ACCOLLO
Art. 1273 - Accollo.
Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore (1411). L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo. In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta (1413).
Sentenza Cassazione Civile sez. III 24 maggio 2004, n° 9982
Nell’ accollo cumulativo (accollo esterno non liberatorio per il debitore originario , che si perfeziona comunque con il consenso del creditore ) , in analogia con quanto previsto per la delegazione dall’art.1268, comma 2 c.c. , l’obbligazione dell’accollato degrada adobbligazione sussidiaria , di tal che il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante , anche se non è tenuto ad escuterlo preventivamente , e solo dopo che tale richiesta sia risultata infruttuosa può rivolgersi all’accollato.
IL CONTRATTO DI ACCOLLO NELLA GIURISPRUDENZA DELLACORTE DI CASSAZIONE : RILIEVI CRITICI. Premessa La Corte di Cassazione con la sentenza 24/5/2004 n° 9982 ha affermato l’applicabilità , in via analogica , dell’art. 1268 co 2 c.c. all’accollo cumulativo1.L’art. 1268 co 2 c.c. dispone , in ordine all’istituto della delegazione2, che il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento.Quindi , nel caso in cui con un contratto un soggetto (accollante) dichiari di assumere la titolarità della situazione soggettiva di debito di cui la controparte (accollato) è titolare nei confronti di un terzo creditore (accollatario), l’accollatario, ove non dichiari di liberare il debitore originario, dovrà, ai sensi dell’art.1268 co 2 cc , chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante.La sentenza 9982/2004 della Suprema Corte presenta molteplici profili di interesse con riguardo all’istituto dell’accollo .In particolare, degne di nota sono le affermazioni con le quali la Corte di Legittimità riconosce all’accollo la natura di contratto a favore del terzo3, il criterio posto dalla stessa Corte di Cassazione per delimitare i confini tra accollo esterno ed interno4ed , infine, il riconoscimento del carattere sussidiario dell’obbligazione dell’accollato rispetto all’obbligazione dell’accollante.In questa nota si affronterà, in primo luogo, la problematica concernente la natura giuridicadell’accollo, cercando di evidenziare, alla luce del dibattito dottrinale in materia, se siasoddisfacente l’inquadramento dello stesso nell’ambito del contratto a favore del terzo, operato dalla Corte di Cassazione.In secondo luogo , si cercherà di verificare la correttezza del criterio adoperato dalla Suprema Corte al fine di distinguere l’accollo interno e l’accollo esterno.1L’accollo è un contratto con il quale un soggetto (accollante) assume la titolarità della situazione di debito che la controparte (accollato) ha nei confronti di un terzo (accollatario).Si ha accollo cumulativo quando , in mancanza della dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario, l’accollante e l’accollato sono contitolari della situazione debitoria originaria nei confronti del creditore accollatario.Si ha accollo liberatorio quando il creditore accollatario dichiara di liberare il debitore originario e, in conseguenza di ciò, l’accollante diventa l’unico titolare della originaria situazione debitoria.2La delegazione è l’incarico conferito da un soggetto debitore (delegante ) ad un altro (delegato) di obbligarsi a pagare (delegatio promittendi) o di pagare (delegatio solvendi) ad un terzo, creditore orginario del primo (delegatario) 3La qualifica dell’accollo come contratto a favore del terzo operata dalla Suprema Corte risulta da vari passi della sentenza.La Corte di Legittimità afferma in primo luogo che “Generalmente l’accollo è ricondotto allo schema del contratto a favore di terzo previsto dall’art. 1411 c.c.” , poi precisa che “In base all’art.1411 c.c. l’accollo esterno si perfeziona con l’accordo tra accollato ed accollante , mentre l’adesione del creditore costituisce elemento ulteriore ed eventuale che comporta l’estensione a lui degli effetti dell’accordo”4La Cassazione afferma “A seconda che il creditore aderisca o no l’accollo è esterno o interno”. -------------------------------------------------------------------------------- Page 2 2Quindi, si esamineranno in modo più approfondito , rispetto a quanto emerge dal testo della sentenza, le ragioni in base alla quali la Corte di Cassazione ha riconosciuto l’applicabilitàdell’art.1673 co 2 c.c. all’accollo cumulativo.1.Natura giuridica dell’accolloLa Corte di Cassazione nella sentenza in esame ha riconosciuto all’accollo la natura di contratto a favore del terzo ex art. 1411 c.c.5.Più precisamente, la Corte di legittimità ha specificato che il contratto di accollo stipulato tra accollante e accollato è perfetto e produttivo di effetti tra le stesse parti e la dichiarazione del creditore accollatario , ex art.1273 co 1 c.c., è diretto ad estendere allo stesso gli effetti dell’accordo ed a rendere irrevocabile la stipulazione a suo favore.Si deve sottolineare che la ricostruzione dell’accollo operata dalla Corte di Cassazione risulta coerente con la ricostruzione fatta dalla stessa con riguardo al contratto a favore del terzo. Infatti , è consolidato l’orientamento della Corte di Legittimità secondo il quale il contratto a favore del terzo produce immediatamente effetti tra lo stipulante ed il promittente, mentre, la dichiarazione del terzo di volerne profittare ex. art. 1411 co II c.c. si configura come mera condizione legale sospensiva, il cui verificarsi comporta l’ acquisto da parte del terzo del diritto discendente dal contratto e l’irrevocabilità della stipulazione a suo favore6 7.5E’ costante l’orientamento della Corte di Cassazione che qualifica l’accollo come contratto a favore del terzo: ex plurimis Cass.11/4/ 2000 n°4604 ; Cass. 26/8/1997 n°8044 ; Cass. 27/1/1992 n°861; Cass. 23/2/19796Si veda : ex plurimis Cass 24/12/1992 N°13661; .Cass.4/2/1988 n°1136 secondo la quale “Nel contratto a favore di terzo quest’ultimo non è parte né in senso sostanziale né in senso formale e deve limitarsi a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante , talchè l’adesione del terzo è mera condicio iuris sospensiva dell’acquisizione del diritto –rilevabile per facta concludentia - restando la dichiarazione del terzo di voler profittare del contratto necessaria soltanto per renderlo irrevocabile ed immodificabile(art.1413 co3 c.c.)”