aree di consulenza - consulenza legale - consulta le guide
ProprietàCondominioSuccessioneTestamento
SocietàLocazioneLavoroContratti
Esame di avvocatoMatrimonioReatiMarchi e Brevetti
AppaltiObbligazioniCasaImmigrazione
ResponsabilitàPersoneFamigliaFallimento
ConsulenzaInformaticaDiritto militareDiritto sanitario
AssicurazioniEdiliziaCreditiBanche
Diritto sportivoInternazionaleAmbienteNavigazione
ConsumatoriConcorso uditoreProcessoStradale
Amministrativo
 
 
Chiedi una consulenza
 
  Matrimonio  
Comunione convenzionale  
 
- Modifiche alla comunione legale dei beni
 
 
- Obbligazioni prematrimoniali dei coniugi
 
 
- Separazione giudiziale dei beni
 
 
- Termini di ricerca
 
Comunione legale  
 
- Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi
 
 
- Amministrazione dei beni della comunione legale
 
 
- Amministrazione dei beni personali del coniuge
 
 
- Atti compiuti senza il necessario consenso
 
 
- Beni destinati all`esercizio di impresa
 
 
- Beni personali
 
 
- Divisione dei beni della comunione
 
 
- Esclusione dall`amministrazione
 
 
- Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi
 
 
- Obbligazioni derivanti da donazioni o successioni
 
 
- Obbligazioni prematrimoniali dei coniugi
 
 
- Obblighi gravanti sui beni della comunione
 
 
- Oggetto della comunione legale
 
 
- Responsabilità sussidiaria dei beni personali
 
 
- Rifiuto di consenso
 
 
- Rimborsi e restituzioni
 
 
- Scioglimento della comunione legale
 
 
- Termini di ricerca
 
 
- Modulo di richiesta
 
Divorzio  
 
- Assegno
 
 
- Mantenimento dei figli
 
 
- Mutamento degli obblighi
 
 
- Obblighi verso il coniuge
 
 
- Obblighi verso la prole
 
 
- Presupposti per la pronuncia di divorzio
 
Famiglia di fatto  
 
- Convivenza ed affidamento dei figli
 
Fondo patrimoniale  
 
- Alienazione dei beni del fondo
 
 
- Cessazione del fondo
 
 
- Costituzione del fondo patrimoniale
 
 
- Esecuzione sui beni e sui frutti
 
 
- Impiego ed amministrazione del fondo
 
Leggi  
 
- Legge 1970 n. 898 - Divorzio
 
 
- Termini di ricerca
 
Separazione  
 
- Assegno di mantenimento
 
 
- Casa coniugale
 
 
- Comportamento oppressivo del coniuge
 
 
- Mantenimento dei figli
 
 
- Morte del coniuge
 
 
- Provvedimenti provvisori
 
 
- Separazione temporanea
 
Separazione dei beni  
 
- Amministrazione e godimento dei beni
 
 
- Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell`altro coniuge
 
 
- Prova della proprietà dei beni
 
 
- Separazione dei beni
 
     
Sei nella Categoria: Matrimonio
Obblighi verso il coniuge

 

