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Datio in solutum

 

 

Datio in solutum

Art. 1197 - Prestazione in luogo dell'adempimento

Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta (1320). In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita (1483 e seguenti, 1490 e seguenti), salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.

Cosa è la datio in solutum (o prestazione in luogo dell'adempimento)

Datio in solutum, «dazione in pagamento». È uno dei modi di estinzione delle obbligazioni. Si ha quando il creditore accetta di ricevere una prestazione diversa da quella originariamente prevista. Per questo motivo si usa anche il termine di «prestazione in luogo dell'adempimento» (art. 1197 c.c.). Con la datio in solutum l'obbligazione si estingue mediante l'effettiva esecuzione della prestazione sostitutiva. La novazione reale mette in evidenza la differenza con la datio in solutum: nella novazione l'obbligazione precedente si estingue in base all'incontro della volontà delle parti che pongono in essere il contratto, nella dazione il consenso del creditore non comporta l'immediata liberazione del debitore, che si avrà solo quando questo eseguirà la prestazione.

Sentenza della Corte di Cassazione

sul ricorso proposto da:
___ ANTONIETTA, ___ BENEDETTO, ___ ROSA, ___ IANNOLINO MARGHERITA, ___ SIMONE, ___ PIETRO, ___ RAVENNA ANTONIETTA, ___ vedova ___, ALESSANDRO e DANTELE ___ (questi ultimi quali eredi di VINCENZO ___, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 55, presso lo studio dell'avvocato GRILLO CAMILLO, rappresentati e difesi dall'avvocato ___ DIASARO ANTONINO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
___ TERESA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell'avvocato FABIO MICALI, rappresentata e difesa dall'avvocato SERAFINO BELLISSIMO, giusta delega in atti, - controricorrente -
avverso la sentenza n. 581/98 del Tribunale di ___ depositata il 04/11/98 R.G.N. 138/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito l'Avvocato GRILLO per delega D'ASARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore di ___ in funzione di giudice del Lavoro, Teresa ___ espose che
1. aveva prestato lavoro alle dipendenze di Ignazia ___ dal 1969 al 1989 (data in cui costei era deceduta);
2. aveva svolto inizialmente mansioni di collaboratrice familiare, e poi altre mansioni, anche di infermiera, prestando il suo lavoro ininterrottamente, anche nelle domeniche e nel giorni festivi, inizialmente fino alle ore 14 e 30', poi fino alle 18 e 30', e dal 1974 fino alle 21 e 30', restando disponibile anche di notte, e rispondendo alle svariate chiamate notturne;
3. la retribuzione percepita, comprensiva della somma di lire 10.000.000 (ricevuta dagli eredi) e dell'usufrutto della casa, era inadeguata al lavoro svolto.
Ciò premesso, ella chiese la condanna degli eredi di Ignazia ___ al pagamento della somma di lire 151.641.290, previa detrazione del valore dell'usufrutto e della somma di lire 9.200.000 (ricevuta dagli credi in adempimento della disposizione testamentaria).
Il Pretore condannò i resistenti al pagamento della somma di lire 26.869.305, oltre a rivalutazione ed interessi.
Pronunciando sull'appello dei resistenti (che, ritenendosi legatari di beni determinati, avevano contestato la propria qualità di eredi e la loro conseguente responsabilità per i debiti ereditari, e sostenendo la natura di datio in solutum del legato dato alla ___, avevano eccepito l'estinzione del relativo credito, nonché la prescrizione del diritto dedotto in controversia, e l'erronea valutazione dell'usufrutto) e sull'incidentale impugnazione della stessa ___, il Tribunale ha confermato la sentenza di primo grado.
Esaminando il primo motivo del ricorso principale, con cui i ricorrenti eccepivano la propria qualità di legatari, il Tribunale osserva che nel testamento erano indicati in modo esaustivo i singoli beni, in funzione di singole quote del patrimonio complessivo - determinando le singole quote attraverso il rapporto fra il valore dei singoli beni specificamente assegnati e l'universalità del patrimonio, la disposizione integrava una institutio ex re certa. Il Tribunale ritiene infondato anche attribuire al legato la natura di datio in solutum, poiché erano carenti l'aspetto soggettivo (l'accordo fra le parti del rapporto obbligatorio) e l'aspetto oggettivo (l'affermata corrispondenza fra valore della prestazione e valore dell'obbligazione).
