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Mora del creditore

 

Mora del creditore

Art. 1206 - Condizioni

Il creditore è in mora quando, senza motivo legittimo, non riceve il pagamento offertogli nei modi indicati dagli articoli seguenti o non compie quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione (att. 160).

Art. 1207 - Effetti

Quando il creditore è in mora, è a suo carico l'impossibilità della prestazione sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (1256 e seguenti, 1673). Non sono più dovuti gli interessi né i frutti (820) della cosa che non siano stati percepiti dal debitore. Il creditore è pure tenuto a risarcire i danni derivati dalla sua mora (1224) e a sostenere le spese per la custodia e la conservazione della cosa dovuta. Gli effetti della mora si verificano dal giorno dell'offerta, se questa è successivamente dichiarata valida con sentenza passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324) o se è accettata dal creditore.

Art. 1208 - Requisiti per la validità dell'offerta

Affinché l'offerta sia valida è necessario: l) che sia fatta al creditore capace di ricevere o a chi ha la facoltà di ricevere per lui (1188 e seguenti); 2) che sia fatta da persona che può validamente adempiere; 3) che comprenda la totalità della somma o delle cose dovute, dei frutti o degli interessi e delle spese liquide, e una somma per le spese non liquide, con riserva di un supplemento, se è necessario; 4) che il termine sia scaduto, se stipulato in favore del creditore (1184); 5) che si sia verificata la condizione dalla quale dipende l'obbligazione (1353 e seguenti); 6) che l'offerta sia fatta alla persona del creditore o nel suo domicilio (1182); 7) che l'offerta sia fatta da un ufficiale pubblico a ciò autorizzato (att. 73 e seguenti). Il debitore può subordinare l'offerta al consenso del creditore necessario per liberare i beni dalle garanzie reali o da altri vincoli che comunque ne limitano la disponibilità (1200; Cod. Proc. Civ. 678).

Art. 1209 Offerta reale e offerta per intimazione

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro, titoli di credito, ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale (att. 73 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 126). Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso, l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle, fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione (Cod. Proc. Civ. 137 e seguenti).

 

