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Concessione del brevetto

    

Concessione del brevetto

SENTENZA
sul ricorso proposto
da
___ KG HUECK E CO, con sede in Germania, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE B. BUOZZI 51, presso l'Avvocato STEFANO SANDRI, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati MARIO FRANZOSI, ALDO FRIGNANI, giusta procurata speciale per Notaio Franz Josef Jungensbluth di Lippstadt-BRD rep. 302-93 del 3.9.1993;
Ricorrente
contro
___ Snc di ___ e ___,
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di TORINO;
Intimati
e sul 2 ricorso n. 11019-93 proposto
da
___ SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ROSSINI 9, presso l'Avvocato NATALINO IRTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato MARINO BIN, giusta delega in atti;
Controricorrente e ricorrente incidentale
contro
___ KG HUECK,
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di TORINO;
Intimati
avverso la sentenza n. 35-93 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 18-01-53;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14-02-96 dal Relatore Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
uditi per i ricorrenti, gli Avvocati Frignani, Franzosi, Sandri, che chiedono l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato Bin, che chiede il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso principale ed assorbimento dell'incidentale perché condizionato. FATTO
La snc ___, di ___ e ___, conveniva davanti al Tribunale di Torino la Westfalische Metal Industrie, con sede in Lippstadt, chiedendo che fosse accertata la liceità della propria attività di produzione di ricambi di fari posteriori per vetture Volkswagen, come descritti, in quanto non costituente concorrenza sleale a danno della convenuta, e che comunque fosse dichiarata la nullità del brevetto per modello ornamentale, rilasciato alla convenuta medesima, per difetto dei requisiti di legge. La WMI si costituiva e contestava la domanda, eccependo preliminarmente la improponibilità dell'azione di accertamento negativo di concorrenza sleale, in quanto puramente astratta e con carattere preventivo. Spiegava quindi domanda riconvenzionale di contraffazione del brevetto da parte dell'attrice, con conseguente richiesta di provvedimenti inibitori e di risarcimento dei danni. Il Tribunale dichiarava improponibile la domanda di accertamento negativo della concorrenza sleale, accoglieva invece quella di nullità del brevetto WMI, in quanto mancante del requisito della novità, e respingeva la riconvenzionale avanzata dalla WMI. Il primo giudice affermava in via di principio la brevettabilità quale modello ornamentale delle componenti della carrozzeria di una autovettura, e quindi dei gruppi ottici come quelli in questione. Negava tuttavia che nella specie fosse riscontrabile il presupposto della novità estrinseca e, conseguentemente, dichiarava la nullità del brevetto, negandone conseguentemente la contraffazione da parte della ___.
Proponeva appello la ___ KG, già WMI, e resisteva la ___. La Corte di Torino, pronunciando sulla impugnazione, confermava la statuizione di nullità del brevetto WMI, per la ragione che esso difettava dei requisiti di legge, come affermato originariamente dalla attrice. Riteneva, quanto alle questioni ancora rilevanti, che la riproduzione di una parte componente di un insieme, ma priva in quanto tale di autonomia, è attività che non lede l'idea stilistica del produttore dell'insieme, il quale ha già utilizzato, appunto con la produzione del bene complesso, l'idea creativa. Conseguentemente, poiché è il consumatore a dovere essere tutelato contro i tentativi del produttore del bene che costituisce l'insieme, di esercitare una forma di monopolio dei componenti, la Corte di merito affermava che il brevetto sull'automobile esaurisce la sua tutela nella protezione del bene direttamente considerato e non può quindi lasciare spazio ad ulteriori, differenziate tutele, della stessa idea stilistica. Riteneva, pure, non prevista dalla legge la possibilità di un brevetto per modello ornamentale riguardante una parte soltanto di un prodotto industriale complesso e negava che nel componente in questione sussistesse il requisito della industrialità, essendo esso destinato a riprodurre l'integrità di un bene che, per l'uso fattone dall'acquirente consumatore, è divenuto ormai infungibile. La Corte di Torino, infine, negava che in ordine ai gruppi ottici di cui si tratta sussistesse il presupposto della brevettabilità costituito dalla novità estrinseca, esclusa dalle anticipazioni presenti in analoghi dispositivi costruiti da altri imprenditori. La ___ KG ricorre in Cassazione con sette motivi. Resiste, e spiega ricorso incidentale condizionato, la ___. Le parti hanno depositato memorie.
