Art. 1640 Scorte morte
Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi. La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte. Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre. Sono salve (le diverse disposizioni delle norme corporative o) le diverse pattuizioni delle parti.
Massima della Cassazione
Scorte morte
ELEMENTI INDICATIVI DELLA COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI MEZZADRIA, SOTTO IL VIGORE DELLA LEGGE 15 SETTEMBRE 1964 N. 756, SONO LA PARTECIPAZIONE DELLA FAMIGLIA DEL COLTIVATORE AL RAPPORTO STESSO, L'ESISTENZA DI FABBRICATI NEL FONDO, DOTATO DI SCORTE VIVE E MORTE, LA DIREZIONE DELL'IMPRESA ATTRIBUITA AL SOLO CONCEDENTE, LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE TRA LE PARTI E, IN PARTICOLARE, LA PARTECIPAZIONE DEL CONCEDENTE AI RISCHI DELLA GESTIONE, SULLA BASE DEI RISULTATI DA VALUTARE IN SEDE DI PERIODICI RENDICONTI, MENTRE LA CARENZA DI TALUNO DEI REQUISITI RICHIESTI, NELLA PREVALENTE PRESENZA DEGLI ALTRI, PUÒ COMPORTARE EVENTUALMENTE LA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO COME DI MEZZADRIA IMPROPRIA, SOTTOPOSTO TUTTAVIA ALLE COMUNI REGOLE DEL RAPPORTO TIPICO, SENZA, COMUNQUE, CHE RILEVI LA MANCATA PARTECIPAZIONE DEL CONCEDENTE ALLA GESTIONE, A CAUSA DI DISINTERESSE O DI IMPEDIMENTO FRAPPOSTO DALL'ALTRA PARTE, TRATTANDOSI DI CIRCOSTANZA ININFLUENTE SULLA INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO, CHE VA COMPIUTA IN CONFORMITÀ ALLA STRUTTURA AD ESSO DATA ALL'ATTO DELLA SUA COSTITUZIONE, E NON SECONDO LE MODALITÀ DELLA SUA ESECUZIONE, QUANDO NON VI SIA PROVA DI INTERVENUTA NOVAZIONE. ( V 1177/81, MASS N 411742; ( V 2946/76, MASS N 381704). Scorte morte |