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Contraffazione

    

Contraffazione

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
___ & TESSITURA DI ___ S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO FRANCIA 182, presso l'avvocato NARDI SIMONETTA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PELLEGRINO GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
___ ___ S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso l'avvocato SPERATI ALESSANDRO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO MONTELATICI, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1784/01 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 03/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/05/2005 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito, per il ricorrente, l'Avvocato PELLEGRINO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per il resistente, l'Avvocato SPERATI che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La spa ___ e Tessitura di ___ conveniva davanti al tribunale di Firenze la snc ___ ___ per sentir dichiarare la nullità del marchio "Le Gatte" depositato dalla convenuta, in quanto privo del requisito della novità. Sosteneva che il proprio segno "Gatto" aveva per l'appunto distrutto la novità pretesa con la domanda di registrazione e che tra i prodotti contrassegnati con il proprio, legittimo, marchio e quelli contrassegnati con il marchio "Le Gatte" vi era affinità.
La convenuta resisteva. Il tribunale accoglieva la domanda rilevando nel marchio Le Gatte la mancanza di novità che giustifica la registrazione.
Proponeva appello la società ___ ___ e la corte di Firenze lo accoglieva.
Il secondo giudice, per ciò che rileva in questa sede, premessa la natura di marchio forte a proposito del segno "Gatto" in quanto dotato di tipico potere individualizzante e dunque l'illegittimità, di qualunque segno successivo che ne richiamasse il tipo, riteneva che la ___ non aveva utilizzato l'immagine dell'animale, ma invece aveva evocato il concetto diffuso delle donne a loro volta feline per il loro modo di atteggiarsi. Siffatta caratterizzazione ideologica del segno escludeva, secondo la sentenza impugnata, ogni collegamento tra i due segni e dunque la carenza di novità individuata dal Tribunale.
Ricorre per Cassazione, con un motivo la ___ di ___. Resiste la snc ___ ___ e deposita una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico mezzo che propone la ___ ricorrente lamenta la motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia e la violazione degli artt. 47 e 17 della legge marchi (rdn 929 del 1942). Sostiene anzitutto che la corte di merito ha male comparato i segni in conflitto ed ha letto male gli atti di causa dai quali si dovrebbe trarre la dedotta affinità tra i prodotti delle due aziende. Afferma quindi, fondamentalmente, che la conseguenza logica della esatta affermazione circa la natura di marchio forte rivestita dal suo segno sarebbe dovuta essere l'inibizione ad utilizzare segni riproducenti il tipo ovvero la idea del predetto, ovvero ancora di richiamare l'idea del gatto che caratterizza il marchio suddetto. 1.a. Osserva il collegio che la nozione di marchio forte adottata dalla Corte fiorentina necessita di qualche precisazione. Marchio forte, infatti, non è soltanto quello che, come si legge in sentenza, è dotato di un tipico potere individualizzante. Marchio forte è anzitutto quello che è privo di ogni aggancio concettuale al prodotto e pertanto per il suo maggior gradiente di fantasia, perviene al risultato della notevole capacità distintiva. La sua forza è nella maggiore protezione che la legge gli riconosce in qualche modo premiando l'invenzione di fantasia, con la inibizione alla riproduzione della idea che tale fantasia struttura e rende individualizzante. Perciò appunto si dice in dottrina ed in giurisprudenza che la tutela si estende al tipo, oltre che al segno in sè.
La questione sottoposta alla Corte tuttavia prescinde dalla predetta natura del marchio e rende irrilevante la allegata contraddizione della motivazione della sentenza impugnata. Questa infatti ha escluso la contraffazione sulla base dell'accertamento della diversità dei segni ad onta del fatto che in essi si leggono le parole "gatto" o "gatte", rilevando che nel caso del marchio della appellante il logo richiama in realtà il modo di essere di talune donne alle quali il prodotto in questione, non lane, come nel caso del marchio "gatto", ma accessori femminili, era destinato.
Va dunque precisato che in ogni caso per aversi contraffazione del marchio occorre verificare la confondibilità del segni in conflitto, forti o deboli che siano. Ciò in quanto anche nel caso del marchio forte ciò che rileva è la ripetizione della medesima capacità distintiva. Pertanto se è vero che nel caso di marchio forte possono bastare anche lievi somiglianze ad ingenerare la confondibilità, non è affatto detto che talune somiglianze, grafiche o fonetiche che siano, se non richiamano il tipo corrispondente al dispiego di fantasia, diano luogo alla confondibilità. L'accertamento che la legge richiede spetta al giudice del merito e nel caso che ne occupa esso è stato motivato in modo esente da censure. Giacché ben può aversi che termini generici lessicalmente omogenee come Gatto o Le Gatte evochino idee diverse, come il giudice del merito nel caso specifico ha ritenuto, sulla base del suo sintetico accertamento di ogni caratteristica del marchio.
Il ricorso deve essere respinto, sia pure con la precisazione innanzi detta circa la esatta definizione di marchio forte, giacché è infondato laddove allega la violazione di legge ed inammissibile nella parte in cui tenta di riesaminare i fatti.
La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in E. 120,00 nonché degli onorari che liquida in E. 2.500,00, e delle spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2005

 

 
 
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