aree di consulenza - consulenza legale - consulta le guide
ProprietàCondominioSuccessioneTestamento
SocietàLocazioneLavoroContratti
Esame di avvocatoMatrimonioReatiMarchi e Brevetti
AppaltiObbligazioniCasaImmigrazione
ResponsabilitàPersoneFamigliaFallimento
ConsulenzaInformaticaDiritto militareDiritto sanitario
AssicurazioniEdiliziaCreditiBanche
Diritto sportivoInternazionaleAmbienteNavigazione
ConsumatoriConcorso uditoreProcessoStradale
Amministrativo
 
 
Chiedi una consulenza
 
  Matrimonio  
Comunione convenzionale  
 
- Modifiche alla comunione legale dei beni
 
 
- Obbligazioni prematrimoniali dei coniugi
 
 
- Separazione giudiziale dei beni
 
 
- Termini di ricerca
 
Comunione legale  
 
- Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
 
 
- Amministrazione dei beni della comunione legale
 
 
- Amministrazione dei beni personali del coniuge
 
 
- Atti compiuti senza il necessario consenso
 
 
- Beni destinati all`esercizio di impresa
 
 
- Beni personali
 
 
- Divisione dei beni della comunione
 
 
- Esclusione dall`amministrazione
 
 
- Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
 
 
- Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
 
 
- Obbligazioni prematrimoniali dei coniugi
 
 
- Obblighi gravanti sui beni della comunione
 
 
- Oggetto della comunione legale
 
 
- Responsabilità sussidiaria dei beni personali
 
 
- Rifiuto di consenso
 
 
- Rimborsi e restituzioni
 
 
- Scioglimento della comunione legale
 
 
- Termini di ricerca
 
 
- Modulo di richiesta
 
Divorzio  
 
- Assegno
 
 
- Mantenimento dei figli
 
 
- Mutamento degli obblighi
 
 
- Obblighi verso il coniuge
 
 
- Obblighi verso la prole
 
 
- Presupposti per la pronuncia di divorzio
 
Famiglia di fatto  
 
- Convivenza ed affidamento dei figli
 
Fondo patrimoniale  
 
- Alienazione dei beni del fondo
 
 
- Cessazione del fondo
 
 
- Costituzione del fondo patrimoniale
 
 
- Esecuzione sui beni e sui frutti
 
 
- Impiego ed amministrazione del fondo
 
Leggi  
 
- Legge 1970 n. 898 - Divorzio
 
 
- Termini di ricerca
 
Separazione  
 
- Assegno di mantenimento
 
 
- Casa coniugale
 
 
- Comportamento oppressivo del coniuge
 
 
- Mantenimento dei figli
 
 
- Morte del coniuge
 
 
- Provvedimenti provvisori
 
 
- Separazione temporanea
 
Separazione dei beni  
 
- Amministrazione e godimento dei beni
 
 
- Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge
 
 
- Prova della proprietà dei beni
 
 
- Separazione dei beni
 
     
Sei nella Categoria: Matrimonio
Rifiuto di consenso

 

