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Norme sulle presentazione delle domande di brevetto


                 

D.M. 9-5-2003 n. 171
                 

Regolamento recante la nuova modulistica per la presentazione e la verbalizzazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli e marchi nazionali. 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 luglio 2003, n. 160, S.O. 
                   
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4; visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di brevetti per invenzioni industriali, per modelli di utilità, modelli e disegni ornamentali e in materia di registrazioni di marchi d'impresa, ed in particolare l'articolo 13; visto il proprio D.M. 22 febbraio 1973, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, così come modificato dal D.M. 20 febbraio 1980 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1980, n. 94, e dal D.M. 19 luglio 1989, n. 320, con il quale sono state previste disposizioni per la redazione delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e modelli ornamentali e delle domande per marchi d'impresa nonché per la compilazione dei relativi verbali di deposito attraverso appositi moduli ed in conformità di dettagliate istruzioni; considerata la necessità di semplificare la predetta normativa allo scopo di rispondere maggiormente alle esigenze dell'utenza circa il facile reperimento dei moduli stessi, di adeguarla ai princìpi normativi recentemente emanati che prevedono sempre più l'uso delle moderne tecnologie per la comunicazione e la trasmissione degli atti nonché di assicurare una più attenta tutela dei dati personali; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativa alla tutela dei dati personali; vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successivi decreti di attuazione, relativi alla semplificazione delle certificazioni amministrative; visti la legge 17 dicembre 1997, n. 433, ed il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, relativi all'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale; visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 ottobre 2002; vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota 22 gennaio 2003, n. 18313/R3C/90; adotta il seguente regolamento:


1. Le domande di brevetto nazionale per invenzioni industriali, modelli di utilità e disegni e modelli nonché per la registrazione dei marchi nazionali sono redatte in conformità ai moduli allegati al presente decreto, disponibili presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, subentrate agli Uffici provinciali industria, commercio e artigianato, dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2000, n. 183, attuativo dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Detti moduli sono altresì disponibili sulla rete Internet, al sito del Ministero delle attività produttive.

2. Le domande sono depositate sugli appositi moduli cartacei, compilati a macchina, leggibili anche da apparecchiature di scansione. 
2.1. Gli uffici competenti a ricevere le domande completano i moduli redigendo il processo verbale che attesta la data di deposito ed assegnano, secondo l'ordine cronologico di presentazione, una sigla di protocollazione costituita: 
a) dalla sigla della provincia; 
b) dall'anno corrente composto di quattro cifre; 
c) dalla sigla della tipologia del titolo richiesto; 
d) da un numero progressivo. 
2.2. I moduli di domanda sono sottoscritti da chi richiede il titolo di protezione o dal suo mandatario.

3. I verbali di deposito sono sottoscritti dal funzionario delegato dell'ufficio ricevente e dalla persona che materialmente consegna la domanda. 
3. 1. Il modulo di domanda è redatto in un originale e quattro copie. 
3.2. L'originale ed una copia sono trasmesse all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, insieme al fascicolo dei documenti depositati; un'altra copia è inviata al Centro di raccolta incaricato di effettuare il caricamento dei dati; una ulteriore copia viene trattenuta dall'ufficio ricevente e l'ultima copia viene rilasciata al depositante, osservata la legge sull'imposta di bollo.

4. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il D.M. 19 luglio 1989, n. 320, e la circolare 19 luglio 1989, n. 257 del Ministero dell'industria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 1989, n. 73, sono abrogati.

allegati:
modulo A
modulo U
modulo C
modulo O.

 
 
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