su specifiche differenziate esigenze), la quale nella legge 23 febbraio 1987 n. 56 non sussiste.
Richiamando la sentenza 7 febbraio 2000 n. 41 della Corte costituzionale, il giudicante osserva, poi, che la Direttiva comunitaria 1999/70/CE esige che il termine apposto al contratto di lavoro sia determinato da condizioni oggettive, inducendo gli Stati a fissare normativamente le condizioni per la stipulazione di questi contratti.
Dalla nullità del contratto discende tuttavia solo l'obbligo, per il datore, di corrispondere la retribuzione al lavoratore che abbia offerto la propria prestazione. E nel caso in esame la prestazione era stata formalmente offerta solo con il ricorso di primo grado. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la ________s.p.a., percorrendo le linee d'un unico motivo, coltivato con memoria; P_______ resiste con controricorso, a sua volta proponendo ricorso incidentale articolato su quattro motivi, coltivati con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 23 della legge 23 febbraio 1987 n. 56, la ricorrente sostiene che la disposizione in esame, inquadrandosi nella normativa sviluppatasi dopo la legge 18 aprile 1962 n. 230, esprime il fenomeno della "deregolazione controllata", diretta ad attuare un garantismo flessibile, attraverso una flessibilità controllata dalla norma collettiva, cui è conferita una delega in bianco, che amplia in tal modo lo spettro del contratto a termine.
E la stessa dottrina, a differenza di quanto sostenuto dal Tribunale, ha interpretato la norma come espressione d'una volontà legislativa di conferire agli agenti collettivi, in quanto qualificati a garantire l'equo contemperamento delle differenti esigenze, il potere di individuare le esigenze organizzative ed i problemi occupazionali settoriali e locali, e di autorizzare il contratto a termine al di fuori delle ipotesi legislativamente codificate; ne' il Giudice ha il potere di sindacare il merito della scelta collettiva. Anche la giurisprudenza di merito ha condiviso questa interpretazione. E l'interpretazione è coerente anche con l'evoluzione del mercato del lavoro: la lotta alla disoccupazione è perseguita attraverso l'incentivazione normativa all'assunzione di categorie di lavoratori sfavorite.
Non è fondata l'affermazione della sentenza per cui, in attuazione dell'art. 23, le fonti collettive possono indicare altre ipotesi di contratto a termine, oltre a quelle tipizzate dalla legge, ma non in deroga alla legge stessa. Ed invero, se la legge ha fissato lo spazio di ammissibilità del contratto a termine, la successiva norma, che consente il termine oltre questo spazio, è deroga della preesistente legge.
Nè sono condivisibili le argomentazioni della sentenza. Non in relazione alla lettera della legge, ove il Tribunale riconosce che non sussistono dati testuali per dedurre limiti agli agenti collettivi; ne' alla ragione della norma, considerando che l'iniziale disfavore (nella legge 18 aprile 1962 n. 230) nei confronti del termine contrattuale si è man mano attenuato; ne' ai diritti inderogabili dei lavoratori, poiché la più ampia apertura al termine è maggiore tutela del diritto al lavoro.
Nella stessa legge 18 aprile 1962 n. 230 (art. 1 lettera "f") sono poi presenti ipotesi di termini contrattuali svincolate da esigenze oggettive e contingenti.
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione della legge 18 aprile 1962 n. 230 e degli artt. 1206 e 1217 cod. civ. nonché omessa e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che, esigendo per l'obbligo alla retribuzione la mora ex artt. 1206 e segg. cod. civ., il Tribunale ha esaminato il diritto solo sotto il profilo del risarcimento del danno. La nullità del termine determina la prosecuzione del rapporto di lavoro ed il conseguente sinallagma fra prestazione e retribuzione: per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale non è necessaria la messa in mora del debitore. Anche ove si qualificasse l'obbligazione come risarcimento del danno, non sarebbe necessaria la costituzione in mora.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ, violazione e falsa applicazione della legge 18 aprile 1962 n. 230 e degli artt. 1206 e 1217 cod. civ. e dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 nonché omessa e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene che ad analoghe conclusioni si giungerebbe ove si ritenesse applicabile l'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 al caso in esame.
Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, il ricorrente incidentale sostiene che, poiché con Corte cost 2 novembre 2000 n. 459 è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 22 comma 36 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, sulle somme spettanti sono dovuti interessi e rivalutazione. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt 1362 - 1371 cod. civ. nonché omessa e contraddittoria motivazione, il ricorrente sostiene un ulteriore profilo d'illegittimità dell'apposizione del termine al contratto di lavoro, indicato anche con il ricorso introduttivo. Poiché la clausola prevista per il potere delle parti collettive aveva una durata biennale, il contratto stesso, stipulato oltre il biennio, era nullo. Nè aveva valore la clausola di proroga tacita. Nell'ambito generale della disciplina dell'Accordo si era prevista una validità sino al 31 dicembre 1992 con possibilità di tacito rinnovo: questa volontà mancava per la disciplina del tempo determinato, ove le parti avevano espressamente previsto, oltre al termine iniziale (l'approvazione ministeriale della delibera della Commissione regionale per l'impiego), anche un termine finale: due anni. Nell'ambito generale dell'Accordo, questa disciplina assumeva pertanto una natura speciale.
Fra il carattere sperimentale della disciplina e la sua durata biennale era normativamente fissato un rapporto di causalità ("pertanto"): questo carattere conferiva alla disciplina una natura precaria, che esigeva, ai fini del rinnovo, un consenso espresso (non tacito).
D'altro canto, il tacito rinnovo è visto con sfavore dal legislatore, che esige l'espressa approvazione per iscritto (art. 1341 cod. civ.).
Il termine biennale della disciplina prevista per il contratto a termine decorreva dall'approvazione ministeriale della delibera della Commissione regionale per l'impiego: e nel caso in esame mancava il nuovo Decreto ministeriale necessario per la decorrenza del termine successivo.
3. I ricorsi, oggettivamente e soggettivamente connessi, devono essere pregiudizialmente riuniti.
4. Il ricorso principale è fondato. La disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, contenuta nella legge 18 aprile 1962 n. 230 (che consente l'apposizione del termine soltanto in alcune ipotesi determinate: artt. 1, 4, 6), ha avuto espressa integrazione (D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525; art. 11 della legge 30 dicembre 1971 n. 1204, per la sostituzione di lavoratrici madri; art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983 a 17, convertito nella legge n. 25 marzo 1983 n. 79) e significative modifiche.
4.a. Fra queste, assume particolare significato (per la legittimazione dei sindacati ad individuare, senza oggettivi limiti, ipotesi di contratti e numero di lavoratori), l'art. 23 primo comma della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (che consentiva l'apposizione d'un termine "nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali"). In più limitato spazio si pongono l'art. 1 del decreto legge 3 dicembre 1977 il 876, convertito nella legge 3 febbraio 1978 n. 18 (e relative proroghe, per legge 24 novembre 1978 n. 737 e legge 26 novembre 1979 n. 598, ove si consente "l'apposizione d'un termine alla durata del contratto, quando si verifica, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico"), l'art. 8 bis della legge 25 marzo 1983 a 79, l'art. 23 terzo comma della legge 28 febbraio 1987 n. 56, e la legge 25 marzo 1986 n. 84 (per l'assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti servizi aeroportuali). Posteriori alla norma in esame sono l'art. 8 secondo comma della legge 23 luglio 1991 n. 223 (che consente il termine nei contratti con i lavoratori in mobilità), e l'art. 75 della legge 23 dicembre 2000 n. 338 (in relazione al decreto interministeriale 23 marzo 2001). La tendenza sbocca poi nel Decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, che abroga espressamente la legge 18 aprile 1962 n. 230 (con le successive modificazioni), l'art. 8 bis della legge 25 marzo 1983 a 79 e l'art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 (pur prevedendo la protrazione dell'efficacia delle clausole dei contratti collettivi stipulati ai sensi di tale norma e dei relativi contratti di lavoro;
nel contempo, con l'art. 10 ha rinnovato testualmente il terzo comma di questa norma, modificando la durata del contratto ed il termine per la relativa comunicazione).
