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Novazione

 

Novazione

Art. 1230 Novazione oggettiva

L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.

Art. 1231 Modalità che non importano novazione

Il rilascio di un documento o la sua rinnovazione, l'apposizione o l'eliminazione di un termine è ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione.

Art. 1232 Privilegi, pegno e ipoteche

I privilegi, il pegno e le ipoteche del credito originario si estinguono, se le parti non convengono espressamente di mantenerli per il nuovo credito (2878).

Art. 1233 Riserva delle garanzie nelle obbligazioni solidali

Se la novazione si effettua tra il creditore e uno dei debitori in solido con effetto liberatorio per tutti (1300), i privilegi, il pegno e le ipoteche del credito anteriore possono essere riservati soltanto sui beni del debitore che fa la novazione.

Art. 1234 Inefficacia della novazione

La novazione è senza effetto, se non esisteva l'obbligazione originaria (2881). Qualora l'obbligazione originaria derivi da un titolo annullabile (1425 e seguenti), la novazione è valida se il debitore ha assunto validamente il nuovo debito conoscendo il vizio del titolo originario (1444).

Art. 1235 Novazione soggettiva

Quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato, si osservano le norme contenute nel capo VI di questo titolo (1268 e seguenti).

Sentenza della Corte di Cassazione

sul ricorso proposto da:
___ Romeo, in proprio e quale rappresentante della impresa familiare composta anche da TAMBARA Margherita, ___ Tiziano, ___ Ovidio, ___ Claudia, ___ Adriana, elettivamente domiciliato in Roma, via Livio Andronico n. 24, presso l'avv. ROMAGNOLI Ettore, che lo difende anche disgiuntamente all'avv. Sergio Tiso giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
___ Fausto;
- intimato -
nonché sul ricorso (R.G. 10927/02) proposto da:
___ Fausto, elettivamente domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso l'avv. Mario Contaldi, che lo difende unitamente all'avv. Riccardo Ravignani, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
___ Romeo, in proprio e quale rappresentante della impresa familiare composta anche da TAMBARA Margherita, ___ Tiziano, ___ Ovidio, ___ Claudia, ___ Adriana;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia, sezione specializzata agraria, n. 4 del 2001 del 22 novembre 2000 - 15 marzo 2001 (R.G. 24/00).
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13 aprile 2005 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. M.T. Loiacono, per delega dell'avv. Tiso, per il ricorrente principale e l'avv. R. Ravignani, per il ricorrente incidentale;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7 giugno 1996 ___ Fausto, premesso di essere proprietario di un fondo rustico con relativi annessi in ___, condotto in affitto da ___ Romeo, ha convenuto quest'ultimo in giudizio innanzi al tribunale di Verona sezione specializzata agraria chiedendo che, accertata la cessazione al 10 novembre 1997 del contratto di affitto inter partes, il ___ fosse condannato al rilascio del fondo per la detta data.
Ha esposto l'attore, a fondamento delle spiegate domande, che nella specie - quanto alla data di cessazione del rapporto in questione - doveva trovare applicazione l'art. 2, lett. e; della l. 3 maggio 1982, n. 203.
Il fondo in parola - ha, infatti, riferito l'___ - un tempo era condotto in affitto da ___ Italo, Aldo e Ugo ma il 7 aprile 1965 era intervenuta, tra tutte le parti, una transazione in esecuzione della quale, da un lato, ___ Italo e Aldo avevano abbandonato il fondo, dall'altro, era stato stipulato un nuovo contratto con il solo ___ Ugo, ora deceduto, cui era succeduto il convenuto ___ Romeo.
Costituitosi in giudizio in proprio nonché quale rappresentante della famiglia coltivatrice il ___ ha resistito alle avverse pretese facendo presente che l'atto dell'aprile 1965 non aveva natura novativa per cui, essendo sorto il rapporto di affitto inter partes nel 1929, lo stesso era soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, lett. a) della legge n. 203 del 1982 si che, cessato il rapporto nel 1982 e essendo mancata la disdetta del caso, lo stesso si era rinnovato per altri 15 anni, sino al 2007.
Ha chiesto, pertanto, il convenuto, da un lato, il rigetto delle domande attrici, dall'altro - in via riconvenzionale - la restituzione delle somme pagate in più, rispetto al canone legale, dal 1970-71 al 1994-95.
