Le proprietà intellettuali
Le proprietà intellettuali sono le creazioni dell'intelletto umano considerate dai sistemi giuridici vigenti come meritevoli di riconoscimenti non soltanto morali ma anche materiali. Esistono infinite e crescenti creazioni intellettuali, ad alcune delle quali vengono attribuiti meriti speciali tali da giustificare - diversamente dal regime ordinario - l'obbligo di rispettarne la paternità e l'obbligo di non replicarle senza il consenso del creatore. Tale tutela nasce, nel nostro ordinamento, dall'articolo 35 della Costituzione, che protegge il lavoro in tutte le sue forme, e successivamente dall'articolo 2060 c.c., per cui "..il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali...".D'altro canto, che pensare sia un lavoro psicofisico è pacifico, e che pensare qualcosa di nuovo, ossia creare, sia un lavoro superiore all'ordinario è altrettanto pacifico. Quindi l'ordinamento garantisce adeguata protezione a fronte del senso di proprietà delle proprie creazioni intellettuali. Perciò sono state definite delle categorie speciali di creazioni intellettuali e sono stati definiti dei riconoscimenti altrettanto speciali per coloro che ne hanno il merito. La caratteristica comune di questi riconoscimenti è che non soltanto l'ideatore avrà diritto alla soddisfazione morale di essere riconosciuto come tale, bensì sarà anche il solo a poter utilizzare l'ideazione. Soltanto l'ideatore di un testo teatrale avrà diritto a farlo rappresentare, oppure solo l'ideatore di un testo di romanzo avrà diritto a stamparlo o farlo stampare e pubblicare, infine solamente l'ideatore di un marchio avrà diritto a registrarlo o farlo registrare, ecc. Le condizioni fondamentali per poter beneficiare di queste speciali protezioni esclusive sono che la ideazione sia oggettivamente nuova, che si seguano determinate regole per certificare il rapporto tra ideatore, ideazione, e tempo della rivendicazione che se ne fa. Queste regole sono le procedure ed il tempo della rivendicazione inizia a decorrere dalla data di deposito. Le diverse categorie di esclusiva, peraltro, prevedono una diversa misura della novità richiesta, e in sintesi possono essere distinte in novità assoluta e novità relativa. Il criterio della novità è spontaneamente percepibile, nel senso che anche ai non-addetti sarà pacifico che per avere delle esclusive, è necessario produrre un quid novi rispetto al già esistente. La novità assoluta viene richiesta per i brevetti, mentre è sufficiente una novità relativa per le registrazioni di marchi. Affinché sia validamente brevettabile una invenzione, essa non deve essere stata divulgata in nessuna parte del mondo prima del suo deposito. La difficoltà realizzativa di un tale ipotesi di rivendicazione generale è apprezzabile da chiunque, se solo si pensa alla non-omogeneità dei calendari, delle giornate lavorative, delle feste nazionali, e certo ne è percepibile anche la ricaduta finanziaria legata non soltanto alla concentrazione delle spese, bensì soprattutto alla restrizione dei tempi richiesti per ragionevoli analisi dei mercati in termini di interesse/non-interesse per la ideazione, ovvero in termini di rischio per l'investimento. E' evidente come non esista una soluzione di fatto al problema, ed infatti fu una strovata giuridica quella, tra altre, introdotta nel 1883 dai rappresentanti di una serie di paesi riuniti a Parigi, e che nel documento appunto noto come "Convenzione di Parigi" venne inserita nell'articolo 4: si decise che all'inventore che avesse depositato la prima domanda di brevetto (in uno dei paesi firmatari della "Convenzione di Parigi") era concesso il termine di dodici mesi per stabilire se e ed in quali altri paesi reiterare la stessa domanda senza che potessero verificarsi i summenzionati effetti di autoanticipazione. Dunque, mentre sotto il profilo materiale il tempo avrebbe continuato a scorrere, sotto il profilo giuridico esso si sarebbe arrestato (per dodici mesi soltanto) alla