MODELLI INDUSTRIALI. MODELLO DI UTILITA'
Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli che conferiscono particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a macchine, o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d'uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. I modelli di utilità sono pertanto affini ai brevetti per invenzione; essi costituiscono in pratica dei perfezionamenti di beni (strumentali e di consumo) già esistenti. Un modello d'utilità non può concernere un procedimento. Il brevetto per modello di utilità dura 10 anni dalla data di deposito della domanda. Anche i modelli di utilità possono costituire la base prioritaria per l'ottenimento di brevetti esteri, sia per invenzione che per modello di utilità (ove previsto).
MODELLI INDUSTRIALI. DISEGNO O MODELLO
Possono costituire oggetto di registrazione i disegni ed i modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Per disegno o modello s'intende l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Per prodotto s'intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi tra l'altro i componenti che devono essere assemblati per formare un prodotto complesso (purché "visibili"), gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri tipografici. La registrazione del disegno o modello in Italia dura 5 anni e può essere prorogata per uno o più periodi di 5 anni fino ad un massimo di 25 anni. E' possibile effettuare una registrazione internazionale presso l'OMPI (Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale) o anche una registrazione nazionale nella maggior parte degli Stati esteri. Il 1° Aprile 2003 è inoltre entrato in vigore il Disegno o Modello Comunitario, che permette di ottenere, con un'unica domanda depositata presso un unico Ufficio (UAMI - Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno - con sede ad Alicante, Spagna), una registrazione di disegno o modello che ha i medesimi effetti in tutti i Paesi dell'Unione Europea. E' inoltre lasciata la libertà di decidere fra il disegno o modello comunitario registrato (DMCR) e il disegno o modello comunitario non registrato (DMCNR). Il Consiglio UE ha infatti considerato che alcuni settori industriali realizzano un gran numero di disegni e modelli di prodotti destinati a non rimanere a lungo sul mercato, per i quali ottenere una protezione senza formalità di registrazione, anche se di breve durata, rappresenta un vantaggio. Per contro, altri settori industriali privilegiano la registrazione dei disegni e modelli, in considerazione della maggiore certezza del diritto e durata della protezione connesse ad un titolo registrato. E' stata quindi prevista un'unica definizione di disegno o modello comunitario indipendentemente dalla circostanza della registrazione, mentre sono state approntate regole diverse relativamente all'entità e alla durata della protezione a seconda del tipo di privativa prescelto.
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