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Prova della proprietà dei beni

 

Prova della proprietà dei beni

Art. 219 Prova della proprietà dei beni

Il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell`altro la proprietà esclusiva di un bene.
I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi

Massima della Cassazione
Prova della proprietà dei beni
Il secondo comma dell'art. 219 cod. civ. (che, con riferimento alla ipotesi di separazione di beni tra coniugi, sancisce una presunzione semplice di comproprietà per i beni mobili dei quali nessuno di essi sia in grado di dimostrare la proprietà esclusiva), pur non contenendo una esplicita limitazione dell'efficacia della presunzione di comunione ai soli rapporti interni tra coniugi (a differenza di quanto stabilito al primo comma, contenente un espresso riferimento ai rapporti predetti), va interpretato secondo criteri ermeneutici di tipo logico - unitari non meno che storici (emergendo dai lavori preparatori che l'efficacia della presunzione era stata inizialmente estesa anche ai terzi), e non consente, pertanto, di estendere gli effetti della presunzione in parola anche ai rapporti di ciascun coniuge con i terzi, con la conseguenza che, in tema di opposizione all'esecuzione, il coniuge opponente incontra tutti i limiti di prova previsti, in linea generale, dall'art. 621 cod. proc. civ. (che esclude, in particolare, l'efficacia probatoria di qualsiasi forma di presunzione).

