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Gestione e godimento della cosa produttiva

Art. 1615 Gestione e godimento della cosa produttiva

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti (821) e le altre utilità della cosa.

Sentenza della Cassazione

Gestione e godimento della cosa produttiva

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13 novembre 1992 ______________ richiedeva alla sezione agraria del Tribunale di _________di dichiarare che il contratto di affitto di fondo rustico, stipulato tra esso ricorrente ed il Sig. ___________si era risolto per inadempimento del conduttore, secondo quanto disposto nella clausola n. 16 del contratto, alla obbligazione di effettuare opere di manutenzione ed inoltre per avere lo stesso eseguito migliorie e addizioni senza consenso.
In via subordinata, chiedeva dichiararsi cessato il contratto alla data del 14 marzo 1991, per intervenuta disdetta.
Il ricorrente assumeva in fatto che il contratto, avente oggetto un fondo in ___________, comprendente un fabbricato rustico e un terreno coltivo era stato formato ai sensi dell'art. 45 l. 203-82. Contestati vanamente gli inadempimenti contrattuali al __________con raccomandata 27 agosto 1990, e ispirato, per inerzia dell'Ispettorato _______, il termine per la effettuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione, egli aveva così adito l'A.G.
Si costituiva in giudizio il __________, resistendo alla domanda, e formulando in via riconvenzionale domanda volta ad accertare che nella specie, il contratto stipulato non aveva natura agraria, ma era in realtà un contratto di locazione di immobile adibito a civile abitazione.
Con sentenza 19 maggio 1993 il Tribunale rigettava la domanda attorea, e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale osservava che in relazione ai beni oggetto del contratto e alle clausole che lo caratterizzavano e agli elementi acquisiti in causa doveva affermarsi che le parti non avevano voluto nè stipulato un contratto di natura agraria, ma avevano in realtà stipulato un contratto di locazione di immobile a uso abitazione. Il Tribunale osservava che la domanda riconvenzionale avente per oggetto la diversa qualificazione del contratto fatto valere costituiva l'iter logico giuridico e fondamento della decisione di rigetto della domanda attorea, e pertanto non necessitava di distinta statuizione.
La Corte di Appello, con sentenza 10.1993, con la sola modifica della regolamentazione delle spese, confermava la impugnata sentenza. Ha proposto ricorso per cassazione __________, sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.
Ha resistito con controricorso il ________, proponendo ricorso incidentale in base a due motivi.
DIRITTO
Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e seguenti c.c., in relazione all'art. 1325 n. 2 codice civile e agli artt. 1615 e segg. c.c.
Denuncia il ricorrente che i giudici di merito, nell'interpretare il contratto avrebbe proceduto ad una individuazione del tutto soggettiva dell'interesse dei contraenti, come se si trattasse di persone non in grado di manifestare adeguamente la loro volontà. Sarebbe stato così dato peso preminente ad alcune clausole, trascurandosene altre, falsando il rapporto voluto dai contraenti. Non sarebbe così stato adeguatamente valutato l'obbligo assunto di coltivazione del fondo, totalmente incompatibile con un contrasto diverso dall'affitto di fondo rustico.
Le risultanze processuali indicavano quindi, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, che le parti vollero concludere, attribuendogli la sua corretta denominazione ed i requisiti procedimentali, con l'intervento dei rappresentanti delle associazioni sindacali, un contratto di affitto di fondo rustico. Se l'oggetto del contratto si specifica nella comune considerazione delle parti di un determinato bene, al quale vengono riferiti i rispettivi diritti e obblighi, tale bene deve essere omogeneo al contratto stesso.
La censura svolta non appare peraltro fondata. Gestione e godimento della cosa produttiva.
La Corte territoriale ha, con valutazione di fatto immune da vizi logico giuridici, ritenuto che le parti intesero conferire astrattamente al negozio connotazione causale diversa da quella di locazione ad uso abitativo, al fine di evitare l'applicazione di norme imperative contenute nella legge n. 329-78 sull'equo canone; ha pertanto concluso che si trattava - per quanto concerneva le clausole agricoli - di clausole in frode alla legge e come tali nulle. Tale giudizio ha motivato con riferimento all'oggetto del contratto, costituito da edificio di dimensioni non modeste, da un apprezzamento di terreno di ha. 1.07.80, sito ad un chilometro e mezzo dello stabile, con 50-60 olivi, ed in stato di abbandono da oltre 10 anni, dal canone pattuito, dagli obblighi assunti di manutenzione dello stabile, dalla qualità di musicista del preteso coltivatore. Si rileva così, che i privati non possono pretendere di dar vita ad un contratto tipico - di rilevanza sociale quale quello di affittanza agraria - ad onta di qualsiasi affermazione contraria delle parti stese volte ad assoggettarlo alla disciplina normativa ritenuta più conveniente.
Chiarito quanto fu oggetto di statuizione tra le parti, è infatti compito del giudice operare l'esatta qualificazione giuridica all'interno degli schemi normativi predisposti dall'ordinamento giuridico, individuando la tipologia del contratto, e la normativa applicabile in termini rigorosamente oggettivi, e ormai distaccati dalle qualificazioni di parte.
