Separazione giudiziale dei beni
Art. 193 Separazione giudiziale dei beni
La separazione giudiziale dei beni può essere pronunziata in caso di interdizione (417) o di inabilitazione (414) di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione. Può altresì essere pronunziata quando il disordine degli affari di uno dei coniugi o la condotta da questi tenuta nell`amministrazione dei beni mette in pericolo gli interessi dell`altro o della comunione o della famiglia, oppure quando uno dei coniugi non contribuisce ai bisogni di questa in misura proporzionale alle proprie sostanze o capacità di lavoro. La separazione può essere chiesta da uno dei coniugi o dal suo legale rappresentante. La sentenza che pronunzia la separazione retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda ed ha l`effetto di instaurare il regime di separazione dei beni regolato nella sezione V del presente capo, salvi i diritti dei terzi. La sentenza è annotata a margine dell`atto di matrimonio e sull`originale delle convenzioni matrimoniali (2653).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 6.3.1987, R____ adiva il Tribunale di V____ chiedendo che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito al marito B____ e che quest'ultimo fosse condannato a rimborsarle la metà del valore (previa rivalutazione e calcolo dei relativi interessi) delle somme e dei titoli di proprietà comune di cui il medesimo B____ si era ingiustamente appropriato prelevandoli, a sua insaputa, dal dossier e dal conto corrente bancario sui quali gli stessi risultavano depositati. Costituitosi, il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda di addebito e l'improponibilità dell'ulteriore pretesa restitutoria avanzata ex adverso, trattandosi, a suo avviso, di domanda di scioglimento della comunione legale dei beni, laddove, in via riconvenzionale, chiedeva addebitarsi la separazione alla moglie. Il giudice adito, con sentenza del 18.10.1990/7.1.1991, pronunciava la separazione personale dei coniugi, respingeva le reciproche domande di addebito, determinava in lire 500.000 mensili la misura dell'assegno dovuto dal B_____ per il mantenimento della R____ e condannava il primo al pagamento in favore della seconda della complessiva somma di lire 321.926.468, oltre gli accessori, qualificando la relativa domanda in termini di separazione giudiziale ex art. 193, secondo comma, c.c. (per il compimento, cioè, da parte del marito, di atti contrari ai propri doveri di amministratore) e non già di scioglimento automatico ex art. 191 c.c.. Avverso la decisione, proponeva appello il medesimo B____, reiterando, tra l'altro, la censura di improponibilità della domanda di scioglimento della comunione, tale dovendo qualificarsi, a suo avviso, la corrispondente pretesa della R____. Resisteva nel grado l'appellata, chiedendo il rigetto del gravarne e, in via incidentale, la declaratoria di addebito della separazione al marito nonché l'innalzamento della misura dell'assegno di mantenimento. La Corte di Appello di R____, con sentenza del 29.10.1993/7.3.1994, dichiarava l'inammissibilità del mezzo, siccome proposto con citazione anziché con ricorso e, comunque, non depositato nel termine prescritto per il rito camerale. Avverso tale decisione, il B____ proponeva ricorso per cassazione, che la Suprema Corte, con sentenza del 19.1/29.5.1996, accoglieva statuendo che la domanda svolta dalla R____ per la restituzione delle somme già ricadenti nella comunione legale configurava una domanda autonoma rispetto a quella di separazione personale dei coniugi, onde si doveva ritenere ammissibile l'appello proposto con atto di citazione. Riassumendo tempestivamente la causa davanti alla medesima Corte territoriale, la R____ insisteva per l'accoglimento dell'impugnazione incidentale, mentre il B____, costituendosi in sede di rinvio, chiedeva l'accoglimento dell'appello principale ed il rigetto di quello avversario. Detto giudice, con sentenza del 12.10/16.11.1999, respingeva ambo i gravami assumendo: a) che, correttamente individuata dal Tribunale la causa del fallimento dell'unione tra i coniugi nella incompatibilità di carattere sorta a seguito del lento logorio del rapporto, fosse del tutto condivisibile la decisione di respingere le reciproche richieste di addebito; b) che risultassero parimenti infondate le censure rispettivamente mosse dalle parti alle statuizioni adottate dal primo giudice in tema di assegno di mantenimento; c) che apparisse del tutto corretta la qualificazione della domanda, così come formulata dalla R_____ , in termini di separazione giudiziale dei beni ex art. 193 c.c. e che, del resto, il principio stesso posto a fondamento dell'eccezione rappresentata dall'improponibilità di una domanda di divisione dei beni oggetto di comunione legale contestualmente alla richiesta di separazione dei coniugi risultasse tutt'altro che