Inammissibile era l'eccezione di prescrizione in base agli artt. 2955 e 2956 cod. civ., in quanto i resistenti avevano contestato la stessa esistenza del debito.
Poiché la somma era stata determinata attraverso indagine tecnica assolutamente condivisibile, anche l'eccezione avente per oggetto l'entità dell'obbligazione in controversia era infondata. Poiché non emergevano elementi certi in ordine a pretese mansioni diverse dalla collaborazione familiare (ed erano presenti anche elementi di segno contrario, costituiti dalla presenza di un'infermiera specializzata) ed al preteso lavoro straordinario (di cui non era stato indicato neanche il quantum), anche l'appello incidentale era infondato.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono Antonietta, Benedetto, Rosa, Margherita, Antonietta, Simone ___ e Pietro ___, nonché gli eredi di Vincenzo ___ (Lorenza ___, Alessandro e Daniele ___), percorrendo le linee di quattro motivi. Resiste Teresa ___ con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. falsa applicazione degli artt. 588 e 756 cod. civ. nonché omessa e contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono di essere meri legatari dei beni della ___, e, in quanto tali, non obbligati (per l'art. 756 cod. civ.) al pagamento dei debiti ereditari.
Argomenti a ciò conferenti essi traggono in primo luogo dalla mancanza di eredi legittimi, fatto per cui la de cuius, con disposizioni a titolo particolare, aveva attribuito singolarmente, alla ___ ed a ciascuno dei propri cugini, uno dei cespiti che costituivano il patrimonio", ed in secondo luogo dalla "lettura" dell'atto, che "non lasciava margini di incertezze o perplessità al riguardo, essendo chiara la volontà della testatrice di assegnare a ciascuno beni singolarmente determinati".
Nè, aggiungono i ricorrenti, il Tribunale aveva indicato la ragione che lo aveva condotto a ritenere che la determinazione fosse stata effettuata in base al rapporto fra singoli beni e patrimonio complessivo, in funzione di quote ideali.
Ove i beneficiari dovessero qualificarsi eredi, erede sarebbe peraltro la stessa Teresa ___, che, in quanto tale, sarebbe titolare di una quota del debito ereditario.
Il motivo è infondato. È da premettere che, per l'art. 588 secondo comma cod. civ., l'indicazione di beni determinati non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore abbia inteso assegnare i beni come quota del patrimonio. Al fine di distinguere fra disposizioni testamentarie a titolo universale e particolare, l'interpretazione della disposizione deve essere condotta attraverso indagine oggettiva, con riferimento al contenuto dell'atto, e soggettiva, con riferimento all'intenzione del testatore (Cass. 5 novembre 1987, n. 8123), le cui formali espressioni, pur normativamente irrilevanti (art. 588 primo comma cod. civ.), possono assumere funzione di riscontro
dell'interpretazione (Cass. n. 6110 del 1981).
È da aggiungere che, come questa Corte ha ripetutamente affermato, i ~ interpretazione della disposizione (come di ogni documento) data dal giudice di merito, ove congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 1717 del 1981).
Nel caso in esame, il Tribunale, correttamente applicando gli indicati parametri ("il contenuto obiettivo dell'atto e l'interpretazione letterale delle espressioni usate": sentenza, p. 10), deduce la natura istitutoria delle disposizioni. L'assenza di eredi legittimi (elemento proposto dal ricorrenti a fondamento della censura) non è, di per se solo (in assenza di ogni altro elemento), un fatto idoneo ad escludere che la disposizione testamentaria (in favore di altri) avesse la natura di istituzione di erede.
Per mera esigenza di completezza è da osservare che l'attribuzione che esaurisca tutti i beni ereditari è generalmente interpretabile come istituzione di crede (Cass. n. 6516 del 1986).
Gli elementi indicati dal Tribunale ("la testatrice ha lasciato beni determinati, mediante specifica ed esaustiva indicazione degli stessi, in funzione di quota del patrimonio al suoi parenti, tenendo conto del complessivo ammontare, e, dunque, della universalità del suo patrimonio") appaiono adeguata esposizione del percorso logico seguito.