. 7La Corte di Cassazione mostra di aderire all’orientamento, minoritario in dottrina, secondo il quale nel contratto a favore del terzo , il terzo acquista il diritto nel momento della sua adesione, la quale rappresenterebbe una condicio iuris dell’acquisto.Questo orientamento dottrinale sostiene tale tesi in base ad una rigorosa interpretazione dell’art. 1373 co 2 c.c ed in base ad argomentazioni tratte dalla lettera della disposizione di cui all’art.1411 c.c.L’art. 1373 co 2 c.c. dispone che il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.Secondo tale orientamento dottrinale, l’art. 1373 co 2c.c. sarebbe espressione del principio dell’intangibilità della sfera giuridica dei soggetti in forza del quale “il negozio , unilaterale o bilaterale o plurilaterale non può in nessun caso intaccare la sfera giuridica di un soggetto che sia rimasto estraneo al negozio , ma non può neppure ampliarla senz’altro , aumentando i diritti del soggetto o diminuendone i doveri”(F. Santoro Passatelli, Dottrine Generali del Diritto Civile, Napoli 1973). Per quanto riguarda la lettera dell’art.1411 c.c. , in primo luogo si afferma che , l’art 1411 co 2 c.c. dispone che “ Salvo patto contrario , il terzo acquista il diritto contro il promettente , per effetto della stipulazione” e non dal momento della stipulazione.In secondo luogo , si fa notare che l’art. 1411 co 3 c.c. parla di “rifiuto del terzo di profittarne”. Il potere di rifiuto è l’atto che impedisce l’ingresso nella propria sfera giuridica di un diritto .In ultima analisi , si evidenzia che l’art. 1411 co 3 nello stabilire che con il potere di revoca dello stipulante ovvero che con il potere di rifiuto del terzo la prestazione “rimane” a benefico dello stipulante , presuppone che la prestazione sia già entrata nella sfera giuridica dello stipulante.Appare opportuno segnalare l’esistenza dell’orientamento dominante in dottrina secondo il quale il contratto di cui all’art. 1411 c.c. produce immediatamente effetti verso il terzo.Tale dottrina ha in primo luogo rivisitato il principio di intangibilità della sfera giuridica individuale, precisando che il negozio giuridico sia esso unilaterale , bilaterale o plurilaterale possa produrre effetti favorevoli nella sfera giuridica di un terzo, purchè sia riconosciuto al terzo il potere di rifiutare il diritto che è stato oggetto di un atto di disposizione a suo favore (vd . Bianca C.M., Diritto Civile . 3 Il contratto, Milano 2000). Infatti, in forza del principio di solidarietà sociale affermato dall’art. 2 Cost. , il contratto è uno strumento che può essere utilizzato oltre che per soddisfare interessi propri delle parti contraenti anche interessi di terzi estranei al contratto. -------------------------------------------------------------------------------- Page 3 3In ordine al problema della natura giuridica dell’accollo si deve segnalare l’esistenza in dottrina di due principali orientamenti.Il primo orientamento dottrinale8riconosce nell’ambito dell’accollo due distinti atti negoziali:un negozio (preparatorio dell’accollo) concluso tra debitore (accollato) e assuntore (accollante), da cui nasce l’obbligazione dell’assuntore di liberare il debitore mediante successione nel debito , e, quindi, un secondo negozio (l’accollo), concluso tra assuntore (accollante) e creditore originario (accollatario) in forza del quale il primo assume l’obbligazione dell’accollato nei confrontidell’accollatario9.Tale tesi, seppur autorevolmente sostenuta , non è condivisibile.Infatti la tesi dell’offerta riconosce alla dichiarazione di adesione del creditore la natura di elemento perfezionativo del negozio di accollo ponendosi in contrasto con il testo dell’art 1273 c.c..Il legislatore del c.c. nel prevedere con l’art. 1273 che “il creditore può aderire alla convenzione rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore”, riconosce la mera eventualità delladichiarazione di adesione del creditore e, inoltre, prevede che la stessa produca unicamente l’effetto di rendere irrevocabile la stipulazione fatta dall’accollante e dall’accollato a suo favore. La seconda critica che deve rivolgersi alla tesi dell’offerta è che essa riconoscendo la natura di accollo al contratto finale stipulato tra l’accollante e l’accollatario sovrappone l’istituto dell’accollo all’espromissione.L’espromissione è il contratto attraverso il quale un terzo (espromittente) assume nei confronti del creditore (espromissario ) l’obbligazione del debitore (espromesso) senza delega di quest’ultimo.L’espromissione si caratterizza , secondo l’opinione comune in dottrina10e in giurisprudenza11come un contratto stipulato tra creditore e terzo.Pertanto ove si accolga la tesi dell’offerta , che qualifica l’accollo come il negozio che intercorre tra accollante ed accollatario attraverso il quale il primo assume la contitolarità della situazionedebitoria dell’accollato, si annullerebbe ogni distinzione con l’espromissione12.La dottrina13e la giurisprudenza 14prevalenti configurano l’accollo come contratto a favore di terzo di cui all’art.1411 c.c..Quindi, secondo tale impostazione, l’art. 1411 c.c. prevede un contratto in cui le parti dispongono di una prestazione che il terzo acquista immediatamente nel momento del perfezionamento dell’accordo, salvo , però, il suo potere di rifiutarla. 