Svoltasi la istruttoria del caso l'adita sezione ha accolto sia la domanda attrice, attesa la natura nova-tiva dell'accordo del 7 aprile 1965, sia quella riconvenzionale, con condanna dell'attore alla restituzione dei canoni ultralegali quantificati in lire 316.951.716. Gravata tale pronunzia in via principale dall'___ e in via incidentale dal ___, la Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, con sentenza 22 novembre 2000 - 15 marzo 2001 in parziale riforma della sentenza dei primi giudici, ha determinato in lire 78.012.482 il capitale dovuto da ___ Fausto al ___ per le causali di cui in motivazione, capitale da aumentare di interessi e rivalutazione secondo le modalità indicate nella c.t.u. espletata in prima grado, con gli ulteriori accessori, per rivalutazione e interessi, maturati sino al saldo, rigettate nel resto le altre impugnazioni principale e incidentale.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, non notificata, ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, BELLINI Romeo, con atto 15 marzo 2002.
Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, notificato il 17 aprile 2002 ___ Fausto affidato a un unico motivo.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. I giudici del merito - come accennato in parte espositiva - hanno ritenuto che con la scrittura del 7 aprile 1965 le parti abbiano novato il precedente rapporto inter partes affermando di volere fare applicazione, al caso di specie, del principio in forza del quale per la configurabilità della novazione è necessaria la sussistenza dell'animus novandi risultante in modo inequivoco, quando anche per implicito, dalla intesa contrattuale unitamente al dato oggettivo dell'aliquid novi, integrato dal mutamento sostanziale dell'oggetto o del titolo delle prestazioni rispettive.
Infatti, con tale accordo: le parti hanno manifestato il proposito di "... addivenire ad un pacifico regolamento delle pendente esistenti ..." e conseguentemente di risolvere "consensualmente, a far epoca con il 10 novembre 1964 ..." il pregresso rapporto, sostituendo altro vincolo obbligatorio con uno solo dei precedenti affittuari e regolando in guisa innegabilmente nuova le prestazioni di quest'ultimo, con l'unica clausola di salvaguardia dell'applicazione, per il conduttore, di un regolamento non deteriore rispetto a quello precedente".
Di conseguenza, quei giudici, hanno ritenuto tempestiva la disdetta. 3. Il ___ censura le riassunte proposizioni con il primo motivo e il secondo motivo del proprio ricorso denunziando "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, come prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio (ex art. 360 sub 5 c.p.c.) nonché violazione dell'art. 360 sub 3 c.p.c per falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1230 e 1231 c.c. e ss. nonché agli artt. 1965 e ss. 4. I descritti motivi sono fondati, e meritevoli di accoglimento. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che nella specie deve ulteriormente ribadirsi, poiché la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, di tale contratto sono elementi essenziali, oltre ai soggetti e alla causa, l'animus novandi, consistente nella inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione (Cass. 17 agosto 2004, n. 16038).
Non controversi i principi di cui sopra, cui - in tesi - ha ritenuto di fare riferimento anche la sentenza gravata è palese la violazione di legge in cui è incorsa la sentenza impugnata allorché ha affermato che nella specie sussisterebbe, oltre alla volontà manifestata dalle parti, di sostituire alla precedente pattuizioni una nuova, anche l'ulteriore requisito dell'aliquid novi. Se, infatti, per aversi detto ultimo requisito è indispensabile un mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, non può dubitarsi che nella specie fa difetto sia un elemento sia l'altro, atteso che è rimasta immutato sia l'oggetto della prestazione, il godimento del fondo da parte di uno degli originari conduttori, sia l'altro, atteso che come per il passato il conduttore ha continuato a detenere il fondo a titolo di affitto. (Sempre sulla necessità che la novazione sia connotata dall'aliquid novi sì che la semplice variazione della misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono di per sè indice della novazione di un rapporto di locazione, tra le tantissime, Cass. 9 aprile 2003, n. 5576, resa in una fattispecie in cui è stata cassata la sentenza con la quale Corte del merito aveva ritenuto novato il precedente contratto di locazione solo perché il nuovo prevedeva il godimento, sempre a titolo di locazione, dello stesso immobile, a un canone maggiorato).
