Blocco degli sfratti
Sentenza della Cassazione
Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 6.10.1995, _______di ___proponeva nei confronti di ______________ opposizione tardiva alla convalida di sfratto per morosità resa il 27.9.1995 nei propri confronti dal pretore di ________ , sez. distaccata di __________, convenendoli dinanzi al Pretore perché previa declaratoria di ammissibilità dell'opposta opposizione, revocasse l'ordinanza di convalida per insussistenza della morosità. Esponeva l'opponente che la mancata comparizione all'udienza del 27.9.1995 da parte del procuratore dell'intimato era dovuta ad un improvviso blocco stradale sulla via Domiziana, dovuta ai lavoratori ________ , che gli avevano impedito di raggiungere la sede della pretura. Resistevano gli opposti. Nel corso del giudizio, essendo state prodotte dalle parti certificazioni del commissariato di p.s. e del distaccamento di polizia stradale di _________ , il pretore, a norma dell'art. 447 bis c.p.c., ammetteva prova testimoniale sui punti controversi, mentre l'opponente veniva dichiarato decaduto dalla prova, avendo provveduto a citare in luogo del dr. Carlino, sottoscrittore della certificazione da lui prodotta, altro funzionario di p.s.. Il Pretore, con sentenza del 23.10.1996 dichiarava inammissibile l'opposizione. Proponeva appello lo ___. Il Tribunale di ________ , con sentenza depositata il 7.5.1997, rigettava l'appello. Riteneva il tribunale che nella documentazione depositata dall'appellante non si rinveniva la dedotta certificazione a firma del dr. _________ , posta come prova dell'assunto blocco stradale; che, avendo l'appellante citato persona diversa dal Carlino, doveva desumersi che questi non fosse a conoscenza diretta dei fatti, per cui l'attestazione da lui redatta non poteva fornire piena prova in merito all'assunto blocco stradale; che, in ogni caso, stante il contrasto tra le certificazioni prodotte dalle parti, corretta era stata l'assunzione di testi da parte del pretore; che corretta era stata la decisione di inammissibilità dell'opposizione per mancanza di prova del fortuito; che, in ogni caso, l'opponente avrebbe dovuto provare non solo la sussistenza del dedotto blocco, ma anche l'impossibilità ad essa conseguente di raggiungere tempestivamente la pretura "o perché si trovava sulla stessa via soggetta a blocco o, comunque, per aver subito, ove si fosse trovato a transitare su via diversa, un ritardo assolutamente imprevedibile. . ."; che detta prova non era stata fornita. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Scotto di _____, che ha presentato anche memoria. Resistono con controricorso gli intimati lo sfratto. Motivi della decisione Blocco degli sfratti 1. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di improcedibilì tà e di inammissibilità del ricorso sollevate dai resistenti. Infatti, contrariamente all'assunto dei resistenti, i fascicoli delle predette fasi di merito risultano depositati (diversa è la questione se nel fascicolo di parte di I grado risulti depositata anche la certificazione del dr. Carlino, funzionario - di p.s. , la quale questione non è oggetto di detta eccezione e su cui si dirà in seguito). Risultano depositati dal ricorrente la domanda di trasmissione del fascicolo d'ufficio dalla cancelleria del giudice di appello a questa Corte e la copia autentica della sentenza impugnata. Infatti, quanto a quest'ultima, sul retro dell'ultimo foglio della sentenza impugnata vi è la dichiarazione di conformità di detta copia all'originale (conformità rilasciata in data 27.6.1997). Ciò integra autenticazione della detta copia di sentenza. Infatti l'autenticazione della copia altro non è che l'attestazione dell'essere la copia conforme all'originale del provvedimento. Infondata è anche l'eccezione di inammissibilità dei motivi proposti dal ricorrente per non aver lo stesso indicato le norme di legge che si assumono violate. Infatti, a parte il rilievo che l'indicazione delle norme che si assumono violate non si pone come requisito autonomo ed imprescindibile ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, ma come elemento richiesto ai fini di individuare i limiti delle censure, sicché la mancata o erronea indicazione delle norme di diritto, non dà luogo all'inammissibilità, se dai motivi si individuano le norme di diritto che si assumono violate (Cass. 28.9.1994,n. 7886), va in ogni caso rilevato che nella fattispecie in epigrafe a ciascun motivo sono indicate le norme di diritto che si assumono violate. 