Art. 1630 Affitto senza determinazione di tempo
L'affitto a tempo indeterminato di un fondo soggetto a rotazione di colture si reputa stipulato per il tempo necessario affinché l'affittuario possa svolgere e portare a compimento il normale ciclo di avvicendamento delle colture praticate nel fondo. Se il fondo non è soggetto ad avvicendamento di colture, l'affitto si reputa fatto per il tempo necessario alla raccolta dei frutti (820). L'affitto non cessa se prima della scadenza una delle parti non ha dato disdetta con preavviso di sei mesi. (Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative.
Massima della Cassazione
Affitto senza determinazione di tempo
NEL CASO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO A TEMPO INDETERMINATO, LA DURATA DEL CONTRATTO VA RAPPORTATA, AI SENSI DELL'ART. 1630 COD. CIV. ED IN CORRELAZIONE ALLA RATIO DELL'ISTITUTO (VOLTO AL GODIMENTO DI UN FONDO RUSTICO SECONDO LA NATURA ED I TIPI DELLE COLTURE), IN VIA PRIMARIA, AL TEMPO NECESSARIO ALL'ESPLETAMENTO DELLA ROTAZIONE DELLE COLTURE E, IN VIA SUSSIDIARIA, AL TEMPO NECESSARIO ALLA RACCOLTA DEI FRUTTI, CON LA CONSEGUENZA CHE TALE REGOLA SUSSIDIARIA TROVA LEGITTIMA APPLICAZIONE IN IPOTESI DI MANCATA (OD OMESSA) DIMOSTRAZIONE DA PARTE DELL'AFFITTUARIO, CUI INCOMBE IL RELATIVO ONERE A NORMA DELL'ART. 2697 COD. CIV., DI QUEL DIVERSO PARAMETRO DELLA ROTAZIONE DELLE COLTURE.* |