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Leggi  
 
- D.l.11-7-1992 Patti in deroga
 
 
- L.27-7-1978 n.392 Equo canone
 
 
- L.9-12-1998 n 431 Locazione
 
 
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Locazione in genere  
 
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Riconsegna del bestiame

Art. 1645 Riconsegna del bestiame

Nel caso previsto dall'art. 1642, al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame, ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.
La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame.
Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'art. 1640.
Sono salvi (le disposizioni delle norme corporative e) i patti diversi.

Massima della Cassazione

Riconsegna del bestiame

Se il giudice del lavoro, adito per accertare la scadenza di un contratto associativo agrario e stabilire la conseguente riconsegna del bestiame e del fondo per il pascolo, declina, a favore del giudice specializzato agrario, la propria competenza, ai fini della procedibilità della domanda (art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203) è sufficiente che la procedura conciliativa sia esperita prima della riassunzione del giudizio.

 
 
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