Rifiuto di consenso

Art. 181 Rifiuto di consenso

Se uno dei coniugi rifiuta il consenso per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione o per gli altri atti per cui il consenso è richiesto, l`altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenere l`autorizzazione nel caso in cui la stipulazione dell`atto è necessaria nell`interesse della famiglia o dell`azienda che a norma della lett. d) dell`art. 177 fa parte della comunione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con contratto 29 settembre 1978, P_____ prometteva in vendita a DS____, che si impegnava ad acquistare "per sè o per persona da nominare nell'ambito familiare", un appartamento con annessa area di parcheggio in contrada A____. R_M_, moglie del di S___, conveniva davanti al Tribunale di C____ con citazione 21 maggio 1982 il marito e il P____, per ottenere il trasferimento della proprietà del bene ai sensi dell'art. 2932 c.c., affermando di aver versato del danaro proprio per il pagamento della maggior parte del prezzo e di aver invano invitato il promittente venditore davanti al notaio per la stipula del contratto definitivo.
I convenuti resistevano; in particolare, il P____ eccepiva il difetto di legittimazione attiva nella M____, non essendo a lei esteso il vincolo contrattuale.
L'adito Tribunale, con sentenza 31 dicembre 1983, decideva sfavorevolmente per l'attrice, ritenendo fondata l'eccezione del P____, inoltre non ricorrente l'ipotesi di contratto a favore di terzo e infine non operante la comunione legale tra coniugi prima di un effettivo acquisto.
La decisione fu poi confermata con sentenza 2 dicembre 1988 della Corte di Appello di C____, la quale, nel respingere il gravame proposto dalla M____, ribadì il carattere preliminare del contratto intercorso tra il P____ e il DS___, osservò che entrava a far parte della comunione legale non il diritto di credito bensì l'oggetto di tale diritto appena acquistato da uno dei coniugi, reputò non sperimentabile nella specie il rimedio previsto dall'art. 181 c.c. per il caso di rifiuto di consenso di uno dei coniugi per la stipulazione di un atto di straordinaria amministrazione, ritenne non censurabile l'impugnata pronunzia circa il riconosciuto difetto di legittimazione attiva nella M____, non riscontrò da parte di quest'ultima la proposizione dell'azione surrogatoria.
La M____ ha proposto ricorso per cassazione nei confronti sia del P____ sia del Di ___. Solo questi ha risposto con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo del ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 260 nn. 3 e 5 c.p.c., "violazione e falsa applicazione di norme di diritto", ossia dell'art. 177 cod. civ., nonché "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia".
La ricorrente assume che il menzionato art. 177 c.c., erroneamente interpretato dalla Corte ____ nel senso dell'assoggettamento dei soli diritti reali alla comunione legale tra coniugi, avrebbe dovuto invece essere inteso nel senso della estensione della medesima anche ai diritti di credito, tenuto conto della collocazione della norma nel libro primo del codice civile, dello scopo perseguito dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia e cioè quello di valorizzare al massimo l'apporto di ciascun coniuge nell'ambito familiare, dell'impiego del termine generico "acquisti" nella stessa norma, della mancata menzione dei diritti di credito tra i beni esclusi dalla comunione nell'elenco tassativo risultante dagli artt. 178 e 179 c.c., del "favor familiae" manifestato nella modifica di alcuni istituti nei tempi più recenti, della inesistenza di analogie fra la comunione legale prevista dall'art. 177 e la comunione ordinaria prevista dagli artt. 1100 e segg. cod. civ., dell'orientamento della dottrina più qualificata nel senso di ricomprendere nella comunione legale anche i diritti di credito;
conclude che, se tale orientamento si fosse seguito, si sarebbe dovuto riconoscere - contrariamente a quanto avevano deciso la Corte del merito - il potere dovere di ciascun coniuge di agire in giudizio per ottenere il trasferimento della proprietà di un bene immobile promesso in vendita all'altro coniuge, perché, altrimenti, si impedirebbe di fatto al coniuge più solerte, in caso di inerzia del titolare del diritto di credito, di far entrare nel patrimonio comune gli incrementi previsti dall'art. 177 c.c. nell'interesse superiore del consorzio familiare.
L'assunto non può esser condiviso.
