La cessione del marchio aziendale
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4452/2003, si è occupata alla specifica ipotesi di cessione di ramo d'azienda e del relativo marchio aziendale. La Corte è giunta alla conclusione che sul piano fiscale tale operazione è soggetta all'applicazione dell'imposta di registro per il primo bene ed all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per ciò che attiene al trasferimento del predetto marchio. La cessione a titolo oneroso dell'azienda od anche soltanto di un suo ramo, sotto l'aspetto tributario dell'applicazione dell'Iva costituisce quindi un'operazione esclusa dal campo di applicazione del detto tributo.
In relazione al marchio, cioè il segno distintivo dei prodotti e dei servizi collocati sul mercato dall'azienda, è consentita la libera circolazione anche attraverso la concessione in godimento a terzi e con licenza d'uso. Infatti, il decreto n4 dicembre 1992, n. 480, ha abolito il vincolo della cessione del marchio esclusivamente insieme all'azienda o con un ramo della stessa, configurandosi una prestazione di servizi imponibili ai fini dell'imposizione tributaria. La sentenza enuncia il principio per cui sia in caso di cessione d'azienda o di un suo ramo congiuntamente con il marchio, sia nel caso di un marchio trasferito in modo separato dall'azienda a cui apparteneva, la cessione d'azienda deve essere assoggettata ad imposta di registro, mentre il trasferimento del marchio, considerato dal legislatore fiscale come prestazione di servizi, sarà soggetto ad Iva indipendentemente dalla contestualità o meno delle due distinte operazioni. Secondo l'associazione dottori commercialisti, in caso di trasferimento di un marchio nell'ambito di una cessione di azienda, l'intero corrispettivo percepito per la cessione dell'azienda (o di un suo ramo) quale universalità di beni è soggetto all'imposta di registro. Non deve pertanto procedersi ad una distinta tassazione, ai fini IVA, del solo valore del marchio.
|