DIRITTO
1) I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c..
2) La ___ KG, con il primo motivo di ricorso, lamenta la contraddittorietà e la illogicità della motivazione, che avrebbe negato la brevettabilità di cui si controverte sulla base di considerazioni socioeconomiche irrilevanti, inconferenti e peraltro non comprensibili. Il motivo, che tra l'altro allega a dimostrazione del suo assunto talune pretese carenze di carattere formale della sentenza impugnata, lamenta in sostanza l'arbitrarietà del richiamo alla tutela del consumatore nei confronti dei monopoli. La Corte di merito, infatti, avrebbe confuso il diritto dei marchi con quello dei brevetti, quando ha rilevato che il pericolo di confusione tra prodotti originali e prodotti del ricambista è escluso dalla esistenza dei marchi sui pezzi di ricambio in questione. Quindi avrebbe errato nell'affermare in via di principio la non brevettabilità dei prodotti destinati ad sostituire quelli usurati nel bene automobile, facendo uso, a questo proposito, del concetto di destinazione economica del bene, al quale la legge non fa cenno. 2a) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1 del rd n. 1411 del 1941 (NDR: così nel testo), conseguente all'avere la Corte di merito ritenuto esaurita la tutela brevettuale del produttore dell'automobile a seguito dell'inserimento del componente nella linea della automobile stessa. 2b) I due motivi connettono strettamente tra loro i vizi di motivazione e le violazioni di legge allegati. Vanno, pertanto, esaminati insieme.
Osserva il collegio che il punto della sentenza impugnata, cui si riferiscono le doglianze, è costituito dall'affermazione del giudice del merito secondo la quale la utilizzazione del bene che compone un insieme, ovvero di un ricambio di carrozzeria a forma fissa, da parte del consumatore, non riveste autonomia giuridica rispetto alla utilizzazione dell'insieme; e che, quindi, la sostituzione del componente, a seguito della sua usura, con un pezzo proveniente da produttore diverso, scelto per il suo minore costo, e non perché confuso con quello prodotto dal costruttore del bene complesso, non "appare violare l'idea stilistica del produttore, che ha già utilizzato l'idea stessa" (foglio 17 della sentenza impugnata). Il consumatore dunque, acquistando un prodotto industriale non si vincola con il produttore ad acquistare soltanto presso di lui gli eventuali ricambi, mentre ha diritto di utilizzare il suo bene nel tempo, sostituendone le parti usurate per mantenerne le caratteristiche essenziali.
Pertanto la brevettazione per modello ornamentale del componente assume, secondo la Corte di Torino, il significato di un "escamotage", in quanto, essendo determinato ab initio ogni assetto formale ed estetico del bene industriale in questione (l'automobile), non resta per il ricambio, chiunque lo costruisca, alcuno spazio di innovazione rilevante nell'ottica della tutela brevettuale invocata. E la tutela brevettuale del bene automobile non impedisce che esso, una volta usato, e dunque divenuto bene non più fungibile, possa essere liberamente reintegrato dal suo proprietario. Così precisata la statuizione, le due doglianze, che anticipano in parte quelle avanzate sotto profili più specifici nei motivi che seguono, risultano infondate.
Nella specie si tratta di brevetto per modello ornamentale la cui distinzione rispetto al modello di utilità si basa, come è noto, sulla distinzione tra forma funzionale e forma estetica. La sussistenza di caratteristiche formali di un prodotto, in quanto tali distinguibili ed identificabili come bene in sè, capace di assolvere ad una funzione estetica autonoma, può dar luogo ad una tutela esclusiva. Il prodotto industriale diventa dunque anche esteticamente individuabile e differenziato in virtù di una specifica linea costituente pregio in sè, e non in virtù del fatto che una certa forma conferisce maggiore efficacia o comodità nell'uso di un dispositivo (Cass. n. 182 del 1995). Occorre, perciò, per la validità di un brevetto per modello ornamentale, l'accertamento di una funzione estetica da cui deriva uno specifico valore di mercato del bene, diversa, ancorché ulteriore, da quella che può dare luogo alla tutela di un modello di utilità, ed a maggior ragione da quella della invenzione vera e propria (Cass. n. 993 del 1997, ed ancora n. 182 del 1995). Da ciò deriva pure che l'esistenza di dette forma e funzione estetica non può essere riconosciuta in capo a quelle parti dell'insieme, la cui forma è tale perché è forma dell'insieme, ovvero è necessitata dal fatto di essere, per l'appunto, parte dell'insieme.
