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Espromissione

 

Espromissione

Art. 1272 - Espromissione

Il terzo che, senza delegazione del debitore (1180), ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo. Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario. Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

 Sentenza della Corte di Cassazione

sul ricorso proposto da:
CONFEZIONI ___ SRL, ora RISPARMIONE BORNATE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 94, presso l'avvocato GIOVANNA FIORE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ADELE MARCELLINI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO ___ SPA, in persona del Curatore Dott. Giuseppe Ingrillì, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso l'avvocato IOLANDA CRIMENTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO LO FIEGO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1890/01 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 10/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2004 dal consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito per il ricorrente l'Avvocato FIORE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente gli Avvocati LO PIEGO e CHIMENTO che hanno chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'accoglimento del quinto motivo del ricorso, l'assorbimento nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 7 settembre 1994 il curatore del fallimento della ___ s.p.a. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano la Confezioni ___ s.r.l.. Riferì che in data 11 aprile 1992, alcuni mesi prima della dichiarazione di fallimento, era stato pattuito che la ___ assumesse a proprio carico l'obbligo di pagare i debiti che una terza società ad essa collegata, la ___. ___ D. Diffusion s.r.l., aveva nei confronti della Confezioni ___;
contestualmente, tra le medesime contraenti ___ e Confezioni ___, era stato altresì stipulato un contratto estimatorio in forza del quale la prima si era obbligata a fornire merci alla seconda "in conto vendita", con facoltà per quest'ultima di rendere la merce invenduta al termine di un definito periodo di tempo e di compensare il proprio debito, per il pagamento della merce venduta, con i crediti verso la ___. ___ D. Diffusion, di cui la ___ era impegnata a rispondere. Ravvisando nell'insieme di tali accordi un'operazione implicante per la società poi fallita l'assunzione di obblighi senza corrispettivo, il curatore chiese che detti accordi fossero dichiarati inefficaci nei riguardi del fallimento, ai sensi dell'art. 64 l. fall., e che la società convenuta fosse perciò condannata a restituire la somma di E. 142.123.361, corrispondente al presso della merce ricevuta in parziale esecuzione del contratto sopra menzionato. Il tribunale, avendo condiviso la premessa su cui si fondava la domanda della curatela, condannò la Confezioni ___ a restituire al fallimento le merci che la convenuta aveva ricevuto, in attuazione dei predetti accordi contrattuali, nel periodo tra il maggio e l'ottobre del 1992.
La Confezioni ___ (poi divenuta Risparmione Bornate) s.r.l. propose appello. Eccepì che il tribunale, pronunciando nei termini sopra indicati, era incorso in un vizio di ultrapetizione, giacché, nel precisare le conclusioni nel processo di primo grado, il fallimento attore aveva limitato la propria domanda alla revoca dei pagamenti eseguiti dalla società poi fallita senza più insistere per la declaratoria d'inefficacia del contratto estimatorio intercorso tra le parti. Lamentò che, comunque, erroneamente fossero stati ravvisati nella specie gli estremi di un atto a titolo gratuito. Anche la curatela del fallimento, in via incidentale, interpose gravame. Sostenne, infatti, di aver chiesto la condanna della controparte non già alla restituzione delle merci, bensì al pagamento del relativo controvalore; ed in tal senso chiese che la decisione del primo giudice fosse modificata.
La Corte d'appello di Milano, con sentenza emessa il 10 luglio 2001, in parziale riforma della sentenza del tribunale, condannò la Risparmione Bornate a restituire al fallimento la somma di L. 142.123.361, costituente il controvalore della merce di cui s'è detto, oltre agli accessori ed alle spese di causa. Ritenne, infatti, che la domanda formulata in citazione dalla curatela - cui quest'ultima non aveva mai rinunciato in corso di causa - contenesse una richiesta di revoca del complesso accordo stipulato dalle parti, nonché dei conseguenti pagamenti effettuati mediante consegna di marce, da intendersi però riferita non già alla restituzione della medesima merce, frattanto acquistata da terzi di buona fede, bensì del suo controvalore in denaro. Quanto al merito, la corte ravvisò nella descritta operazione una datio in solutum, contrassegnata da gratuità della causa; gratuità da valutare in relazione alla posizione del solvens, cioè della società poi fallita, la quale non aveva alcun precedente obbligo di far fronte ai debiti del terzo verso la controparte, ne' poteva ritenersi avesse conseguito un corrispettivo consistente nell'acquisto di un credito di regresso nei riguardi del debitore originario, nulla in tal senso essendo stato previsto dal contratto e non risultando comunque che un tal regresso fosse stato esercitato.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Risparmione Bornate s.r.l., articolando cinque motivi di censura.