La censura proposta dal ricorrenti avrebbe richiesto tuttavia adeguata specificazione delle formali espressioni testamentarie (dalle quali sostengono di dedurre "la chiara la volontà della testatrice di assegnare a ciascuno beni singolarmente determinati"). Ed invero, come questa Corte ha ripetutamente affermato, colui che deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico le risultanze e gli elementi di causa dei quali lamenti omessa od insufficiente valutazione in modo completo ed idoneo a consentire, attraverso lo stesso ricorso e senza rendere necessario il ricorso agli atti del processo, la loro chiara e completa cognizione (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10611), specificando la loro esistenza e consistenza, la loro pregressa indicazione (in sede di merito), e la loro rilevanza (come potenziale idoneità a condurre ad una diversa decisione). E nel caso in esame alcuna indicazione i ricorrenti forniscono in ordine alle invocate disposizioni. Ciò è a dirsi anche per la qualità di erede che, secondo i ricorrenti, anche la ___ dovrebbe assumere. Ed invero, alcuna indicazione sulle formali espressioni con le quali alla stessa sono stati assegnati i beni.
D'altro canto (e ciò deve essere aggiunto per mera esigenza di completezza), gli elementi esposti dal Tribunale, per cui la ___ aveva ricevuto dagli eredi della ___ la somma di lire 10.000.000 e l'usufrutto della casa, sono coerenti con la qualità di legataria (si ritiene generalmente che il lascito di usufrutto, anche generale, non dia luogo ad istituzione di crede: Cass. n. 986 del 1979).
Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ, falsa applicazione degli artt. 659 e 1197 cod. civ. nonché contraddittoria motivazione, i ricorrenti sostengono che la datio in solutum è configurabile anche in una disposizione testamentaria,- e nel caso in esame le parole utilizzate ("poiché il valore di quanto le lascio supera di gran lunga qualunque liquidazione possa spettarle, credo non abbia altro da chiedere") esprimevano "l'intendimento di estinguere con il legato il preesistente debito".
Il motivo è infondato. Il Tribunale ha esattamente escluso nel caso in esame la configurabilità di una datio in solutum. Ed invero, nell'ipotesi prevista dall'art. 1197 primo comma cod. civ. esiste una concorde volontà delle parti non solo sul mutamento dell'iniziale prestazione, bensì sulla funzione della "diversa" prestazione (in quanto diretta a sostituire "la prestazione dovuta"), e pertanto (poiché la "prestazione dovuta" esaurisce in sè l'oggetto dell'obbligazione) sulla natura integrale dell'adempimento. A questa integralità (che costituisce il tacito presupposto della datio, deducibile dal fatto che la "prestazione diversa" sostituisce "quella dovuta") è causalmente connessa l'estinzione dell'obbligazione. Il meccanismo è astrattamente attuabile anche attraverso un negozio mortis causa. In questa ipotesi è ipotizzabile anche il legato (con cui si prevede che la nuova prestazione sostituisca quella dovuta, e pertanto determini l'estinzione dell'obbligazione), cui segue la distinta successiva manifestazione della volontà del legatario, costituita dalla mancata rinuncia al legato (volontà necessariamente convergente con la volontà del testatore).
La volontà del testatore reca tuttavia in sè la condizione che la nuova prestazione (oggetto del legato) sostituisca la preesistente ed estingua l'obbligazione.
La volontà del legatario, in quanto costituita dalla mancata rinuncia, è necessariamente convergente con la volontà testante, la sostituzione della prestazione iniziale (dovuta) con la nuova prestazione (oggetto del legato), e la conseguente estinzione dell'obbligazione. In questa volontà, che "accetta" (con mancata rinuncia) l'estinzione dell'obbligazione, è contenuta, come presupposto necessario, la condizione che il legatario rinunci ad ogni pretesa in ordine all'obbligazione preesistente, in particolare, per il diverso maggior valore che potrebbe avere la prestazione dovuta (e sostituita con la prestazione diversa).
Il legato che disponga una prestazione diversa da quella inizialmente dovuta esige, da parte del legatario (che non intenda rinunciare all'attribuzione di cui è destinatario), l'accettazione di questa condizione: rinuncia a chiedere il maggiore eventuale valore della prestazione dovuta. La datio in solutum, attuata attraverso la convergente volontà del legatario, reca in sè inscritta l'accettazione di questa condizione.
