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Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

 

Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

Art. 188 Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni

I beni della comunione, salvo quanto disposto nell`art. 189, non rispondono delle obbligazioni da cui sono gravate le donazioni e le successioni conseguite dai coniugi durante il matrimonio e non attribuite alla comunione.

Sez. 1, Sentenza n. 1717 del 19/05/1969 (Rv. 340719)

Presidente: ROSSANO.  Estensore: MALFITANO

IMPERATI contro FALL RACCUGLIA

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI  157 EFFETTI - IN GENERE

340719 FALLIMENTO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - EFFETTI - BENI NON COMPRESI NEL FALLIMENTO - FRUTTI DEI BENI DOTALI - LIMITI DELL'ART 188 COD CIV - BISOGNI FAMILIARI - AMBITO - DEBITI PER BISOGNI DELLA FAMIGLIA - INERENZA DIRETTA DEL RAPPORTO GIURIDICO GENETICO DEL DEBITO - NECESSITA - CONSEGUENZE - DEBITI PER L'AMMINISTRAZIONE E PER IL MIGLIORAMENTO DEI BENI DOTALI - SODDISFAZIONE COATTIVA SUI FRUTTI DEI BENI DOTALI - AMMISSIBILITA.*

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI  180 BENI DEL FALLITO - IN GENERE

340719*

082 FAMIGLIA  182 PER MANCANZA DELLA LIBERTA' DI STATO (VINCOLO DI PRECEDENTE MATRIMONIO, BIGAMIA) - IN GENERE

340719 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - DOTE - ESECUZIONE SUI FRUTTI.*

PER L'ART. 188 COD.CIV., AL QUALE FA RIFERIMENTO L'ART. 46 N.4 DELLA LEGGE FALLIMENTARE ( RD 16 MARZO 1942, N. 267), LA ESECUZIONE SUI FRUTTI DEI BENI DOTALI NON PUO AVER LUOGO PER DEBITI CHE IL CREDITORE CONOSCEVA ESSERE STATI CONTRATTI DAL MARITO PER SCOPI ESTRANEI AI BISOGNI DELLA FAMIGLIA. I 'BISOGNI DELLA FAMIGLIA' CHE HA UN PATRIMONIO DOTALE NON POSSONO ESSERE LIMITATI ALLE ESIGENZE DI PRIMA NECESSITA, MA SONO IN FUNZIONE DELLA DISPONIBILITA DELLA RENDITA DOTALE, NELLA CUI AMPIEZZA RIENTRA OGNI ALTRA POSSIBILITA ECONOMICA, CHE VA, IN LINEA GRADATA, DAI BISOGNI BIOLOGICI VERI E PROPRI A QUELLI DI CARATTERE SOCIALE, CORRELATIVI AL PROGRESSO CIVILE ED ALLO SVILUPPO DELLA ECONOMIA NAZIONALE. E, QUINDI, ARBITRARIA LA LIMITAZIONE SECONDO LA QUALE IL DEBITO PER CUI E LEGITTIMA L'ESECUZIONE SUI FRUTTI DOTALI DOVREBBE AVERE UN RAPPORTO DI INERENZA DIRETTA ED IMMEDIATA AL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI DELLA FAMIGLIA, PERCHE TALE DEBITO DEVE, INVECE, PORSI IN RELAZIONE AL RAPPORTO GIURIDICO DAL QUALE E SORTO E SOLTANTO QUESTO RAPPORTO DEVE AVERE INERENZA DIRETTA ED IMMEDIATA CON I BISOGNI FAMILIARI. PERTANTO, NON SOLTANTO I DEBITI CONTRATTI PER L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DOTALI, LA QUALE SI PRESUME DIRETTA ESCLUSIVAMENTE ALLA SODDISFAZIONE DELLE NECESSITA FAMILIARI, MA ANCHE QUELLI CONTRATTI PER IL MIGLIORAMENTO DI DETTI BENI, AL FINE DI OTTENERNE IN FUTURO UNA MAGGIORE PRODUTTIVITA, RIENTRANO NELL'IPOTESI PREVISTA DALLA CITATA DISPOSIZIONE DI LEGGE, IN QUANTO DIRETTI AL SODDISFACIMENTO DELLE FUTURE PIU AMPIE ESIGENZE DELLA FAMIGLIA. ( V. 1412-41).*

Riferimenti normativi: ( Legge Falliment. art. 46) COST PENDENTE
  Legge 16/03/1942 num. 267 art. 46 COST PENDENTE
  Cod. Civ. art. 188

 

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In tema di comunione legale tra coniugi, poiché l'art. 195 (ultima parte) cod. civ.- il quale prevede, con riguardo al prelevamento dei beni mobili nell'ambito della divisione dei beni della comunione, che, in mancanza di prova contraria, si presume che i beni mobili facciano parte della comunione - non richiede una prova qualificata, è sufficiente, per rovesciare la presunzione, una prova libera, e quindi anche una prova testimoniale o indiziaria. Tale sistema probatorio, pur se dettato per disciplinare la divisione tra i coniugi (o i loro eredi) di beni ad essi appartenenti prima della comunione o ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione, ha carattere generale, sicché è applicabile anche quando debba giudicarsi, nei rapporti tra i coniugi (rispetto ai terzi vale, invece, la regola prevista dall'art. 197 cod. civ.), se determinati beni siano di proprietà esclusiva di uno di essi o siano in comunione (nella specie, tale accertamento aveva per oggetto titoli azionari nell'ambito di un procedimento di separazione personale

 
 
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