Resiste con controricorso la curatela del fallimento. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione dell'art. 112 c.p.c. e vizi di motivazione dell'intonata sentenza, ripropone all'attenzione di questa corte il tema del vizio di ultrapetizione da cui - a dire della ricorrente - sarebbe stata affetta la sentenza di primo grado. Ultrapetizione tempestivamente eccepita nell'atto di gravame ed erroneamente negata dal giudice d'appello.
Il rilievo muove dal presupposto che la curatela attrice aveva proposto in atto di citazione due distinte domande: l'una, specificamente riprodotta anche nelle conclusioni di quel medesimo atto, con cui era stata chiesta la revoca dei pagamenti effettuati dalla società fallita mediante l'operazione già descritta in narrativa; l'altra, non ripetuta nelle conclusioni, ma ugualmente deducibile dal contenuto dell'atto di citazione, riferita invece alla revoca del contratto in base al ghiaie quei pagamenti erano stati eseguiti. Questa seconda domanda non era stata però ripetuta nelle conclusioni precisate poi dalla difesa della medesima curatela al termine della fase istruttoria del giudizio di primo grado;
conclusioni identiche sì a quelle che figuravano nella parte finale dell'atto di citazione, ma, proprio per questo, non comprensive anche della domanda di revoca del contratto, la quale solo nel corpo e non pure nelle conclusioni della citazione era stata espressa. Se ne sarebbe dovuto allora dedurre - a parere della ricorrente - che a siffatta domanda la curatela attrice aveva tacitamente rinunciato;
donde il vizio in cui il tribunale era incorso accogliendola, e l'errore della corte d'appello nel non ritenere fondata l'eccezione al riguardo sollevata nell'atto di gravame.
1.1. La riferita doglianza non appare meritevole di accoglimento. I giudici di merito, nell'esercizio dello specifico dovere d'interpretazione delle domande dinanzi a loro formulate, hanno ritenuto che la riproposizione in forma identica, al termine dell'istruttoria, delle conclusioni già espresse nell'atto di citazione implicasse la volontà della parte attrice di tener ferme integralmente le domande già proposte al momento dell'introduzione della lite. La circostanza che una di tali domande fosse desumibile solo dal contesto (e non dalle conclusioni) del medesimo atto di citazione non è stata perciò ritenuta tale da implicare che, nel riprodurre successivamente dette conclusioni, la stessa parte attrice avesse inteso rinunciare a quella domanda.
Si tratta di una valutazione logica, che deve ritenersi coerente con il comportamento complessivo serbato dalla parte nel corso del giudizio (elemento, questo, da considerare sempre assai più pregnante dei rilievi basati sulla nera forma delle espressioni adoperate dal difensore in questa o quella circostanza del processo), giacché la stessa ricorrente non indica alcuna variazione della linea difensiva della curatela fallimentare da cui possa significativamente dedursi l'intento di rinunciare ad una domanda che, per essere stata precedentemente formulata, era ormai compresa nel dibattito processuale. Tanto più che, nella specie, la domanda di cui si discute, per il suo stesso oggetto e per la dinamica dei fatti dedotti a suo fondamento, appariva strettamente intrecciata all'altra, espressamente riportata nelle conclusioni dell'atto di citazione poi ripetute al termine della fase istruttoria. 2. Con il secondo messo d'impugnazione la ricorrente sostiene che la corte d'appello, nel qualificare l'accordo stipulato dalle parti in data 11 aprile 1992 come atto a titolo gratuito (e perciò riconducibile alla previsione dell'art. 64 l. fall.), sarebbe incorsa in vizi d'insufficiente e contraddittoria motivazione ed avrebbe violato gli artt. 1556 e 1559 c.c..