pacifico; d) che, essendo incontestata la circostanza secondo cui il B____, poco dopo la separazione di fatto, aveva estinto il conto corrente ed il dossier titoli intestato ad entrambi i coniugi acquisendo l'esclusiva disponibilità di tutto quanto depositato presso la banca, non fosse dubbio che una simile condotta legittimasse una pronuncia di separazione giudiziale dei beni, a nulla rilevando che gli stessi coniugi avessero optato per una tipologia di deposito " a firma disgiunta" dal momento che questa non poteva fondatamente assumere il significato di una preventiva ed irrevocabile autorizzazione, rilasciata all'altro coniuge, ad estinguere a propria insaputa l'esclusiva e definitiva disponibilità dei beni comuni (denaro e titoli) così prelevati; e) che gli importi riconosciuti in linea capitale dal Tribunale alla R____ corrispondessero esattamente a quanto preteso da quest'ultima, onde nessun vizio di ultra petizione poteva ravvisarsi nella decisione dei primi giudici; f) che fosse infondato l'assunto dell'appellante principale secondo cui i titoli in giacenza nel dossier n. 8237 al momento della sua estinzione non costituivano oggetto di comunione, siccome acquistati dal solo B____ in epoca successiva alla separazione di fatto tra i coniugi, risalente all'agosto 1981, basandosi tale eccezione sull'erroneo presupposto circa la coincidenza dello scioglimento della comunione legale con la predetta separazione di fatto, a fronte degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità e della prevalente dottrina quanto alla necessità, ai richiamati fini, del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale ovvero dell'omologazione della separazione consensuale; g) che la decisione del Tribunale di porre le spese del giudizio di primo grado interamente a carico del B____ fosse frutto del corretto apprezzamento di tale giudice circa la prevalente soccombenza del convenuto, risultando del resto la contestazione riguardante la pretesa eccessività della somma liquidata del tutto generica e comunque infondata. Avverso quest'ultima sentenza, propone ricorso per cassazione lo stesso B____, deducendo due complessi motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste la R____ con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 191, 192, 193, 194 c.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nonché motivazione errata e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., deducendo: a) che la domanda di condanna dell'altro coniuge a restituire direttamente all'attrice la metà del valore dei titoli e delle somme esistenti sul conto corrente non poteva che essere dichiarata improponibile o inammissibile, presupponendo tale domanda, come suo momento costitutivo, la sussistenza necessariamente di una fase divisionale ex art. 194 c.c., laddove, sia che si voglia far derivare lo scioglimento della comunione legale dei beni dalla separazione giudiziale dei coniugi, sia che si voglia far derivare lo scioglimento della comunione dalla separazione giudiziale dei beni stessi, non si rinviene nella specie alcuna causa di cessazione del predetto regime patrimoniale di comunione, non essendovi ne' una sentenza passata in giudicato che abbia deciso sulla separazione dei coniugi, ne' una sentenza, e tanto meno definitiva, che abbia dichiarato la separazione giudiziale dei beni; b) che, del resto, la stessa qualificazione della domanda della R____ in termini di separazione giudiziale dei beni, così come operata chiaramente dalla Corte territoriale, per un verso contrasta con il fatto che ad una simile domanda non abbia poi corrisposto una sentenza dichiarativa di detta separazione giudiziale di beni per altro verso non dà conto del motivo per cui la circostanza che i titoli ed il denaro oggetto del prelevamento ad opera del B____ non fossero effettivamente gli unici beni in comunione avrebbe comportato una tale qualificazione, per altro verso ancora richiama erroneamente il disposto dell'art. 192 c.c. (il quale nulla può avere a che fare con la richiesta della R____ di condanna del marito al rimborso in suo favore della metà dei beni prelevati dal patrimonio comune) e, infine, viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato fissato dall'art. 112 c.p.c., nel senso che il giudice di merito, ritenendo sussistere il petitum della separazione giudiziale dei beni effettivamente inesistente e al contrario non ritenendo sussistere il petitum relativo alla divisione dei beni realmente esistente, non ha deciso sul petitum ritenuto come proposto (domanda di separazione giudiziale dei beni) ed ha invece deciso su quello (divisione dei beni) ritenuto inesistente. Il motivo non è fondato. Deve, innanzi tutto, essere disatteso l'assunto che concerne la pretesa necessità, ai fini dell'accoglimento della domanda avanzata dalla R____, del passaggio in giudicato della sentenza che dichiari