Sentenza della Corte di Cassazione

sul ricorso proposto da:
___ CLUB ___, in persona del Presidente e legale rappresentante Prof. ___ Guido, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, difeso dall'avvocato RIZZO NUNZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
___ ALDO;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 15592/2002 proposto da:
___ ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDO D'AREZZO 18, presso lo studio dell'avvocato MAGRÌ ENNIO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
___ CLUB ___, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. ___ Guido, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, difeso dall'avvocato RIZZO NUNZIO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 814/2001 della Corte d'Appello di ___, Sezione Terza Civile, emessa il 02/03/2001, depositata il 22/03/2001, R.G. 2334/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2005 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ENNIO MAGRÌ;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Aldo ___ convenne l'___e club di ___ (ACN) innanzi al tribunale del luogo; premesso che dal 1948 al 1976 aveva svolto attività di agente principale e, comunque, di subagente; che alla cessazione del rapporto l'ACN gli aveva comunicato che aveva diritto a L. 67.006.818 per preavviso ed indennità di liquidazione; che aveva invitato l'ente a versargli la somma, convenendolo quindi in giudizio unitamente alla SARA assicurazioni per il riconoscimento della qualifica di agente principale e la liquidazione delle indennità corrispondenti; che il giudizio si era concluso sfavorevolmente per lui, chiese la condanna dell'ACN al pagamento della somma dovuta e, subordinatamente, di quella offerta con interessi, rivalutazione e maggior danno ex art. 1224 c.c., quanto meno a titolo di indebito arricchimento.
L'ACN eccepì la prescrizione, evidenziando come non fossero intervenuti atti interruttivi.
Il tribunale respinse l'eccezione di prescrizione e condannò l'ACN al pagamento di L. 67.006.818 con gli interessi legali. L'ACN propose impugnazione principale ed il ___ impugnazione incidentale; la Corte di Appello di ___ respinse la prima e accolse per quanto di ragione la seconda, motivando come segue. L'atto di appello, proposto dal ___ contro la sentenza che ha rigettato la pretesa azionata nel precedente giudizio, contiene domanda diversa da quella contenuta nell'atto introduttivo di tale giudizio e spiega efficacia interruttiva della prescrizione; siffatta efficacia non è esclusa dall'essere stata la domanda dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. in quanto proposta per la prima volta in appello; la sentenza n. 1108/1981 delle sezioni unite è richiamata a sproposito, riguardando la fattispecie della riproposizione a mezzo dell'atto di appello della medesima domanda proposta in primo grado; "nell'attuale situazione dei mercati finanziari, caratterizzata da alcuni anni da una continua instabilità delle piazze finanziarie e da una marcata volatilità dei corsi, non è possibile indicare, secondo criteri di normalità e probabilità, specifiche ed univoche modalità di utilizzazione del denaro di un risparmiatore abituale od occasionale, soprattutto se si consideri, nella specie, il numero elevato degli anni di riferimento, ben diciannove. Sembra pertanto equo attenersi in via generale ai parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici ISTAT, comunque superiori ai tassi correnti degli interessi bancari degli ultimi anni".
L'ACN ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo; il ___ ha resistito ed ha proposto ricorso incidentale affidato a due motivi, ai quali ha resistito l'ACN; le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi proposti contro la medesima sentenza vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Con l'unico motivo del ricorso principale si lamenta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., artt. 170, 190 e 342 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia"; la Corte di merito - si sostiene - ha riconosciuto efficacia interruttiva della prescrizione all'atto di appello, che non è stato sottoscritto dalla parte; ha aggiunto che la domanda è stata formulata con l'appello da considerare atto di costituzione in mora; senonché l'art. 2943 c.c. contenente l'indicazione delle cause di interruzione della prescrizione si riferisce ad atti tipici e non a qualsiasi atto del processo; la domanda, inoltre, non è stata notificata alla parte personalmente, di tal che non equivale ad atto di costituzione in mora e non può produrre effetti interruttivi. 2.1. Contrariamente a quanto eccepito dal ___, il ricorso è ammissibile in quanto non investe un apprezzamento di fatto, ma i principi che concernono l'efficacia interruttiva dell'appello; esso è, tuttavia, infondato e va rigettato.
2.2. Com'è noto, i mezzi di interruzione della prescrizione sono quelli previsti dall'art. 2943 c.c. (la domanda giudiziale, l'atto di costituzione in mora, il riconoscimento del diritto) con indicazione che si ritiene tassativa in relazione al fondamento di ordine pubblico della prescrizione (Cass. 06/11/1986, n. 6517; Cass. 24/11/1980, n. 6244).
Mentre gli atti della prima categoria, alla quale appartengono quelli previsti dai due primi commi dell'art. 2943 c.c., producono di per sè l'effetto interruttivo senza bisogno che il giudice ne accerti l'idoneità a questo fine, per gli atti delle altre due categorie è indispensabile tale accertamento da compiere secondo un criterio teleologico - funzionale.
Gli atti della prima categoria sono tipici, ma si possono convertire in quelli della seconda (costituzione in mora), se ne possiedono i requisiti; è, invece, esclusa l'operazione inversa. A norma dell'art. 2943 c.c., la prescrizione è interrotta, oltre che dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, dalla domanda proposta nel corso di esso e, cioè, dalla domanda che, innestandosi in un processo già pendente, determini la pendenza di una nuova ed ulteriore lite in ordine al diritto con essa fatto valere, come la domanda riconvenzionale o di accertamento incidentale, gli atti di intervento o di chiamata in causa o in garanzia (Cass. 24/06/1981, n. 4108).
Dal combinato disposto dell'art. 2943 c.c., comma 2, e art. 2945 c.c., comma 2, si evince che l'effetto interruttivo prodotto dalla domanda giudiziale perdura fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, sicché la fattispecie dell'interruzione è intimamente connessa con la pendenza della lite, favorendo l'attuazione del principio riconducibile all'art. 24 Cost., secondo cui la necessità di ricorrere al giudizio per fare valere un proprio diritto non si deve risolvere in un danno.
