Art. 1638 Espropriazione per pubblico interesse
In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto.
Sentenza della Cassazione
Espropriazione per pubblico interesse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello di ________ ,con sentenza del 30 aprile 2001, ha determinato in L. 155.198.000 per un terreno esteso mq. 5820, ed in L. 988.395.000 per altro terreno esteso mq. 33.954 l'indennità di occupazione temporanea dovuta dal comune di ____________________ , nonché ad ___________ , ved. _______che in data 27 febbraio 1997 avevano stipulato atto di cessione degli immobili, osservando: a) che in tale contratto le parti avevano concordato l'importo della sola indennità di espropriazione,senza alcuna rinuncia da parte delle proprietarie all'indennità di occupazione d'urgenzai b) che detta indennità doveva essere calcolata con il criterio degli interessi legali sulla somma che sarebbe spettata a titolo di espropriazione, a prescindere dal modo di acquisizione della proprietà, nel caso da liquidare tenendo conto del valore del terreno pari a L. 44.444 mq.; c) che essendo decennale il termine di prescrizione di detta indennità, poiché le attrici avevano notificato atti interruttivi inerenti al primo terreno in data 13 aprile 1995 ed al secondo di mq. 33.954 in data 9 marzo 1998, la prescrizione era maturata limitatamente al periodo antecedente al decennio calcolato a decorrere da ciascuna delle date suddette. Per la cassazione della sentenza l'amministrazione comunale ha proposto ricorso per 3 motivi; cui resistono le Manci e la Cammeo con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso,il comune di __________, deducendo insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia, addebita alla sentenza impugnata di aver erroneamente interpretato l'atto di transazione 27 febbraio 1997 con il quale le controparti avevano rinunciato pure all'indennità di occupazione, ritenendo come dimostrava il loro inequivoco riferimento a qualunque diritto nascente dal procedimento espropriativo ed era confermato dalla successiva rinuncia di costoro anche ai ricorsi avanzati davanti al giudice amministrativo. Il motivo è parte inammissibile, parte infondato Espropriazione per pubblico interesse. La Corte di appello ha ritenuto che tra le parti fosse intercorso non un negozio transattivo, ma un contratto di vendita di diritto comune dei terreni,già oggetto del procedimento espropriativo, stipulato avanti al segretario del comune di ________ con atto del 27 febbraio 1997; ed ha fondato la sudetta interpretazione: a) sul fatto che le parti nel contratto avessero ricordato le vicende dell'espropriazione perciò rivolta a far conseguire all'amministrazione comunale la proprietà degli immobili; b) che i ________avessero venduto e ceduto detti beni alla controparte; c) che il prezzo fosse stato convenuto in modo da corrispondere perfettamente all'indennità di esproprio spettante a costoro ove l'espropriazione fosse stata portata a compimento. Ha aggiunto che questi ultimi in seno all'atto avevano dichiarato di rinunciare ai ricorsi con i quali avevano impugnato davanti al TAR Toscana i provvedimenti di approvazione del PEEP e di occupazione di urgenza; per cui ha correttamente desunto che con tale negozio si erano limitate a regolare il trasferimento della proprietà dei terreni espropriano con un contratto di diritto comune, al prezzo di L. 1.767.515.656: perciò senza rinunciare ad eventuali diritti ed indennità derivanti dalla procedura ablativa,arrestatasi al subprocedimento di occupazione temporanea degli immobili. Tale interpretazione, oltre che logica, risulta conforme alle norme ermeneutiche dato che la Corte di Appello non si è limitata a considerare soltanto il chiaro significato delle parole, ma ha indagato anche sulla comune intenzione delle parti ed ha valutato l'intera vicenda relativa ai sudetti terreni, osservando come queste avevano inteso soltanto operarne il trasferimento con un contratto di diritto comune e fissarne il prezzo in modo corrispondente all'indennità di esproprio. Per il resto, è sufficiente ricordare che l'interpretazione di un contratto si traduce in un apprezzamento di fatto affidato al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se non per il caso di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione, ovvero per il caso di violazione delle norme ermeneutiche, che perciò deve essere dedotta precisandosi in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da essa, perché al tributi le critiche della ricostruzione dell'accordo contrattuale operato dal suddetto giudice e la prospettazione di una diversa interpretazione costituiscono una censura inammissibile in cassazione (Cass. 18.6.1992 n. 1740) 21.5.1990 n. 4577; 11.2.1989 n. 1356).