2c) Il caso in esame possiede caratteristiche specifiche, che definiscono la fattispecie. Si tratta infatti di applicare i principi che regolano la tutela brevettuale a quel particolare bene complesso che è l'automobile, e, più specificamente, alla sua carrozzeria. L'automobile è prodotto costituito da una quantità disparata di componenti. La carrozzeria, a sua volta, è il risultato di una apposita fase di progettazione, nella quale si applicano le tecniche del cosiddetto "design" industriale, che consente al mercato dei consumatori di individuare visivamente ogni specifico modello. Essa peraltro non è solo la veste del modello, perché organizza, nello spazio che delimita, secondo un preciso ordine progettuale ed un'unica idea stilistica, le funzioni dell'auto. La carrozzeria pertanto, come è tipico dei prodotti di "design" industriale, è il risultato di una valutazione che deve armonizzare e risolvere, secondo criteri economici e secondo canoni di bellezza formale, una quantità di esigenze di mercato che, così risolte, identificano un prodotto. La sua linea, che è il risultato visibile di questa operazione, condiziona, conseguentemente, collocazione, dimensione e forma delle parti che organizza. Questa conseguenza è assoluta per quei componenti che debbono essere poste all'esterno della vettura, quali parti specifiche della carrozzeria, così da integrare la linea. Cosicché, indipendentemente dalla funzione tecnica alla quale eventualmente possono assolvere, la loro forma è quella che il "design" ha previsto per la carrozzeria (cfr. Cass n. 10916 del 1994, che, benché riguardi un prodotto industriale diverso dall'automobile, esamina tuttavia il "design" e la sua tutela). Un faro di auto, o un gruppo ottico, dunque, assumono la posizione, la dimensione, la forma, della sezione di carrozzeria che comunque vanno a comporre, indipendentemente, giova ribadire, dalla funzione tecnica che, su un piano diverso da quello estetico, li distinguono agli altri organi dell'auto, il cui rilievo nella specie non è in discussione.
2d) La conseguenza giuridica di questa constatazione, che nella vicenda è pacifica, è quella adottata dalla Corte di Torino. Fondamento della tutela brevettuale è la difesa, o, come pure sì afferma, il premio ad un'idea creativa, consistente nel riconoscimento del diritto di sfruttamento esclusivo dell'idea stessa. Quanto al modello ornamentale, ai sensi degli art. 1 e 5 del rd. n. 1411 del 1940, il premio deve riferirsi ad una idea creativa di contenuto estetico. Il trovato, in siffatti modelli o disegni, è costituito da una forma esteticamente pregevole (Cass. nn. 2449 del 1974 e 6382 del 1983). Dunque, secondo i principi generali della brevettazione, presupposto della tutela in questione è l'esistenza di un valore estetico, ovvero di un pregio estetico, in capo all'oggetto, che lo caratterizza sotto tale profilo in modo autonomo. Sia il codice civile, all'art. 2593, che la citata legge speciale, all'art. 5, letteralmente individuano il modello o disegno, ornamentale come diretto a dare a determinati prodotti uno speciale ornamento. Pertanto, poiché costituisce trovato ornamentale la forma di un bene che in quanto tale è in grado di attribuire ad un altro bene (che la legge definisce "prodotto") un particolare pregio estetico, solo un bisticcio logico potrebbe far concludere che una tale capacità ornamentale possa essere rinvenuta in capo alla parte in se stessa, che è indistinguibile sotto il profilo estetico. Con tutta evidenza invece la fattispecie legale presuppone, richiedendo un conferimento, che esistano due beni, uno dei quali attribuisce all'altro, per la forma che lo caratterizza, uno speciale ornamento, giacché la legge, definendo "prodotto" il bene che viene ad essere attributario dello speciale ornamento, presuppone che esso sia tale, ovvero sia già "prodotto industriale", indipendentemente da tale ornamento. Dunque il trovato ornamentale, poiché gli conferisce un pregio estetico che esso non possiede ontologicamente, non può essere individuato nella parte, esteticamente strutturata nell'insieme.