Questa rinuncia (che in materie non indisponibili è attuabile), ove abbia per oggetto debiti nel confronti del prestatore di lavoro, derivanti da disposizioni inderogabili della legge e deì contratti od accordi collettivi, è invalida (art. 2113 primo comma cod. civ.). E pertanto il legato che, disponendo una prestazione diversa da quella iniziale, prevede questa rinuncia, reca una condizione contraria a norma imperativa. E questa condizione, con i limiti dell'art. 626 cod. civ., si considera come non apposta (art. 634 cod. civ.).
In tal modo, il modello normativo di questo legato (che prevede l'estinzione dell'obbligazione) non è applicabile al predetti debiti nel confronti del prestatore di lavoro.
Ben diversa dalla rinuncia prevista in questa ipotesi di legato, che. in quanto determinata dalla condizione, non è libera, è la rinuncia che sia il prodotto di una non condizionata determinazione del lavoratore in questa ipotesi l'atto resta invalido, e tuttavia sanabile attraverso il decorso del tempo (art. 2113 secondo comma cod. civ.).
Nel caso in esame, il legato, prevedendo la sostituzione della prestazione dovuta con una prestazione diversa (che comportava l'estinzione dell'obbligazione), recava in sè la condizione della rinuncia, da parte del destinatario, al maggiore eventuale diritto derivante dalla prestazione iniziale. E tuttavia la relativa "accettazione" (per mancata rinuncia) da parte del legatario, non essendo ipotizzabile la condizione della rinuncia e pertanto configurabile una datio in solutum, non comporta la rinuncia al maggiore diritto derivante dalla prestazione inizialmente dovuta. Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. falsa applicazione degli artt. 2955 e 2956 cod. civ., i ricorrenti sostengono che, poiché si era inteso solo escludere la prescrizione del diritto al TFR, il Tribunale aveva equivocato il senso dell'eccezione.
Anche questo motivo è infondato. Per l'art. 2959 cod. civ. l'eccezione è rigettata se colui che l'oppone "ha comunque ammesso che l'obbligazione non è estinta".
Poiché il fondamento della prescrizione è la presunzione di avvenuto pagamento, questa "ammissione", negazione del pagamento, è negazione della presunzione: e rende pertanto inapplicabile la norma in esame.
In questo quadro è considerata ammissione la contestazione dell'esistenza del credito ovvero del suo ammontare. L'accertamento dell'ammissione, accertamento ed interpretazione d'un fatto, è valutazione del giudice di merito, che, adeguatamente motivata, resta insindacabile in sede di legittimità. Nel caso in esame, il Tribunale, deducendo l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione dal fatto che gli appellanti avevano costantemente negato l'esistenza del debito con il relativo ammontare (fatto non contestabile e non contestato), ha esattamente applicato gli indicati principi.
Con il quarto motivo, denunciando per l'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. omessa ed insufficiente motivazione, i ricorrenti sostengono che il consulente tecnico di ufficio, in sede di chiarimenti, aveva elevato il valore dell'usufrutto da 35.000.000 a 45.000.000: ciò non era stato considerato dal Pretore, ne' dal Tribunale, che aveva erroneamente ritenuto che la censura degli appellanti avesse per oggetto il parere del consulente tecnico di ufficio, e non la sentenza del Pretore.
Gli elementi materiali posti a base della censura non sono sufficienti a consentire la completa cognizione del fatto, ed in particolare l'oggetto della valutazione e le ragioni del preteso maggior valore. Ciò era particolarmente necessario, in considerazione del fatto segnalato dalla ___ e riportato in sentenza, per cui la differenza di valore "discendeva dalla considerazione d'un ulteriore locale per la raccolta dell'acqua in situazione di compossesso, e dunque non di godimento esclusivo della ___".
Per mera esigenza di completezza è tuttavia da aggiungere che, poiché il Tribunale dà espressamente atto di quanto segnalato dalla ___ in ordine all'insistenza del maggior valore, il generico riferimento alle "risultanze della consulenza tecnica" ed ai "dati desumibili dall'indagine tecnica espletata" è da porre in relazione alla complessiva indagine tecnica (espressa non solo con la relazione bensì con i successivi chiarimenti), dalla quale il Tribunale deduce il valore effettivo dell'usufrutto, contenuto nel limiti dell'originaria valutazione.
Il ricorso deve essere respinto. Ed i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in lire 23.000 oltre a lire 2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001

 
 
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