2. Va, anzitutto, esaminato per il carattere assorbente il terzo motivo di ricorso, relativo alla seconda delle due rationes decidendi della sentenza, poiché essa, indipendentemente dall'effettivo verificarsi del blocco stradale, ha ritenuto non provato che lo stesso avesse costituito nei confronti dell'opponente causa di "forza maggiore" per la mancata comparizione. Blocco degli sfratti Con detto terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 668 c.p.c. e 116 c.p.c., nonché l'erronea valutazione della prova ed il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 360 n. 3 e 5 c.p.c.. Assume il ricorrente, in relazione alla seconda ragione su cui si fonda la sentenza impugnata, che la motivazione dell'impugnata sentenza, con la quale si ritiene non provata la forza maggiore, che ha determinato la mancata comparizione, è logicamente viziata in quanto egli non poteva conoscere in anticipo che sulla strada ci sarebbe stato un blocco stradale, per effettuare percorsi alternativi e che è di comune esperienza che, allorché ci si trova in un blocco stradale, vi è l'impossibilità assoluta di invertire la marcia. 3. Il motivo è infondato e va rigettato. Detto motivo si fonda sul presupposto, accennato anche all'inizio del primo motivo di ricorso, che fosse pacifico che il procuratore del ricorrente percorreva la strada in questione durante l'ora dell'assunto blocco ed in altri termini che, provato il blocco stradale, risultava provato anche che il procuratore del ricorrente si trovava coinvolto passivamente in detto blocco. Sennonché la sentenza impugnata non dà detto fatto come pacifico, in quanto osserva che, oltre alla prova del blocco stradale, l'opponente "avrebbe dovuto provare non solo la sussistenza del dedotto blocco stradale, ma l'impossibilità ad essa conseguente, per il procuratore dell'intimato di raggiungere tempestivamente l'ufficio giudiziario per presenziare all'udienza, o perché si trovava sulla stessa via soggetta a blocco, o comunque per aver subito, ove mai si fosse trovato a transitare su via diversa un ritardo assolutamente imprevedibile in relazione al rallentamento indotto del flusso veicolare. Non avendo l'opponente fornito tale prova, va confermata la decisione pretorile" (p.7 - 8 della sentenza impugnata). 4.1. Osserva questa Corte che l'opposizione dopo la convalida, è ammessa ai sensi dell'art. 668 c.p.c. (interpretato alla luce della sentenza della corte Costituzionale n. 89 del 1972) soltanto nel caso in cui l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'intimazione per irregolarità della notificazione ovvero per caso fortuito o forza maggiore e nel caso in cui lo stesso, pur avendo avuto o detta conoscenza, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore (Cass. 13.11.1989, n. 4788). Blocco degli sfratti La prova di detti caso fortuito o forza maggiore deve essere fornita da chi li invoca, e cioè dall'intimato. La relativa indagine sull'esistenza di detti elementi, che abilitano all'opposizione tardiva, costituiscono un apprezzamento di mero fatto, incensurabile in cassazione, ove risulti sorretto da motivazione logicamente e giuridicamente corretta (Cass. 24.11.1981, n. 6242). 4.2. Nella fattispecie la sentenza impugnata ha rilevato, come si desume dal passo sopra riportato, che, ove anche dato per provato il blocco stradale, l'appellante intimato non aveva provato o che egli si trovava nella strada soggetta a blocco o che, ove si trovasse su altra strada, aveva subito un ritardo imprevedibile. Ne consegue che la sentenza impugnata, contrariamente all'assunto del ricorrente, non ha dato per pacifico che egli si trovasse sulla strada soggetta al blocco, mentre questo era in corso. 4.3. Va osservato che non esiste nel nostro ordinamento un principio secondo il quale il convenuto abbia l'onere di contestare esplicitamente e specificamente tutte le circostanze dedotte dall'attore se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse. I fatti allegati da una parte, ove non contestati dall'altra parte, possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima solo se gli altri argomenti addotti dalla medesima, secondo la valutazione esclusiva del giudice di merito, che è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivata, siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi (Cass. 11.1.1983, n. 195). Blocco degli sfratti Ne consegue che, poiché nella fattispecie la sentenza impugnata ritiene che, a parte la prova in merito al blocco stradale, non è provato che il procuratore dell'intimato si trovasse in quella strada durante il blocco, e che detta circostanza egualmente era essenziale per ritenere la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore, la censura, così come proposta, non può essere accolta, in quanto essa si basa sul presupposto che il giudice di merito abbia ritenuto fatto pacifico che egli si trovasse su detta strada, mentre ciò non è. Nè il ricorrente censura, nei ristretti limiti in cui tale vizio è rilevabile in sede di legittimità, che il giudice di appello non abbia ritenuto la pacificità di detta circostanza. 5. In ogni caso, sono infondati anche il primo ed il secondo motivo di ricorso, relativi all'altra ratio decidendi. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699 e 2670 (rectius: 2700) c.c., nonché l'omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ed il mancato esame della documentazione acquisita agli atti. Ritiene il ricorrente che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che il pretore poteva ammettere la prova testimoniale in merito all'esistenza del blocco stradale, in quanto, avendo l'attestazione rilasciata dal commissariato della polizia di Stato di Pozzuoli, natura di atto pubblico, esso faceva piena prova in merito ai fatti in esso descritti, a norma degli artt. 2699 e 2700 c.c.. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, artt. 2699 e 2700 c.c., art. 116 c.p.c. per erronea valutazione della prova, nonché omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia e mancato esame del documento. Assume il ricorrente che l'attestazione del distaccamento della polizia. stradale di Pozzuoli, è solo apparentemente discordante con la precedente attestazione della polizia di Stato, in quanto essa si limita a dire che dagli atti di ufficio non risultava il predetto blocco stradale del 27.9.1995, ma ciò non escludeva che potessero essere intervenuti altri organi pubblici. 6.1. I suddetti due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Va, anzitutto, osservato che il giudice di appello dà atto che il documento proveniente dalla polizia di Stato di Pozzuoli a firma del dr. Carlino, non risultava nella documentazione agli atti del giudizio depositata dall'appellante (p. 5). Detto assunto del giudice di appello non è oggetto di censure da parte del ricorrente. L'argomentazione della sentenza impugnata, secondo cui il sottoscrittore non fosse a conoscenza diretta dei fatti esposti, è tratta da elemento presuntivo extratestuale, essendo fondata sulla considerazione che l'appellante aveva citato in primo grado altro soggetto come teste, rispetto al sottoscrittore del documento (Carlino). Ne consegue che delle due, l'una. 6.2. Se effettivamente il documento non risultava tra gli atti depositati in appello, non può il ricorrente lamentare che il giudice di appello abbia omesso l'esame dello stesso, ovvero che non abbia assegnato ad esso il valore di piena prova legale. Infatti il mancato deposito del fascicolo di primo grado o di parte di esso, se non dà luogo all'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c., che si riferisce al fascicolo di secondo grado, può spiegare rilievo solo sotto il diverso profilo dell'eventuale mancanza di atti necessari a sostegno di domande ed eccezioni della parte medesima (Cass. 15 dicembre 1995, n. 12824; Cass. 27 febbraio 1995, n. 2293). Blocco degli sfratti Ne consegue che il ricorrente non può lamentare che il giudice di appello, non accogliendo il suo motivo di impugnazione, non ha assegnato valore di atto pubblico, con l'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ad un atto, che sebbene depositato in primo grado, non sia stato più depositato, con il fascicolo di primo grado, nel giudizio di appello. Proprio perché detto atto non è depositato e, quindi, portato a conoscenza ritualmente del giudice di appello, esso nel giudizio di appello, ove sul suo contenuto ed efficacia probatoria si discuta, non può avere alcun valore probatorio, dovendo il giudice decidere iuxta alligata et probata. Se in ogni caso, come nella fattispecie, il giudice ha ritenuto di ricostruire il possibile contenuto del documento sulla base di elementi extratestuali, l'eventuale censura può riguardare non il valore probatorio da assegnare al documento, ma l'efficacia probatoria e la valutazione di detti elementi extratestuali. Sennonché nella fattispecie il ricorrente non censura la presunzione, tratta dal giudice di appello dalla circostanza di una citazione di soggetto diverso dal Carlino, per inferirne che il Carlino non poteva aver assistito al fatto che sarebbe stato descritto nel documento, ma censura che a detto documento del Carlino (che pure il giudice di appello dichiara non esistente agli atti) il giudice di appello non avrebbe attribuito valore di piena prova. 6.3. Se, invece, erroneamente il giudice di appello ha ritenuto non alligato agli atti del processo un documento (che, invece, era regolarmente depositato), l'omesso esame di detto documento decisivo non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, restando esperibile solo il rimedio della revocazione ex art. 395, c.p.c. (Cass. 15.7.1988, n.4658; Cass. 23.2.1983, n. 1372). In ogni caso, come si è detto, il ricorrente non censura come erroneo l'assunto della sentenza impugnata secondo cui agli atti del giudizio non si rinviene la dedotta certificazione a firma del dr. Carlino del commissariato p.s. di Pozzuoli. Anche i suddetti due motivi di ricorso, pertanto, non possono essere accolti. 7. Il ricorso va pertanto rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, sostenute dai resistenti e liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Blocco degli sfratti Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti in questo giudizio di legittimità, liquidate in L. 268.000, oltre L. unmilionecinquecentomila per onorario di avvocato. Così deciso in Roma, il 26 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 15 novembre 1999 |