Art. 1644 Accrescimenti e frutti del bestiame
L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva (1615). Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo.
Sentenza della Cassazione
Accrescimenti e frutti del bestiame
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 6 maggio 1996 __________ chiedeva che il tribunale di ______, sezione specializzata agraria, in contraddittorio con la Cooperativa Agricola _______s.r.l., dichiarata la validità e efficacia di un contratto di soccida inter partes, condannasse detta cooperativa al risarcimento dei danni e alla restituzione del gregge oggetto del rapporto, sottoposto a sequestro penale e quindi consegnato alla società proprietaria. Costituitasi in giudizio la società convenuta da un lato eccepiva l'incompetenza del giudice adito, tenuto presente che si era a fronte a un contratto atipico e non ad un contratto agrario, dall'altro, l'infondatezza della domanda attrice atteso che essa concludente era receduta dal contratto inter partes, a causa dell' inadempimento di controparte che dopo essersi appropriata del contributo CEE aveva tentato di alienare il gregge venendo così sottoposto a procedimento penale. Da ultimo, in via riconvenzionale, la cooperativa convenuta chiedeva che, dichiarata la risoluzione del contratto in questione per inadempimento del __________, questo ultimo fosse condannato al risarcimento dei danni. Con sentenza non definitiva 19 - 21 novembre 1996 - la adita sezione specializzata agraria da un lato rigettava l'eccezione di incompetenza, dall'altro dichiarava l'ammissibilità della domanda riconvenzionale (contestata dalla difesa dell'attore sotto il profilo di cui all'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203). Gravata tale pronuncia in via principale dal _________e in via incidentale dalla Cooperativa Agricola __________a r.l. ,la Corte di appello di __________, sezione specializzata agraria, con sentenza 12 marzo - 26 aprile 1997 rigettava entrambi gli appelli. Riteneva la Corte che esattamente i primi giudici avessero ritenuto la controversia agraria, tale dovendosi qualificare il contratto inter partes, nonostante le deviazioni che questo presentava rispetto allo schema tipico di cui all'art. 2170 c.c. (atteso che la ripartizione dell'accrescimento del bestiame e degli altri prodotti e utili che ne derivano, prevista dall' art. 2170 c.c. rappresenta solo il normale bilanciamento economico dei rispettivi interessi e che nulla impedisce che le parti, nella propria autonomia, stabiliscano un diverso regime, senza alterare la natura associativa del rapporto, come nella specie, pattuendo che l'accrescimento e i prodotti spettino interamente al soccidario restando invece di spettanza del soccidante ogni pubblica contribuzione). Quanto - ancora - alla procedibilità della domanda riconvenzionale (non preceduta da specifico tentativo di conciliazione) hanno osservato i giudici di appello che doveva farsi applicazione del principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è necessario un secondo tentativo di conciliazione allorché la contropretesa del resistente si ricolleghi direttamente al contesto introdotto dalla parte attrice. Per la cassazione di tale riassunta pronuncia ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, __________. Resiste con controricorso e ricorso incidentale, affidato ad un motivo, la Cooperativa Agricola _____________ a r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. 2. L'esame del ricorso incidentale - con il quale si contesta la competenza della sezione specializzata agraria a conoscere della presente controversia - deve precedere, per ragioni di ordine logico, ogni indagine sul ricorso principale. 