data di deposito della prima domanda; la sola condizione era che l'interessato provvedesse a reiterare la propria domanda nei paesi esteri prescelti non oltre dodici mesi e con l'avvertenza di indicare nelle proprie domande estere la preesistenza della prima domanda, il suo numero e la sua data (questa indicazione viene chiamata rivendicazione di priorità); trascorsi i dodici mesi, l'articolo 4 non è più applicabile. Questo istituto convenzionale non va inteso come un ulteriore attributo che rafforza o estenda il brevetto sotto il profilo temporale, giacché esso crea soltanto quell'elemento qualificatore indispensabile a rendere fittiziamente nuova - soltanto ai fini della brevettazione - una invenzione altrimenti non più brevettabile, ed esaurisce il proprio effetto nel temperamento apportato alla assolutezza del requisito della novità assoluta tramite la finzione giuridica di considerare come non trascorso il tempo fra il primo ed i successivi depositi. Per altre categorie di ideazioni, lo stesso articolo 4 concede soli sei mesi per poter depositare all'estero. Per la novità relativa, è possibile una valida rivendicazione di esclusiva anche se la novità esiste soltanto nel territorio ove si deposita. Per quanto invece concerne le procedure, trattasi di un insieme di disposizioni contenute in Leggi e Regolamenti di varia matrice, e le quali comunque richiedono una forte familiarità di uso per essere sviluppate in sicurezza. La creazione intellettuale meritevole di tali categorie può appartenere ad ognuno e tutti, ma certamente in dipendenza delle circostanze alcuni tipi di ideazione saranno più possibili per diverse tipologie di persone. La ideazione occasionale di un marchio, di uno slogan, di un disegno, non richiede necessariamente strutture, esperienze, o tecniche fuori dell'ordinario, mentre ideazioni tecniche (invenzioni industriali in senso stretto) generalmente richiedono cultura specifica, organizzazioni e mezzi più impegnativi. In effetti la cosiddetta Serendipity, ovvero la scoperta di qualcosa mentre se ne cerca una altra, è statisticamente irrilevante, anche se occorre aggiungere che l'elemento della irrazionalità nella ricerca scientifica non ha riscontri sistematici, ed è invece la ricerca sistematica quella che prevale. La ricerca di incrementi di efficienza e di efficacia insieme nella utilizzazione delle risorse disponibili, come pure la ricerca di risorse nuove ovvero di utilizzabilità di risorse non ancor disponibili, appartiene a politiche di innovazione alte, che riflettono l'impegno di un intero paese verso le proprie competitività; non a caso in Italia il rapporto tra spesa per ricerca innovativa e Prodotto Interno Lordo è decisamente inferiore a quello di Germania, Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Giappone, ed in parte è dovuto alla scarsa conoscenza degli strumenti disponibili nonché alla loro gestione. Di maggiore rilievo è la innovazione di matrice più istintiva ed individuale, come quella tipica del design, ovvero del disegno applicato a prodotti serializzabili come nella moda o nell'arredamento, per i quali la celebrità Italiana è consolidata, tanto che si parla di lezione italiana. Con assai minore spazio per elaborazioni di questo livello, al momento del suo deposito, l'ideatore moderno dovrà definire il carattere prevalente che egli assegna al trovato, perché questo deve essere coerente con il tipo di protezione richiesta, onde produrre i propri desiderati effetti protettivi. La cultura dell'ambiente ha sviluppato una ramificata varietà di tendenze, tra le quali la giustizia ecologica, la quale include lo studio di conflitti tra invenzioni, loro protezione, e protezione dell'ambiente. Invenzioni la cui attuazione sia dannosa all'ambiente, potrebbero essere escluse dal novero delle invenzioni brevettabili, ad anche la loro attuazione potrebbe comunque essere impedita o condizionata da negativi giudizi di impatto ambientale delegati ad Autorità competenti. |