Obblighi verso il coniuge

ANNO/NUMERO 1990/7079 468128 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE - DIRITTI DEL CONIUGE NON DIVORZIATO - STATO DI BISOGNO DEI TITOLARI DEL DIRITTO - IRRILEVANZA.* Nella nuova disciplina dettata dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (modificativo dell'art. 9 legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo fissato dall'art. 2 legge 1 agosto 1978 n. 436), che ha attribuito al coniuge divorziato, nell'ipotesi in cui esista anche il coniuge superstite, un diritto, concorrente con quello dell'altro, ad una quota della pensione di reversibilita' e degli altri assegni a questo spettanti, subordinato alla titolarita' effettiva dell'assegno di divorzio ed alla sussistenza in capo al secondo dei requisiti per ottenere la pensione stessa, il giudice deve attenersi, per ripartire l'unica pensione tra i due aventi diritto, in presenza dei presupposti suindicati, all'unico criterio indicato dalla norma nella durata del rapporto matrimoniale, con esclusione di altri elementi di valutazione, quale il diverso stato di bisogno dei due titolari del diritto. ( conf.305/90, mass n.464887; ( contra 731/90, mass n. 465122).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 13 dicembre 1999, il Tribunale di U____ accoglieva la domanda con la quale L____, coniuge divorziato di M____, titolare di assegno divorzile, assumendo di essere stata coniugata con il M____ dal 1951 alla declaratoria di scioglimento del matrimonio, avvenuta nel 1973, aveva chiesto che le venisse assegnata una quota del trattamento pensionistico di reversibilità, disponendo l'attribuzione in suo favore del 40% della pensione stessa.
Il gravame proposto da V____, vedova del Manias, veniva respinto, con sentenza in data 17 aprile 2001, dalla Corte di appello di T____, la quale, premesso che la Corte di Cassazione, anche sulla scia di una pronuncia della Corte costituzionale, aveva ribadito che il criterio direttivo fondamentale per la decisione delle controversie che insorgano tra vedova ed ex coniuge in ordine alla suddivisione del trattamento pensionistico di reversibilità è costituito dalla durata del matrimonio inteso come vincolo giuridico e che solo per temperare eventuali risultati iniqui rispetto alle finalità assistenziali e previdenziali del trattamento pensionistico, possono essere valutati anche altri elementi, riteneva che, nella specie, correttamente il Tribunale aveva rilevato che il vincolo matrimoniale tra il M____ e la L_____ si era protratto dal 1951 al 1973, mentre quello tra la vedova ____e il defunto aveva avuto inizio nel 1976 per cessare nel 1998. Il rapporto di convivenza more uxorio tra la vedova e il defunto prima del matrimonio poteva rilevare quindi al solo fine di temperare le iniquità; ma la durata della stessa convivenza non poteva ritenersi provata in quanto la prova per testi era stata dedotta per la prima volta in appello, con conseguente sua inammissibilità. In ordine poi alla quantificazione della quota del trattamento spettante all'ex moglie, la Corte rilevava che il giudice di primo grado aveva osservato i criteri direttivi offerti dalla giurisprudenza di legittimità, avendo valutato la durata legale del vincolo e le condizioni economiche delle parti, cercando di perequarle in relazione ai redditi rispettivamente percepiti dalla vedova e dall'ex coniuge. Nè la valutazione del Tribunale poteva essere censurata sotto il profilo che l'ammontare dell'assegno divorzile goduto dalla L_____ era inferiore all'importo della quota di pensione attribuitale, giacché il diritto dell'ex coniuge ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970 va ricondotto non tanto allo scopo assistenziale proprio dell'assegno, quanto alla finalità previdenziale del versamento dei contributi, avvenuto in costanza di matrimonio.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre V____, sulla base di due motivi, illustrati da memoria; resiste L____ con controricorso, del pari illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma terzo, della legge 1^ dicembre 1970, n. 898, con riferimento al criterio della durata del rapporto, nonché contraddittorietà della motivazione ed omesso esame di un punto decisivo della controversia. Il giudice di appello, nel ritenere che il vincolo matrimoniale tra il M____ e la ____ era durato dal 1951 al 1973, mentre quello tra il M____ ed essa ricorrente dal 1976 al 1998, non ha tenuto conto della effettiva durata dei rapporti in questione. Mentre, infatti, il primo matrimonio ebbe a cessare dopo soli cinque anni di convivenza - circostanza, questa, documentata e dichiarata nei giudizi aventi ad oggetto lo scioglimento del matrimonio e come tale divenuta res iudicata - il rapporto tra essa ricorrente e il M____, formalmente perfezionatosi con le nozze del 1976, di fatto aveva avuto inizio molti anni prima, non appena il M____ si era separato dalla prima moglie. La Corte d'appello, con riferimento a quest'ultima circostanza, ha ritenuto che, pur essendo in