Se - ancora - come evidenziato sopra, la novazione oggettiva di una precedente obbligazione presuppone un mutamento sostanziale di questa ultima, e dunque che con la seconda obbligazione siano apportati alla prima cambiamenti riguardanti l'oggetto della prestazione o la natura giuridica dell'obbligazione che trasformino questa in una nuova obbligazione incompatibile con la prima (Cass. 12 settembre 2000, n. 12039) è palese che perché si abbia "incompatibilità" tra le due obbligazioni rispettivamente oggetto del primo e del secondo contratto non è sufficiente - come del tutto apoditticamente si assume nella sentenza gravata - che sussista la impossibilità di coesistenza delle due obbligazioni - certo essendo che detta impossibilità sussiste ogni qualvolta a un contratto ne segue un secondo - ma che oggetto dei due contratti siano "obbligazioni" tra loro incompatibili.
Certo, per contro, che nella specie sia con il contratto originale, sia con il successivo l'obbligazione delle parti era di identico contenuto (a carico del concedente di fare godere lo stesso bene al conduttore e a carico del conduttore di corrispondere un corrispettivo periodico per tale godimento) è di palmare evidenza la violazione dei principi diritto enunciati sopra, da parte della sentenza gravata.
Da ultimo, infine, si sottolinea che in sede di esegesi dell'art. 2, della l. 3 maggio 1982, n. 203 (che detta la disciplina transitoria per i contratti di affitto e coltivatore diretto, stipulati anteriormente alla stessa legge ed in corso al momento della sua entrata in vigore e che dispone, rispetto alla data di scadenza, un'ulteriore durata), la giurisprudenza di questa Corte regolatrice - dalla quale prescinde totalmente la sentenza in questa sede gravata - è fermissima nell'affermare da lustri, in conformità alla lettera della legge, che la disposizione in esame fa riferimento nel fissare tale ulteriore durata, all'anno in cui ha avuto inizio il "rapporto". È palese, pertanto, che deve ritenersi che il legislatore, ha inteso fare riferimento all'epoca in cui, in base ad un valido titolo negoziale, un certo conduttore o una certa famiglia si è in concreto installata nel fondo con correlativa perdita della disponibilità di questo da parte del concedente, ed attribuire rilevanza, ai fini della durata, alla continuità del rapporto a partire da quell'epoca, indipendentemente dalla circostanza che dopo la stipulazione dell'originario contratto siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto attiene alla estensione del fondo, o che siano intervenute delle novazioni soggettive del rapporto stesso per subentro di discendenti (tra le tantissime, in tale senso, cfr., Cass., 15 febbraio 1996, n. 1162, specie in motivazione, nonché Cass., 2 giugno 1998, n. 5298; Cass., 12 novembre 1998, n. 11449) o, perché alla originaria pluralità dei conduttori, appartenenti alla stessa famiglia, se ne sia sostituito uno solo (in termini, resa in una fattispecie sotto molteplici aspetti identica alla presente, cfr. recentemente, Cass. 2 aprile 2004, n. 6520).
Come, in particolare, non produce l'estinzione del rapporto in corso e la nascita di un nuovo rapporto, ma solo la modificazione del rapporto originario la eventuale trasformazione dell'originario rapporto associativo in affitto, che, perciò, prosegue tra i medesimi soggetti (o tra alcuni di questi) e con lo stesso oggetto, dovendo la volontà di estinguere l'obbligazione precedente risultare in modo non equivoco, sicché, modificativa della precedente obbligazione (Cass. 22 giugno 2001, n. 8596; Cass. 12 novembre 1998, n. 11449; Cass. 2 ottobre 1997, n, 9628, nonché la fondamentale, Cass., sez. un., 28 novembre 1994, n. 10130), così sono inidonee a costituire novazione le mere modificazioni accessorie dell'originario contratto (Cass. 2 aprile 2004, n. 6520).
Certo quanto precede è palese che la sentenza gravata non si è attenuta ai principi di diritto sopra riferiti, e costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, allorché dalla semplice affermazione, contenuta nel contratto del 1965 che era intenzione delle parti di "addivenire a un pacifico regolamento delle pendenze esistenti" ha tratto la conclusione che vi sia stata una "estinzione" del precedente rapporto con la creazione di uno nuovo, pur essendo rimasto immutati sia la causa (sia con il precedente contratto che con il nuovo le parti hanno inteso stipulare un contratto di affitto di fondo rustico) sia l'oggetto (è rimasto immutato il bene oggetto di affitto), ritenendo di conseguenza - ai fini della applicazione dell'art. 2, della legge 3 maggio 1982 n. 203 il rapporto sorto nel 1965 anziché nel 1929.