8P. Rescigno Studi sull’accollo, Milano 1958, pag. 184 e ss.9La tesi esposta da Rescigno (cd. tesi dell’offerta) riprende la Angebotstheorie elaborata dalla dottrina tedesca con riguardo alla figura della Schuldubernahme (con questa espressione il legislatore tedesco designa l’assunzione privativa) regolata dal § 415 del BGB che prevede il fenomeno dell’assunzione privativa del debito altrui realizzato mediante contratto tra assuntore e debitore che il creditore provvede a ratificare.Il BGB regola due distinte specie negoziali di assunzione privativa del debito altrui : il primo , regolato dal § 414 del BGB, consiste in un contratto tra assuntore e creditore; il secondo tipo , è quello regolato proprio dal § 415 del BGB e che opera attraverso un contratto tra assuntore e debitore successivamente ratificato dal creditore.Secondo l’opinione dominante della dottrina tedesca, il § 415 del BGB avrebbe accolto la Verfùgungstheorie, cioè l’accollo privativo , stipulato tra assuntore e debitore, sarebbe un atto dispositivo avente ad oggetto il diritto del creditore originario, quindi , essendo un atto di disposizione compiuto da persone diverse dal soggetto legittimato (il creditore) esso sarà inefficace fino a quando intervenga la ratifica di quest’ultimo.Tale tesi è sostenuta sulla base della relazione al BGB e sulla base del testo letterale del § 415.Generalmente respinta è la Angebotstheorie, che distingue l’accordo tra assuntore e debitore , da cui discenderebbe per il primo l’obbligazione di assumere il debito che il secondo ha nei confronti del ceditore ed il potere del debitore di esternare , in qualità di rappresentante ex lege , al creditore la volontà dell’assuntore di accollarsi il debito originario, e, quindi, il contratto finale che interviene tra assuntore , rappresentato dal debitore, e creditore con il quale il primo assume il debito originario.10Vd . tra gli altri Bianca , Diritto Civile. 4 L’obbligazione, Milano 1993, pag. 665.Tale autore comunque ammette che l’espromissione possa assumere anche la struttura di negozio unilaterale.11Ex plurimis Cass. 21/041983 n°6935 ; Cass.16/04/1988 n°2997.12P.Trimarchi , Istituzioni di diritto privato , Giuffrè Milano 1998 pag.417, precisa che “mentre l’espromissione è un contratto fra il terzo e il creditore l’accollo è il contratto fra il terzo e il debitore”. -------------------------------------------------------------------------------- Page 4 4Quindi, secondo tale orientamento, l’accollo è un contratto tra debitore originario ed assuntore a favore del creditore, il quale, aderendo all’accollo, rende irrevocabile la stipulazione a suo favore15. Autorevole dottrina16precisa che l’accollo non è qualificabile come contratto a favore di terzo quando, ai sensi dell’art.1273 co 2 c.c., l’accollo contiene come condizione sospensiva laliberazione del debitore originario da parte del creditore con la sua dichiarazione di adesione.Infatti, in questo caso, la dichiarazione del creditore di aderire all’accollo comporta l’effettofavorevole del subingresso di un nuovo obbligato (l’accollante) e, contestualmente, l’effettosfavorevole della perdita del diritto di credito verso il precedente obbligato (accollato)17.Ma la stessa tesi che qualifica l’accollo come contratto a favore di terzo ex art.1411 c.c è stata sottoposta ad un’attenta analisi critica18.In primo luogo, è stato rilevato che l’art.1406 c.c. , in ordine all’istituto della “cessione del contratto”, richiede necessariamente, per il trasferimento dei debiti che dal contratto originario discendono per il cedente, il consenso del contraente ceduto.Tale conclusione sarebbe legittimata dalla lettura coordinata degli artt. 1406 e 1260 c.c .Si deve premettere che con la “cessione del contratto”, il contraente cedente trasferisce al terzo i propri crediti e debiti che discendono dal contratto originario.L’art. 1406 dispone che “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive (-) purchè l’altra parte vi consenta”.Pertanto, l’art. 1406 c.c. prescrive il consenso del contraente ceduto come elemento diperfezionamento della “cessione del contratto”, cioè della fattispecie attraverso il quale il cedente trasferisce i propri crediti e debiti che discendono dal contratto originario, .Tuttavia l’ art. 1406 c.c. deve essere letto in modo coordinato con l’art.1260 c.c.19, in forza del quale “ Il creditore può trasferire (-) il suo credito senza il consenso del debitore”.Pertanto , in base all’art 1260 c.c., si deve limitare la portata applicativa dell’art. 1406 , e , quindi , deve escludersi che sia necessario il consenso del contraente ceduto ai fini del perfezionamento della “cessione del contratto”, con riguardo al trasferimento dei crediti del cedente .In conclusione , secondo la tesi che si sta illustrando, comportando la “cessione del contratto” il trasferimento da parte del cedente dei crediti e dei debiti che questi ha verso il contraente ceduto, in forza dell’ art. 1260 c.c., per il trasferimento dei crediti non è necessario il consenso del contraente 13Vd. Tra gli altri R. Cicala , Saggi. Sull’ obbligazione e le sue vicende, Napoli 1990 pag.102 e ss; C.M. Bianca Diritto Civile 4 L’obbligazione cit. pag 677 e ss; Majello , L’interesse dello stipulante nel contratto a favore di terzi, Napoli, 1962 pag. 105.14Ex plurimis Cass. 11/04/2000 n°4604.15Per un esame più completo del rapporto tra contratto a favore di terzo e dichiarazione di adesione del terzo vd nota 7.16C.M.Bianca , Diritto Civile 4. L’obbligazione op. cit., pag. 678.17Contra R.Cicala , Saggi op. cit.,pag.105. Secondo tale autore , dal testo dell’art.1273 co 2 c.c. , in caso di accollo condizionato sospensivamente alla dichiarazione del creditore di liberare il debitore originario, la liberazione del debitore è implicita nella dichiarazione di adesione all’accollo.L’autore conclude che nell’accollo liberatorio, la dichiarazione con cui il creditore aderisce alla convenzione a suo favore , presenta un a complessità funzionale, in quanto essa è sia condicio iuris della produzione nei suoi confronti dell’effetto naturale dell’accollo (modificazione soggettiva ex latere debitoris del rapporto obbligatorio tra accollato,debitore originario, e accollatario,creditore) sia condicio facti, diretta a determinarela liberazione del debitore originario.L’illustre autore sottolinea che l’accollo sottoposto alla condizione sospensiva della liberazione del debitore originario da parte del creditore con la dichiarazione di adesione è sempre un contratto a favore di terzo (vd Saggi cit. pag.107).Infatti , l’accollo