(10074/96) Espropriazione per pubblico interesse. Il che è avvenuto nel caso concreto in cui il comune di Fiesole si è limitato a contrapporre all'interpretazione del contratto compiuta dalla sentenza impugnata quella propria,senza peraltro riprodurre l'atto asseritamente di natura transattiva dal quale avrebbe dovuto risultare la dedotta rinuncia a qualsiasi diritto e pretesa in ordine perciò ai menzionati beni: rimasta perciò un'apodittica e tautologica asserzione dell'ente pubblico,non desumibile neppure dalle rinunce dei Manci-Cammeo ai ricorsi davanti al TAR, comportanti esclusivamente la preclusione a chiedere il risarcimento del danno per la pregressa occupazione temporanea ove il giudice amministrativo, accogliendoli avesse annullato i decreti di occupazione. Con il secondo motivo l'amministrazione comunale, deducendo violazione dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992, si duole che la sentenza impugnata abbia calcolato l'indennità di occupazione in misura pari agli interessi legali annui sull'indennità di espropriazione determinata in base alla menzionata norma, senza tuttavia applicare la decurtazione del 40%, malgrado il prezzo della cessione fosse più elevato dell'indennità di espropriazione e,comunque non inferiore ad essa. Questo motivo è inammissibile laddove deduce che il prezzo dell'immobile sarebbe stato più elevato dell'indennità di espropriazione,senza indicare quale fosse l'importo effettivo di questa o con quali parametri più favorevoli all'ente doveva essere calcolata. Quanto alla mancata decurtazione del 40%, è invece infondato essendo sufficiente rilevare al riguardo che le parti hanno dato atto nel contratto che l'indennità di esproprio, calcolata con il criterio dell'art. 5 bis era pari a L. 1.767.715.556, corrispondente ad una valutazione di L. 44.444 mq., in relazione al quale nessun errore è stato evidenziato dall'amministrazione comunale. Pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente applicato la regola recentemente enunciata dalle Sezioni unite di questa Corte secondo cui l'indennità (effettiva o in mancanza) virtuale d'espropriazione, sulla cui base è computabile mediante misura percentuale l'indennità per il periodo di legittima occupazione temporanea e d'urgenza non seguita da espropriazione o cessione, si identifica, quando si tratti di procedura espropriativa di area edificabile soggetta alle regole dell'art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, inserito dalla legga di conversione 8 agosto 1993 n. 359, nella metà della somma del valore venale e del valore fiscale (reddito dominicale rivalutato); e che il relativo importo deve essere ridotto del 40%, solo nell'ipotesi in cui l'espropriando, con la determinazione dell'indennità espropriativa provvisoria (o con altra idonea modalità) abbia ricevuto e non abbia accettato l'offerta d'importo coincidente o non apprezzabilmente divergente rispetto alla stessa semisomma: in qualsiasi altro caso, e quindi tanto se tale offerta sia mancata, quanto se sia stata effettuata invalidamente od in misura incongrua, non dovendosi operare la riduzione del 40%. Consegue che non avendo neppure l'amministrazione ricorrente prospettato se e quale offerta sia stata formulata alla controparte e non essendo stata la circostanza neppure menzionata dalla sentenza impugnata, anche il criterio di calcolo dell'indennità determinata senza la decurtazione va confermato Espropriazione per pubblico interesse. Con il terso motivo, il comune di Fiesole, deducendo violazione dell'art. 2948 cod. civ. addebita alla Corte di appello di aver determinato l'indennità di occupazione senza considerare che era maturata la prescrizione quinquennale quanto roano per le annualità precedenti rispettivamente al 1990 ed al 1993, essendo stato l'atto di costituzione in mora notificato ad essa amministrazione per il terreno di mq. 5820, il 13 aprile 1995 e per quello di mq. 33.954 il 9 marzo 1998. Anche questo motivo è infondato. La giurisprudenza è, infatti fermissima nel ritenere che l'indennizzo in esame non sia assimilabile ne' al canone di locazione nè alle altre prestazioni periodiche di cui all'art. 2948 n. 1, 1 bis e 2 cod. civ., in quanto assolve alla funzione di compensare "medio tempore" per tutta la durata dello stato di indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento; per cui, ingenerando un'obbligazione di tipo indennitario collegato ad un'ipotesi tipica di responsabilità della P.A. per atti legittimi, è sottoposto all'ordinaria prescrizione decennale,che rimane collegata al compimento di ciascun anno di occupazione; e che perciò decorre dal giorno in cui ha termine la relativa annualità ovvero l'occupazione stessa ove antecedente alla scadenza dell'anno (Cass. sez. un. 27/1999; 715/1999, nonché sex. 1^ 1225/2002; 4179/2001; 1114/1985; 1440/1984). Nè è possibile includerla nell'ultima previsione dell'art. 2948, per cui si prescrive in 5 anni "tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi" (n. 4): in quanto la norma si riferisce alla sola fattispecie in cui da un unico rapporto giuridico derivino obbligazioni con scadenza periodica non superiore ad un anno e non anche a quella ricorrente nel caso concreto, in cui da un unico provvedimento, derivino tanti rapporti autonomi,aventi durata annuale (o inferiore) e ciascuno con apposito indennizzo da pagarsi in un'unica soluzione e da commisurarsi all'indennità di espropriazione - effettiva o virtuale - dovuta se l'immobile fosse stato espropriato in quell'anno (Cass. 6102/2001; 320/2001; 13942/1999). Di modo che deve essere ribadito il principio ripetutamente affermato da questa Corte che il termine breve non trova applicazione per l'indennità di occupazione temporanea di urgenza alla quale si applica invece l'ordinaria prescrizione decennale, da determinarsi per ciascun anno di occupazione e da corrispondersi alla scadenza dello stesso, dal quale inizia dunque a decorrere la prescrizione decennale limitatamente all'importo dovuto per quel periodo Espropriazione per pubblico interesse. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il comune ricorrente al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi E. 13.150,00, di cui E. 12.000,00 per onorario di difesa, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 23 giugno 2004. Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2004 |