astratto rilevante al fine di temperare le iniquità che potessero derivare dalla rigida applicazione del criterio della durata del rapporto, della stessa non poteva tenersi conto perché la relativa prova era stata richiesta per la prima volta in appello. Per quanto riguarda invece la effettiva durata del primo rapporto, per la quale invece sussistevano elementi probatori incontrovertibili e risalenti al giudizio di divorzio, la Corte territoriale ne ha ritenuto la irrilevanza. Il risultato di tale interpretazione sarebbe però estremamente iniquo, essendo stato riconosciuta alla vedova una quota del 60% della pensione di reversibilità a fronte di un rapporto matrimoniale di 22 anni e di una convivenza protrattasi per 40 anni. Alla L____ era stata invece attribuita la quota del 40%, per un importo di gran lunga superiore all'assegno del quale ella godeva, pur se essa aveva convissuto con il M____ solo per cinque anni, anche se formalmente coniugata per 22 anni, a causa della inesistenza del divorzio nell'ordinamento giuridico nazionale. L'art. 9 della legge n. 898 del 1970, nello stabilire che nella determinazione della quota di pensione da attribuire all'ex coniuge si deve tenere conto della durata del rapporto, non fissa un criterio rigido, suscettibile di applicazione matematica, ma stabilisce un criterio base per orientare la discrezionalità del giudice, suscettibile quindi di essere integrato in base ad altri elementi. In particolare, dalla circostanza che la legge parla di rapporto e non di matrimonio, dovrebbe trarsi la conseguenza che non si può prescindere da una valutazione che riguardi la effettiva e concreta durata della comunione materiale e spirituale tra i coniugi. E, nel pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la L____ e il M____, il Tribunale di ____, nel 1973, aveva constatato una separazione di fatto protrattasi ininterrottamente nei venti anni precedenti. Di ciò, pertanto, la Corte di appello, facendo retta applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, non avrebbe potuto non tenere conto, trattandosi di elemento idoneo a dimostrare che la solidarietà familiare, la cui ultrattività costituisce il presupposto dell'attribuzione di una quota di pensione all'ex coniuge, aveva avuto una durata di molto inferiore rispetto a quella del vincolo coniugale.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma terzo, della legge n. 898 del 1970, nella parte in cui si riferisce all'assegno di cui all'art. 5. La quota in concreto attribuita alla ____ è di gran lunga superiore all'assegno del quale ella godeva e risulta quindi sproporzionata. Lo stesso art. 9, comma 3, del resto, richiama l'assegno di cui all'art. 5, quale elemento del quale tenere conto ai fini della suddivisione della pensione di reversibilità.
La controricorrente ha preliminarmente eccepito la inammissibilità del ricorso, deducendo che, con entrambi i motivi, la ricorrente censurerebbe non violazioni di legge, ma i criteri di valutazione adottati dalla Corte d'appello.
Tale eccezione è infondata, giacché, con il primo motivo di ricorso, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, con specifico riferimento al criterio della durata del rapporto. Contraddittorietà della motivazione ed omesso esame di punto decisivo", la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere questa tenuto conto della durata legale del primo matrimonio, senza prendere in considerazione la durata effettiva dello stesso, come imposto, nella prospettazione della stessa ricorrente, dalla disposizione citata, quale interpretata dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza di questa Corte. Analogamente, con il secondo motivo di ricorso, intitolato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 3, legge n. 898 del 1970, nella parte in cui si riferisce all'assegno di cui all'art. 5", la ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo dell'avvenuta attribuzione all'ex coniuge di una quota della pensione di reversibilità di importo sensibilmente superiore all'assegno di divorzio in precedenza goduto, così appuntando le proprie doglianze non sull'apprezzamento di fatto del giudice del merito, ma sull'interpretazione da questi data alle disposizioni applicate.
Nel merito, entrambi i motivi di ricorso sono fondati. Il primo motivo pone, nella sostanza, la questione se, nella determinazione delle quote della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge il giudice del merito debba o meno tenere conto, non solo della durata legale dei rispettivi matrimoni, ma della durata della convivenza di fatto che gli stessi coniugi abbiano avuto. La risposta al quesito, ad avviso del Collegio, deve essere positiva, nel senso che il giudice d merito non può limitarsi a registrare la durata dei rapporti coniugali, ma deve spingere il proprio esame, nell'esercizio del potere riconosciutogli dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, alla effettiva durata dei rapporti stessi, tenendo quindi conto anche delle situazioni di