ha sempre l’effetto di aggiungere un nuovo debitore al debitore originario, nella particolare fattispecie in esame (accollo condizionato sospensivamente alla liberazione del debitore originario) la liberazione dell’accollato è effetto , non dell’accollo, ma della dichiarazione del creditore (Saggi cit. pag. 97).18P.Rescigno Studi sull’accollo op. cit., pag.227 e ss.19Art.1264 co 1 c.c. “La cessione (del credito) ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi la ha accettata o quando gli è stata notificata”.L’accettazione del debitore è necessaria unicamente al fine di opporre allo stesso gli effetti derivanti dal contratto di cessione dl credito. -------------------------------------------------------------------------------- Page 5 5ceduto, invece, per il trasferimento dei debiti è essenziale, ex. art. 1406 , il consenso di quest’ultimo.Quindi , esprimendo l’art. 1406 c.c. la regola generale secondo la quale per il trasferimento del debito è necessario il consenso del creditore, l’ art.1273 c.c., che disciplina l’accollo, deve essere interpretato nel senso che la dichiarazione del creditore accollatario è elemento perfezionativo della convenzione tra accollante ed accollato in forza della quale l’accollante assume il debito del secondo nei confronti del creditore.È stato replicato che dalla lettura del testo dell’art 1406 cc. e dalla analisi ragionata del fenomeno della “cessione di contratto”, il consenso del contraente ceduto è requisito di efficacia del contratto di cessione20.Infatti , si è sottolineato che nel complessivo effetto, genericamente designato come “cessione del contratto”21si devono distinguere : a) gli effetti che sempre scaturiscono dal negozio di cessione (trasferimento dei crediti e ingresso del cessionario nei debiti) b) effetto che solo eventualmente scaturisce dal consenso del contraente ceduto(liberazione del debitore originario).Il trasferimento dei crediti e l’ingresso del cessionario nei debiti sono effetti che scaturiscono dal negozio di cessione, rispetto ad essi, il consenso del contraente ceduto non ha portata diversa dall’accettazione della cessione del credito da parte del debitore (artt.1264,1248) e dalladichiarazione del terzo di voler profittare della stipulazione a suo favore (arr.1411,1273 c.c. )22.La liberazione del contraente originario non è effetto del negozio di cessione ma è l’effetto della dichiarazione adesiva del creditore, cioè del consenso del contraente ceduto.In definitiva, il consenso del contraente ceduto, non influisce sulla determinazione del contenuto degli effetti della fattispecie della “cessione del contratto”, ma sospende e rende incerta laproduzione degli effetti medesimi, conservando, sul piano formale della fattispecie, la natura di elemento estrinseco rispetto al negozio di cessione.Pertanto, si conclude, che l’art. 1406 c.c. non può essere considerato al fine di sostenere che la dichiarazione di adesione del creditore ex art.1273 c.c. sia elemento di perfezionamentodell’accollo.La secondo critica che è stata rivolta alla tesi che riconduce l’accollo allo schema del contratto a favore di terzo di cui all’art.1411 c.c. è che l’accollo non produce un favor in senso giuridico nei confronti del creditore.Infatti, si è rilevato che con il contratto a favore di terzo si attribuisce al terzo un diritto, mentre con il contratto di accollo si realizza solo una modificazione soggettiva ex latere debitoris del rapporto obbligatorio intercorrente tra il debitore originario ed il creditore, mentre nessun diritto è attribuito al terzo (creditore accollatario).20R.Cicala, Saggi cit. pag.88.21R. Cicala , Saggi op. cit. pagg. 188 e ss. L’autore dopo aver esposto in modo chiaro e ineccepibile la distinzione tra fattispecie, effetto e rapporto giuridico, afferma che il fenomeno della successione , che indica il subentrare di un soggetto ad un altro rispetto ad un’entità attualmente esistente , può verificarsi solo con riguardo ai rapporti giuridici.Infatti , Cicala precisa che la fattispecie e l’effetto esauriscono la loro funzione nel momento in cui vengono ad esistenza.In particolare, la fattispecie si esaurisce nel momento in cui produce i suoi effetti.L’effetto , inteso come modificazione della realtà giuridica, “entra nella dinamica giuridica nel momento in cui si produce ed in questo stesso momento esaurisce la sua funzione” (L’effetto di una fattispecie è, quindi, la .nascitacostituzione, modificazione di una situazione giuridica soggettiva. La nascita , la costituzione, la modificazione di una situazione giuridica si realizza e si esaurisce nello stesso istante ).Quindi, nella dinamica giuridica permane non l’effetto, ma il diritto ed il dovere in testa alle parti , cioè il rapporto.Trasponendo queste considerazioni con riguardo alla fattispecie di cui all’art.1406 c.c., l’illustre autore ritiene che sia improprio discorrere di “cessione del contratto “ in quanto la cessione di cui all’art. 1406 c.c. può riguardare solo i diritti ed i debiti che discendono dal contratto originario. 22R. Cicala , Saggi, op. cit .pag. 221. -------------------------------------------------------------------------------- Page 6 6Il vantaggio che dall’accollo discenderebbe per il creditore accollatario sarebbe, nell’accollocumulativo, puramente economico, mentre in quello liberatorio, sarebbe un vantaggio meramente casuale.23È stato replicato che nell’accollo cumulativo, il favor del creditore è rappresentato dallamoltiplicazione soggettiva passiva dell’obbligazione che determina un potenziamento dellaprobabilità di realizzazione del credito24.Questo vantaggio non sarebbe meramente economico perchè si attua attraverso l’assoggettamento del patrimonio del nuovo debitore ai poteri conservativi ed esecutivi del creditore25.Diversamente , nell’accollo liberatorio, il creditore “viene favorito con la possibilità che gli è offerta di scegliere tra il nuovo e l’originario debitore” , “il che costituisce un vantaggio”26.Un diverso orientamento dottrinale27, affermando la necessità di articolare meglio la dimostrazione che l’accollo