Art. 1614 Morte dell'inquilino
Nel caso di morte dell'inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione, gli eredi possono recedere dal contratto entro tre mesi dalla morte. Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi.
Sentenza della Cassazione
Morte dell'inquilino
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ________Proietti Malvina, proprietaria di un immobile condotto in locazione da _________ ad uso non abitativo intimò al conduttore sfratto per finita locazione alla data dell'11.1.1991 e lo convenne dinanzi al Pretore di _____ per la convalida. Sull'opposizione dell'intimato il pretore denegò l'ordinanza di rilascio e rimise le parti dinanzi al Tribunale di _______ , competente per valore. Con sentenza del 29.7.1996 il Tribunale rigettò la domanda della _________ e dichiarò cessata la locazione alla data dell'11.1.1996. Su appello principale della _________ (che insisteva per la cessazione della locazione alla data dell'11.1.1991) e su appello incidentale dell'Alesi (che sosteneva essere la locazione cessata l'11.1.1997) la Corte di _____, con sentenza del 22.4.1999, in riforma della sentenza del Tribunale, ha accolto la domanda della Proietti ed ha dichiarato che la locazione era cessata in data 11.1.1991, osservando che il rapporto non poteva ritenersi rinnovato - come sosteneva il conduttore - per il solo fatto che la locatrice, dopo la scadenza, aveva pagato l'imposta di registro sul "rinnovo del contratto". Ha, quindi, condannato al rilascio dell'immobile A__________________ con due motivi. Resiste la _______con controricorso, illustrato anche da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La resistente eccepisce pregiudizialmente la inammissibilità del ricorso proposto da _______________ , in quanto notificato dopo la scadenza del termine breve di legge, decorso dalla notificazione, nei loro confronti, della sentenza impugnata. L'eccezione non ha fondamento. _____________è litisconsorte necessario di ___________ e della ___________, in quanto tutti eredi del defunto conduttore ________(Cass. 4.12.1992 n. 12918) e, pertanto il suo ricorso, rispetto a quello tempestivamente notificato da ___________ (entro l'anno decorso dalla pubblicazione della sentenza, che ad essi non è stata notificata), va considerato alla stessa stregua di un ricorso incidentale tardivo, ammissibile ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ. Morte dell'inquilino Col primo motivo della impugnazione i ricorrenti osservano che nelle more del procedimento di appello la Proietti aveva ottenuto, nei confronti di Alesi Enrico, la convalida di una nuova intimazione di licenza per finita locazione alla data dell'11.1.1997. Affermano di aver prospettato alla Corte di merito che l'ordinanza di convalida avrebbe dovuto equipararsi ad una sentenza trascorsa in giudicato e lamentano che la Corte territoriale abbia pronunziato la sua sentenza (con cui la locazione è stata dichiarata cessata alla data dell'11.1.1991), trascurando del tutto tale prospettazione. La doglianza è priva di fondamento. Proprio perché pronunziata nei confronti del sol Alesi Enrico e non anche nei confronti dei suoi litisconsorti necessari Alesi Marco e Pirozzini Rosa, l'ordinanza di convalida, prodotta dagli odierni ricorrenti nel giudizio di appello, non avrebbe potuto essere opposta ai predetti litisconsorti e, pertanto, avrebbe dovuto considerarsi "inutiliter data" e, come tale, affetta da insanabile nullità (Cass. 22.1.1962 n. 3164; Cass. 22.11.1962 n. 3164; Cass. 24.5.1978 n. 2615). Non a torto, quindi, la Corte di merito ha trascurato di assumerla in considerazione. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano "omissione e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia". Lamentano che la Corte di merito abbia escluso che il rapporto locativo di specie fosse stato consensualmente rinnovato, quantunque la locatrice avesse pagato l'imposta di registro sulla locazione, motivando espressamente il versamento con l'espressione "per rinnovo del contratto". La doglianza è infondata, giacché la Corte territoriale ha osservato che la imputazione del pagamento fatto a fini fiscali dalla locatrice (che, peraltro, aveva dato tempestiva disdetta al conduttore) non poteva considerarsi indice inequivoco di un precedente patto di rinnovazione del contratto e questa motivazione, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimità. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, nonché alla rifusione degli onorari, che stimasi di liquidare in e 1.500,00 Morte dell'inquilino. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidata in Euro 216,24, oltre agli onorari, liquidati in Euro 1.500,00. Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2002 |