Questa conclusione non è affatto contraddetta, come sostiene la ricorrente in una censura successiva, ma cui conviene qui accennare, dalla previsione dell'art. 6 del rd. n. 1411 del 1940, che prevede la possibilità di chiedere più brevettazioni per modello ornamentale (fino a cento) con la stessa domanda, purché i trovati siano destinati ad essere incorporati in un oggetto compreso nella stessa classe merceologia. Non vi è dubbio infatti, sulla base dei presupposti generali della tutela brevettuale e di quelli specifici del modello ornamentale, che il legislatore non può negare la possibilità di una tale plurima brevettazione, sempreché sussistano più valori estetici autonomi, costituenti singoli trovati estetici, distinguibili per l'autonomia del loro rapporto creativo. E tale presupposto non si può ravvisare laddove il bene che dovrebbe conferire lo speciale ornamento ripete necessariamente la forma del prodotto complesso in quanto, sul piano estetico, costituisce applicazione della sua stessa idea stilistica. In conclusione, il DIRITTO
pezzo di carrozzeria, che in quanto tale abbia una forma fissa, è, sotto questo profilo specifico, parte della carrozzeria, e non è rispetto a questa distinguibile esteticamente quale portatore dello speciale ornamento di cui all'art. 5 rd n. 1411 del 1940. La legge pertanto non consente una artificiosa frammentazione di una stessa idea stilistica sulla base della mera frammentabilità del corpus mechanicum nel quale essa si è realizzata.
2e) Conseguentemente, la sentenza impugnata non merita, oltre alle censure di violazione di legge esaminate, neanche quella di confusione tra tutele inconferenti, mossa pure dalla ricorrente. Essa, invero, ha fatto cenno al principio dell'esaurimento del brevetto ed alla tutela del consumatore in modo coerente con le premesse del suo ragionamento. La sentenza infatti ha rilevato che il produttore dell'automobile protetta da un brevetto, quando ha inserito nella linea della stessa le singole parti, ha esaurito nella tutela che gli deriva dal predetto brevetto ogni beneficio possibile che possa derivargli dalla forma delle componenti, appunto perché esse non sono portatrici di una propria specifica funzione estetica. È noto che in base al principio dell'esaurimento si ritiene che il titolare di un brevetto non possa impedire o limitare al consumatore l'uso o la disponibilità del prodotto brevettato. Perciò si afferma che il brevetto esaurisce i suoi effetti con il primo passaggio di mercato.
Il caso in esame, pertanto, presenta qualche differenza con le ipotesi che hanno dato luogo alla elaborazione del principio, giacché mette in questione un terzo soggetto, qual è il ricambista, rispetto a tale passaggio. La Corte di merito tuttavia ha ben compreso la vicinanza di ratio tra l'ipotesi sottoposta al suo esame e la fattispecie astratta dell'esaurimento, perché nel caso che ne occupa, con tutta evidenza, il brevetto per modello ornamentale dovrebbe far conseguire al titolare del brevetto sull'automobile o a un suo licenziatario una duplicazione di beneficio, attraverso una tutela esclusiva ulteriore riferita ad una idea creativa già oggetto di tutela brevettuale. Il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, al predetto principio significa dunque che la Corte ha escluso questa molteplicità di tutele in mancanza di una funzione estetica ulteriore. Ha negato insomma che alla stessa idea, già compresa nella tutela del brevetto sul modello di auto, possa derivare altro premio senza che vi sia la capacita di soddisfare una ulteriore esigenza di mercato. Pertanto, esattamente, ha rilevato nella brevettazione del componente quale modello ornamentale il carattere di un "escamotage", in quanto tendente ad un obiettivo di mercato che nulla ha a che vedere con l'incentivo che spetta ad una idea creativa.
