Cessazione del fondo patrimoniale
Art. 171 Cessazione del fondo
La destinazione del fondo termina a seguito dell`annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell`ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l`amministrazione del fondo. Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo. Se non vi sono figli, si applicano le disposizioni sullo scioglimento della comunione legale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5 dicembre 1996 R____ , creditore nei confronti di S____ della somma di L. 43.000.000 portata da un decreto ingiuntivo esecutivo, premesso che aveva esperito senza successo varie azioni esecutive per la realizzazione del proprio credito, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di P____ S_____e T_____ proponendo azione revocatoria per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato il 3 novembre 1995, dodici giorni dopo la notifica dell'atto di precetto, in base alla considerazione che esso arrecava pregiudizio alle sue ragioni con la piena conoscenza da parte dei debitori di tale pregiudizio attesa la carenza di altri beni idonei a garantire il credito di cui era titolare. Con sentenza del 20 aprile 1998 il pretore, affermata la propria competenza, accoglieva la domanda. Su gravame dei convenuti il Tribunale di P____, con sentenza del 7-8 giugno 2000, confermava integralmente la decisione impugnata. Il tribunale ribadiva la competenza del pretore in quanto da un lato la controversia in esame non rientrava tra le cause attribuite alla competenza funzionale del tribunale e, dall'altro, doveva ritenersi irrilevante ogni questione di competenza per valore, essendo stato soppresso il tribunale VA in sede collegiale che potesse decidere sulla causa; escludeva, quindi, la partecipazione necessaria al giudizio della figlia dei convenuti e, nel merito, confermava la fondatezza dell'azione revocatoria poiché risultava che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale era stato stipulato appena dodici giorni dopo la notificazione dell'atto di precetto da parte del R____. Contro la sentenza ricorrono per Cassazione _________ con sei motivi. Resiste con controricorso R____. MOTIVI DELLA DECISIONE Va esaminato preliminarmente il secondo motivo con il quale i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 9 cod. proc. civ., nonché dell'art. 162 cod. civ. e delle disposizioni relative alla introduzione del giudice unico, in relazione all'art. 360, n. 3 cod. proc. civ., e sostengono che la sentenza impugnata non solo avrebbe erroneamente disatteso l'eccezione di incompetenza per materia del pretore in ordine ad una azione che era diretta non già alla dichiarazione di inefficacia dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale, ma, più radicalmente, alla stessa revoca di una convenzione patrimoniale tra coniugi; che altrettanto erroneamente era stata esclusa l'incompetenza per valore in quanto nell'azione revocatoria il valore della causa dovrebbe desumersi non già dal quello del credito che si assume pregiudicato dall'iniziativa del debitore, bensì dal valore dell'atto di disposizione, che nella specie era di L. 250.000.000; che non poteva, infine, condividersi l'affermazione che lo ius superveniens, con l'introduzione del giudice unico di primo grado, avrebbe privato di ogni rilevanza la questione. Il controricorrente eccepisce l'inammissibilità della questione di competenza per la sua tardività, avendo egli già eccepito. Nella comparsa conclusionale di primo grado, l'intempestività dell'eccezione del convenuto, ma il rilievo non ha pregio in quanto la parte totalmente vittoriosa sia in primo grado che in appello la quale intenda dolersi del mancato esame di un'eccezione di inammissibilità della questioni di competenza a causa della loro tardiva proposizione da parte del convenuto è tenuta - sempreché l'eccezione sia stata espressamente riproposta in appello - a proporre ricorso incidentale condizionato, non essendo consentita nel giudizio di Cassazione la mera riproposizione delle domande e delle eccezioni non accolte nei confronti della parte totalmente vittoriosa. La censura, ancorché ammissibile, è però destituita di fondamento sia sotto il profilo della competenza per materia, sia sotto quello della competenza per valore. Va rilevato, innanzi tutto, che non è prevista la revoca delle convenzioni matrimoniali e che, in ogni caso, le controversie relative a tali convenzioni non rientrano tra le cause appartenenti alla competenza per materia del tribunale, non investendo lo stato e la capacità delle persone. Per quanto attiene poi alla competenza per valore una sola remota sentenza di questa Corte (Cass. 28 marzo 1947, n. 453) afferma che il valore della domanda di revoca per frode si identifica con quello dei beni che hanno formato oggetto dell'atto impugnato con l'azione revocatoria. La tesi è stata però smentita dalla giurisprudenza successiva (Cass. 9 maggio 1956, n. 1527; 13 gennaio 1958, n. 72; 22 maggio 1963, n. 1341; 8 febbraio 1971, n. 329; 18 maggio 1973, n. 1440, e, da ultimo, 9 maggio 1981, n. 3076 e 6 dicembre 1986, n. 7250) la quale ha affermato, con il consenso della più accreditata dottrina, che nell'azione revocatoria il valore della causa dev'essere determinato non già sulla base dell'atto impugnato, bensì sulla base del credito per il quale si agisce in revocatoria anche se il valore dei beni alienati, o comunque sottratti al creditore, risulti superiore, poiché l'azione revocatoria non ha carattere di azione di nullità ma solo carattere conservativo dal momento che la sua funzione consiste nel paralizzare l'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiato l'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienati o comunque resi indisponibili dal debitore; ne consegue che se l'azione ha per oggetto la tutela del credito frodato, è l'ammontare di questo che determina il valore della causa e non quello del contratto o dell'atto revocando, la cui pronuncia di inefficacia, che costituisce il mezzo di tutela offerto al creditore, ha effetti limitati sia dal punto di vista soggettivo che da quello oggettivo, operando solo nei confronti del creditore e nei limiti della sua ragione creditoria. Tale interpretazione, che non è stata sinora sottoposta a revisione, merita