Questo Decreto, espressamente ridisciplinando la materia, consente in via generale "l'apposizione d'un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" (la giustificazione del termine è delimitata con un parametro che richiama quello che, nell'ambito del potere datorile ex art. 41 Cost., consente - in più ristretto spazio, che non prevede ragioni di carattere "sostitutivo" - il trasferimento del lavoratore ex art. 2103 cod. civ., e quello che - in uno spazio maggiormente ristretto, che non prevede ragioni di carattere "organizzativo" - consente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ex art 3 legge 15 luglio 1966 n. 604). 4.b. In questo sviluppo storico si inserisce la disposizione in esame (art. 23 primo comma della legge 28 febbraio 1987 n. 56), per cui "l'apposizione d'un termine alla durata del contratto di lavoro ... è consentita nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale". 4.c. Questa disposizione è nel contempo espressione d'un più ampio processo. Nei confronti della norma centrale e nell'ambito del relativo complessivo spazio, si afferma (a molteplici livelli: sul piano politico, amministrativo, sindacale; e, più generale, in ogni forma di convivenza), la legittimazione ed il riconoscimento d'una norma che, differenziando le particolarità d'un più ristretto spazio), costituisce (per la propria origine) più adeguata interpretazione dei relativi problemi ed interessi. Ciò, con una "delega" della norma "centrale" ad una norma decentrale. Il processo è affermazione d'una norma giuridica che, esprimendo specificità e differenze, attraverso la maggiore adesione (per origine e per topografica vicinanza) alle particolari necessità del singolo, è approssimazione man mano minore nei confronti delle situazioni da regolare e delle esigenze da tutelare. La minore approssimazione diventa la stessa giustificazione di questa particolare norma. Tale è la norma collettiva. E la stessa norma collettiva nazionale è ottimizzata attraverso l'ingresso di un'ulteriore decentralità. È una "delega", che, per la definizione dei (potenziali od effettivi) contrasti, la norma conferisce alla volontà degli interessati, e che, consentendo l'immediato od agevolato ingresso delle esigenze dei singoli nel modulo normativo, a questa volontà conferisce giuridico rilievo in sede pre - giudiziale (preliminari tentativi di conciliazione), precontrattuale (concertazione), e contrattuale (contratto collettivo).
Nell'ambito di questo processo s'inquadra anche la tendenza ad affidare alla norma collettiva lo specifico potere di derogare ad alcune regole generali: ne sono esempi (come osservato da Cass. 23 luglio 2004 n. 13896) l'art. 48 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, l'art 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223, l'art. 16 del Decreto legge 29 settembre 1998 n. 225 (convertito in legge 17 novembre 1998).
4.d. Nel quadro della predetta "delega" è da leggersi la norma in esame. Questa si limita a "consentire" l'apposizione del termine "nelle ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro". Nella lettera della legge non è indicato un limite al potere conferito ai sindacati nazionali o locali ("aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale"). Nè limite discende dall'espressione che precede questa previsione ("oltre che nelle ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'art. 8 bis del Decreto legge 29 gennaio 1983 n. 17, convertito dalla legge 25 marzo 1983 n. 79").
La disposizione richiamata (l'indicato art 1) contiene (dopo la premessa: "è consentita l'apposizione d'un termine alla durata del contratto") un mero elenco di ipotesi, le quali non sono espressamente inserite in un precostituito limite normativo. L'espressione dell'art. 23 primo comma ("oltre che"), contenuta in mero inciso, non indica (pur indirettamente) un limite entro cui il potere di individuazione dovrebbe svolgersi. Nè, per le nuove "ipotesi", vincolo di specie o carattere o natura (quale il carattere "oggettivo" dei relativi presupposti) discende dalla menzione delle precedenti ipotesi.
Questa menzione è da un canto l'espressa riaffermazione del principio generale, su cui la legge richiamata è fondato ("il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni indicate"); ed è d'altro canto l'indicazione dei precedenti ai quali le nuove ipotesi si aggiungono, e la loro conseguente diversità. Che, in assenza di limiti, può anche essere disomogeneità.
