Le regole sui brevetti italiani ed europei Il brevetto europeo
La procedura del brevetto europeo consente la richiesta di protezione brevettuale in 27 paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera/Liechtenstein, Turchia e Ungheria. E’ esclusa dal Brevetto Europeo, la tutela del disegno o modello industriale (modello ornamentale), quella del marchio e la tutela delle varieta’ vegetali che ricadono sotto altri trattati o Convenzioni. La Convenzione del Brevetto europeo consente, ad ogni cittadino nazionale o residente in uno stato membro, di avvalersi del diritto di perseguire personalmente la procedura del brevetto europeo (tranne che nei casi di procedimenti orali). Il depositante deve essere consapevole, nello stesso tempo, che l’ ottenimento di un brevetto europeo implica una notevole conoscenza delle normative della proprieta’ industriale in generale e di quella europea in particolare, una capacita’ di redazione tecnica del brevetto e delle sue rivendicazioni e l’utilizzo raccomandabile di traduttori specializzati nel campo tecnico inerente all’ invenzione. Per tutti coloro che non hanno l’ esperienza richiesta, e’ raccomandato di avvalersi dell’ opera di rappresentanti iscritti all’ albo dei rappresentanti professionisti europei (Directory of European Professional Representatives). Per un approfondimento degli aspetti normativi e regolamentari del Brevetto Europeo, i testi ufficiali pubblicati dall’ EPO: • EUROPEAN PATENT CONVENTION • GUIDELINES FOR EXAMINATION IN THE EUROPEAN PATENT OFFICE • HOW TO GET A EUROPEAN PATENT • NATIONAL LAW RELATING TO EPC • OFFICIAL JOURNAL (PERIODICO UFFICIALE DELL’ EPO).
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