Il primo e il secondo motivo del ricorso principale, in conclusione, devono essere accolti, con assorbimento del terzo.
5. Come accennato in parte espositiva la sentenza gravata, accertato che parte concedente aveva versato, nel corso del rapporto, a titolo di canoni, somme maggiori di quelle risultanti dalla applicazione del c.d. equo canone, ha condannato il concedente alla restituzione della somma di lire 78.012.482, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo le modalità indicate nella c.t.u. espletata in primo grado e con gli ulteriori accessori, per rivalutazione e accessori, maturati fino al saldo.
6. Con l'unico motivo del proprio ricorso il ricorrente incidentale censura la sentenza gravata nella parte de qua assumendo che nel caso di specie, rimborsi canoni di affittanza, non può trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 429 c.p.c. Poiché, peraltro, nelle more di questo giudizio di legittimità è sopravvenuta la sentenza 5 luglio 2002, n. 318, della Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 9 e 62 della legge 3 maggio 1982, n. 203, in tema di tabella per l'equo canone, il ricorrente incidentale ha chiesto, in sede di memoria ex art. 378 c.p.c., che questa Corte faccia applicazione di tale pronunzia.
Si osserva, infatti, che le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito in conseguenza della intervenuta formazione del giudicato, ovvero per il decoroso del termine prescrizionale o decadenziale. 7. Tale ultimo rilievo non coglie nel segno.
Come si ricava dal combinato disposto degli artt. 136 Cost. e art. 30, l. 11 marzo 1953, n. 87 ed ammette lo stesso ricorrente incidentale le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite costituito dalle situazioni consolidate per essersi il rapporto già esaurito (Cass. 9 gennaio 2004, n. 113).
Deriva, da quanto precede, pertanto, che bene una sentenza - sopravvenuta - di illegittimità costituzionale può essere invocata nell'ambito di un giudizio pendente e anche, per la prima volta, in sede di legittimità (cfr. Cass. 10 luglio 2003, n. 10850; Cass. 23 novembre 2001, n. 14859; Cass. 25 luglio 2001, n. 10115; Cass. 7 giugno 2000, n. 7704), con l'unico limite - peraltro - costituito dalle situazioni giuridiche consolidate per essersi il rapporto esaurito in conseguenza della intervenuta formazione del giudicato (Cass. 23 ottobre 2002, n. 14969) ovvero per il decorso del termine prescrizionale o di decadenza (Cass. 18 giugno 2002, n. 8761; Cass. 28 luglio 1997, n. 7057).
Applicando il riferito al principio al caso di specie si osserva che con il proprio ricorso incidentale parte ___, pur negando di essere tenuto al pagamento, sui maggiori canoni corrispostigli da controparte, rispetto alla misura massima tabellare, la rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., nulla ha eccepito sulla esistenza del proprio debito capitale.
È evidente, pertanto, che sulla questione specifica si è formato il giudicato, senza che possano invocarsi - in senso contrario - gli effetti della sopravvenuta pronunzia di illegittimità costituzionale.
Come pacifico in sede di legittimità, pertanto, deve ribadirsi che gli effetti di una pronuncia di illegittimità costituzionale, sopravvenuta in corso di causa, non possano essere dedotti per la prima volta con la memoria difensiva per il giudizio di Cassazione, depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., atteso che in tale giudizio l'individuazione delle censure avviene attraverso i motivi contenuti nel ricorso e sulla base di questi (Cass., sez. un., 6 giugno 2003, n. 9069).
8. Fondato, peraltro, è il ricorso incidentale di parte ___, alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice. Si ricorda, in particolare, che in passato, in diverse occasioni da parte di questa Corte si è affermato che la regola posta dall'art. 429, comma 3, c.p.c. (secondo cui in particolare "il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto") trova applicazione anche nelle controversie in tema di rapporti agrari.
Si è ritenuto, pertanto, che siano soggetti alla disciplina di cui al ricordato art. 429, comma 3, c.p.c.:
