Art. 1637 Accollo di casi fortuiti
L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. E' nullo il patto (1421 e seguenti) col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari
Sentenza della Cassazione
LA LEGGE 12 GIUGNO 1962, N. 567, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI, E APPLICABILE - SALVO PER QUANTO ATTIENE ALL'ART. 11 IN TEMA DI ACCOLLO DEI RISCHI DA CASO FORTUITO - A TUTTI I CONTRATTI DI AFFITTO, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO SOGGEZIONE ALLA PROROGA LEGALE.* |