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Marchio di qualità ecologica

 

Marchio di qualità ecologica
 

L'obiettivo del Marchio di Qualità Ecologica è quello di promuovere i prodotti che presentano un minore impatto sull'ambiente rispetto ad altri prodotti dello stesso gruppo.
L'atto normativo di riferimento è il Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un Marchio di Qualità Ecologica [Gazzetta ufficiale L 237 del 21.09.2000].
In sintesi, il regolamento (CEE) 880/92 del Consiglio concernente un sistema comunitario di assegnazione di un Marchio di Qualità Ecologica prevede che entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione riesamini il sistema e proponga le modifiche necessarie. Per effettuare queste modifiche, tale regolamento è abrogato e sostituito dal presente provvedimento. Il sistema comunitario di assegnazione del Marchio di Qualità Ecologica mira a:
promuovere i prodotti aventi un minore impatto ambientale anziché altri prodotti della stessa categoria;
fornire ai consumatori informazioni e indicazioni precise e scientificamente accertate sui prodotti.
Dal campo di applicazione del regolamento sono esclusi:
i prodotti alimentari;
le bevande;
i prodotti farmaceutici;
i dispositivi medici definiti nella direttiva 93/42/CEE (Gazzetta ufficiale L 169, 12.07.1993);
le sostanze o i preparati classificati come pericolosi ai sensi delle direttive 67/548/CEE (Gazzetta ufficiale L 196, 16.08.1967) e 1999/45/CEE (Gazzetta ufficiale L 200 del 30.07.1999);
i prodotti fabbricati con processi suscettibili di nuocere in modo significativo alle persone e/o all'ambiente.
Il marchio di qualità ecologica può essere assegnato ai prodotti disponibili nella Comunità che rispettano determinati requisiti ambientali e i criteri del marchio di qualità ecologica. I requisiti ambientali sono definiti in funzione della matrice di valutazione dell'allegato I del regolamento e soddisfano i requisiti metodologici dell'allegato II. Il marchio può essere assegnato a un prodotto che contribuisce significativamente a migliorare aspetti ecologici essenziali. I criteri del marchio di qualità ecologica sono definiti per categorie di prodotti e sono basati su:
le prospettive di penetrazione del prodotto sul mercato;
la fattibilità degli adattamenti tecnici ed economici necessari;
il potenziale di miglioramento dell'ambiente.
Essi sono stabiliti e riesaminati dal comitato dell'Unione europeea per il marchio di qualità ecologica competente anche per i requisiti in materia di valutazione e verifica legati a questi criteri e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Queste categorie di prodotti devono rispettare le condizioni seguenti:
rappresentare un volume importante sul mercato interno;
avere un impatto importante sull'ambiente;
presentare importanti prospettive di miglioramento dell'ambiente a seguito della scelta dei consumatori;
una parte importante del volume di vendita deve essere destinata al consumo finale.
Domanda di assegnazione del Marchio di Qualità Ecologica Europeo:
il fabbricante, importatore, prestatore di servizi, dettagliante o commerciante, presenta una domanda di assegnazione all'organismo competente designato dallo Stato membro nel quale il prodotto è fabbricato, immesso sul mercato per la prima volta o importato da un paese terzo; l'organismo competente controlla se il prodotto è conforme ai criteri del marchio di qualità ecologica e decide l'assegnazione del marchio; l'organismo competente conclude un contratto tipo con il richiedente relativo alle condizioni di uso del marchio. Le domande di assegnazione del marchio di qualità ecologica sono soggette al pagamento di un importo. Anche l'uso del marchio è subordinato al pagamento di un diritto annuo da parte dell'utilizzatore.
Qualsiasi prodotto cui è assegnato il Marchio di Qualità Ecologica può essere riconosciuto dal logo che rappresenta una margherita, quale descritto nell'allegato III del regolamento. La Commissione e gli Stati membri incoraggiano l'uso del marchio di qualità ecologica organizzando campagne di sensibilizzazione e di informazione. Essi assicurano il coordinamento tra il sistema comunitario di marchio di qualità ecologica e i sistemi nazionali esistenti.
La Commissione esamina prima del 24 settembre 2005 l'applicazione del presente regolamento e propone le modifiche necessarie.
La Decisione 2000/728/CE - Gazzetta ufficiale L 293, 22.11.2000 - fissa le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità. Essa stabilisce l'importo minimo e massimo dei diritti e le loro riduzioni in determinati casi. Questa decisione è stata modificata per ultimo dalla decisione 2003/393/CEE.
Decisione 2000/729/CEE - Gazzetta ufficiale L 293, 22.11.2000 - concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica. Questa decisione stabilisce che il contratto tra l'organismo competente e il richiedente deve conformarsi al modello figurante nell'allegato della presente decisione. La decisione 93/517/CE concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica è abrogata dal presente provvedimento.
Decisione 2000/730/CE Gazzetta ufficiale L 293, 22.11.2000. Decisione della Commissione, del 10 novembre 2000, che istituisce il Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica e ne stabilisce il regolamento interno.
Decisione 2000/731/CE - Gazzetta ufficiale L 293, 22.11.2000. Decisione della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce il regolamento interno del Forum consultivo previsto dal sistema comunitario riesaminato di assegnazione di un marchio di qualità ecologica...

 
 
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