separazione di fatto che abbiano preceduto lo scioglimento del vincolo matrimoniale. Inducono a tale soluzione le seguenti considerazioni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 419 del 1999, ha affermato che l'art. 9, comma 3, della legge n. 898 del 1970, come sostituito dalla legge n. 74 del 1987, ove interpretato nel senso che esso imponga di effettuare la ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge esclusivamente secondo il criterio matematico della proporzione tra la durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, senza che possa essere utilizzato alcun altro criterio concorrente, sarebbe in contrasto con gli art. 3 e 38 della Costituzione, potendo portare ad esiti "irragionevoli e non suscettibili di correzione, privando delle risorse necessarie il coniuge superstite che versi in stato di bisogno, mentre l'ex coniuge potrebbe godere di un trattamento di molto superiore allo stesso assegno di divorzio". E ciò in relazione alla funzione solidaristica della pensione di reversibilità, esplicatesi sia nei confronti del coniuge divorziato, che traeva elementi di sussistenza dall'assegno di divorzio, sia nei confronti del coniuge superstite, che nella convivenza matrimoniale traeva a sua volta sostegno economico dai redditi del coniuge defunto. Conseguentemente, la norma dettata dall'art. 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, impone al giudice di "tenere conto", nella ripartizione della pensione di reversibilità, della durata dei rispettivi rapporti matrimoniali, ma non esclude affatto il ricorso ad altri criteri contemperativi, in relazione alle particolarità del caso concreto.
Tali rilievi hanno indotto questa Corte a modificare la precedente interpretazione della norma - aderendo ad una diversa interpretazione, conforme a Costituzione, in correlazione a quanto affermato e suggerito dalla Corte costituzionale - affermando il principio secondo il quale il criterio della durata dei rispettivi matrimoni non può avere valore esclusivo, dovendo il giudice tenere conto, in relazione alle particolarità del caso, anche di ulteriori elementi, quali l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, le condizioni di ciascun coniuge, e ogni altra circostanza inerente alle particolarità del caso, che renda necessario correggere il criterio della durata dei rispettivi matrimoni, al fine di non privare, per quanto possibile, il primo coniuge dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare) nel tempo rassegno di divorzio, ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita (Cass., 10 gennaio 2001, n. 282; Cass., 2 marzo 2001, n. 3037; Cass., 29 gennaio 2002, n. 1057; Cass., 19 febbraio 2003, n. 2471; Cass., 10 ottobre 2003, n. 15148; Cass., 10 ottobre 2003, n. 15164; Cass., 30 marzo 2004, n. 6272).
In particolare, questa Corte ha avuto riguardo alla questione della rilevanza, ai fini della determinazione delle quote della pensione di reversibilità tra l'ex coniuge e il coniuge superstite, della convivenza prematrimoniale di quest'ultimo con quello defunto, tenuto alla corresponsione dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge. E si è chiarito che, nei limiti segnati dalla pronuncia della Corte costituzionale e affermati dalla successiva giurisprudenza di questa stessa Corte, della convivenza prematrimoniale il giudice del merito può tenere conto, ove dall'applicazione di un rigido criterio matematico possano derivare risultati iniqui e non rispondenti alle finalità proprie dell'assegno di divorzio e della pensione di reversibilità. Si tratta quindi di una situazione di fatto che, a quei fini, assume rilievo per ricondurre ad equità situazioni che l'applicazione del criterio matematico renderebbero squilibrate e comunque inique (v. specialmente, Cass., n. 2471, n. 15148 e n. 15164 del 2003 cit.). Il giudice del merito, chiamato a decidere la ripartizione della pensione di reversibilità fra coniuge superstite e coniuge divorziato nell'ipotesi prefigurata dall'art 9, comma 3, primo periodo, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, deve quindi: a) applicare il criterio espressamente previsto della durata legale dei rispettivi rapporti matrimoniali, che ha una valenza centrale, ma che non comporta automatismi di sorta; b) ove l'applicazione di tale criterio conduca ad esiti iniqui rispetto alle particolari circostanze della concreta fattispecie, dedotte e dimostrate dalla parti, deve applicare criteri "correttivi" dei risultati stessi: quali, ad esempio, quelli dettati, per il riconoscimento e la determinazione dell'assegno di divorzio, dall'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 (nel testo introdotto dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987); quello derivante dalla dedotta e dimostrata convivenza more uxorio con il coniuge deceduto; e, comunque, ogni altro criterio idoneo a ricondurre la situazione ad equità conformemente alle circostanze stesse, avendo sempre riguardo, come criteri di "orientamento" e di "chiusura", alla "duplice" funzione solidaristica realizzata in questo caso dalla pensione di reversibilità ed all'esigenza di tutelare, tra le due posizioni confliggenti, quella del soggetto economicamente più debole e più bisognoso (Corte costituzionale, nn. 419 del 1999 e 491 del 2000 citt; nonché, da ultimo, Cass. nn. 282 del 2001 e 2471 del 2003, citate).
