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Imitazione servile - massime

 

L'imitazione servile


- Sono presenti i requisiti per la brevettabilità di un modello ornamentale, se questo è caratterizzato da un insieme armonico di elementi non ravvisabili nella produzione dei concorrenti; quindi se non vi sia contraffazione di tale brevetto e concorrenza sleale per imitazione servile, il giudice può disporre il sequestro del prodotto contraffatto e l'inibitoria alla ditta concorrente della produzione e vendita di quanto costituisce imitazione del brevetto (T. Verona, 16-01-1997 in Foro it., Rep. 1997, voce Brevetti, n. 70).

- Non sussiste imitazione servile di un marchio d'impresa sul piano grafico e di strutturazione complessiva dello stesso quando l'inserimento commerciale della ditta dentro un segno oggettivamente diverso da quello che costituisce il simbolo di un soggetto internazionale, non realizza alcun marchio che possa evocare l'emblema o il sigillo di quest'ultima (CASS., sez. I, 17-06-1998, 6038/1998 Foro it., Rep. 1998, voce Marchio, n. 55).

- Per accertare l'esistenza della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione avvenga non attraverso un esame analitico dei singoli elementi, ma mediante una valutazione sintetica: ci si deve porre nell'ottica del consumatore e considerare che quanto minore risulti l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato anziché‚ da dati che conducano ad una più attenta valutazione (CASS. - Cass., sez. I, 21-11-1998, 11795/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 152).

- In materia di concorrenza sleale sotto il profilo della cosiddetta “imitazione servile”, integra gli estremi dell'illecito sanzionato dall'art. 2598, n. 1 c.c. il comportamento dell'imprenditore che imiti un prodotto che abbia una forma con valore individualizzante e distintivo tale da renderlo originale così da creare confusione con quello messo in commercio dal “concorrente” (CASS., sez. I, 13-12-1999, 13918/1999 in Foro it., Rep. 1999, voce Concorrenza (disciplina), n. 14).

- L’imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può costituire concorrenza sleale, e far sorgere l'obbligazione al risarcimento del danno anche se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa. Nel caso in cui la concorrenza sleale venga denunciata come consistente soltanto in caso di violazione dei diritti derivanti da brevetto, la declaratoria di nullità del brevetto esclude ogni ipotesi di illecito concorrenziale (CASS. - Cass., sez. I, 26-01-1999, 697/1999 in Foro it., Rep. 1999, voce Concorrenza (disciplina), n. 7).

- Nell'ipotesi dell'art. 2598 c.c. n. 1 rientra anche l'imitazione confusionaria della pubblicità e vieta, ritenendole illecite, le imitazioni di campagne pubblicitarie, materiale promozionale, cataloghi, listini, mezzi di pubblicità diretta (es. inserto sulle Pagine Gialle avente la stessa impostazione di quello pubblicato per due anni da un concorrente) (Trib. Catania 19 novembre 1991).

- Sono da condannare le campagne pubblicitarie nel loro complesso, quando in esse si è ravvisata una vera e propria sovrapposizione ad altre campagne, per l'ambientazione, il tema, e con riguardo all'impressione d'insieme che esse determinavano (“There are no limits” ritenuto imitazione di “No limits”) (Giurì 46/89, 154/90, 34/90, in rass.).
 
- Il divieto di imitazione servile mira a proteggere l’originalità e non il contenuto del messaggio pubblicitario (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 17-01-1995, 185/1995/ Soc. Flou - Soc. Rcs pubblicità Giur. it., 1996, I, 2, 606).

- Non tutte le pubblicità sono proteggibili contro le imitazioni, ma solo quelle che rispondano al duplice requisito di novità (l'idea non deve essere stata sfruttata da altri in precedenza) e di originalità (l'idea deve essere frutto di un minimo di creatività), deve avere un contenuto fantastico, arbitrario, insolito, non banale, e che in ogni caso non deve risolversi nella semplice descrizione del prodotto pubblicizzato o delle sue caratteristiche o funzioni (Giurì 93/87, 92/87, 48/86).
 
- La riproduzione del genere macchiettistico, contenuto in una pubblicità, non è imitazione servile e non lo è nemmeno una pubblicità che rappresenta la pubblicità (in questo caso il giurì ha ritenuto che la San Daniele non imitasse servilmente la pubblicità della Parmacotto) (Giurì codice autodisciplina pubblicitaria, 04-04-1995, 83/90/1995 Soc. Parmacotto - Soc. Principe S. Daniele Dir. ind., 1996, 591, n. LEONE Annali it. dir. autore, 1995, 676).

- Il divieto di imitazione servile impone, a chi voglia riprodurre la forma funzionale del prodotto di un concorrente, di sperimentare varianti innocue che evitino il rischio di confusione nel mercato (Cass., sez. I, 09-03-1998, 2578/1998 in Foro it., Rep. 1998, voce Concorrenza (disciplina), n. 151).

 
 
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