Questa Corte, in materia, ha già avuto modo di precisare che perché il contratto di affittanza agricola si configuri, è necessario non solo che il contratto abbia ad oggetto una cosa potenzialmente produttiva, ma anche che la disponibilità del bene sia concessa al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva dello stesso, valutandosi così nella economia del contratto la prevalenza o meno del godimento del fabbricato, e l'accessorietà, o principalità del terreno coltivo (Cass. seg. 3, 19 gennaio 1995, n. 489.765).
La Corte territoriale, nella interpretazione data al contratto per cui è causa, si è dunque attenuta ad esatti principi
interpretativi, nel senso come sopra specificato.
Con secondo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1419 e 1424 cod. civ.; contraddittoria motivazione riguardo alla qualificazione del contratto come locazione a fini abitativi, anziché affittanza agraria.
Questo secondo motivo prospetta, sotto diversa prospettiva, medesima censura in ordine alla operata qualificazione di locazione ad uso abitativo anziché affittanza agricola del rapporto posto in essere col Gonvers.
Il ricorrente sostiene che la Corte sarebbe ricorsa allo schema normativo dell'art. 1419 c.c., rimovendo disposizioni ed obblighi contrattuali, propri dell'affittanza agricola, con la semplicistica affermazione che trattavasi di clausole in frode alla legge; nella ricostruzione operata dalla Corte le finalità di aggiramento della legge potevano esservi nel concedente, ma non nell'affittuario. In secondo luogo, la Corte erroneamente avrebbe in base al presunto accertamento di nullità, proceduto ad affermare anziché la semplice nullità del contratto, l'esistenza di altro contratto. Il ricorrente insiste pertanto nella tesi che le parti vollero in realtà un contratto di affitto agricolo, di cui sussisterebbero tutti i requisiti di sostanza e forma.
La censura appare infondata Gestione e godimento della cosa produttiva.
Già affermato come i contratti debbano essere qualificati in relazione al concreto atteggiarsi dell'interesse effettivo degli stipulanti, per il perseguimento di scopi riconducibili in termini oggettivi, allo schema predisposto dall'ordinamento, nella tipicità della situazione che giustifica la particolare tutela ad essa accordata da una normativa caratterizzata dalla presenza di numerose disposizioni a carattere imperativo e pubblicistico, l'accertamento dei giudici di merito ha avuto per oggetto il dato obiettivo della utilità perseguita dai contraenti, con riferimento al mezzo giuridico utilizzato.
Individuato come la causa del contratto fosse quella propria del contratto di locazione - il godimento dell'immobile ad uso abitativo, e non bene strumentale per la coltivazione del fondo -, legittimamente la corte ha ritenuto che la volontà contrattuale formalmente espressa in alcune clausole accessorie non potesse valere ad escludere l'applicazione delle norme imperative in tema locazione che escludono l'autonomia contrattuale, essendo il contenuto del contratto frutto dell'intervento normativo Gestione e godimento della cosa produttiva.
Le inserzioni automatiche di clausole ex art. 1339 c.c., la nullità di patti contrari alla legge sancita dall'art. 79 l. 392-78, riconducibile alle nullità generali previste dagli artt. 1418 e 1419 c.c. sorreggono pertanto giuridicamente l'affermazione operata dal giudice di merito sulla inefficacia delle pattuizioni che intendevano modificare il contenuto tipico del contratto di locazione in realtà stipulato tra le parti. Diversa prospettazione deve ritenersi poi censura di fatto, inammissibile in questa sede.
Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della legge 3 maggio 1982 n. 203.
Assume il ricorrente che la Corte non avrebbe comunque potuto pronunciare la conversione del contratto nullo, non avendo il Gonvers, prima di introdurre la domanda riconvenzionale, esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 46 legge 203-1982. Ne conseguirebbe la improponibilità della domanda riconvenzionale relativa all'accertamento della natura del contratto. Questa Corte ha già avuto modo di affermare il carattere contenutistico e strumentale del tentativo di conciliazione, di natura amministrativa, previsto dall'art. 46 l. 3.5.82 n. 203, che deve procedere non solo la proposizione della domanda principale da parte dell'attore, ma anche di quella riconvenzionale del convenuto, chiedendo che per la riconvenzionale occorre però che venga ampliata la materia del contendere. Occorre così che la riconvenzionale investa aspetti nuovi, che attinendo al rapporto agrario in essere, in contestazione, potrebbe portare ad una definizione bonaria della lite, evitando l'intervento del giudice (Cass. sez. 3, 27 aprile 1995 n. 492030).
Nella fattispecie la contestazione del convenuto, così come già incisivamente osservato dal Tribunale, ha essenzialmente natura di eccezione, proponendo una diversa qualificazione del rapporto, ed è quindi, se accolta, fondamento del rigetto della domanda attorea. Pertanto l'accertamento della effettiva natura del rapporto in essere fra le parti, è pregiudiziale all'esame delle domande della parte in merito, e non modifica la materia del contendere Gestione e godimento della cosa produttiva.
Il motivo - a parte il rilievo che la qualificazione operata non ha impostato una conversione di contratti, atteso che è stata accertata la reale natura del contratto posto in essere - appare così infondato, non sussistendo l'eccepita improponibilità della domanda svolta dal convenuto.
Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 47 della legge 203-82.
Assume il ricorrente che se anche questa Corte confermasse la qualificazione del contratto, come data dai giudici di merito, si dovrebbe rilevare che gli sessi non avrebbero poi risolto la questione di merito, relativa alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'affittuario locatorio, restando la questione nell'ambito della cognizione della sezione specializzata, in base alla c.d "vis atractiva" della competenza del giudice dinanzi al quale la causa è radicata.
Secondo il ricorrente, il rapporto di pregiudizialità fra questione relativa alla natura giuridica del contratto e pretesa concernente la sua risoluzione, determinerebbe l'applicazione di detta regola. La corte territoriale avrebbe così dovuto decidere il residuo merito della controversia, anziché limitarsi ad affermare che la sezione specializzata era incompetente ratione materiae, a giudicare di rapporto locatizio.
Il motivo deve ritenersi infondato Gestione e godimento della cosa produttiva.
La questione relativa alla qualificazione può definirsi pregiudiziale da un punto di vista logico, ma tale non è in senso tecnico, perché rientra senz'altro nell'oggetto del giudizio, attinendo al fatto costitutivo del diritto che si fa valere. Pertanto la sezione specializzata agraria del Tribunale, ritualmente investita della controversia in base alla prospettazione attorea, ha operato la qualificazione del rapporto e definendo il giudizio come proposto, ha rigettato la domanda.
La Corte territoriale ha ritenuto di precisare che ogni questione relativa al ritenuto contratto di locazione ad uso abitativo, è di competenza, ratione materiae, del giudice ordinario. Ma tali questioni del tutto nuove non sono oggetto dell'instaurato giudizio e solo impropriamente la Corte, che ha confermato, la sentenza di rigetto di primo grado, ha affermato in parte motiva che le parti dovevano riassumere il processo avanti al Tribunale secondo le norme di rito. Ma tale statuizione, essendo stato invece il giudizio definito, indica solo che la tutela dei diritti nascenti dal ritenuto contratto di locazione, non sono preclusi dal giudicato e possono farsi valere avanti al giudice funzionalmente competente. È principio affermato che qualora la motivazione contenga considerazioni le quali non abbiano alcun riflesso sul dispositivo di DIRITTO
conferma della sentenza impugnata, tali considerazioni ancorché erronee sono influenti e non possono portare comunque ad annullamento parziale della sentenza, essendo esclusa sul punto la forza precettiva del provvedimento impugnato.
Con quinto ed ultimo motivo, si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c Gestione e godimento della cosa produttiva.
Il ricorrente censura che con la domanda alle spese di giudizio operata dalla corte territoriale, sarebbe stato violato il principio di soccombenza. in quanto la Corte avrebbe accolto la domanda subordinata proposta da esso appellante di rimettere la causa al Giudice ritenuto competente, per la diversa qualificazione giuridica del rapporto, ancorché il dispositivo della sentenza non contenga traccia dell'accoglimento della domanda.
Il motivo è infondato.
Esaminando il quarto motivo si è già precisato che la sentenza ha carattere definitivo e non è declinatoria di competenza, pertanto, il dispositivo deve considerarsi completo e conforme alla portata della decisione assunta.
La ritenuta soccombenza giustifica pertanto il regolamento delle spese processuali come effettuato Gestione e godimento della cosa produttiva.
In ordine al ricorso incidentale proposto dal Gonvers si osserva. Con il primo motivo si assume l'improcedibilità del ricorso principale, per non essere stata indicata la produzione della copia autentica della sentenza impugnata, con violazione dell'art. 369 c.p.c.
Secondo la tesi prospettata tale omissione non potrebbe ritenersi sanata dalla produzione della sentenza stessa all'atto del deposito del ricorso, non potendo imporsi al resistente una verifica dei documenti, non prevista dalla legge.
Il motivo appare del tutto infondato in quanto l'art. 369 c.p.c., prescrive, a pena di improcedibilità, il deposito degli atti e dei documenti sui quali si fonda il ricorso, ma non la relativa elencazione nel contesto del ricorso (non prevista dall'art. 366) e pertanto tale omissione non costituisce motivo di improcedibilità. Nè al resistente è fatto onere di eccepire eventuali cause di improcedibilità del ricorso, sempre rilevabili di ufficio. Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale censura che la Corte territoriale, in parte motiva abbia indicato che la causa doveva essere riassunta avanti al Tribunale Ordinario, mentre la questione giudicanda era solo la qualificazione del rapporto. Il rilievo di per sè giustificabile, perde peraltro di valore, nonostante una certa equivocità delle espressioni utilizzate in motivazione, per le considerazioni già svolte da questa Corte in ordine alla definitività della sentenza, quale risulta dal dispositivo.
Entrambi i ricorsi debbono essere pertanto rigettati. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M Gestione e godimento della cosa produttiva.
La Corte:
riuniti i ricorsi, li rigetta entrambi.
Spese compensate.
Roma 13 marzo 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 OTTOBRE 1996

 
 
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