aree di consulenza - consulenza legale - consulta le guide
ProprietàCondominioSuccessioneTestamento
SocietàLocazioneLavoroContratti
Esame di avvocatoMatrimonioReatiMarchi e Brevetti
AppaltiObbligazioniCasaImmigrazione
ResponsabilitàPersoneFamigliaFallimento
ConsulenzaInformaticaDiritto militareDiritto sanitario
AssicurazioniEdiliziaCreditiBanche
Diritto sportivoInternazionaleAmbienteNavigazione
ConsumatoriConcorso uditoreProcessoStradale
Amministrativo
 
 
Chiedi una consulenza
 
  Matrimonio  
Comunione convenzionale  
 
- Modifiche alla comunione legale dei beni
 
 
- Obbligazioni prematrimoniali dei coniugi
 
 
- Separazione giudiziale dei beni
 
 
- Termini di ricerca
 
Comunione legale  
 
- Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
 
 
- Amministrazione dei beni della comunione legale
 
 
- Amministrazione dei beni personali del coniuge
 
 
- Atti compiuti senza il necessario consenso
 
 
- Beni destinati all`esercizio di impresa
 
 
- Beni personali
 
 
- Divisione dei beni della comunione
 
 
- Esclusione dall`amministrazione
 
 
- Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
 
 
- Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
 
 
- Obbligazioni prematrimoniali dei coniugi
 
 
- Obblighi gravanti sui beni della comunione
 
 
- Oggetto della comunione legale
 
 
- Responsabilità sussidiaria dei beni personali
 
 
- Rifiuto di consenso
 
 
- Rimborsi e restituzioni
 
 
- Scioglimento della comunione legale
 
 
- Termini di ricerca
 
 
- Modulo di richiesta
 
Divorzio  
 
- Assegno
 
 
- Mantenimento dei figli
 
 
- Mutamento degli obblighi
 
 
- Obblighi verso il coniuge
 
 
- Obblighi verso la prole
 
 
- Presupposti per la pronuncia di divorzio
 
Famiglia di fatto  
 
- Convivenza ed affidamento dei figli
 
Fondo patrimoniale  
 
- Alienazione dei beni del fondo
 
 
- Cessazione del fondo
 
 
- Costituzione del fondo patrimoniale
 
 
- Esecuzione sui beni e sui frutti
 
 
- Impiego ed amministrazione del fondo
 
Leggi  
 
- Legge 1970 n. 898 - Divorzio
 
 
- Termini di ricerca
 
Separazione  
 
- Assegno di mantenimento
 
 
- Casa coniugale
 
 
- Comportamento oppressivo del coniuge
 
 
- Mantenimento dei figli
 
 
- Morte del coniuge
 
 
- Provvedimenti provvisori
 
 
- Separazione temporanea
 
Separazione dei beni  
 
- Amministrazione e godimento dei beni
 
 
- Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge
 
 
- Prova della proprietà dei beni
 
 
- Separazione dei beni
 
     
Sei nella Categoria: Matrimonio
Beni destinati all`esercizio di impresa

 

