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Usurpazione del marchio

 

Usurpazione del marchio

L'uso indebito, a fini pubblicitari, di un segno distintivo (nella specie, marchio) confondibile con quello di un'altra impresa e' in ogni caso produttivo di danno per quest'ultima, anche se i destinatari della pubblicita' possano non aver saputo a chi riferire la denominazione indebitamente usata, verificandosi pur sempre un disorientamento della clientela, che viene stornata dal suo flusso normale, rivolto alle imprese che legittimamente portano un determinato segno distintivo.

Sentenza della Corte di Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Due societa', American ____ Company, societa' USA, e omonima societa' italiana, hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di R____ la s.r.l. American TS. Premettevano che una controversia insorta tra di loro relativamente al marchio ed alla denominazione sociale usati dalla convenuta era stata oggetto di transazione in base alla quale la s.r.l. s'impegnava a cessare immediatamente l'uso del marchio; che, ciononostante, sulla rivista Forum erano comparsi annunci pubblicitari che ancora si riferivano a quel segno distintivo. Chiedevano che il Tribunale dichiarasse che quel comportamento costituiva violazione dell'accordo transattivo nonche' concorrenza sleale e condannasse di conseguenza parte convenuta al risarcimento dei danni, indicati in dieci milioni di lire. Il Tribunale respingeva la domanda sull'assunto che quella pubblicita' era stata pubblicata solo per un disguido e senza colpa della convenuta. Su impugnazione delle due societa' attrici, la Corte di Appello di R____, con la sentenza 27 maggio 19 ottobre 1987, era oggetto di ricorso per cassazione, e' andata di contrario avviso, condannando la convenuta al risarcimento dei danni in cinque milioni di lire. La Corte di merito ha ritenuto che: 1) V'era colpa della convenuta che aveva chiesto alla rivista di sospendere la pubblicazione quando ormai era tardi perche' il numero della rivista era gia' completato. 2) Tale colpa era sufficiente per giustificare la condanna non essendo rilevante in senso contrario di fatto che potesse concorrere anche la colpa della rivista Forum. 3) Certamente sussisteva un danno, per il fatto dell'indebito uso del marchio; questo doveva essere liquidato in via equitativa "essendo estremamente difficile la dimostrazione del danno stesso che si materializza nello storno della clientela in quantita' non definibile". Contro la sentenza la s.r.l. American TS_____ ha proposto ricorso, con unico, articolato, motivo di doglianza; resistono le intimate con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Si denuncia omissione, insufficienza e contraddittorieta' della motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 2598 cod. civ.. A parte altre considerazioni irrilevanti, in sostanza la ricorrente si duole che sia stata affermata l'esistenza di un danno. Mette in evidenza che la pubblicazione sulla rivista Forum non poteva avvantaggiarla perche' si riferiva ad una denominazione cui ormai non corrispondeva piu' la sua impresa e non poteva danneggiare le controparti perche' non poteva stornare clientela a favore di impresa non piu' esistente con quel nome. Insiste sul fatto che tra le due parti non sussisteva rapporto concorrenziale e dunque non poteva sussistere violazione dell'art. 2598 cod. civ.. Denuncia come contraddittoria la fase della sentenza secondo la quale era estremamente difficile dimostrare il danno, cui invece seguiva la condanna al risarcimento dei danni senza adeguata dimostrazione. Il ricorso e' da respingere, essendo infondato l'unico motivo. Del tutto irrilevante e' il punto relativo alla sussistenza o no del rapporto concorrenziale. La domanda era fondata essenzialmente sulla violazione degli obblighi discendenti dalla transazione e la sentenza correttamente ha ritenuto sufficiente tale violazione, senza interrogarsi sull'ulteriore questione della concorrenza, come si e' detto irrilevante ai fini della decisione. Non e' contraddittoria l'affermazione circa l'estrema difficolta' di individuare il danno, se tale frase e' intesa, come va intesa, nel senso di difficolta' a quantificare il danno; non poteva essere altrimenti visto che quella frase e' premessa come giustificazione della necessita' di ricorrere ad una liquidazione in via equitativa. Non interessa che parte ricorrente possa non aver tratto vantaggio da quella pubblicita': si tratta infatti di stabilire se parti attrici hanno subito un danno, non se parte convenuta ha tratto un vantaggio. Infine, e' corretta l'affermazione che in un caso del genere, il danno, causato dall'uso indebito del segno distintivo confondibile con quello delle attrici, sussiste per il fatto dell'inevitabile storno di clientela. Il danno esiste pur se i destinatari della pubblicita' possano non aver saputo a chi riferire la denominazione usata; infatti si e' pur sempre verificato un disorientamento della clientela, comunque stornata dal suo flusso normale, rivolto appunto alle imprese che sole legittimamente portano quel segno distintivo. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese che possono essere liquidate in L. ........ di cui 1.000.000 per onorari. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese liquidate in L. 52.100 per S.P.A. ____ e L. 78.500 per _____ a L. 1.000.000 per onorari ciascuno. Cosi' deciso in Roma il 16 maggio 1990.

 
 
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