la separazione giudiziale dei beni. Premesso infatti che, a norma dell'art. 191, primo comma, c.c., la comunione legale tra coniugi si scioglie, tra le altre cause, vuoi per la separazione personale vuoi per la separazione giudiziale dei beni, si osserva al riguardo che, nel primo caso, lo scioglimento medesimo si verifica in realtà, con efficacia ex nunc, soltanto a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale), non spiegando alcun rilievo in proposito il provvedimento presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c. (autorizzativo dell'interruzione della convivenza tra gli stessi coniugi) e non potendo quindi la declaratoria di scioglimento della comunione, a pena di inammissibilità della relativa domanda, venire richiesta in pendenza del procedimento di separazione personale (Cass. 17 dicembre 1993, n. 12523; Cass. 7 marzo 1995, n. 2652; Cass. 23 giugno 1998, n. 6234; Cass. 2 settembre 1998, n. 8707; Cass. 18 settembre 1998, n. 9325). Nell'altro caso, all'opposto, anche a non voler considerare la previsione contenuta nel quarto comma dell'art. 192 c.c. che conferisce al giudice la possibilità, se l'interesse della famiglia lo esige o lo consente, di autorizzare i rimborsi e le restituzioni in un momento anteriore rispetto a quello dello scioglimento della comunione, dal disposto del quarto comma dell'art. 193 c.c., ai sensi del quale la sentenza che pronunzia la separazione giudiziale dei beni retroagisce al giorno in cui è stata proposta la domanda, è lecito trarre il convincimento che la norma, a differenza di quanto accennato in ordine all'efficacia ex art. 191 c.c. della sentenza di separazione personale dei coniugi, abbia inteso derogare al principio in forza del quale, quando la pronuncia del giudice ha valenza costitutiva (come nella specie), gli effetti di tale sentenza non possono prodursi se non dal momento in cui questa passa in giudicato, sulla falsariga, del resto, di quel che accade in tema di assegno di divorzio, là dove, indipendentemente dal passaggio in giudicato della statuizione circa lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (ovvero circa il nuovo status delle parti dal quale il diritto all'assegno dipende), ne sia stata disposta dal giudice del merito la decorrenza dal momento della domanda, ex art. 4, decimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Cass. 29 maggio 1993, n. 6049; Cass. 11 ottobre 1994, n. 8288; Cass. 15 giugno 1995, n. 6737). In secondo luogo, va del pari disattesa la censura del ricorrente relativa alla mancanza, nel caso di specie, di una pronunzia di separazione giudiziale dei beni. In realtà, dal tenore dell'impugnata sentenza è dato di evincere esattamente il contrario, in particolare là dove trovasi affermato testualmente "... incontestata la circostanza che il B____, poco dopo la separazione di fatto, risulta effettivamente aver estinto il conto corrente ed il dossier titoli cointestato, acquisendo l'esclusiva disponibilità di tutto quanto depositato presso la banca, nessun dubbio può evidentemente sussistere sul fatto che una tale condotta - anche per i tempi in cui è stata posta in essere e per gli indubbi riflessi negativi sulla sfera patrimoniale della R____ (che ancora lamenta la mancata integrale restituzione delle somme riconosciutele dal tribunale) - legittima ampiamente una pronuncia di separazione giudiziale dei beni" (pag. 15), nonché, ad ulteriore conferma, "... l'allegazione da parte della ricorrente di una condotta del marito - in sè ininfluente ai fini dell'accoglimento di una domanda di divisione, ma rilevante invece per l'accoglimento di una pronuncia di separazione dei beni - non può certo ritenersi casuale, anche perché una pronuncia di separazione giudiziale dei beni (che retroagisce per legge al giorno in cui è stata proposta la domanda) determina, ex art. 191 c.c., anche lo scioglimento automatico della comunione legale e rende così pienamente ammissibile anche la domanda di restituzione dei beni prelevati da uno solo dei coniugi" (pag. 13). Ancora, non merita censura neppure l'interpretazione, in termini di domanda di separazione giudiziale dei beni, data dalla Corte territoriale alla pretesa avanzata dalla R____ (di restituzione pro quota di somme e titoli oggetto di comunione), assumendosi dal ricorrente che i titoli ed il denaro oggetto del lamentato prelevamento ad opera del B____ siano gli unici beni in comunione e che, comunque, ove pure così non fosse, non sarebbe comprensibile il motivo per cui ciò avrebbe comportato una qualificazione della domanda medesima nei termini che si sono detti. È, infatti, agevole rilevare al riguardo che l'argomento, contenuto nell'impugnata sentenza, secondo il quale "... la R____, nel ricorso introduttivo del giudizio, non ha provveduto in realtà ad elencare tutti i beni (mobili ed immobili) assertivamente oggetto di comunione (legale) ed a richiederne (puramente e semplicemente) la divisione (mediante assegnazione diretta o vendita), ma ha fatto - invece riferimento solo a specifici beni della comunione (denaro e titoli depositati presso una banca), quelli cioè oggetto di prelevamento da parte del marito" (pag. 11), costituisce soltanto "una" delle rationes sulle quali poggia l'interpretazione censurata, avendo in realtà il giudice di merito altresì motivato vuoi con riguardo alla considerazione secondo cui "... avendo la R____ prospettato ricorso, a sostegno della sua domanda di restituzione, una condotta del marito (prelievo di beni della comunione senza il suo consenso) dalla stessa ritenuta illegittima e pregiudizievole per gli interessi (patrimoniali) suoi e della famiglia, la qualificazione della domanda così come formulata in termini di separazione giudiziale dei beni di cui all'art. 193 c.c., e non già di divisione, appare del tutto corretta e condivisibile" (pagg. 11/12), vuoi con riguardo alla considerazione secondo cui non ha pregio" ... obiettare che la ricorrente, nelle sue difese, non ha fatto mai riferimento all'art. 193 c.c. e non ha richiesto (almeno esplicitamente) una pronuncia di separazione giudiziale dei beni della comunione..." (pag. 12). In questo senso, l'assunto della Corte territoriale circa il fatto che "la R____ ... aveva espressamente richiesto la condanna del marito al rimborso del valore di beni prelevati dal patrimonio comune e (che) una tale richiesta, ex art. 192 c.c., va proposta di regola al momento dello scioglimento della comunione" (pagg.12/13), si sottrae del pari alle censure prospettate dal ricorrente in riferimento alla denunciata erroneità dell'applicazione del richiamato art. 192 c.c., atteso che, di nuovo, l'argomento, introdotto non a caso dalla locuzione "E del resto", non riveste per nulla carattere decisivo, poggiando infatti la statuizione altresì sul rilievo, già sopra riportato, concernente l'allegazione da parte della R____ di una condotta ad opera del marito (prelievo di beni della comunione avvenuto senza il suo consenso) dalla stessa ritenuta illegittima e pregiudizievole per gli interessi (patrimoniali) suoi e della famiglia, ovvero di una condotta "in sè ininfluente ai fini dell'accoglimento di una domanda di divisione, ma rilevante invece per l'accoglimento di una pronuncia di separazione dei beni" (pagg. 12/13). A tale proposito, non è dato infine di ravvisare neppure la sussistenza della lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo della ultra petizione o extra petizione, atteso che la Corte di merito, come già accennato, ha con esauriente motivazione illustrato le ragioni per le quali, in presenza della suddetta allegazione e pur in mancanza (almeno esplicitamente) della richiesta di una pronuncia di separazione giudiziale dei beni della comunione, la domanda proposta dalla R____ (di restituzione pro quota di somme e titoli oggetto di comunione appunto) tale debba venire esattamente qualificata, e non già in termini di divisione, onde l'insussistenza vuoi del preteso difetto del petitum della domanda ritenuta realmente proposta vuoi del preteso difetto della causa petendi della domanda ritenuta, all'opposto, come "non" proposta. Con il secondo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione degli artt 193, 191, 192, 186, 184, ultimo comma, 180, 177, lettere a) e b), 179, lettere a) e f), 194, 1224, 151, 143 c.c., 90 e 91 c.p.c., nonché motivazione errata e contraddittoria su punti decisivi della controversia in relazione all'art.360 c.p.c., deducendo: a) che comunque si voglia qualificare la domanda connessa proposta dalla R____, la stessa appare improponibile in seno ad un ricorso per separazione tra coniugi, non essendo consentito in tale giudizio proporre altre domande, per di più da trattare con il rito ordinario; b) che la domanda nel merito è priva di fondamento, sotto il profilo che i titoli in questione sono stati erroneamente considerati dalla Corte territoriale come beni comuni, laddove essi, lungi dall'essere stati acquisiti alla comunione, costituivano beni personali e beni differitamente assoggettati alla comunione de residuo ove non consumati al momento dello scioglimento della comunione stessa; c) che il Tribunale, sulla somma ritenuta dovuta di lire 205.000.000, ha applicato un risarcimento automatico per svalutazione monetaria calcolato in modo errato e comunque dal B____ non dovuto; d) che la cosciente e volontaria violazione, da parte della R____, dei doveri coniugali è stata causa dell'intollerabilità della convivenza ed avrebbe quindi dovuto costituire motivo di addebito della separazione alla medesima R____; e) che la condanna del B____ al rimborso, in favore di quest'ultima, delle spese dei precedenti gradi di giudizio appare ingiusta ed in violazione degli artt. 90 e 91 c.p.c., considerando il fatto