è un contratto a favore di terzo, in termini che comprendano tanto l’accollo cumulativo quanto l’accollo liberatorio, rileva che l’accollo, sia esso cumulativo o privativo, produce sempre un effetto favorevole per il creditore che è rappresentato dall’assunzione da parte dell’accollante dell’obbligazione verso il creditore.In particolare, con riguardo all’accollo liberatorio condizionato sospensivamente alla dichiarazione del creditore di liberare il debitore, si fa notare che il contratto di accollo produce l’effetto dell’assunzione da parte dell’accollante del debito dell’accollato , mentre l’effetto della liberazione del debitore originario discende sempre ed unicamente dalla dichiarazione del creditore. La terza fondamentale critica28che è stata rivolta alla configurazione dell’accollo come contratto a favore di terzo di cui all’art.1411 c.c è rappresentato dalla differenza del regime delle eccezioni.Infatti, l’art. 1273 co. 4 c.c., in tema di accollo, disponendo che l’accollante è obbligato “nei limiti in cui ha assunto il debito”, consente, ai fini della proposizione delle eccezioni da partedell’accollante verso l’accollatario, il rinvio ad entrambi i rapporti di base (rapporto di provvista, tra accollato e accollante, e rapporto di valuta, tra accollato e accollatario), mentre l’art.1413 c.c. con riguardo al contratto a favore di terzo, dispone che il promittente non può opporre al terzo le eccezioni “fondate su altri rapporti tra promittente e stipulante”.È stato replicato che riguardo al contratto di accollo, l’opponibilità da parte dell’accollante alcreditore, delle eccezioni relative ai rapporti tra creditore e debitore originario sarebbe ammissibile solo se tale rapporto è richiamato nell’accollo e nei limiti in cui ad esso è fatto riferimento29.23Nell’accollo cumulativo, il creditore non acquista un nuovo diritto, ma soltanto la possibilità di esercitare lo stesso ed unico diritto nei confronti di due obbligati, possibilità che costituirebbe un puro vantaggio economico.Nell’accollo liberatorio, il vantaggio per il creditore sarebbe casuale, in quanto consisterebbe nella sostituzione al primo obbligato di un debitore, solo eventualmente, più sollecito nell’adempimento.24Giovene , Il negozio giuridico rispetto ai terzi, Torino , 1917, pag.191.25Tuttavia , seguendo l’impostazione teorica preferibile (vd. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Diritto Civile, 1*Norma Soggetti e Rapporto Giuridico, Torino , 1988 pag.279 e ss.) i poteri conservativi ed esecutivi del creditore nascono solo con il verificarsi della lesione o del pericolo di lesione del diritto di credito.Pertanto, nel caso di accollo cumulativo, seguendo l’impostazione segnalata, non si ha la nascita di nuovi poteri esecutivi conservativi del creditore nei confronti dell’accollante, essendo essi subordinati alla lesione ovvero al pericolo di lesione del credito originario. 26Giovene , Il negozio giuridico rispetto ai terzi, op. cit.pag.190 e ss.27R.Cicala , Saggi , op. cit .pag. 9628Invero, è stato anche osservato che l’accollo non può essere qualificato come contratto a favore di terzo in quanto nei due istituti in confronto è inverso il rapporto tra efficacia interna ed esterna. Infatti nel contratto a favore di terzo , l’efficacia interna (stipulante-promettente) si determinerebbe solo quando manca l’efficacia esterna (promettente-terzo), quindi, nel caso di revoca del promettente o di mancata adesione del terzo. Nell’accollo, invece, il rapporto tra assuntore e terzo è solo un ampliamento successivo ed eventuale dell’efficacia interna.In realtà tale critica sembra facilmente superabile, in quanto il riconoscimento del carattere immediato o differito degli effetti che il contratto produce nei confronti del terzo è il risultato di un’operazione interpretativa che deve essere condotta sulla base dei principi posti a tutela dei valori fondamentali del nostro ordinamento (vd nota 7). -------------------------------------------------------------------------------- Page 7 7Sebbene la tesi che qualifica l’accollo come contratto a favore di terzo di cui all’art.1411 c.c. sia ben argomentata, sembra insuperabile l’obiezione secondo cui vi è una eterogeneità sotto il profilo strutturale e funzionale tra i due istituti in esame che ne impedisce l’identificazione.Infatti, sebbene l’art.1411 c.c. sia rubricato “Contratto a favore di terzi”, esso, in realtà, prevede una clausola che può essere apposta ai contratti, tipici o atipici, attraverso la quale le parti manovrano gli effetti del contratto per dirigerli a favore del terzo30.Pertanto, sotto il profilo strutturale , la stipulazione a favore del terzo si presenta come una clausola che può essere inserita dalle parti in un contratto, invece , sotto il profilo funzionale , essa consente alla parti di governare gli effetti dell’atto contrattuale per dirigerli verso il terzo.Diversamente l’accollo è un contratto, quindi un atto negoziale bilaterale a contenuto patrimoniale, che, sotto il profilo funzionale, si presenta come uno strumento attraverso il quale le parti disciplinano interessi di natura patrimoniale.Dopo aver sottolineato la differenza tra l’istituto di cui all’art.1411 c.c., che prevede, quindi, una clausola che, al pari della condizione, consente alle parti di governare gli effetti del contratto, e l’accollo di cui all’art. 1273 c.c., si pone la necessita di inquadrare, in modo sistematico, lo stesso contratto diaccollo.Si deve ritenere che l’accollo sia un contratto tipico strutturalmente a favore del terzo31: infatti , esso produce necessariamente , attraverso la modificazione del lato soggettivo passivo del rapporto obbligatorio tra debitore originario e creditore , un effetto favorevole per il terzo32accollatario .Quindi, volendo svolgere un’ analisi più approfondita dei rapporti tra accollo e stipulazione a favore del terzo si può osservare che con l’art.1273 cc , il legislatore ha disciplinato un contratto che necessariamente produce un effetto favorevole per il terzo, mentre con l’art. 1411 c.c., è prevista una clausola che