La separazione dei beni che, anteriormente alla riforma del diritto di famiglia attuata con la legge 19 maggio 1975 n. 151, costituiva il regime patrimoniale legale tra i coniugi, è stata sostituita in tale ruolo dalla comunione dei beni, la quale, in mancanza di diversa convenzione, regola i rapporto coniugali sul terreno patrimoniale (art. 159 c.c. nel testo attualmente vigente). Ma l'attuale comunione dei beni trova il suo precedente immediato nella "comunione degli utili e degli acquisti", compresa tra i regimi patrimoniali convenzionali della famiglia nel quadro della normativa (ora sostituita) risultante dagli artt. 159 e 229 c.c.; tale comunione, a sua volta, aveva in parte ricalcato il modello delineato nel codice civile del 1865 che, nonostante l'esempio del codice francese, non aveva accolto come regime legale la comunione dei beni. Ora, nello spirito costituzionale della totale parità tra i sessi e della eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con la riforma del diritto di famiglia introdotta nel 1975 si è inteso dare ai rapporti tra i coniugi un assetto autenticamente paritario, che si esprime prioritariamente nell'obbligo dei medesimi di contribuire col proprio lavoro (anche se soltanto casalingo per l'uno di essi) ai bisogni della famiglia (art. 143 - 3 comma, nuovo testo), ciò che riflette il fine perseguito del maggiore consolidamento dell'unità familiare anche attraverso l'apporto economico comune. Tuttavia, con la elevazione della comunione dal rango di regime convenzionale al rango di regime legale, non è stata del tutto sacrificata sul piano patrimoniale la libertà individuale. Innanzitutto, rimane integra la facoltà di scelta del regime patrimoniale, ben potendo i coniugi optare per un diverso regime e quindi anche per la separazione dei beni (art. 162 c.c); inoltre, sono esclusi dalla comunione (art. 179 - 2 comma c.c.) gli acquisti di beni immobili e gli acquisti di beni mobili soggetti a trascrizione, però rientranti nelle categorie di beni di uso strettamente personale od occorrenti per l'esercizio professionale o acquisiti con il prezzo di beni di proprietà esclusiva o col loro scambio, quando l'esclusione risulti dall'atto di acquisto e sempre che sia intervenuto anche l'altro coniuge.
Perciò, nella contrapposizione dei beni che costituiscono oggetto della comunione (art. 177), pur se si tratta di comunione cosiddetta "de residuo" concernente i frutti dei beni propri dell'uno dei coniugi e i proventi dell'attività separata non consumati allo scioglimento della comunione, e dei beni che ne sono esclusi ai sensi dell'art. 179 c.c., la comunione stessa appare strutturata essenzialmente sugli "acquisti" (art. 177 - 1 comma, lett. a), sulle aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio (art. 177, 1 comma, lett. d), nonché sugli utili e incrementi delle aziende appartenenti a uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi (art. 177 - 2 comma).
Pure nell'attuale assetto normativo gli acquisti "compiuti" anche separatamente dall'uno dei coniugi ricadono "ipso iure" nella comunione, ma deve ovviamente trattarsi di acquisti non "in fieri", bensì già realizzati attraverso l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o con la costituzione di diritti reali sulla medesima. Non possono invece ricomprendersi tra gli acquisti i diritti di credito sorti dal contratto concluso dall'uno dei coniugi, non qualificabili come "beni" in senso proprio e attinenti comunque alla sfera della residua libertà individuale, in campo negoziale, esplicatasi già con la stipula del contratto e destinata ad esplicarsi ancora attraverso l'ulteriore attività (sia pure sotto forma di cooperazione per il creditore) per l'attuazione dei relativi effetti. Insomma, i diritti di credito, per la loro stessa natura, relativa, personale, pur se strumentale rispetto all'acquisizione di una "res", non sono suscettibili di cadere in comunione. Se si opinasse diversamente, si dovrebbe ammettere un coinvolgimento, nel "vinculum iuris" costituito dal contratto, insieme con tutte le relative implicazioni dal lato attivo e dal lato passivo, anche dell'altro contraente di fronte al coniuge rimasto estraneo all'accordo contrattuale; ne' è configurabile una contitolarità del diritto di credito, senza la scaturigine da una delle stesse fonti, da cui le obbligazioni sorgono (artt. 1173 c.c.). E non può assumere rilievo contro l'espresso avviso di diversità, indubbiamente esistente tra la comunione in oggetto e la comunione ordinaria (artt. 1100 e segg. c.c.) e messa in evidenza per la prima soprattutto dalla particolare disciplina predisposta in tema di amministrazione dei beni della comunione (artt. 180 - 184 c.c.) e di garanzia patrimoniale assicurata ai creditori dei coniugi sugli stessi beni con alcuni limiti (artt. 186 - 190 c.c.), riflettendo tale particolare disciplina - che ha indotto qualche autore a individuare nella comunione un'autonomia patrimoniale o addirittura un'autonoma soggettività giuridica - aspetti riguardanti esclusivamente la salvaguardia della destinazione dei beni nell'interesse del consorzio familiare. Non può quindi trarsene alcuna utile indicazione circa la sorte di beni non ancora acquisiti dall'uno o dall'altro coniuge, anche se di essi sia realizzabile l'acquisto col compimento di un'ulteriore attività negoziale al di là di quella già svolta.