- la somma depositata dall'affittuario di fondo rustico a titolo cauzionale (con decorrenza, peraltro, esclusivamente dalla data in cui il credito dell'affittuario diviene esigibile e, pertanto, dall'epoca della cessazione del rapporto, Cass. 27 agosto 1999, n. 9014);
- il credito che, per effetto della conversione di un contratto associativo agrario in contratto di affitto, l'ex mezzadro vanti in relazione al valore dei conferimenti in natura corrisposti, per la quota eccedente la misura del canone di affitto dovuto (Cass. 2 novembre 1998, n. 10924);
- i crediti del colono per differenze di riparto, in relazione ad un contratto di colonia parziaria (Cass. 13 marzo 1998, n. 2743; Cass., sez. un., 22 febbraio 1994, n. 1682);
- i crediti dell'affittuario coltivatore diretto per le somme corrisposte al concedente in misura superiore a quella del canone legalmente dovuto (Cass. 4 gennaio 1995, n. 96).
Una tale conclusione è stata sottoposta, dalla più recente giurisprudenza di questa Corte ad analisi critica con specifico riferimento ai contratti di affitto a coltivatore diretto, e ai crediti hinc et inde nascenti da questi.
Se, si è osservato, "tutte le controversie in materia di contratti agrari ... sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie ... ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile" (art. 9, comma 1, l. 14 febbraio 1990, n. 29), ciò non può che significare che solo le norme "processuali", contenute negli artt. 409 e ss. c.p.c. sono riferibili alle controversie in materia di contratti agrari, e non certamente quelle "sostanziali".
Non dubitandosi, ne' in dottrina, ne' presso la giurisprudenza più attenta di questa Corte, che il precetto di cui all'art. 429, comma 3, è una norma "sostanziale" (è palesemente inconsistente, al riguardo, l'assunto secondo cui la norma deve qualificarsi processuale, atteso che consente al giudice il potere dovere di provvedere d'ufficio), è palese che deve escludersi - come pure in qualche occasione si è affermato (cfr., ad esempio, Cass. 2 novembre 1998, n. 10924, cit., in motivazione) - che l'applicabilità dell'art. 429, comma 3 c.p.c. alle controversie relative ai rapporti di affitto agrario derivi dalla generale soggezione delle controversie de quibus al rito di cui agli artt. 409 e ss. c.p.c. e, pertanto, anche alle norme sostanziali per ipotesi contenute in questi.
Anche a prescindere da quanto precede, non può tacersi che la disposizione di cui all'art. 429, comma 3, contiene una deroga ai principi generali in tema di danni nelle obbligazioni pecuniarie (cfr. art. 1224 c.c.) e deve, di conseguenza, qualificarsi "eccezionale" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 preleggi, con la ulteriore conseguenza, pertanto, che la stessa non può trovare applicazione "oltre i casi ... in ess(o) considerati". Premesso quanto sopra e richiamata la stessa formulazione dell'art. 429 c.p.c. per la parte che ora interessa, si osserva che questo prevede che il giudice deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal creditore per la diminuzione di valore del suo credito, non ogniqualvolta "pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro" (nella quale ipotesi l'assunto che qui si critica avrebbe una certa consistenza) ma solo qualora tali somme di denaro siano attribuite "per crediti di lavoro".
Non si dubita, pertanto, che non si applica il regime degli interessi e della rivalutazione monetaria, propri dei crediti di lavoro e previdenziali, sulla somme dovute, a qualsiasi titolo, dal "lavoratore" al datore di lavoro o all'ente di previdenza, ancorché corrisposte per mero errore e quindi recuperate (cfr. C. conti, reg. Campania, sez. giur. 25 settembre 1996, n. 102; T.A.R. Marche 27 giugno 1997, n. 509), ne' sulle somme dovute, in sede di rinvio, ad un ente previdenziale in restituzione di altre da questo corrisposte senza titolo (Cass. 19 novembre 1997, n. 11545), ne' sul compenso dovuto a un professionista per l'assolvimento di un singolo incarico (Cass. 10 luglio 1987, n. 6033, nonché Cass. 29 maggio 1998, n. 5326), o sui crediti dei funzionari onorari, quali i vice pretori onorari, ancorché incaricati della reggenza di un una pretura (Cass. 15 gennaio 1996, n. 285).