ulteriore consenso poiché i ricorrenti non hanno addotto valide ragioni che inducano a riesaminare il suo buon fondamento, non essendo a ciò sufficiente il mero richiamo ad un autore che ha recentemente enunciato la tesi contraria, senza alcuna valutazione critica delle ragioni addotte a fondamento dell'interpretazione prevalente. La conferma della competenza del giudice originariamente adito esime dall'esame delle contestazioni rivolte contro l'applicazione dello ius superveniens posto a fondamento della statuizione di rigetto dell'eccezione di incompetenza da parte della decisione impugnata. Accertata la corretta individuazione del giudice competente, può esaminarsi il primo motivo cor il quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 101 cod. proc. civ. e si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente escluso il litisconsorzio necessario nei confronti della figlia dei ricorrenti, beneficiarla del fondo patrimoniale; si sostiene, in via alternativa, che, qualora si ritenesse invece la legittimazione passiva del solo debitore che ha costituito il fondo patrimoniale destinando un bene di sua esclusiva proprietà per far fronte ai bisogni della famiglia, avrebbe dovuto escludersi la legittimazione passiva del coniuge ____, la quale avrebbe dovuto essere perciò estromessa dal processo. La censura non ha fondamento poiché, a norma dell'art. 168 cod. civ., la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di costituzione: ne consegue che, non essendo stata eccepita in giudizio alcuna riserva di proprietà esclusiva da parte dello S____, correttamente l'azione revocatoria è stata proposta nei confronti di entrambi i coniugi, ai quali, in ogni caso, spetterebbe la legittimazione passiva avendo entrambi partecipato all'atto di costituzione del fondo patrimoniale. Non è invece ipotizzatale la legittimazione passiva della figlia dei ricorrenti poiché il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma solo per far fronte ai bisogni della famiglia, com'è confermato dal rilievo che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio (art, 171 cod. civ.); e l'eventualità che il giudice, all'atto della cessazione del fondo patrimoniale, possa attribuire ai figli in godimento o in proprietà una quota dei beni del fondo non può essere valorizzata al punto di attribuire ai figli la legittimazione passiva nei giudizi che investano il fondo patrimoniale, trattandosi di mera eventualità i cui presupposti andranno verificati solo al momento della cessazione del fondo. Con il terzo e il quarto motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. e sostengono che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali sia con riferimento alla sussistenza del credito del R_____, sia con riferimento al consilium fraudis. La censura non può trovare accoglimento in quanto la valutazione delle risultanze istruttorie costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito insuscettibile di censura in sede di legittimità salvo che l'omesso o insufficiente esame delle prove non si risolva in un vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio. Nella specie le doglianze dei ricorrenti sono del tutto generiche e si limitano a prospettare solo una diversa interpretazione delle risultanze istruttore insuscettibile di riscontro nel giudizio di Cassazione, che è diretto unicamente alla verifica della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2901 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata avrebbe affermato, pressoché immotivatamente, che nella specie sussistevano tutti i requisiti di legge per l'accoglimento dell'azione revocatoria, senza considerare che, come risultava dalle prove orali, i ricorrenti godevano di una situazione patrimoniale che avrebbe consentito di far fronte alle pretese creditorie del R____ qualora essi non avessero ritenuto di contestarne la fondatezza proponendo opposizione al decreto ingiuntivo concesso al creditore. Nè poi sarebbe stata motivata l'affermazione della consapevolezza di arrecare pregiudizio al creditore da parte del coniuge ____. La censura non merita accoglimento in quanto si fonda sulla necessità di un riesame delle prove orali da parte di questa Corte che non è consentito nel giudizio di legittimità, ne' sussiste violazione della norma suindicata in quanto il creditore può agire in revocatoria a tutela di un credito anche eventuale, non accertato giudizialmente, ne' sorretto da un titolo esecutivo, e non è necessaria la prova dell'insolvenza assoluta del debitore, essendo sufficiente anche una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito, puntualmente evidenziata dalla sentenza impugnata. Nè rileva infine, la mancata prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del coniuge _____ in quanto l'immobile destinato alla costituzione del fondo appartiene al solo S____ e i poteri del coniuge sono limitati alla mera amministrazione del fondo patrimoniale. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti denunciano il vizio di contraddittorietà di motivazione con riferimento all'affermazione che il fondo patrimoniale avrebbe dovuto formare oggetto di revoca solo parziale ed essere dichiarato parzialmente inefficace nei soli confronti dei R____ e ravvisano la denunciata contraddizione nel fatto che il fondo, qualora non venga revocato in toto come richiesto con la domanda introduttiva del giudizio, potrebbe essere assoggettato a pignoramento solo per crediti maturati per far fronte ai bisogni dei nucleo familiare. La censura non merita accoglimento poiché la denunciata contraddittorietà della motivazione si fonda su un sostanziale fraintendimento degli effetti dell'azione revocatoria la quale non tende a porre nel nulla l'atto revocando ma solo a farne dichiarare l'inefficacia in pregiudizio del credito dell'attore, nei concorso dei requisiti richiesti dall'art. 2901 cod. civ.. In conclusione, perciò, il ricorso non può trovare accoglimento e dev'essere respinto. Le spese giudiziali seguono la soccombenza dei ricorrenti, tenuti in solido atteso l'interesse comune alla lite. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese giudiziali che liquida in complessivi E. 1.000,00. di cui E. 900,00 per onorario, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004. |