Comportamento oppressivo del coniuge
Art. 151 Separazione giudiziale
La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
ANNO/NUMERO 1990/04920 467396 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - IN GENERE - COMPORTAMENTO DEL CONIUGE OPPRESSIVO, INTOLLERANTE ED AGGRESSIVO ISPIRATO DA MOTIVI IDEOLOGICI - IDONEITA'.* La separazione personale dei coniugi deve essere pronunciata, ai sensi dell'art. 151 Cod. Civ., ogni volta che sia accertata la sussistenza di fatti obiettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o che siano di pregiudizio per la prole, anche quando non risulti che i coniugi abbiano avuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Pertanto, puo' essere considerato idoneo a determinare, in concreto, una situazione di improseguibilita' della convivenza o di grave pregiudizio per la prole anche il comportamento del coniuge, ispirato a motivi ideologici, che si ricolleghi all'esercizio di diritti garantiti dall'art. 19 Cost. E che rientri, inoltre, nell'ambito dei poteri-Doveri inerenti alla potesta' genitoriale - Quando il detto comportamento si traduca in atti oppressivi di intolleranza ed aggressivita'. (nella specie, la s.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione dei giudici del merito che avevano dichiarato la separazione con riguardo ad un contrasto tra i coniugi sul modo di professare la religione e di educare i figli dal punto di vista religioso). ( conf.4498/85, mass n.441961, sulla seconda parte; ( conf.2470/78, mass n.391838, sulla prima parte).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24 giugno 1982 il Tribunale di R_____ pronunciò la separazione personale dei coniugi M____ e S_____, affidando i due figli minori alla madre e ponendo a carico del S_____ L. 400.000 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli. Il S____ impugnò la sentenza deducendo, fra l'altro, che la separazione non avrebbe dovuto essere pronunciata per l'insussistenza di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. La Corte d'appello di V_____ confermò la decisione del primo giudice con sentenza del 10 gennaio 1985, ora impugnata. La Corte considerò che dalle dichiarazioni rese dai coniugi al presidente del Tribunale di R____, dagli atti del procedimento e, in particolare, dalla relazione del Consultorio familiare dell'Unità socio-sanitaria, risultava che tra le parti si era creato un insanabile conflitto, pregiudizievole ai figli, ricollegabile alla oggettiva impossibilità di proseguire la vita in comune. Avverso la sentenza della Corte d'appello il S_____, con atto notificato il 7 giugno 1986, propone ricorso per cassazione in base a due motivi. Col primo motivo denuncia falsa applicazione dell'art. 29 Costituzione, deducendo che erroneamente la sentenza impugnata aveva ravvisato nel contrasto tra i coniugi sul modo di professare la religione e di educare i figli dal punto di vista religioso, un fatto idoneo a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza familiare. Col secondo motivo denuncia insufficiente motivazione, deducendo che il giudice del merito avrebbe fondato la decisione sul rapporto del Consultorio familiare, senza indicare gli elementi probatori a sostegno del suo convincimento. MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi del ricorso, che è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati. Secondo l'attuale formulazione dell'art. 151 c.c., la separazione personale tra coniugi deve essere pronunciata ogni volta che sia accertata la sussistenza di fatti obbiettivi che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o che siano di pregiudizio per la prole, anche quando non risulti che i coniugi abbiano tenuto un comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (Cass. 16 settembre 1983, n 5593). Pertanto, pure il comportamento di un coniuge ispirato a motivi ideologici, che si ricolleghi all'esercizio dei diritti garantiti dall'art. 19 della Costituzione e che rientri, inoltre, nell'ambito dei poteri-doveri inerenti alla potestà genitoriale, può essere considerato idoneo a determinare, in concreto, una situazione di improseguibilità della convivenza o di grave pregiudizio per la prole, quando detto comportamento si traduca in atti oppressivi di intolleranza ed aggressività. Nella specie, il giudice del merito ha accertato, con motivazione immune da vizi logici, indicando gli elementi probatori sui quali ha fondato il suo convincimento, che tra il S____ e la M____ si era creato un insanabile conflitto, e che la frattura aveva comportato gravi difficoltà per i figli, coinvolti in situazioni fortemente emotive, cosi da giustificare la separazione personale richiesta da T_ M____. Nè sussiste il denunciato vizio di motivazione, poiché, com'è costante insegnamento di questa Corte, spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne la concludenza e scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., tra le altre conformi, Cass. 22 febbraio 1986, n. 1081): il che è avvenuto nella specie. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Al rigetto del ricorso non consegue pronuncia sulle spese, in quanto l'intimato non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile il 24 ottobre 1989. |