che la domanda di addebito proposta dalla stessa è stata respinta e che sono state compensate le spese del giudizio di cassazione. Il motivo non è fondato. Per quanto attiene, infatti, alla censura sub a), è da osservare, senza che dell'impugnata sentenza sia stato denunziato il vizio di omessa pronuncia al riguardo, che della relativa questione non è traccia nella decisione del giudice di appello, trattandosi evidentemente di un profilo ormai coperto dal giudicato, atteso che questa Corte, con la sentenza di rinvio pronunciata in data 29.5.1996, ha espressamente sancito che "la richiesta della R____ di rimborso della metà di titoli e somme oggetto di comunione legale arbitrariamente prelevati dal marito - sia sotto il profilo (quale interpretativamente ritenuto dal tribunale) della separazione giudiziale, ex art. 193 c.c.. sia nella prospettiva dello scioglimento automatico della comunione, ai sensi dell'art. 191 c.c. (in relazione alla quale il B____i aveva formulato l'eccezione di improponibilità, poi reiterata con motivo di appello) - costituisce comunque domanda autonoma, diversa nel petitum e nella causa petendi rispetto a quella di separazione personale dei coniugi", in tal senso implicitamente riconoscendo, sulla falsariga di quanto già affermato in tema di sentenza che abbia pronunciato congiuntamente su cause di cui all'art. 4, dodicesimo comma, della legge n. 898 del 1970 (come modificato dall'art. 8 della legge n. 74 del 1987), soggette al rito camerale, nonché su altre domande soggette al rito ordinario (Cass. 19 aprile 1995, n. 4395), la stessa proponibilità, in seno al giudizio di separazione personale dei coniugi, di ulteriori domande "diverse" da quella principale, ancorché, come nella specie, a questa connesse, secondo l'incensurato apprezzamento del giudice di merito. Per quel che concerne, poi, il profilo sopra illustrato sub b), giova notare, parimenti, che della questione non è traccia nell'impugnata sentenza, di nuovo non censurata di omessa pronuncia a questo proposito, avendo la Corte territoriale, per un verso, disatteso la doglianza dell'appellante relativa all'omesso computo della deduzione richiesta dalla R____ assumendo l'erronea interpretazione della domanda attrice nei suoi termini "aritmetici" (pagg. 17/18) e, per altro verso, disatteso l'assunto difensivo secondo il quale i titoli in giacenza nel dossier n. 8237 al momento della sua estinzione non costituirebbero oggetto di comunione siccome "acquistati" dal solo B____ in epoca successiva alla separazione di fatto tra i coniugi (pag. 18), correttamente argomentando dal rilievo circa l'infondatezza del presupposto che lo scioglimento della comunione ex art. 191 c.c. coincida con la separazione di fatto dei coniugi (pag. 19), onde, in questo senso, qualsiasi ulteriore doglianza si palesa nuova e, perciò, inammissibile. Posto, quindi, che analoghe considerazioni debbono essere svolte con riferimento anche al profilo sopra illustrato sub c), si osserva, in relazione al profilo sub d), che il giudice di merito, sulla base di un apprezzamento di fatto incensurabile siccome immune da errori logici e giuridici, ha ritenuto che la condotta della R___ non sia stata tale da integrare gli estremi della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio (pag.7) e che la causa del fallimento dell'unione tra i coniugi vada piuttosto rinvenuta nella "incompatibilità di carattere" sorta a seguito del lento logorio del rapporto determinato da una progressiva riduzione degli "spazi di intimità e comunicazione tra i coniugi", (pag.8). Per quanto, infine, concerne il profilo sub e), giova rilevare che la Corte territoriale, con esauriente motivazione, ha dato conto vuoi della correttezza della decisione del primo giudice di porre le spese del relativo giudizio integralmente a carico del B___ (argomentando dal fatto che quest'ultimo, ancorché vincitore rispetto alla domanda di addebito della separazione formulata dalla R____ in via principale, è risultato però totalmente soccombente sia in ordine alla reciproca domanda di addebito spiegata in via riconvenzionale sia in ordine a tutte le domande relative ai rapporti patrimoniali), vuoi delle ragioni che hanno indotto la medesima Corte a compensare - invece le spese del primitivo giudizio di cassazione, ragionevolmente individuate nella peculiarità e novità delle questioni trattate. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. La sorte delle spese dell'odierno giudizio di cassazione segue il criterio di cui all'art. 385, primo comma, c.p.c., liquidandosi tali spese in lire 6.045.800=, di cui lire 6.000.000 per onorario. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 6.045.800=, di cui lire 6.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 6 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001.
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