Pacifico quanto sopra è palese che nell'ambito dell'ampia categoria dei contratti agrari occorre nettamente distinguere i contratti di "affitto" di fondi rustici da quelli "associativi". Avverte, al riguardo, la Relazione al vigente codice civile (n. 867) "il codice del 1865, seguendo la codificazione napoleonica, configura il contratto di mezzadria come un sottotipo dei contratti di locazione dei fondi rustici. Questa concezione antitetica con la essenza dell'istituto, è stata giustamente ripudiata dalla Carta della mezzadria.. in data 13 maggio 1933. Il contratto di mezzadria ha infatti una struttura associativa, volto com'è a realizzare una collaborazione tra le parti per lo sfruttamento di un podere con divisione degli utili e delle perdite".
Analogamente nella colonia "l'obbligo principale del concedente è quello di consegnare il fondo in istato da servire alla produzione alla quale è destinato (art. 2166 c.c.)", mentre "l'obbligo principale del colono è quello di prestare il lavoro secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione ... art. 2167 c.c.)" (Relazione, cit., n. 884).
Quanto, infine, alla soccida "il suo scopo - precisa la più volte ricordata Relazione (n. 888) - è proprio quello di associare colui che dispone del bestiame per l'allevamento con chi ha i mezzi necessari per l'allevamento stesso, in una completa comunanza di interessi, di guadagni e di rischi, in vista del conseguimento di un unico fine che è il miglior rendimento del bestiame conferito". Pacifico quanto sopra è evidente che "non sembra revocabile in dubbio che nel contratto associativo agrario, allorché il coltivatore reclami nei confronti del concedente la propria quota parte di prodotti e di utili, egli faccia valere il corrispettivo spettantegli per la erogazione delle energie lavorative che a quella creazione di ricchezza hanno contribuito, vale a dire che imposti la sua pretesa sulla relazione sinallagmatica diretta tra prestazione di mano d'opera e controprestazione di attribuzione di frutti con l'apporto di quel fattore produttivo realizzati (cfr./ Casa., sez. un., 22 febbraio 1994, n. 1682, in motivazione) da cui la natura di "credito di lavoro" delle somme de quibus da assoggettare, come osservato sopra, alla disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c..
Tale discorso, per contro, come anticipato, non può ripetersi con riguardo a eventuali crediti dell'affittuario di fondo rustico, specie, allorché, come nel caso ora in esame, hanno ad oggetto la restituzione di somme versate al concedente in misura eccedente il canone legale.
Si è osservato, al riguardo, nella precedente giurisprudenza di questa Corte, a sostegno dell'assunto che qui si critica, in particolare, che "la norma contenuta nel terzo comma dell'art. 429 c.p.c. tutela con particolare riferimento all'attività lavorativa, di per sè stessa considerata, al fine di evitare che il lavoratore subisca una diminuzione del proprio credito di lavoro in conseguenza del fenomeno della svalutazione monetaria. Sicché l'applicazione della suddetta norma prescinde dal presupposto di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio, riguardando i crediti nascenti da rapporti di cui siano titolari coloro che abbiano erogato la loro energia lavoratrice nell'ambito di rapporti agrari non necessariamente caratterizzati da un vincolo di subordinazione del lavoratore nei confronti del concedente, ma anche nell'ambito di rapporti agrari non soggetti a siffatto vincolo, come i rapporti agrari associativi e, soprattutto, come il rapporto d'affitto a coltivatore diretto".
"Poiché per credito di lavoro - ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 e 429, terzo comma del c.p.c. - deve intendersi qualsiasi credito del lavoratore, nascente da uno dei suddetti rapporti specificamente tutelati, non v'è ragione alcuna - giuridica o logica - per escludere il credito dell'affittuario - determinato con sentenza di condanna - nei confronti del concedente, qualora tale credito sia costituito da quelle somme corrisposte a quest'ultimo dal primo in misura superiore a quella del canone legalmente dovuto, poiché tali somme fanno, sostanzialmente, parte del reddito che l'affittuario coltivatore diretto ha ricavato dalla propria attività lavorativa svolta nell'ambito di un rapporto agrario e, quindi, costituiscono parte del suo reddito di lavoro, non dovuta al concedente e ripetibile, nei confronti dello stesso - appunto come credito di lavoro - in virtù di una sentenza di condanna" (in termini Cass. 4 gennaio 1995, n. 96, in motivazione). Come anticipato l'assunto non può seguirsi.