In definitiva, riaffermandosi che il regime della comunione legale tra coniugi introdotta con la riforma del diritto di famiglia non diverge, quanto agli acquisti, dal modello fondamentale risultante dall'art. 217 c.c. (vecchio testo), che comprendeva nell'oggetto della comunione, oltre al godimento dei beni mobili e immobili, presenti e futuri dei coniugi, "gli acquisti fatti durante il matrimonio dall'uno o dall'altro coniuge, a qualunque titolo, tranne quelli derivanti da donazione o da successione ovvero fatti col prezzo dell'alienazione della cosa già appartenente in proprio a uno dei coniugi", deve ribadirsi che i diritti di credito, anche se derivanti da un contratto preliminare di vendita, non costituiscono acquisti suscettibili di cadere in comunione, mancando la presenza attuale della "res" da attrarre nella sfera patrimoniale comune. Fu pertanto ovvia e giuridicamente corretta la conclusione cui i giudici di appello pervennero, disconoscendo all'odierna ricorrente la legittimazione ad agire nei confronti del promittente venditore, obbligato a concludere il contratto definitivo di vendita soltanto nei riguardi dell'altro contraente, ossia nei riguardi del coniuge della ricorrente stessa. Soltanto quest'ultimo, infatti, avrebbe potuto far valere in giudizio il proprio diritto sorto dal contratto concluso con P____, non essendo consentita, fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, la sostituzione processuale (art. 81 c.p.c.), ossia l'esercizio dell'azione da parte di un soggetto diverso dal titolare del diritto.
Le considerazioni svolte mettono a nudo l'inconsistenza del complesso degli argomenti prospettati contro la decisione dei giudici di appello relativamente all'esclusione dei diritti di credito dall'oggetto della comunione tra coniugi; nello stesso tempo, rivelano l'infondatezza anche del secondo motivo del ricorso, col quale, denunziandosi, in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 181 e 2932 c.c., si sostiene che la legittimazione dell'attrice ad invocare il trasferimento coattivo dell'immobile promesso in vendita derivi anche dal fatto che il richiamato art. 181 prevede l'intervento del giudice per rimuovere l'ostacolo frapposto dall'uno dei coniugi col proprio ingiustificato dissenso al compimento di un atto vantaggioso per la famiglia.
In proposito va aggiunto, a quanto già detto, che - come esattamente osservarono i giudici di appello - il rimedio previsto dalla suddetta norma, inserita tra quelle riguardanti l'amministrazione dei beni della comunione (artt. 180 - 184 c.c.), si risolve nell'emanazione di un provvedimento autorizzativo, nell'ambito di un procedimento non contenzioso (artt. 737 e segg. c.p.c.), inteso a rimuovere un ostacolo, che il rifiuto di consenso dell'uno dei coniugi frappone al compimento di atti di straordinaria amministrazione o alla stipula di contratti per la concessione o per l'acquisto di diritti personali di godimento, ed è perciò del tutto diverso dalla sentenza sostitutiva di un contratto non concluso, che la M____ intendeva ottenere con l'azione proposta. 2 - Viene ora preso in esame il terzo motivo del ricorso, col quale, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1472 e 2900 c.c., si deduce: a) che, integrando il contratto intercorso fra P___ e DS___ , nonostante la terminologia impiegata, più che un preliminare di vendita, una vendita di cosa futura, la "res", una volta venuta ad esistenza, avrebbe dovuto essere ritenuta acquisita nella sfera patrimoniale comune dei coniugi ____, col conseguente riconoscimento della legittimazione ad agire della M____ per la tutela dei diritti a MOTIVI DELLA DECISIONE
lei spettanti nella qualità di coniuge; b) inoltre, che, pur ammesso che il contratto sia un preliminare di vendita, ritenuta in ogni caso proposta dalla M____ l'azione surrogatoria per la conservazione delle proprie ragioni creditorie nei riguardi del marito, si sarebbe dovuta riconoscere in lei la legittimazione per tale azione, in quanto creditrice nei confronti del Di ____ sia per aver anticipato la maggior parte del prezzo per l'acquisto dell'immobile, sia per il suo diritto, nella qualità di coniuge, ad ottenere il trasferimento del bene a favore della comunione.
Il motivo, nella sua duplice articolazione, è destinato alla stessa sorte dei precedenti.