può essere inserita in ogni schema contrattuale attraverso la quale le parti possono dirigere gli effetti dell’atto a favore del terzo.Pertanto, a questo punto, si può valorizzare il ruolo che nel sistema civilistico assume l’art. 1273 c.c..Infatti, in forza dell’art. 2 Cost. che afferma il valore della solidarietà sociale e che informa lo stesso diritto dei contratti, sulla base dell’art. 1411 c.c. che prevede la possibilità per le parti di apporre a schemi contrattuali tipici ed atipici una clausola che consente di dirigere verso il terzo gli effetti dell’atto33, e, in forza dell’art.1273 c.c., che prevede un contratto strutturalmente a favore del terzo, si può ritenere che il nostro ordinamento accolga una nozione di contratto come atto attraverso il quale le parti possono regolare oltre che i loro interessi anche gli interessi dei terzi , purchè siano diretti realizzare per quest’ ultimi effetti favorevoli e sia riconosciuto agli stessi il potere di rifiutarli34.29Quindi, l’art.1273 co 4 c.c., quando dispone che “In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito”, ammetterebbe che il terzo possa opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto di valuta (tra debitore originario e creditore), nei limiti in cui esso è richiamato nell’accollo.30V.Roppo , Trattato di Diritto Privato, Il Contratto , Milano , 2001, pag.579.31V.Roppo , Trattato di Diritto Ptivato op. cit. pag.57932Si riconosce che il contratto di accollo produce un effetto favorevole per il terzo creditore a condizione che si ritenga convincente la ricostruzione operata da Cicala riguardo al “favor”che dall’accollo deriva per il terzo accollatario ( vd pag . 5 e il richiamo operato nella nota 26).33Si deve sottolineare come l’art. 1411 riceve applicazione concreta da parte del legislatore con riferimento a singoli tipi contrattuali : artt. 1685 co 1-1689 c.c con riguardo al contratto di trasporto; art. 1773 c.c. con riguardo al contratto di deposito; art. 1875 c.c. con riguardo al contratto di rendita vitalizia; art.1920 c.c. con riguardo al contratto di assicurazione sulla vita.34Appare opportuno precisare che questa nozione di contratto in rapporto ai terzi , è solo parziale in quanto si dovrebbe tener presente la figura del contratto ad effetti protettivi verso il terzo che sta emergendo nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale.In modo esemplificativo, si può affermare che il contratto, in forza del principio di buona fede ex art. 1375 c.c., è fonte per le parti del dovere di proteggere la sfera giuridica di soggetti terzi ,estranei all’atto , ma che siano legati da un -------------------------------------------------------------------------------- Page 8 82. CRITERIO DISTINTIVO TRA ACCOLLO INTERNO ED ESTERNOIl secondo punto della sentenza 2004 n°9982 della Suprema Corte degno di essere approfondito riguarda l’inciso “A seconda che il creditore aderisca o no l’accollo è esterno o interno” e l’affermazione “ pur essendo (l’accollo) perfetto e produttivo di effetti indipendentemente dalla adesione del creditore solo con questo l’accollo diventa irrevocabile e genera obbligazioni verso il creditore”.Pertanto, seguendo la ricostruzione operata dalla Corte di Cassazione, l’accollo è un contratto a favore di terzo che produce immediatamente effetti tra accollante ed accollato (accollo interno35), mentre, con la dichiarazione di adesione, il terzo creditore estende a sé gli effetti della convenzione (si avrà, in questo modo, la conversione in accollo esterno).Quindi, secondo quanto emerge dal testo della sentenza che si annota , la Corte di Legittimità sosterrebbe che la dichiarazione di adesione del creditore converta l’accollo interno in accollo esterno.Si ritiene di dover dissentire da tale assunto della Suprema Corte , che sembra essere il risultato di una analisi approssimativa delle differenze esistenti tra accollo interno ed accollo esterno.Con il contratto di accollo cd. interno, l’accollato acquista un diritto di credito verso l’accollante che si sostanzia nella pretesa di ottenere da quest’ultimo o i mezzi necessari per provvedere all’adempimento della propria obbligazione verso il creditore, o nella pretesa di ottenere il rimborso della somme di denaro che impiegherà per estinguere il proprio debito ovvero nella pretesa che l’accollante adempia la sua obbligazione in qualità di terzo ex art 1180 c.c. Quindi l’accollo interno è fonte di un rapporto di natura obbligatoria tra accollante ed accollato.Con il contratto di accollo cd. esterno , disciplinato dall’art.1273 c.c., l’accollante e l’accollato realizzano una modifica soggettiva ex latere debitoris dell’originario rapporto obbligatorio esistente tra accollato e terzo creditore, infatti, nell’accollo cumulativo l’accollante diviene, assiemeall’accollato, titolare della situazione debitoria verso l’accollatario, mentre, nell’accollo privativo, l’accollante si sostituisce all’accollato nella titolarità della situazione di debito verso il terzocreditore.Pertanto, il contratto di accollo esterno ha un effetto modificativo di un preesistente rapporto obbligatorio.Quindi, l’accollo interno e l’accollo esterno perseguono lo stesso risultato finale (liberare il debitore dal peso del suo debito verso il creditore) attraverso la produzione di effetti diversi.L’accollo interno persegue il risultato della liberazione del debitore dal peso del suo debito, attraverso l’attribuzione all’accollato del diritto di pretendere dall’accollato o il rimborso delle somme impiegate per estinguere il debito o la somministrazione dei mezzi necessari per adempiere rapporto particolare con uno dei contraenti , tutte le volte in cui l’esecuzione della prestazione comporta dei rischi sia per la controparte sia, in virtù del particolare rapporto che lo lega a quest’ultima, per il terzo.Esemplare con riguardo alla figura del contratto ad effetti protettivi verso il terzo il caso Gasuhrfall, deciso dalla Corte Suprema Tedesca nel 1930: i giudici affermarono la responsabilità contrattuale dell’appaltatore per i danni subiti dalla domestica che era al servizio presso la committente e causati dall’esplosione di un contatore di gas dallo stesso installato.Per le pronunce della giurisprudenza italiana : App. Roma, 30/03/1971 (che afferma la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti dei familiari del portiere per i danni agli stessi causati dall’insalubrità dell’alloggio); Cass 22/11/1993 n°11503 e Cass. 29/7/2004 n°14488 (che riconosce un obbligo di protezione nei confronti del nascituro in capo al medico che abbia stipulato un contratto di cura con la gestante); Cass.10/5/2002 n°6735 ( che ha ritenuto che rispetto al contratto stipulato tra medico professionista e gestante sorge in capo al sanitario un dovere di protezione anche nei confronti della sfera giuridica del marito della gestante). 