2f) Quanto al richiamo alla tutela del consumatore, la Corte se ne è servita per rimarcare la coerenza della sua ricostruzione con il più generale sistema di tutele nel mercato, e non, come pretende la ricorrente, per sostenere la predetta mancanza di autonomia estetica. La Corte ha voluto precisare che la scelta da parte del consumatore di un pezzo non originale è consapevole, e non è determinata da ragioni di contraffazione, ovvero di indotta confusione da parte del ricambista. Il consumatore compra legittimamente da chi vuole un pezzo il cui marchio dichiara la propria origine, perché non esistono nel mercato vincoli di monopolio, ed il produttore dell'auto non può, attraverso l'uso strumentale del brevetto per modello ornamentale, giungere a stabilire un tale monopolio sulla produzione dei ricambi. I riferimenti operati dalla Corte di merito dunque sono, oltre che perfettamente comprensibili, del tutto coerenti con la ratio legis, giacché muovono proprio dalla consapevolezza della diversità dei profili brevettuali della vicenda rispetto a quelli attinenti alle regole della concorrenza.
3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2593 cc e dell'art. 5 del rd 1411 del 1940, derivanti dall'avere la sentenza impugnata negato la sussistenza, nel pezzo di ricambio, del requisito della industrialità. Secondo la ricorrente è erroneo ritenere che tale requisito, che sicuramente sussiste nel passaggio tra produttore e consumatore, viene invece a mancare per il pezzo di ricambio. 3a) Osserva la Corte che la industrialità di cui si discute riguarda il pezzo di ricambio, ovvero quel prodotto che non si trovava nel corpo del bene automobile quando questa venne commercializzata per la prima volta. Il pezzo di ricambio è bene diverso da quello che va a sostituire, sì che infondatamente la questione ricorrente parla di una industrialità prima presente e successivamente mancante.
La sentenza impugnata ha chiarito (foglio 23) essere una forzatura quella di ritenere industriale un prodotto destinato a reintegrare il bene complesso, che risulterebbe inservibile senza una tale possibilità. Quindi ha fatto conseguire la carenza di industriaLità, ad onta del fatto che anche il ricambio è prodotto in serie, ma sempre per la ragione che esso non esplica alcuna funzione autonoma estetica rispetto a quella esplicitata nella progettazione della automobile. E tale statuizione non merita censure, essendo la industrialità l'attitudine di un prodotto all'applicazione industriale di una idea (Cass. n. 3714 del 198O), che pertanto deve possedere una capacità risolutiva di specifici bisogni umani attraverso lo sfruttamento del suo risultato creativo in forma industriale. Ma nella specie il risultato inventivo deriva dalla linea del bene automobile che, come si è chiarito, impone quella del componente. Non essendovi in questo un'idea ulteriore, non vi è autonoma funzione risolutiva di una esigenza industriale ulteriore.
3b) Ancora a questo proposito la ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia rilevato la specifica tutela del "design", che può derivare ad un prodotto industriale dal fatto di essere dotato di valore artistico ai sensi dell'art. 2 del rd (NDR: così nel testo). n. 633 del 1941.
Osserva il collegio che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che, ai sensi della predetta norma, per la tutela di una creazione di arte applicata all'industria, ovvero di un prodotto industriale esteticamente pregevole, è necessario che oltre ai presupposti generali della creatività, originalità e novità, sussista anche la scindibilità di tale valore estetico: sussista cioè la idoneità di tale oggetto a dare vita ad una autonoma valutazione artistica a prescindere dal supporto materiale. E tale attitudine non è riscontrabile in quei prodotti cosiddetti tridimensionali, come quello di cui è causa, che non è possibile concepire senza gli elementi materiali ai quali è strutturalmente collegato. In tali soggetti, si è precisato, il corpus mechanicum, non è separabile da quello mysticum e dunque non è possibile una valutazione estetica a prescindere dal contesto che afferma la funzione per la quale l'oggetto stesso è stato concepito (Cass. n. 7077 del 199O, nonché, ancora, n. 10516 del 1995). La corte di merito non ha affatto trascurato la tutela assicurata al prodotto industriale dal diritto di autore; semplicemente ha stabilito che l'applicabilità di questa è esclusa in radice dalla predetta forma fissa.