Al pari dell'atto introduttivo del giudizio l'atto, con il quale è proposta la domanda in corso di causa, deve recare la sottoscrizione del procuratore "ad litem" del titolare del diritto prescrivendo; a differenza di esso non occorre che sia notificato; ciò perché la pendenza della lite ne garantisce la conoscenza e non perché l'atto non abbia natura recettizia; è fatto salvo il caso di contumacia del soggetto passivo, nel quale la domanda va notificata (Cass. 25/06/2002, n. 696, in motivazione).
L'inammissibilità della domanda, da qualunque causa dipenda, non esclude l'efficacia interruttiva, che, anzi, permane pure in questo caso fino a quando non si formi il giudicato (Cass. 20/09/1996, n. 8367; Cass. 13/07/1995, n. 7664).
2.3. L'appello è atto di mero impulso processuale che vale soltanto a fare progredire il processo già pendente ad una fase ulteriore e non può, perciò, produrre l'effetto interruttivo proprio della domanda proposta in corso di causa.
Del resto, attribuire tale effetto all'atto di appello significherebbe aggiungere inutilmente un ulteriore effetto interruttivo a quello già prodotto dalla proposizione della domanda, che si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza. Senza dire che l'art. 2943 c.c., comma 2, richiede la proposizione di un'altra domanda e l'appello è atto meramente reiterativo che non fa valere alcuna pretesa e non può inquadrarsi nella categoria degli atti indicati dai commi 1 e 2, caratterizzati sia gli uni che gli altri dal fatto di essere introduttivi di una domanda giudiziale. 2.4. Diversamente deve dirsi se l'atto di appello contiene una domanda nuova; in tale caso si verifica l'effetto interruttivo, che non è escluso dall'inammissibilità della domanda, da dichiarare di ufficio in difetto di eccezione in relazione alle esigenze di ordine pubblico connesse al divieto di "ius novorum" in appello. Si considera in proposito che l'art. 2943 c.c., comma 2, richiede che ai fini della interruzione della prescrizione la domanda sia proposta nel corso di un giudizio senza specificare se si deve trattare di giudizio di primo o di secondo grado ed in difetto di specificazione non vi sono ragioni per escludere che la domanda possa essere proposta in appello; anche se è proposta in appello, la domanda denota la vitalità del diritto ossia la volontà del titolare di essere soddisfatto.
2.5. Come puntualizzato dalla Corte di merito, si riferisce al diverso caso dell'atto di appello che non contiene domanda nuova la sentenza di questa Corte a sezioni unite 24/06/1981, n. 4108. 2.6 Se la procura "ad litem" non pone limitazioni, il procuratore nominato ha il potere di proporre domande nuove in appello, dovendosi la procura ritenere estesa a tutti gli atti che si rendano necessari per la tutela delle ragioni del rappresentato.
È sufficiente la notificazione dell'atto di appello al procuratore costituito dell'appellato, trovando applicazione la regola che nella pendenza della lite gli atti processuali, qual è l'appello, si portano a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante in giudizio.
2.7. Non merita, pertanto, censura la Corte di merito la quale, dopo avere rilevato che è stata dichiarata inammissibile la domanda tendente ad ottenere l'attuazione del diritto fatto valere nel presente giudizio in quanto proposta per la prima volta in appello, ha ricollegato a tale domanda efficacia interruttiva. 3. Con il primo motivo di ricorso incidentale si lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 1224 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo" per avere la Corte di merito condannato l'ACN al risarcimento del maggior danno derivante dal ritardato pagamento della somma di L. 67.006.818 dalla data della sentenza di primo grado (22/02/1997) invece che da quella della richiesta (01/10/1976).
3.1. Il motivo è fondato e va accolto.
3.2. Va rilevato in proposito che il danno maggiore rispetto a quello che può essere reintegrato con gli interessi moratori deve essere provato e va liquidato nella misura in cui lo è.
Nel caso concreto la Corte di merito ha considerato raggiunta la prova del danno per tutto il periodo compreso tra l'01/10/1976 e la decisione, non altro significato potendosi attribuire a quanto si legge nella sentenza impugnata e particolarmente "ove si consideri, nella specie, il numero elevato degli anni di riferimento, ben diciannove".
Ed una volta ritenuto tanto, la Corte di merito avrebbe dovuto liquidare il danno dall'01/10/1976 anziché arbitrariamente limitarne la liquidazione al periodo successivo alla sentenza di primo grado. 4. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 99, 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, sostenendosi che la Corte di merito, dopo avere correttamente affermato nella parte motiva della sentenza che le spese seguono la soccombenza, ha omesso di pronunciare nel dispositivo.
4.1. In effetti la sentenza impugnata contiene nella motivazione e non pure nel dispositivo statuizione in ordine alle spese. La situazione non è, però, riconducibile all'errore materiale - con conseguente inammissibilità del motivo - in quanto manca la concreta determinazione delle spese e si rende necessaria la pronuncia del giudice.
4.2. Il motivo è, pertanto, ammissibile; esso è inoltre fondato in quanto la sentenza che definisce il giudizio non si può limitare a condannare al pagamento delle spese, ma deve contenere la liquidazione delle stesse.
5. Pertanto, il ricorso incidentale va accolto; la sentenza impugnata va cassata in relazione con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di ___ affinché proceda alla concreta liquidazione del danno ex art. 1224 c.c., comma 2, dall'01/10/1976, adeguando gli interessi al sistema di liquidazione già prescelto (indici ISTAT) e provveda alla quantificazione delle spese del giudizio di appello; il giudice di rinvio è incaricato di pronunciare anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale; cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di Cassazione ad altra sezione della Corte di appello di ___.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 settembre 2005. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006

 
 
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