3. La Cooperativa, denunciando "violazione di norme sulla competenza ex art. 360 n. 3 c.p.c.", censura - come anticipato - la sentenza gravata nella parte in cui questa ha ritenuto la natura agraria del contratto inter partes Accrescimenti e frutti del bestiame. La soccida - assume la ricorrente incidentale - nella sua configurazione tipica è un contratto con il quale le parti non prevedono reciproche prestazioni, ma una loro associazione per una comune e unitaria attività imprenditoriale, avente come obiettivo il diretto conseguimento dei prodotti, secondo una determinata percentuale di ripartizione: nella specie, per contro, il contratto aveva ad oggetto l'attività di allevamento verso un determinato "compenso" (percepimento di tutti gli accrescimenti, prodotti ed utili), con obbligo di custodire ed allevare il bestiame e con espressa pattuizione che "ogni tipo di contributo finalizzato all' allevamento sarà riservato al soccidante ed il soccidario nulla potrà pretendere a tale titolo, ben può qualificarsi, in mancanza di subordinazione, come contratto di appalto o d'opera, in cui il compenso per la attività prestata rappresenta il corrispettivo dovuto dal committente per la cura e la custodia del bestiame che dovrà essere restituito alla scadenza". 4. Il rilievo è infondato. "Nella soccida - precisa l'art. 2170 c.c. - il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano". Puntualmente - come esattamente rilevato in sede di merito - ricorrono nel caso concreto tutte le condizioni di legge, perché il rapporto inter partes possa qualificarsi di "soccida". Come contratto a struttura associativa al fine dell'esercizio dell'impresa agraria e in particolare dell' allevamento e dello sfruttamento del bestiame, la soccida è caratterizzata, come del resto la lettera della norma chiarisce (art. 2170 cc.), dalla comunanza di scopo, consistente nel fatto che le parti si associano non già nella attesa di una controprestazione dell'altro contraente, ma per il conseguimento del diritto di proprietà, nella misura convenuta, sui prodotti e sugli utili dell'esercizio dell'impresa, che deve aver luogo sotto la direzione del soccidante. Oltre alla comunanza dello scopo, è dunque elemento qualificante del contratto la comunanza degli effetti, la quale già trova generica designazione nella definizione del contratto di società (art. 2247 cc.), in cui il conferimento di beni o servizi è fatto da due o più persone per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili Accrescimenti e frutti del bestiame. Nella disposizione dell'art. 2170 c. c., in cui l'associazione del soccidante e del soccidario è prefigurata per l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, al fine della ripartizione dell'accrescimento del bestiame stesso e degli altri prodotti ed utili che ne derivano, il detto scopo ha specifico, essenziale, risalto, attesi gli effetti che si realizzano con l'acquisto della comune proprietà tra le parti sui rispettivi oggetti (in questo senso, ad esempio, cfr. Cass., 8 novembre 1986, n. 6555, specie in motivazione). Atteso che nella specie l'accordo tra le parti tendeva - appunto - alla ripartizione tra i contraenti dell'"accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano", correttamente i giudici del merito hanno ritenuto la sussistenza di un contratto di soccida, ai sensi dell'art. 2170 c.c. Non è rilevante - al fine di pervenire ad una diversa conclusione - la circostanza che il soccidario nel caso concreto facesse propri gli accrescimenti, i prodotti e gli utili, mentre al soccidante erano riservati esclusivamente "ogni tipo di contributo finalizzato all'allevamento". Infatti Accrescimenti e frutti del bestiame. Anche tali "contributi", conseguenza diretta della attività di allevamento di bestiame, rientrano, senza ombra di dubbio, tra gli "utili" menzionati nell'art. 2170 c.c. Ne deriva, pertanto, nulla prevedendo in modo inderogabile al riguardo la norma positiva, che nella loro autonomia contrattuale le parti bene potevano convenire la ripartizione delle conseguenze vantaggiose della attività comune intrapresa nel senso di una divisione degli "utili" e degli altri "incrementi" nei termini indicati sopra [attribuzione al soccidante dei "contributi", e al soccidario delle altre "utilità"]. Come ammette la stessa ricorrente incidentale nella specie faceva difetto, senza ombra di dubbio, un rapporto di "subordinazione" (di una delle parti all' altra). Tale circostanza, unita al rilievo che tutti i "prodotti" naturali (cioè i nuovi nati, nonché gli altri frutti del gregge) erano riservati al soccidario, cui faceva obbligo di custodire e di allevare il gregge, mentre erano attribuiti al soccidante i "prodotti" civili (cioè i contributi