Svolgimento del processo
Z____, coniugata con B____, in regime di separazione dei beni, essendo in corso fra i coniugi la causa di separazione personale, convenne davanti al Tribunale di V____ il B____, per il pagamento della somma di 55 milioni di lire, corrispondente alla metà del valore di buoni ordinari del tesoro, che, depositati presso la filiale di ____della Cassa di Risparmio di _________ sul 'deposito titolì n. 435290, intestato ad entrambi i coniugi, erano stati frattanto ritirati dal marito, il quale, trasferendoli presso altra banca, li aveva fatti propri in via esclusiva. Sulla resistenza del convenuto, che oppose la mancanza di titolo giuridico dell'avversa pretesa e, quindi, la sua esclusiva proprietà dei b.o.t., il Tribunale accolse la domanda.
Su gravame del B____ -fondato sul superamento della presunzione di pari proprietà in relazione alla pacifica costituzione del deposito da parte sua- ed opposizione dell'originaria attrice -sull'assunto del mancato superamento di tale presunzione-, la Corte di Appello di V____, con sentenza del 13 febbraio 1996 depositata col n. 1362 il 9 ottobre seguente, in riforma della decisione impugnata, ha rigettato la domanda e compensato integralmente le spese. Ha ritenuto infatti, in applicazione degli artt. 219 comma 2 e 1298 c.c., da un lato, che il B____ aveva provato documentalmente l'acquisto dei b.o.t. per valore nominale complessivo di 110 milioni di lire con danaro esclusivamente proprio -in quanto attinto da un conto corrente a lui solo intestatore, dall'altro, che tale emergenza era idonea a vincere la presunzione di contitolarità del deposito dei titoli, ad entrambi i coniugi intestato (al riguardo indicando il precedente di Cass. 3241/1989).
Per la cassazione della sentenza ricorre la Z____, con unico motivo, illustrato da memoria.
Resiste con controricorso il B____.
Motivi della decisione
Denunziando 'falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 360 c.p.c.', la ricorrente, richiamato il contenuto della sentenza impugnata, osserva che la provenienza del danaro, occorso per l'acquisto dei b.o.t., da un conto corrente intestato al solo B____ "non esclude comunque che sul suddetto conto possa essere confluito danaro di proprietà della Z_____", e, così, non vale a superare la presunzione di comunione in parti uguali, ai sensi dell'art. 1298 c.c., "in caso di cointestazione di un conto corrente -al quale è assimilabile il deposito titoli-". Il riferimento giurisprudenziale (a Cass. 3241/1989) da parte del giudice 'a quo' risulterebbe perciò inconferente ai fini proposti, dovendosi avere riguardo alla circostanza della cointestazione del deposito (che "può del resto configurare una donazione del 50% del valore dei titoli da parte del B____ alla Z____"), rispetto a cui sarebbe priva di rilievo la provenienza del danaro, occorso per l'acquisto dei titoli in tal modo depositati.
Oppone, il controricorrente, la infondatezza del ricorso, rilevando che la decisione poggia su incontestati accertamenti di fatto, attraverso cui perviene al corretto superamento della presunzione 'ex' art. 1298 comma 2 c.c.; del resto, la corte territoriale ha espresso la concorrente 'ratio decidendi', fondata sul disposto dell'art. 219 c.c. -che consente al coniuge in regime di separazione dei beni di provare, con ogni mezzo, la proprietà esclusiva di un bene-; e tale motivazione, "di per sè sufficiente per giustificare comunque la decisione adottata", non appare investita da censura alcuna. Sottolinea, infine, la inamissibilità della nuova deduzione, consistente nell'ipotizzare una donazione del valore di metà dei titoli, oltre tutto in contrasto con l'assunto iniziale, sempre tenuto fermo, in ordine al diretto apporto del danaro necessario per l'acquisto.
Il ricorso risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato. La corte territoriale ha richiamato sia 11 art. 219 sia l'art. 1298 c.c., rispettivamente riguardanti la possibilità del coniuge in regime di separazione dei beni di provare con ogni mezzo, nei confronti dell'altro, la proprietà esclusiva di un bene, e la possibilità del concreditore solidale di superare, nei rapporti interni, la presunzione di pari concorso nel diritto di credito. Le disposizioni, sia pure quali espressioni di un medesimo principio in materia di contitolarità dei diritti, attengono, la prima, alla comproprietà (mobiliare: cfr. Cass. 2494/1982 e, fra le più recenti, Cass. 6589/1998, 11327/1997), con deroga alla disciplina generale sull'onere della prova in materia di rivendicazione, e, la seconda, alle obbligazioni solidali (in tema di cointestazione di conto corrente a coniugi, Cass. 3241/1989, menzionata dal giudice 'a quo'; v. anche Cass. 8758/1993), nelle quali è dato dimostrare che l'obbligazione sia sorta nell'interesse esclusivo di uno dei concreditori (v. già Cass. 202/1972). In tale contesto, mentre appare arduo individuare nella sentenza impugnata due distinte 'rationes decidendì -come osserva la ricorrente nella memoria: onde non è fondato il rilievo di inammissibilità del ricorso, tanto più che in esso, dopo un richiamo ad entrambe le disposizioni, non risultano enunciate le norme di diritto di cui si denunzia la falsa applicazione-, va comunque puntualizzato che le peculiarità del deposito -irregolare- dei titoli non consentono di ipotizzare una controversia sulla proprietà ed implicano la correttezza del richiamo al cit. art. 1298.
Tanto precisato, si rivela esatto il principio secondo cui, in caso di deposito presso un istituto bancario di titoli al portatore (b.o.t.), cointestato a coniugi in regime di separazione dei beni, i rapporti interni fra i depositanti sono regolati dall'art. 1298 comma 2 c.c., onde il credito si divide in quote uguali solo se non risulti diversamente. A questo principio la corte di merito si è, appunto, attenuta, talché la sentenza impugnata va esente da critiche, le quali, in realtà, finiscono per riguardare non il criterio astratto, posto a fondamento della decisione, ma l'applicazione di esso, con riguardo al caso concreto, ed, in buona sostanza, la motivazione (che non risulta espressamente investita dalla enunciazione del motivo), come induce a ritenere l'argomentazione secondo cui la provenienza del danaro, occorso per l'acquisto dei titoli, "non ha alcun rilievo in merito alla contitolarità del deposito con il conseguente diritto della Z____ di ottenere il 50% della somma corrispondente al controvalore dei titoli" (ricorso, p. 5). È, al contrario, inevitabile, nel contesto in via di fatto accertato, il riferimento alla provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto dei titoli depositati: ed, una volta verificato che le stesse sono state tratte dal conto corrente di corrispondenza di uno solo dei cointestatari, il superamento della presunzione di (pari) concorso nel credito risulta logicamente ineccepibile, con conseguente onere, incombente all'altro coniuge intestatario, di provare (ed, ancor prima, allegare) sia "che sul suddetto conto possa essere confluito danaro di proprietà della Z____" (ricorso, p. 5 cit.), sia che "la cointestazione... può del resto configurare una donazione del 50% del valore dei titoli..." (ivi, p. 6).
Alla correttezza del principio seguito nella sentenza impugnata, si aggiunge pertanto quella della motivazione corrispondente, il tutto col superamento del ricorso.
Le spese anticipate dal B____ per il giudizio di cassazione vanno poste, per il criterio della soccombenza, a carico della ricorrente Z____.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle rifusione, in favore di controparte, delle spese anticipate per il giudizio di cassazione, che liquida in complessive lire 2.115.000, di cui lire 2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 1999.

 
 
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