4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2593 cc. e 5 rd. n. 1411 del 1940, conseguente al fatto di avere la corte di merito negato che la legge possa attribuire valore ornamentale alla parte rispetto al tutto. Lamenta pure la mancanza o la insufficienza della motivazione sul punto, giacché la esperienza dei gruppi ottici dimostra che talvolta, proprio attraverso il mutamento di un particolare, si giunge a quello del modello di auto. La doglianza non coglie nel segno. Per le ragioni dette nell'esaminare i primi due motivi, la Corte di merito ha chiarito che nella specie manca il presupposto della tutela brevettuale: dunque non rileva la notazione fatta dalla ricorrente a proposito della possibilità, indiscutibile, di giungere a mutare la linea del modello di automobile attraverso un intervento sui particolari. Le cosiddette operazioni di "restyling", infatti, che mutano il "design" di una vettura, si esteriorizzano proprio attraverso il mutamento di particolari della linea, che possono riguardare anche i gruppi ottici. Essi tuttavia, ancorché siano l'oggetto immediato della innovazione, restano parti di una linea complessiva. La modifica del faro è modifica della forma dell'auto anche attraverso il cambiamento della forma del faro, il quale continua ad esprimere una forma prefissata dal produttore dell'auto all'interno di una riconsiderazione complessiva della sua linea.
5) Con il quinto motivo il ricorrente denunzia un'altra violazione delle stesse norme, derivante dall'avere, la Corte di Torino, affermato che lede il brevetto sull'automobile solo la pedissequa imitazione dell'intero modello.
5a) La doglianza di violazione di legge è infondata. La sentenza impugnata, ai fogli 21 e ss, dopo avere ribadito che la singola componente di un prodotto assurge a valore estetico solo in quanto trova una specifica collocazione funzionale ed estetica nell'intero prodotto, precisa esattamente che la imitazione delle singole parti componenti assume rilievo solo quando dà luogo ad imitazione pedissequa dell'intero modello, il che nella specie non è in discussione, ma è comunque del tutto coerente con la ritenuta mancanza di autonomia estetica del componente, la cui forma costituisce la risultanza tecnica di una determinazione stilistica che riguarda il bene complesso.
6) Con il sesto motivo la ricorrente afferma il contrasto con gli artt. 3 e 41 della Costituzione delle norme in esame, ove fossero da interpretare come la Corte di Torino ha ritenuto. Esse infatti creerebbero una disparità di trattamento tra imprenditori, giacché priverebbero della tutela brevettuale tutti i fabbricanti di pezzi di ricambi.
La disparità stessa emergerebbe anche in considerazione della differenza di trattamento nell'ambito dei paesi della CEE. 6a) La eccezione di incostituzionalità, rispetto alla quale non è ben chiaro il rilievo della considerazione del mercato comune europeo, peraltro avanzato in modo assolutamente generico, è manifestamente infondata. La normativa in esame semplicemente assegna la tutela della idea creativa a quegli che realizza per l'appunto una tale idea, in un prodotto industriale, quale che sia. Evidentemente non vi è discriminazione arbitraria laddove si nega in via di principio una simile tutela ad imprenditori che scelgono di immettere nel mercato prodotti privi di tale requisito, ne' le norme in questione impediscono ai titolari del brevetto sull'auto di entrare nel mercato dei ricambi. La statuizione peraltro è coerente con le premesse già esaminate.
7) Con l'ultimo motivo la ricorrente lamenta ancora la violazione dell'art. 5 del rd. n. 1411 del 1940, derivante dalla affermata mancanza di novità del modello in questione, per di più motivata in modo illogico ed insufficiente.
Osserva il collegio che la ritenuta infondatezza delle censure alla statuizione della mancanza di brevettabilità ornamentale rende irrilevante l'esame del motivo.
8) Il ricorso principale deve essere rigettato. Conseguentemente deve essere dichiarata assorbita la trattazione del ricorso incidentale, che è espressamente condizionato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Compensa le spese tra le parti. In Roma il 14 febbraio 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 LUGLIO 1996

 

 
 
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