In particolare, la ricorrente imputa all'impugnata sentenza di non aver dato peso al fatto che, in detto accordo, era compreso un vero e proprio contratto estimatorio; e le imputa, inoltre, di avere del tutto trascurato una clausola negoziale implicante un ulteriore patto di somministrazione in forza del quale, nel caso di crediti residui della Confezioni ___ al termine del previsto periodo, la società ___ si era impegnata a fornire altra merce alla controparte, alle condizioni riservate ai migliori clienti, a scomputo di tali residui crediti. In ciò la ricorrente ravvisa la coesistenza di un contratto estimatorio e di un contratto di somministrazione, entrambi dotati di causa onerosa, come tali non inquadrabili nella disposizione del citato art. 64 l. fall.
2.1. Neppure questa censura merita accoglimento.
La corte territoriale - pur senza espressamente così definirlo - ha evidentemente considerato il complesso accordo intercorso tra le parti alla stregua di un contratto misto, caratterizzato dalla combinazione di più prestazioni, in sè tipiche di figure negoziali diverse, tale da rendere atipico il contratto inteso nella sua unitarietà. Questa implicita premessa ha indotto la medesima corte territoriale ad individuare la causa di un simile contratto, ossia il concreto interesse economico che le parti hanno inteso con esso realizzare, nella soddisfazione ad opera della società ___ (poi fallita) dei crediti che la società Confezioni ___ vantava nei confronti di una società terza (collegata alla stessa ___);
soddisfazione concretamente attuata mediante la "svendita" di marce fornita dalla prima società alla seconda e mediante la destinazione del ricavato a tacitatone delle ragioni creditorie di quest'ultima. In tale ricostruzione, che appare del tutto coerente con i dati testuali dell'accordo contrattuale riportati nell'impugnata sentenza ed i cui aspetti di fatto si sottraggono alla salutazione del giudice di legittimità è evidente che la causa tipica del contratto estimatorio (di per sè naturalmente oneroso) non gioca alcun ruolo:
appunto perché diversa e più complessa è la struttura del negozio, nè l'intento perseguito dai contraenti corrisponde a quello proprio del contratto estimatorio, essendo volto invece ad una finalità del tutto estranea alla causa tipica di esso.
Nient'affatto decisivo si presenta, poi, il rilievo concernente l'esistenza di un'ulteriore clausola, non espressamente considerata dalla corte di merito, che comportava la possibilità di un altro e successivo approvvigionamento di merce in favore della Confezioni ___, a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli, nel caso in cui la precedente fase del rapporto si fosse conclusa con un residuo credito della menzionata società. Una previsione, questa, che non si pone assolutamente in contrasto con la surriferita ricostruzione delle caratteristiche generali del contratto intercorso tra le parti, ma anzi appare in definitiva finalizzata a consentire anche in tempi successivi la realizzazione delle finalità ad esso proprie: ossia la soddisfazione, attraverso la vendita della merce fornita dalla ___, di pregressi crediti vantati dalla Confezioni ___ e non ancor estinti.
3. Anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con cui si tornano a denunciare vizi di motivazione dell'impugnata sentenza, oltre che la violazione degli artt. 1271 e 1299 c.c. e 64 l. fall., investono il tema della gratuita del contratto del quale si discute. La ricorrente, ponendosi questa volta nella logica del negozio di espromissione, insiste nel sostenere che il pagamento del debito altrui da parte della ___ non può dirsi atto a titolo gratuito, nell'accezione del citato art. 64 l. fall., non avendo implicato alcun impoverimento patrimoniale dell'anzidetta società. Nell'espromissione, infatti, gli effetti negativi dell'assunzione del debito del terzo risulterebbero bilanciati dall'acquisito di un corrispondente credito di regresso verso il debitore originario. Avrebbe perciò errato la corte d'appello nel l'escludere tale bilanciamento, sol perché di un siffatto diritto di regresso non v'era cenno nel contratto intercorso tra la ___ e la Confezioni ___ e perché non v'era prova del suo concreto esercizio. Argomenti entrambi inconferenti. In quanto il regresso discende naturalmente dal vincolo di solidarietà passiva tra nuovo e vecchio debitore, nascente dall'espromissione non espressamente liberatoria, mentre il concreto esercizio di tale diritto si pone come un fatto successivo ed ininfluente sulla qualifica onerosa o gratuita del contratto di cui si discute.