35Vd anche Cass. 26/04/1997 n°8044; Cass. 17/12/1984 n°6612. In particolare in Cass.1997 n°8044 si legge “ è noto che l’accollo è inquadrato nello schema del contratto di favore del terzo (creditore) e si distingue in liberatorio e cumulativo, secondo che il creditore manifestando la sua volontà di volerne profittare, dichiari di liberare o meno il debitore originario; che quando manca, invece, l’adesione del creditore ,si parla di accollo semplice, nel qual caso il rapporto si esaurisce tra accollante ed accollato , senza alcun effetto giuridico nei confronti del terzo creditore. -------------------------------------------------------------------------------- Page 9 9la propria obbligazione ovvero l’adempimento della propria obbligazione da parte dell’accollante in veste di terzo.L’accollo esterno, invece, persegue lo stesso risultato attraverso la modificazione soggettiva passiva del rapporto obbligatorio tra debitore originario e terzo creditore.L’affermazione della Corte di Cassazione “A seconda che il creditore aderisca o no l’accollo è interno o esterno” non è accettabile per due motivi.In primo luogo se si accoglie la tesi secondo la quale la dichiarazione del creditore converte l’accollo interno in accollo esterno si dovrebbe concludere che l’accollo interno è un contratto tipico disciplinato dall’art.1273 c.c..Infatti, l’art.1273 c.c. nel prevedere, rispetto al contratto di accollo con cui il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, che il creditore può aderire alla convenzione, riconosce la mera eventualità della dichiarazione di adesione del creditore, pertanto il legislatore con la disposizione in esame ha presente la figura della convenzione tra debitore e assuntore rispetto alla quale non interviene la dichiarazione dell’accollatario di volerne profittare, questa fattispecie, seguendo la logica espressa dalla Corte, sarebbe un accollo interno.Quindi, la Corte di legittimità cadrebbe in contraddizione relativamente alla parte in cui afferma, sempre nella sentenza che si annota, “l’accollo interno o semplice non (è) previsto espressamente dal codice civile e(d) (è) riconducibile all’esercizio dell’autonomia privata per il perseguimento di interessi meritevoli di tutela”.In secondo luogo la tesi che si critica non può essere accolta in quanto nella prospettiva della Corte di Cassazione, la dichiarazione del creditore di volerne profittare comporterebbe oltre chel’estensione a lui degli effetti discendenti dall’accordo stipulato tra accollante ed accollato anche un mutamento sostanziale dell’effetto.Infatti, nelle more della dichiarazione di adesione del creditore , il contratto di accollo produrrebbe l’effetto di costituire a favore dell’accollato il diritto (di credito) ad ottenere o il rimborso delle somme pagate per estinguere il proprio debito o la somministrazione dei mezzi necessari per adempiere l’obbligazione verso il creditore o l’adempimento dell’accollante in qualità di terzo.La dichiarazione del creditore di volerne profittare, non si limiterebbe ad estendere nei suoi confronti l’effetto che il contratto di accollo produce nei rapporti tra accollato ed accollante, ma muterebbe sostanzialmente tale effetto, infatti, il diritto di credito dell’accollante si trasformerebbe nell’effetto di modificare ex latere debitoris il rapporto obbligatorio tra accollato e creditoreaccollatario.Si ritiene, per tali motivi di dover dissentire, dall’orientamento espresso dalla Corte di Casazione36, e di aderire all’opinione autorevolmente espressa in dottrina37secondo la quale al fine didistinguere tra accollo interno ed accollo esterno occorre aver riguardo alla volontà delle parti (debitore ed assuntore) del contratto di accollo.Si dovrà procedere, pertanto, secondo i criteri ermeneutica dettati dagli art. 1362 e ss. c.c. per accertare se le parti abbiano inteso stipulare un accollo interno ovvero un accollo esterno.36Diversamente, si potrebbe ritenere che il contratto di accollo esterno si converta in accollo interno nel caso in cui venga a mancare la dichiarazione di adesione del creditore (e non che l’accollo interno si converte in accollo esterno in seguito alla dichiarazione del creditore di volerne profittare)Infatti, si potrebbe sostenere che il contratto di accollo è inefficace sino a quando interviene la dichiarazione di adesione del creditore, tuttavia nel caso in cui essa venga a mancare in modo definitivo, in forza dell’art.1424 c.c. , applicabile anche ai casi di inefficacia in senso stretto in virtù della naturale espansione del principio di conservazione dei valori giuridici (vd. Gazzoni Manuale di Diritto Privato , Napoli 2001 , pag. 973), l’accollo esterno si convertirà in accollo interno.37R.Cicala , Saggi op. cit. pag. 93 -------------------------------------------------------------------------------- Page 10 103. SUSSIDIARIETA’ DELL’OBBLIGAZIONE DELL’ACCOLLATO ED UNITA’ DELFENOMENO DI ASSUNZIONE DEL DEBITO ALTRUIIl terzo punto della sentenza in commento che suscita interesse è rappresentato dalla parte in cui la Corte di Legittimità afferma l’applicabilità in via analogica “della regola stabilita per ladelegazione dall’art. 1268 co 2 c.c., che degrada l’obbligazione del delegante ad obbligazione sussidiaria”, all’accollo cumulativo, “di tal che il creditore ha l’onere di