La Corte di Appello individuò nel contratto intervenuto il 29 settembre 1970 tra il P____ e il Di____un preliminare di vendita di immobile sulla base delle espressioni adoperate dai contraenti e combinate insieme nei loro intimi, nessi (espressioni riguardanti la rispettiva assunzione degli obblighi di vendere e di acquistare, la corresponsione di una caparra da imputarsi in conto del prezzo alla stipula dell'atto pubblico, la regolamentazione delle modalità di versamento del corrispettivo, la previsione dell'eventuale conguaglio da operarsi prima della stipula dell'atto di trasferimento, i ripetuti riferimenti al rogito definitivo). Insomma, fu compiuta l'operazione di ricerca della comune volontà delle parti sulla base del canone fondamentale di ermeneutica dettato dall'art. 1362 c.c., tenendosi conto principalmente dell'elemento letterale, fuso e armonizzato con l'elemento logico, senza farsi ricorso a criteri ermeneutici sussidiari, stante il risultato conseguito; fu poi compiuta la seconda operazione del processo interpretativo, attinente alla sussunzione del dato ottenuto entro lo schema giuridico appropriato. Venne per tale via riconosciuta l'esistenza di un contratto preliminare di compravendita, sottolineandosi che si era fatto dipendere il trasferimento della proprietà del bene da una futura manifestazione del consenso, che i contraenti si erano obbligati a prestare. Non essendo stato invece differito l'effetto traslativo della proprietà al momento in cui la cosa sarebbe venuta ad esistenza o in un momento posteriore, non si sarebbe potuta individuare nel contratto una vendita di cosa futura (art. 1472 c.c.).
Nè l'una ne' l'altra operazione compiuta è sindacabile in questa sede, essendosi risolta la prima in un accertamento di fatto, fondato sull'applicazione di esatti criteri ermeneutici e sostenuto da motivazione congrua oltre che immune da errori giuridici e vizi logici, ed essendosi concretata la seconda in una corretta qualificazione giuridica della fattispecie concreta con riguardo agli elementi costitutivi della corrispondente fattispecie astratta. Da ciò discendono, ineluttabilmente, le conseguenze già considerate sul piano della "legitimatio ad causam" relativamente al perseguito trasferimento coattivo della proprietà del bene ai sensi dell'art. 2932 c.c., rimanendo alla base della pretesa della Maccarrone il dato inconfutabile del preliminare di vendita intervenuto tra soggetti diversi.
Nè la "legitimatio ad causam" avrebbe potuto essere riconosciuta a favore della M____  attraverso lo strumento dell'azione surrogatoria, che l'art. 2900 c.c. appresta al creditore, per tenerlo al riparo dagli effetti pregiudizievoli eventualmente derivanti dall'inerzia del debitore, il quale ometta di esercitare le opportune azioni dirette a incrementare il suo patrimonio, con la conseguente menomazione delle garanzie a favore del creditore stesso. Contro l'esposto assunto della ricorrente, prescindendosi persino dalla verifica (entro i limiti consentiti nell'attuale sede) circa la dedotta qualità di creditrice del marito in una duplice senso, è ora decisiva ed assorbente la fondamentale considerazione che dell'azione surrogatoria la M____  non si avvalse affatto. La stesso infatti - come esattamente fu rilevato dalla corte del merito sulla base dell'atto introduttivo del giudizio - aspirò a far acquisire alla comunione tra coniugi il bene promesso in vendita attraverso il trasferimento coattivo della proprietà ai sensi dell'art. 2932 c.c.
Pur affermando di aver versato la maggior parte del prezzo e nello stesso tempo pur perseguendo un risultato che si sarebbe risolto in un incremento patrimoniale anche per il marito, non palesò in alcun modo l'intento di costituirsi la garanzia per il soddisfacimento o la conservazione di proprie ragioni creditorie. In tale stato delle cose, avuto riguardo alle ragioni effettivamente poste a fondamento della domanda giudiziale, sarebbe stato davvero arbitrario riconoscere - come si pretende dalla ricorrente - la proposizione di un'azione surrogatoria.
Mal si appuntano perciò contro l'impugnata sentenza anche le ultime censure prese in esame.
3 - Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto.
A carico della ricorrente, in quanto soccombente, vengono poste le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo nei riguardi della sola controparte costituita (SDS_____). P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità a favore del controricorrente DS____nella complessiva misura di lire 1.051.350 (di cui, lire 1.000.000 per onorari).
Roma, 18 giugno 1990.

 
 
Chiedi una consulenza
 
 
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Ripeti Email :
Tel. Cell. Fax
Allegato :

Descrizione della richiesta di consulenza

 
  *Campi facoltativi  
 
     
 
  Accedi ai servizi di Astianatte.com :
   
 
 
  Contatti | La tua Pubblicità su Astianatte | I nostri banner | Aggiungi il Sito tra i preferiti | Fai di Astianatte.com la tua home page |  
 
   
 

powered by mediaday srl