3.1. Tali doglianze non colgono nel segno, anche se inducono a rettificare la motivazione in diritto di alcuni punti della sentenza impugnata.
L'accordo contrattuale con cui si realizza un'espromissione, nei termini indicati dall'art. 1272 c.c., intercorre unicamente tra il creditore e l'espromittente (che è terzo rispetto all'originario rapporto di credito-debito) e non ha di per se stesso una causa necessariamente gratuita o onerosa, onde sotto tale profilo esso può essere definito neutro. La possibilità di ravvisare, in concreto, l'esistenza di una causa onerosa, passa dunque inevitabilmente attraverso la ricostruzione delle prestazioni cui le parti si sono obbligate e l'individuazione dell'eventuale corrispettivo che a ciascuna di tali prestazioni esse abbiano ricollegato. A tale valutazione restano però estranei gli effetti che dall'esecuzione di quelle prestazioni possano derivare, quando questi non siano intrinseci alla causa stessa del contratto e non integrino la ragione giustificatrice delle reciproche prestazioni delle parti. Ora, nel caso di specie, è incontroverso che la società poi fallita ha assunto a proprio carico l'obbligo di adempiere debiti facenti capo ad un soggetto diverso (la ___. ___ d. Diffusion s.r.l.) ed, attraverso il già descritto meccanismo di cessione di merce al creditore per la vendita e di compensazione del presso, ha almeno in parte effettivamente estinto tali debiti. Del pari indiscutibile è che, a fronte dell'assunzione e dell'adempimento di queste obbligazioni, nessun compenso la fallita ha ricevuto da parte della creditrice con la quale gli accordi in esame sono stati stipulati (essendosi già prima rilevato come un simile compenso non possa ricavarsi dall'astratto riferimento alle figure del contratto estimatorio o di somministrazione).
La facoltà di esercitare l'eventuale diritto di regresso nei confronti della debitrice originaria, non liberata dall'espromissione cumulativa, costituisce dunque, con ogni evidenza, un effetto riflesso dell'esecuzione del contratto intercorso tra la creditrice e l'espromittente, ma non certo la ragione giustificatrice dell'obbligazione assunta da quest'ultima, ne' una contropartita cui sia tenuta la creditrice beneficiarla dell'espromissione. Non diversamente, l'assunzione di garanzia per un pregresso debito altrui ben può essere caratterizzata da gratuità della causa, nel rapporto tra il creditore ed il garante, indipendentemente dal diritto di regresso che in conseguenza del pagamento possa successivamente sorgere in capo al medesimo garante nei riguardi del debitore principale appunto perché il sorgere di quel diritto di regresso non è la ragione economica giustificatrice del rapporto di garanzia che forma oggetto del contratto, ma nasce solo posteriormente ad esso, se ed in quanto il garante sia stato escusso.
L'onerosità del contratto di espromissione - al pari di quello di garanzia per debiti altrui - potrebbe semmai desumersi, pur in difetto di formale partecipazione anche del debitore originario all'accordo, solo da eventuali sottostanti rapporti tra quest'ultimo e l'espromittente, sempre che la natura e la dinamica di siffatti rapporti consenta di ravvisarvi una qualche contropartita idonea a bilanciare il sacrificio economico cui l'espromittente si obbliga nei confronti del creditore. Ha e chiaro che, in presenza di un accordo di espromissione che a ciò non faccia cenno, ed in cui dunque l'assunzione a proprio carico dell'obbligazione altrui non è apparentemente fronteggiata da alcuna controprestazione a beneficio dell'espromittente, compete a colui che voglia nondimeno sostenere la natura onerosa di un tal negozio il compito di dedurre dimostrare l'esistenza di quegli eventuali rapporti tra il debitore originario ed il medesimo espromittente in cui si possa radicare la contropartita di quest'ultimo. E se è vero che rapporti di tal genere ben possono consistere - e sovente infatti consistono - in vincoli di controllo o di collegamento societario, resta tuttavia necessario concretamente allegare e provare l'esatta portata di questi vincoli, nella singola fattispecie concreta, ed il modo in cui essi si siano eventualmente riflessi sugli intereressi dedotti nel contratto di espromissione. Ciò che, invece, nel caso in esame non risulta essere avvenuto, null'altro potendosi apprendere dall'impugnata sentenza e dai motivi di ricorso se non che la debitrice originaria ___. ___ D. Diffusion era una società "collegata" alla poi fallita ___.
