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Software e banche dati

 

Software e Banche dati

Brevetti
L'Italia aderisce alla Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) e la Legge Invenzioni italiana e la sua interpretazione sono sostanzialmente armonizzate con la CBE e l'orientamento dell'Ufficio Brevetti Europeo. In conformità all'art. 52 della CBE, l'art. 12 della Legge Invenzioni italiana stabilisce che i programmi per elaboratori, considerati come tali, non sono ritenuti come invenzioni. A seguito dell'Accordo TRIPS, che non esclude la brevettabilità del software, ed i recenti sviluppi internazionali (principalmente negli Stati Uniti ed in Giappone), che consentono la brevettabilità del software, si sta attualmente affermando una nuova interpretazione dell'art. 52 della CBE che risulta in un restringimento del divieto di brevettazione e nel considerare brevettabili quei software aventi natura tecnica, ovvero invenzioni di software che siano soluzioni tecniche a problemi tecnici. Pertanto, qualora una invenzione di software rappresenti un contributo tecnico allo stato dell'arte, tale invenzione di software è brevettabile all'Ufficio Brevetti Europeo ed anche in Italia. Questo è il caso, ad esempio, di un software inventivo che implementi un procedimento per far funzionare un elaboratore ottimizzandone la gestione delle risorse o che controlli un procedimento di produzione o che attui un procedimento di automazione o che realizzi un metodo di elaborazione di dati che rappresentano entità fisiche. Un Brevetto di Invenzione protegge gli algoritmi e/o la logica soggiacenti al software, indipendentemente dalla sua specifica implementazione.

Diritto d'Autore
La Legge Italiana sul Diritto d'Autore prevede una protezione per ogni programma per elaboratore originale, espresso in qualsiasi forma. In particolare, qualsiasi listato di istruzioni di un programma per elaboratore può essere protetto dal Diritto d'Autore, mentre gli algoritmi e/o la logica soggiacenti ad un listato di istruzioni sono esclusi dalla protezione del Diritto d'Autore. Un programma per elaboratore pubblicato, ovvero un programma per il quale siano iniziate attività di sfruttamento economico, può essere registrato nel Registro Speciale per i programmi per elaboratore, tenuto dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE). Tale registrazione si effettua depositando una copia del programma (preferibilmente sia in codice sorgente che in codice eseguibile) memorizzato su un supporto di memoria, ad esempio un CDROM, con una domanda comprendente dati identificativi dell'autore/autori e del titolare/titolari dei diritti di sfruttamento economico ed una breve descrizione tecnico-funzionale del programma. Il contenuto del disco è visualizzabile soltanto in caso di contenzioso su richiesta dell'Autorità giudiziaria, mentre il resto della documentazione è disponibile alla consultazione pubblica. Un programma per elaboratore "non pubblicato", ovvero un programma che non abbiano ancora costituito oggetto di atti commerciali, è equiparato alle opere inedite e pertanto può essere registrato in uno speciale registro presso la SIAE,
depositando una copia del programma (preferibilmente sia in codice sorgente che in codice eseguibile) memorizzato su supporto di memoria, con una domanda comprendente dati identificativi dell'autore/autori e del titolare/titolari dei diritti di sfruttamento economico ed elementi identificativi del programma.

Tutela delle Banche Dati
In conformità alla direttiva 96/9 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, una tutela articolata su due livelli dovrebbe essere concessa alle banche dati. Il primo livello concerne la struttura della banca dati, senza riferimento al contenuto, e, qualora tale struttura sia originale e creativa, la tutela concessa è il Diritto d'Autore. Il secondo livello concerne il contenuto della banca dati, ovvero le informazioni in essa memorizzate, e, anche se la struttura della banca dati non è originale né creativa, la tutela concessa è la cosiddetta protezione "sui generis". Tale forma di tutela è molto vicina alla protezione fornita dal Diritto d'Autore e dovrebbe essere concessa alle banche dati prodotte da cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea (UE) o da coloro che risiedono abitualmente all'interno della UE o da società straniere che hanno una sede all'interno della UE. La durata della protezione "sui generis" dovrebbe estendersi per 15 anni a decorrere dalla data di completamento o divulgazione al pubblico della banca dati. Tale termine potrebbe essere rinnovato qualora successivi aggiornamenti e modifiche implicassero investimenti sostanziali. Attualmente, in Italia la tutela fornita dal Diritto d'Autore è concessa sia alla struttura che al contenuto delle banche dati.


 
 
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