finalizzati all'allevamento), non permettono, peraltro, di qualificare il rapporto tra le parti come rapporto "di appalto" o "d'opera", come si invoca. I "contributi" in questione, infatti, non erano a carico del soccidario - nella quale ipotesi, per ventura, l'assunto avrebbe avuto un qualche fondamento - ma certamente di terzi (cioè della Pubblica Autorità) per cui è evidente che non può affermarsi che si fosse in presenza ad un contratto di scambio (cfr., del resto, in tema, Cass. 10 marzo 1982 n. 1540). Qualificato il contratto inter partes come contratto di soccida, correttamente i giudici del merito hanno ritenuto la competenza della sezione specializzata agraria a conoscere della controversia, atteso che a norma dell'art. 9, l. 14 febbraio 1990, n. 29, "tutte le controversie in materia di contratti agrari" sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie, e il contratto di soccida è un tipico contratto agrario (e, infatti, ha la propria disciplina positiva nel capo secondo, dedicato alla impresa agricola, del titolo secondo del quinto libro del codice civile, unitamente alla mezzadria ed alla colonia parziaria). 5. Con l'unico motivo il ricorrente principale, denunciando "violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della legge n. 203 del 1982", rileva - da parte sua - che il giudice di merito ha errato, nel ritenere le domande riconvenzionali in oggetto direttamente collegabili al contesto della lite introdotta dall'attore, essendosi verificata una simmetrica contrapposizione sulle reciproche pretese scaturenti dal medesimo fatto e non valendo ad ampliare il contesto della lite la circostanza che ambo le parti abbiano aggiunto alla postulazione principale anche quella risarcitoria che ha carattere meramente complementare e dipendente, rappresentando il normale sviluppo dell'asserito inadempimento dell'altra parte. A bene vedere - oppone il ricorrente principale - è vero esattamente il contrario (rispetto a quanto affermato dai giudici di secondo grado) Accrescimenti e frutti del bestiame. Si osserva, infatti che "in primo grado il CORTELLI con la domanda introduttiva chiedeva la declaratoria di validità e efficacia del contratto di soccida, arbitrariamente e unilateralmente risolto dalla cooperativa, con condanna alla restituzione del gregge, a suo parere illegittimamente sottratto, la cooperativa .. con la domanda riconvenzionale chiedeva, oltre alla risoluzione per avvenuta disdetta orale ovvero per grave inadempimento da parte del soccidario, anche la sua condanna ai danni". 6. Il motivo non coglie nel segno. Come ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice in sede di esegesi dell'art. 46, della l. 3 maggio 1982, n. 203, il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame è, o meno, proponibile (ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto l'onere posto a suo carico dall'art. 46, l. n. 203 del 1982), deve unicamente accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, nonché che le domande formulate dalla parte ricorrente in via principale e da quella resistente in via riconvenzionale, siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (Cass., 21 ottobre 1997, n. 10322). Il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203 - in particolare, come denuncia il ricorrente principale - deve precedere non solo la proposizione della domanda principale (da parte dell'attore), ma anche di quella riconvenzionale (da parte del convenuto). Perché, peraltro, sorga l'onere in questione non è sufficiente che comunque, formalmente, si proponga una domanda riconvenzionale, ma è indispensabile che per effetto della "nuova" domanda venga ampliato l'ambito della controversia, rispetto ai limiti posti a questa nel tentativo di conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda principale Accrescimenti e frutti del bestiame. Occorre, in altri termini, che la riconvenzionale investa aspetti nuovi della controversia, che se conosciuti e valutati dalle parti unitamente a quelli per i quali vi è già vertenza giudiziaria, potrebbero condurre ad una definizione bonaria della lite, evitando l'intervento del giudice (Cass., 27 aprile 1995, n. 4651). La necessità del previo tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 l. 3 maggio 1982 n. 203, in altri termini, sussiste per le domande in tema di contratti agrari proposte in via riconvenzionale, salvo che la domanda stessa si ricolleghi direttamente al contrasto tra le parti ed alle pretese fatte valere dall'attore che abbia esperito la procedura in questione ovvero il convenuto abbia già dedotto le relative richieste in quella procedura, sperimentata dall'attore (Cass., 8 agosto 1995, n. 8685). Applicando i principi che precedono al caso di specie, non può non convenirsi, con la sentenza in questa sede gravata, che nella specie la domanda riconvenzionale non doveva essere preceduta dal previo tentativo di conciliazione, atteso che con la stessa in alcun modo il convenuto ha "ampliato" il thema decidendum come prospettato dalla parte attrice. Denunciandosi, in particolare, nella specie un error in procedendo, per cui è consentito un esame diretto degli atti di causa da parte di questa Corte, si evidenzia che nella stessa richiesta inviata dal difensore del CORTELLI all'Ispettorato Provinciale della Agricoltura di Macerata e alla Cooperativa ALTONERA il 20 marzo 1996 per sollecitare il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203, erano già esposti tutti i "fatti", nonché la "valutazione giuridica" degli stessi, come operata, successivamente in sede giudiziaria hinc inde. Non solo, in particolare, in detta missiva sono esposti gli stessi "fatti" (cioè la condotta tenuta dalle parti) invocati in sede giudiziaria dalla cooperativa per sollecitare una pronunzia di risoluzione, per inadempimento, del CORTELLI del contratto in questione, ma espressamente si afferma che "a tutt'oggi non esiste declaratoria di sorta di risoluzione del contratto intercorso tra il . CORTELLI e la Coop. Agricola ALTONERA" Accrescimenti e frutti del bestiame. Contemporaneamente non può tacersi che nella specie la domanda principale era diretta a sentire dichiarare "la validità ed efficacia" del contratto di soccida inter partes e, pertanto, implicitamente, la verifica che nessun inadempimento si era verificato da parte dell' attore in conseguenza della condotta dallo stesso tenuto anteriormente al giudizio [condotta ampiamente descritta nella ricordata missiva e sulla quale la cooperativa ha fondato le proprie richieste in via riconvenzionale], per cui deve escludersi - tassativamente - che con la spiegata riconvenzionale la Cooperativa convenuta abbia "ampliato" l'ambito del giudizio. Irrilevante, al fine di pervenire ad una diversa conclusione, è la circostanza che solo nella riconvenzionale si invochino i "danni" assertivamente patiti dalla Cooperativa a causa del comportamento del CORTELLI, atteso - da una parte - che la richiesta di danni è consequenziale alla pronunzia di risoluzione, dall' altra, che - come accennato sopra - non è sufficiente un mero ampliamento del petitum perché sorga l'obbligo, per il convenuto in via riconvenzionale, di sollecitare un nuovo tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 46 della l. 3 maggio 1982, n. 203. Da ultimo, infine, non può tacersi che ciò che rileva, al fine di poter affermare che una certa domanda spiegata in via riconvenzionale doveva essere preceduta da un previo tentativo di conciliazione, ulteriore e nuovo, rispetto a quello già espletato in merito alla domanda principale, è che con tale "nuova domanda" si espongono "aspetti" nuovi della controversia che, se conosciuti anticipatamente, avrebbero potuto condurre ad una definizione bonaria della controversia e certamente è da escludere che le probabilità di una soluzione extragiudiziaria della vertenza erano maggiori, ove l'attore avesse conosciuto con anticipo la pretesa di danni avanzata con la domanda riconvenzionale dalla cooperativa convenuta. 7. Anche il ricorso principale, in conclusione, infondato, deve essere rigettato, come anticipato. Atteso l'esito del giudizio sussistono giusti motivi onde disporre, tra le parti, la compensazione delle spese di questo giudizio di cassazione Accrescimenti e frutti del bestiame. P.Q.M. La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 8 aprile 1999. il Consigliere relatore est. Depositata in cancelleria l'8 giugno 1999. |