Corollario di tali affermazioni è che il giudice del merito, così come, ai più volte ricordati finì, deve tenere conto della eventuale convivenza prematrimoniale tra il de cuius e il coniuge superstite, analogamente non può ignorare eventuali situazioni documentate nelle quali alla sussistenza di un rapporto matrimoniale di diritto non corrisponda un rapporto matrimoniale di fatto; deve cioè tenere conto anche delle eventuali situazioni di separazione di fatto che risultino dedotte e provate e che, in quanto tali, concorrono a delineare più compiutamente la consistenza dei rapporti da comparare ai fini della ripartizione delle quote della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge avente diritto all'assegno divorzile.
Nella specie, emerge dalla stessa sentenza impugnata che il primo rapporto matrimoniale, instauratosi nel 1951 e risoltosi nel 1973, ha avuto una durata di fatto di gran lunga inferiore a quella legale, dandosi atto che "dalle depositate sentenze risulta che i coniugi M____  si separarono di fatto nel 1951-1952". Tuttavia, la Corte d'appello, nel fare applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale e da questa Corte, ha ritenuto rilevante, al fine di temperare le iniquità, non già l'effettiva convivenza coniugale nel primo matrimonio, ma esclusivamente il rapporto more uxorio del coniuge defunto con la vedova prima del matrimonio. E poiché in proposito nessuna prova era stata fornita, ha ritenuto congrua la ripartizione già effettuata dal Tribunale nella misura del 40% in favore dell'ex coniuge e del 60% in favore del coniuge superstite, sulla base del rilievo che la durata dei due matrimoni era stata sostanzialmente coincidente.
Appare dunque evidente che la Corte territoriale ha errato nel comparare la durata dei rapporti matrimoniali ai fini della ripartizione in quote della pensione di reversibilità, giacché ha ritenuto sussistente una sostanziale identità di situazioni che, viceversa, secondo quanto emerge dalla stessa sentenza impugnata, risultava esclusa per essere intervenuta separazione di fatto sin da pochi anni dopo il primo matrimonio e per di più in un'epoca in cui l'istituto del divorzio non era ancora stato introdotto nell'ordinamento. Dalla omessa considerazione di tale elemento discende dunque la necessità di una nuova valutazione, da parte del giudice del merito, della ripartizione delle quote della pensione di reversibilità.
Fondato è altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale, come si è detto, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto ininfluente, al fine della ripartizione della pensione di reversibilità, la misura dell'assegno di divorzio goduto dall'ex coniuge. In proposito, è sufficiente rilevare che è lo stesso articolo 9 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, a prevedere che il diritto dell'ex coniuge alla quota della pensione di reversibilità spetti unicamente al coniuge che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. E questa Corte, proprio da tale richiamo, ha dedotto che esigenze di coordinamento sistematico portano ad individuare nell'ambito dello stesso art. 5 gli ulteriori elementi di giudizio di cui il giudice del merito deve tenere conto ai fini della ripartizione delle quote della pensione di reversibilità, e tra questi in primo luogo l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge (v., in particolare, Cass., 19 febbraio 2003, n. 2471).
La sentenza impugnata, pertanto, là dove afferma la irrilevanza del dato rappresentato dall'importo dell'assegno post-matrimoniale goduto dall'ex coniuge, si discosta dai principi stabiliti in materia da questa Corte e dalla Corte costituzionale, la quale, nella citata sentenza n. 419 del 1999, ha rilevato come la mancata adozione di correttivi al criterio rigidamente matematico potrebbe portare ad esiti paradossali, quale la corresponsione al coniuge superstite di una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto.
In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di V____, che procederà ad un nuovo accertamento, attenendosi ai suenunciati criteri interpretativi. Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di V____.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2004.

 
 
Chiedi una consulenza
 
 
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Ripeti Email :
Tel. Cell. Fax
Allegato :

Descrizione della richiesta di consulenza

 
  *Campi facoltativi  
 
     
 
  Accedi ai servizi di Astianatte.com :
   
 
 
  Contatti | La tua Pubblicità su Astianatte | I nostri banner | Aggiungi il Sito tra i preferiti | Fai di Astianatte.com la tua home page |  
 
   
 

powered by mediaday srl