In primis si osserva che la causa del contratto di affitto agrario lungi dal porsi, come per i contratti associativi (agrari) in termini di collaborazione del fattore "capitale" con il fattore "lavoro" al fine di raggiungere un certo risultato, ancorché abbia ad oggetto una cosa produttiva (cfr. art. 1615 c.c.) è quella tipica dei contratti di locazione.
È tale il contratto, in altri termini, con il quale una parte - il proprietario o, comunque, colui che ne ha la disponibilità di fatto - si obbliga a far godere all'altra parte una cosa per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo (art. 1571 c.c.). Certo quanto sopra è palese che la circostanza che in caso di affitto di fondo rustico il conduttore, avuta la disponibilità della cosa, eserciti sulla stessa la propria attività lavorativa è "assolutamente" irrilevante per l'altra parte del rapporto, cioè del concedente.
Anche a tacere da quanto precede non può non evidenziarsi - al fine di escludere il credito di cui si discute da quelli "di lavoro" previsti dal più volte art. 429, comma 3, c.p.c. che non vi è alcuna "relazione", tra l'attività lavorativa, svolta dal conduttore sul fondo, e il credito per cui è controversia (restituzione di canoni versati in eccesso), atteso che questo ultimo trova la propria causa, più che nel rapporto di affitto, nell'art. 2033 c.c.. Come, in particolare, in presenza di lavoratori subordinati sono "redditi di lavoro", soggetti alla disciplina di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c esclusivamente le somme loro dovute dal datore di lavoro "a causa" del rapporto di lavoro, così non può dubitarsi, da un lato, che in caso di contratti associativi agrari sono "redditi di lavoro" solo quelli maturati, dal "prestatore di lavoro" in senso lato nei confronti dell'altra parte del rapporto, in conseguenza della prestazioni lavorative rese nell'interesse comune, dall'altro, che per l'affittuario coltivatore diretto hanno natura di "reddito di lavoro" solo le somme percepite a causa dell'attività lavorativa da lui esplicata, e, quindi, esclusivamente gli utili che egli ricava, detratte le spese, per la commercializzazione dei prodotti del proprio fondo.
Conferma quanto precede il rilievo che ancorché l'art. 79, comma 2, l. 27 luglio 1978, n. 392 preveda - con riguardo alle locazioni di immobili urbani destinati ad abitazione - il diritto del conduttore "a ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge", e nonostante tale azione di restituzione - non diversamente del resto, che per le controversie tra affittuario e concedente di fondo rustico - sia soggetta al rito delle controversie di lavoro, cioè alle disposizioni processuali di cui agli articoli 409 e seguenti, ivi compreso l'art. 429, c.p.c. (cfr. Cass. 7 maggio 1996, n. 4236; Cass. 11 gennaio 1989, n. 71) non si è mai dubitato anche prima dell'art. 447-bis c.p.c. che ha risolto normativamente ogni questione al riguardo che il credito per restituzioni dell'affittuario, ancorché per ipotesi "lavoratore dipendente", fosse soggetto alla disciplina di cui all'art. 1224 c.c. e non a quella di cui all'art. 429, comma 3, c.p.c. Deve concludersi, pertanto, come già affermato da questa corte con una risalente pronunzia, nonché con la più recente giurisprudenza cui sopra si è fatto riferimento, che le somme dovute dal concedente in restituzione di quanto pagato per canoni d'affitto di un fondo rustico in misura superiore a quella stabilita per legge, configurano un credito di valuta con la conseguenza che ai fini della loro rivalutazione, il creditore è tenuto a fornire la prova del maggior danno oltre gli interessi legali, a norma del comma 2 dell'art. 1224 c.c. (Tra le altre, Cass. 30 luglio 2002, n. 11259;
Cass. 27 novembre 2001, n. 15033; Casa. 6 novembre 2001, n. 13687;
Cass. 17 luglio 1986, n. 4621).
Non essendosi, i giudici del merito, attenuti ai richiamati principi, anche il ricorso incidentale deve essere accolto, con cassazione anche nella parte de qua della sentenza gravata.
9. Conclusivamente, accolti il primo e il secondo motivo del ricorso principale, con assorbimento del terzo, nonché il ricorso incidentale e cassata la sentenza impugnata la causa va rimessa, per nuovo esame, alla luce dei principi di diritto esposti sopra, alla stessa la Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il terzo; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, alla stessa Corte di appello di Venezia, sezione specializzata agraria, in diversa composizione, che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005

 
 
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