chiedere preventivamente l’adempimento all’accollante”.La Suprema Corte dichiara espressamente di aderire all’orientamento dottrinale38che haargomentato l’estensione analogica dell’art. 1268 c.c. all’accollo cumulativo tenuto conto della compatibilità tra sussidiarietà e solidarietà, dell’unità del fenomeno di assunzione del debito altrui; della disciplina di alcune ipotesi tipiche di accollo cumulativo (artt. 1408 co 2, 2356,2481 c.c.) e, infine, riconducendo l’accollo cumulativo allo schema dell’obbligazione solidale passiva adinteresse unisoggettivo.Il riferimento generico operato dalla Corte di Cassazione all’unità del fenomeno di assunzione del debito altrui necessita di un adeguato approfondimento al fine di comprendere la ragione,principale, che è alla base dell’applicazione analogica dell’art. 1268 co 2 all’istituto dell’accollo cumulativo.Per unità del fenomeno di assunzione del debito altrui si intende la riconduzione nell’ambito di un unico fenomeno giuridico degli istituti della delegazione , dell’espromissione e dell’accollo.Secondo la tesi dottrinale, recepita dalla Corte di Cassazione, l’elemento che consente di ricondurre ad unità gli istituti menzionati è rappresentato dalla medesima finalità che è quella di realizzare lo spostamento definitivo del peso del debito dal debitore originario al nuovo debitore39.Quindi, le norme dettate dal Capo VI del libro IV, titolo I, che disciplinano la delegazione, l’espromissione e l’accollo sono dirette a produrre la sostituzione di un nuovo debitoreall’originario e non semplicemente la moltiplicazione dei soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ovvero il semplice rafforzamento della garanzia del creditore.Lo spostamento definitivo del debito dal debitore originario al nuovo debitore è realizzato nel rapporto esterno con il creditore, in modo tendenziale, infatti il creditore ha la facoltà di liberare il debitore originario40, mentre nel rapporto interno tra i due debitori il risultato indicato saràrealizzato nella delegazione41, riconoscendo al contratto che intercorre tra delegante e delegato la natura di contratto di mandato misto a datio in solutm42, e, nell’espromissione e nell’accollo, 38P. Rescigno , Studi sull’accollo op. cit. pag.63 e ss.39G.F.Campobasso , Coobbligazione cambiaria , op. cit. pag. 273-274. Cicala , voce Espromissione in Enc. Giur. Treccani pag. 84 e ss., il quale riconosce l’unità del fenomeno di assunzione del debito altrui, ma ravvisa il minimo comune denominatore della delegazione , espromissione ed accollo nell’assunzione del debito da parte del terzo verso il creditore e non nello spostamento definitivo del debito a carico dell’assuntore.40G.F.Campobasso, Coobbligazione cambiaria op. cit.pag. 273-274. Secondo Campobasso solo esigenze di tutela del creditore, hanno indotto il legislatore a prescrivere la dichiarazione espressa da parte dello stesso per la liberazione del debitore originarioTale dichiarazione risulta necessaria per realizzare gli effetti tipici della delegazione , espromissione ed accollo, effetto tipico che consiste nel creare un vincolo obbligatorio a carico dell’assuntore e nella liberazione del debitore originario.41Si deve precisare che il discorso è riferibile solo alla delegazione su debito, cioè quando esiste un rapporto obbligatorio in forza del quale il delegante è titolare di un diritto di credito verso il delegato.42In tale contratto, il delegante conferirà al delegato il compimento di un’attività giuridica (obbligarsi verso il delegatario ovvero pagare il suo debito nei confronti dello stesso delegatario)che comporterà l’estinzione del debito che il delegato ha verso il delegante.Configurando un contratto di mandato misto a datio in solutum, il delegato, una volta assunto il debito o pagato il debito verso il delegatario, non potrà esercitare l’actio mandati contraria ex art . 1719 (in forza del quale il mandante , salvo patto contrario, è tenuto a somministrare i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato)369 0 TD 0 Tc isto2 ovver5 TD /96,dic1744D 0.1459 1c -0.345esefinitivo del(som69 0 vver595( ) Tj-07.25 -12 5 TD 0.047 TTc -0.2atariu TcSi o, dereo parimb il dnfroetenuteo to essoere e nonto,g il compcarico d un’attioggen contrlo alla del. o il de9 -------------------------------------------------------------------------------- Page 11 11negando all’espromittente ed all’accollante, che abbiano pagato, il diritto di regresso verso il debitore originario43, in quanto l’espromissione e l’accollo cumulativo sarebbero tipiche figure di obbligazioni solidali nell’interesse esclusivo dell’assuntore.Quindi, logico corollario dell’unità del fenomeno di assunzione del debito altrui è che le norme dettate per la delegazione , espromissione ed accollo , che siano dirette, in modo immediato ovvero solo tendenziale, a realizzare lo spostamento definitivo del debito dal debitore originario al nuovo debitore sono norme generali applicabili a tutte e tre le fattispecie in esame.L’art.1268 co 2 c.c., nel disporre che il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l’adempimento, tende a spostare in modo definitivo il peso del debito sul nuovo debitore.Essendo la disposizione in esame diretta a realizzare la finalità comune agli istituti delladelegazione, espromissione ed accollo, essa è applicabile in via analogica anche all’accollocumulativo.Pertanto, sulla base di questo chiarimento, risulta coerente il richiamo operato dalla Corte di Legittimità all’unità del fenomeno di assunzione del debito altrui al fine di affermare l’applicabilità in via analogica dell’art. 1268 co 2 c.c. all’istituto dell’accollo cumulativo. dott. Rabuano Arminio Salvatore 43Art. 1298 co 1 “Nei rapporti interni l’obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori e tra i diversi creditori salvo che sia contratta nell’interesse esclusivo di alcuni di essi” letto in modo combinato con l’art.1299 co 1 “Il debitore in solido che ha pagato l’intero debito può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi”.
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