Il marchio comunitario
Il marchio comunitario, una volta che è stato registrato, produce gli stessi effetti in tutta la Comunità Europea; difatti l’Unione Europea conferisce al titolare del marchio un diritto esclusivo che consente di vietare a terzi l'uso dello stesso in tutti i paesi aderenti all’Unione Europea. L’enorme vantaggio che il marchio comunitario assicura è dato dalla estrema semplificazione della procedura di registrazione, per il fatto che:
1- è prevista un'unica domanda;
2- tutti gli atti vengono redatti in un'unica lingua;
3- l'iter si conclude in un unico ufficio.
Il vantaggio principale del marchio comunitario consiste nel conferire al suo titolare un diritto unitario valevole in tutti gli Stati membri dell'Unione europea mediante una procedura unica. Esso soddisfa le tre funzioni essenziali di un marchio: cioè è un segno d'identificazione dell'origine dei prodotti e dei servizi, un segno di garanzia di una qualità costante, in quanto riflette un impegno assunto dall'impresa nei riguardi del consumatore, infine un segno di comunicazione, supporto per la promozione e la pubblicità. Il marchio comunitario può essere utilizzato come marchio di fabbrica, marchio di commercio o marchio di servizio. Esso può inoltre configurarsi quale marchio collettivo: il rispetto del regolamento di utilizzazione del marchio collettivo garantisce l'origine, la natura o la qualità dei prodotti e servizi conferendo loro carattere distintivo a vantaggio dell'ente titolare del marchio. Il marchio comunitario copre un mercato di più di 350 milioni di consumatori ed è lo strumento ideale per affrontare le sfide presentate da tale mercato. Il marchio comunitario si acquisisce con la registrazione nel registro tenuto dall'UAMI.
Possono costituire marchi comunitari tutti i segni in grado di essere prodotti graficamente, vale a dire, le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, i suoni, le cifre, le forme tridimensionali, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese.
Il marchio comunitario può essere ottenuto per un segno depositato direttamente presso l'UAMI. In alternativa può essere ottenuto anche a seguito di una registrazione nazionale. Ciò non implica la rinuncia alle protezioni nazionali o internazionali anteriori, ma ne migliora l'efficacia e ne agevola la gestione. In tal modo l'impresa si doterà dello strumento ideale per affrontare le sfide del mercato interno. La scelta del marchio comunitario non implica la rinuncia ai marchi nazionali. L'impresa può tenerli in vigore per tutto il tempo che lo desidera. La preesistenza di un marchio nazionale può essere invocata innanzi all'UAMI anche in caso di estinzione o di successiva rinuncia al marchio nazionale, grazie al marchio comunitario. Infatti, l'impresa beneficia degli stessi diritti che avrebbe se il marchio nazionale fosse ancora registrato. Il rifiuto di registrazione di una domanda, la decadenza o l'annullamento di un marchio comunitario lasciano aperta la possibilità di inoltrare altrettante domande di marchi nazionali quanti sono i paesi dell'Unione europea in cui il motivo del rifiuto, della decadenza o dell'annullamento non si applica. Il vantaggio costituito da un'eventuale priorità o anzianità è così conservato come anche non vanno perduti gli investimenti e le campagne pubblicitarie effettuati antecedentemente in tali paesi.
Il marchio comunitario assicura al suo titolare un diritto esclusivo e rappresenta per l’unione Europea ciò che il Marchio nazionale rappresenta per i singoli stati: infatti, con il marchio comunitario si ottiene protezione sull’intero territorio europeo con un’unica procedura di registrazione. Su tutto il territorio dell'Unione europea il marchio comunitario conferisce al suo titolare il diritto di interdire a terzi l'utilizzazione, senza il suo consenso, di segni identici o simili a quelli tutelati dal suo marchio. Qualora il titolare del marchio abbia proceduto o acconsentito alla commercializzazione dei prodotti contrassegnati da tale marchio in uno Stato dell'Unione Europea, egli non può interdire la loro libera circolazione nell'Unione europea. Questa limitazione ai diritti conferiti dal marchio comunitario risulta dalla regola dell'esaurimento comunitario di tali diritti che si applica parimenti ai marchi nazionali e internazionali degli Stati dell'Unione europea. Il marchio comunitario è concepito per integrare i sistemi di registrazione previsti dai singoli paesi. Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo. Il marchio comunitario inoltre costituisce un diritto anteriore opponibile a qualsiasi marchio successivo e ad altri diritti contrastanti in tutti gli Stati membri. Ciò permette quindi al suo titolare non solo di proteggere i propri diritti esclusivi a livello comunitario, ma anche di prevalere su diritti nazionali successivi.
Il Marchio comunitario si acquisisce con la registrazione ed ha una durata di 10 anni dalla data del deposito. La registrazione del marchio comunitario può essere rinnovata ogni 10 anni a decorrere dal suo deposito su richiesta del titolare. L'importo della tassa per la rinnovazione è identico a quello per la registrazione. |