4. L'ultimo motivo di ricorso si riferisce ancora alla contestata gratuità dell'atto di cui si discute e prende specificamente in esame l'affermazione della corte territoriale secondo cui, in caso di pagamento di un debito del terzo, il carattere gratuito dell'atto dovrebbe essere appressato avendo riguardo alla posizione non già dell'accipiens, bensì del solvens poi fallito. Affermazione che la ricorrente censura, assumendone la non conformità alla corretta interpretazione dell'art. 64 l. fall.
4.1. La questione, nei termini sopra sinteticamente richiamati, vede la dottrina divisa e non trova sempre risposte del tutto univoche neppure in giurisprudenza.
Essa, peraltro, non sembra affatto pattinante al caso di specie. Qui infatti - come sia chiarito - il tribunale ha pronunciato su una demanda proposta dalla curatela fallimentare per ottenere la revoca (rectius: declaratoria d'inefficacia ai sensi dell'art. 64 l. fall.) di un contratto stipulato a titolo gratuito dalla società ___ nel biennio anteriore alla dichiarazione del suo fallimento e, di conseguenza, la condanna della controparte alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione di quel contratto; e la corte d'appello, dopo aver ribadito l'appartenenza di tale demanda all'ambito del presente giudizio (ed avere perciò escluso che pronunciando su di essa il primo giudice fosse incorso in qualsivoglia vizio di ultrapetizione), ha riformato la precedente decisione soltanto nel senso di sostituire la condanna alla restituzione in natura con quella per equivalente monetario. È vero che, come già ricordato, lo scopo perseguito dalle parti con quel contratto consisteva proprio nell'assicurare la soddisfazione di crediti vantati dalla società in bonis nei confronti di un terzo mediante beni forniti dalla società poi fallita: ossia in una sorta di datio in solutum cui quest'ultima si era impegnata. Ha ciò non toglie che la domanda accolta non ha avuto ad oggetto la revoca dell'atto solutorio, in sè considerato, bensì la declaratoria d'inefficacia del contratto in base al quale i pagamenti sono avvenuti.
Il che rende superfluo prendere posizione su una disputa - quale quella dianzi evocata a proposito dei criteri cui commisurare la gratuità del pagamento del debito altrui - che è in larga parte condizionata dal rilievo per cui l'accipiens consegue l'adempimento di quanto gli è dovuto. Rilievo che, viceversa, non potrebbe certamente valere con riguardo ad un contratto come quello in esame, grazie al quale il creditore della prestazione dovuta dal terzo ha conseguito un beneficio - consistente nel vincolare alla soddisfazione delle proprie ragioni un ulteriore obbligato senza alcuna contropartita a suo carico - che sicuramente non corrispondeva ad alcun suo precedente diritto.
Il carattere gratuito dell'arricchimento conseguito dalla ricorrente merce quel contratto non dipende, dunque, dal fatto che la gratuità si debba apprezzare dal punto di vista del solvens o da quello del creditore, come inesattamente sembra aver ritenuto la corte territoriale (la cui motivazione deve perciò essere rettificata anche sotto questo profilo). Il contratto si profila gratuito proprio ed unicamente alla stregua dell'assetto di interessi realizzato dalle parti di esso nel loro reciproco rapporto (rispetto al quale, come s'è già prima rilevato, non è dato sapere se e quali eventuali interferenze possano avere avuto i legami sottostanti tra la fallita e la debitrice originaria).
Ed è tale per le medesime ragioni per cui pacificamente lo è la fideiussione (o altra forma di garanzia volontaria) stipulata senza corrispettivo del fallito a favore del creditore con riguardo ai debiti di un terzo (salvo che l'insorgere di questi sia contestuale alla prestazione della garanzia: art. 2901, comma 2, c.c.). 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Ne consegue la condanna della ricorrente al rimborso delle spese sostenute dal fallimento nel presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari ed euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila) per onorari ed euro 100,00 (cento) per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2004

 
 
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