Beni destinati all`esercizio di impresa

Art. 178 Beni destinati all`esercizio di impresa

I beni destinati all`esercizio dell`impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell`impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.12.1991, il Tribunale di T____ dichiarava fallimento di R____, coniugato con G____ in regime di comunione dei beni.
Con decreto del 4.3.2002 il Giudice delegato al fallimento disponeva la vendita di nove unità immobiliari comprese nell'attivo fallimentare specificando: che i suoli su cui insistevano gli immobili erano di esclusiva proprietà del R____; che la costruzione realizzata da uno dei coniugi su fondo di sua proprietà esclusiva faceva parte del suo patrimonio personale per effetto delle disposizioni generali in materia di accessione e che il principio della "comunione de residuo" non comportava la sottrazione dei destinati all'esercizio dell'impresa all'esecuzione fallimentare. Il decreto veniva notificato il 20.3.2002 alla G____, coniuge del fallito che, con ricorso depositato il 22.3.2002, proponeva reclamo deducendo l'illegittimità della vendita per intero, in quanto le doveva essere riconosciuta la proprietà della metà dei medesimi beni in applicazione delle norme relative alla comunione legale tra i coniugi, o delle, norme sulla comunione de residuo, ovvero la proprietà superficiaria, facendo salvo il diritto di credito pari alla metà del costo dei materiali e della manodopera. Con decreto del 19.7.2002, il Tribunale di T____ rigettava il reclamo sostenendo che la costruzione realizzata, durante il matrimonio, su di un fondo in proprietà esclusiva, da uno dei coniugi in regime di comunione legale dei beni, non cadeva in comunione ai sensi dell'ad. 177 cod. civ., ma entrava a far parte del patrimonio personale del coniuge proprietario del suolo per effetto delle disposizioni generali in materia di accessione. Ricorre per Cassazione la G____ sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso il curatore del fallimento di R____che ha altresì depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di diritto la ricorrente deduce la violazione degli articoli 177 lett. a, 191 e 178 cod. civ. in relazione all'art. 934 cod. civ..
Secondo la ricorrente l'art. 177 lett. a cod. civ. stabilisce che "costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali". La norma pertanto riguarderebbe tutti gli acquisti, inclusi quelli a titolo originario come l'accessione, quando abbiano comportato costi sostenuti con gli apporti di entrambi i coniugi. Alla luce di tali considerazioni conseguirebbe che gli immobili costruiti in costanza di regime di comunione su suolo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, ricadono nel patrimonio comune.
Con il secondo mezzo la ricorrente deduce che il principio dell'accessione si applica in tutti i casi, salvo quelli previsti dalla legge e/o nei quali il titolo disponga diversamente. Da tali proposizioni si ricaverebbe che nel caso di specie non sarebbe configurabile una proprietà separata della costruzione, rispetto al suolo a ciò ostando il regime normativo della comunione legale. Con il terzo motivo ripropone le censure proposte con i primi due sotto il profilo del difetto di motivazione.
I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente prospettando gli stessi la medesima questione sia pure sotto profili diversi. Gli stessi si rivelano infondati.
Questa Corte ha in ripetute occasioni affermato che il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934 cod. civ.,in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi. L'acquisto della proprietà per accessione, infatti, avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, primo comma, cod. civ., hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione. Pertanto, al coniuge non proprietario che abbia contribuito all'onere della costruzione, spetta unicamente, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese. (Cass. 8585/99; Cass. 4716/99; Cass. 4076/98; Cass. 4273/96; Cass. 651/96).
Alla luce di questi principi, e tenuto conto della statuizione dell'art. 934 c.c. di esigere una deroga espressa dei principi dettati in tema di accessione, deve escludersi possa attribuirsi carattere derogatorio al disposto dell'art. 177 lett. a), che, pur dettando una disposizione di carattere generale sugli acquisti del singolo coniuge in regime di comunione legale, non prevede alcuna espressa deroga ai principi della accessione.(Cass. 2680/00). Altresì infondata è la prospettazione secondo cui alla ricorrente avrebbe dovuto essere comunque attribuita la comunione de residuo a seguito dello scioglimento della comunione stessa. È noto che, in regime di comunione legale, tutti i beni che vengano acquistati da uno dei coniugi e siano destinati all'esercizio di un'impresa costituita dopo il matrimonio fanno parte della comunione medesima solo de residuo (art. 178 c.c.), cioè se e nei limiti in cui sussistano al momento dello scioglimento di quest'ultima. Alla luce di tale principio, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che i beni acquistati e destinati all'esercizio dell'impresa sono, prima dello scioglimento della comunione, aggreditoli per intero dai creditori del coniuge acquirente (Cass. 29 novembre 1986, n. 7060; Cass. 21 maggio 1997, n. 4533) per cui la conseguenza logica di ciò è che, qualora intervenga, come nel caso di specie, il fallimento del coniuge proprietario dei beni, la garanzia dei creditori necessariamente permane per l'intero su questi ultimi non essendo ipotizzabile che con la dichiarazione di fallimento la garanzia stessa possa ridursi. (Cass. 2680/00).
In secondo luogo, la dichiarazione di fallimento produce, oltre allo scioglimento della comunione (art. 191 cod. civ.), anche lo spossessamento del debitore ed il vincolo di tutti i suoi beni, in ragione di una sorta di pignoramento generale, volto a garantire il soddisfacimento dei creditori.
È già stato osservato che "tale vincolo, seppure contestuale da un punto di vista cronologico all'effetto dello scioglimento della comunione, è, tuttavia, da un punto di vista logico, antecedente poiché concorre a costituire la ratio legis dello scioglimento della comunione. Inoltre, anche prescindendo dalla ipotesi del fallimento, è chiaro che lo stesso concetto di comunione de residuo non può avere riguardo ai beni destinati a confluirvi senza avere contemporaneamente riguardo alle passività che gravano su quei beni, anche solo in virtù della garanzia generica ex art. 2740 cod. civ." (Cass. 2680/00).
In conclusione, il fallimento di uno dei coniugi in regime di comunione dei beni determina la comunione de residuo, sui beni destinati post nuptias all'esercizio dell'impresa, soltanto rispetto a quelli eventualmente residui dopo la chiusura della procedura. Per quanto concerne, infine, la censura concernente l'omessa o insufficiente motivazione del provvedimento impugnato, la stessa, con cui la ricorrente si duole del fatto che il tribunale non avrebbe argomentato in ordine alle doglianze da essa rappresentate con il reclamo, è assolutamente generica e priva di specificità non avendo la ricorrente riportato e chiarito nel ricorso quali fossero ed in cosa consistessero le dedotte doglianze, con la conseguenza che la censura, non potendo questa Corte accedere agli atti del giudizio di merito, non può trovare ingresso in questo giudizio di legittimità. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.800,00 per onorari, oltre euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori come per legge.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.800,00 per onorari, in euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2004.

 
 
Chiedi una consulenza
 
 
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Ripeti Email :
Tel. Cell. Fax
Allegato :

Descrizione della richiesta di consulenza

 
  *Campi facoltativi  
 
     
 
  Accedi ai servizi di Astianatte.com :
   
 
 
  Contatti | La tua Pubblicità su Astianatte | I nostri banner | Aggiungi il Sito tra i preferiti | Fai di Astianatte.com la tua home page |  
 
   
 

powered by mediaday srl