Intenzione del legislatore (e ragione della norma) è costruire questa diversità: e costruirla attraverso la norma collettiva. Ed in tal modo consentire, nel quadro del crescente rilievo conferito alla volontà collettiva quale privilegiata interprete delle esigenze del settore, che il contratto collettivo individui ipotesi diverse da quelle delineate dalla legge.
4.e. La legge, espressione del pensiero (normativo) del tempo in cui emerge, non può essere interpretata con il pensiero sul quale sono fondate le leggi posteriori (per cui non è determinante il fatto - pur osservato da Cass. 6 settembre 2003 n. 13044 - che la disposizione in esame "risulta coerente con la successiva evoluzione della medesima disciplina: art. 8 comma 2 della legge 23 luglio 1991 il 223, art. 75 della legge 23 dicembre 2000 n. 338 in relazione al decreto interministeriale 23 marzo 2001").
Per eguale simmetrica ragione, la disposizione in esame non può essere interpretata con la ritenuta natura "oggettiva" delle ipotesi inizialmente previste, le quali esprimono (pur con un mero non vincolante elenco) il pensiero del tempo cui risale la legge. 4.f. Limite alle nuove ipotesi previste dalla disposizione in esame è solo il principio generale (su cui è fondata la legge 18 aprile 1962 n. 230, per cui "il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato"), che, con l'indicato richiamo, è espressamente riaffermato.
Inserendosi, come indicazione di nuove ipotesi, nella stessa articolazione della predetta legge (e nelle previsioni del relativo art. 1), la disposizione in esame resta assoggettata alle altre disposizioni della legge (ed in particolare all'art 2). In tal modo, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza dell'ipotesi di legittima apposizione del termine, come individuate dalla norma collettiva; e la violazione delle prescrizioni (dell'art. 23 primo comma della legge 28 febbraio 1987 n. 56) determina la conversione del rapporto di lavoro a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5. In base alle precedenti osservazioni, si condivide quanto, su un piano generale, è stato affermato da questa Corte, per cui la disposizione in esame è stata "innestata nella disciplina generale dettata in materia dalla legge 18 aprile 1962 n. 230 ed inserita nel sistema da questa delineato, con la conseguente applicazione dell'art. 2 della detta legge" (Cass. 26 maggio 2003 n. 8366; in senso analogo, Cass. 26 maggio 2003 n. 8352, Cass. 2 settembre 2003 n. 12777, Cass. 1^ dicembre 2003 n. 18354).
Più specificamente, si condivide quanto affermato da Cass. 23 marzo 2002 n. 4199, Cass. 6 settembre 2003 n. 13044, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866, Cass. 23 luglio 2004 n. 13896, in ordine all'ampio potere che la disposizione in esame conferisce alla norma collettiva, nell'individuazione di nuove ipotesi di legittima apposizione del termine al contratto di lavoro.
6. È pertanto da affermare che, per l'art. 23 primo comma della legge 23 febbraio 1987 n. 56, la contrattazione collettiva è libera di individuare ipotesi normative, nelle quali può essere legittimamente apposto al contratto di lavoro un termine, anche in assenza di ragioni oggettive connesse all'esigenza del termine stesso, e nella sola connessione con le condizioni soggettive dei lavoratori.
7. Il quarto motivo del ricorso, che, deducendo una distinta ragione d'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro, deve esser esaminato pregiudizialmente, è inammissibile. Poiché presuppone la soccombenza, il ricorso incidentale non può essere proposto dalla parte che soccombente non è, neanche per la ragione dedotta in ricorso, anche se questa non è stata esaminata dalla sentenza impugnata, in quanto ritenuta assorbita dall'accoglimento di ragioni alla stessa preliminari (Cass. 12 aprile 2001 n. 5503).
8. il ricorso principale deve essere accolto. Ed il quarto motivo del ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile. Nell'accoglimento del ricorso principale restano assorbiti i primi tre motivi del ricorso incidentale.
9. Con la cassazione della sentenza impugnata, la causa deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, che applicherà l'indicato principio nel contempo provvedendo alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; dichiara assorbiti il primo, il secondo ed il terzo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il quarto motivo del ricorso incidentale; cassa, in relazione al ricorso accolto, la sentenza impugnata; e rinvia alla Corte d'Appello di R____, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2004.