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Obbligazione solidale

 

Obbligazione solidale

Art. 1292 Nozione della solidarietà

L'obbligazione e in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.

Art. 1293 Modalità varie dei singoli rapporti

La solidarietà non è esclusa dal fatto che i singoli debitori siano tenuti ciascuno con modalità diverse, o il debitore comune sia tenuto con modalità diverse di fronte ai singoli creditori.

Art. 1294 Solidarietà tra condebitori

I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente (441, 443, 752, 754, 961, 1314, 1408, 1682, 1944, 1948, 2150, 2268, 2304, 2513, 2670).

 

Sentenza della Corte di Cassazione

sul ricorso proposto da:
___ FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO DI AMATO, difeso dall'avvocato STANGA Domenico, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONDOMINIO ___ 98 P.CO ___ ___, in persona dell'amm.re pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 98/E, presso lo studio dell'avvocato GAGLIARDI Carlo, che lo difende unitamente all'avvocato DOMENICO ORIANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 14314/01 del Tribunale di ___, depositata il 30/11/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 28/01/05 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Franco ___, con atto di citazione notificato il 19 giugno 1998, convenne innanzi al Giudice di Pace di ___ il Condominio di ___, n. c. 98, parco ___, in ___, proponendo opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di L. 2.442.768, oltre agli interessi legali, che il condominio assumeva essergli dovuta dall'opponente a titolo di proporzionale concorso al pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto dovuti all'ex portiere del fabbricato condominiale in forza della sentenza n. 6861/1994 del Pretore del Lavoro di ___ relativa al periodo compreso tra il 10 marzo 1957 ed il 30 aprile 1989.
L'opponente addusse di non essere tenuto al pagamento della somma, perché si riferiva ad un periodo di gestione del condominio anteriore all'acquisto, da parte sua, dell'appartamento, avvenuto solo in data 16 novembre 1990. Chiese, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo ed, assumendo che il Condominio, oltre ad avere omesso di rivolgere la richiesta di pagamento alle danti causa di esso opponente - le sole obbligate - aveva data in ricorso una falsa rappresentazione dei fatti, chiese che, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., lo stesso Condominio fosse condannato a risarcirgli i danni cagionatigli per responsabilità aggravata.
L'opposto resistè all'opposizione, sostenendo che il ___ era obbligato sia in considerazione della natura reale o propter rem dell'obbligazione dedotta in giudizio, per cui il soggetto tenuto ad adempiere viene individuato in base al collegamento attuale con la cosa di cui è proprietario, sia in considerazione della sua posizione di condomino al tempo della pronuncia della sentenza del Pretore di ___. Rese, comunque, noto che, nelle more del giudizio, i danti causa del ___ avevano estinto il debito e, pertanto, chiese che fosse dichiarata cessata la materia del contendere. L'adito giudice di pace, accogliendo l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo; dichiarò non dovuta dall'opponente la somma richiesta dall'opposto; pose a carico di Enrico ___, quale amministratore del Condominio, l'onere delle spese del decreto ingiuntivo e del relativo precetto; dichiarò il medesimo, nella predetta qualità, responsabile di lite temeraria, condannandolo a risarcire al ___ i danni, nella misura di L. 1.000.000. Propose appello il ___ e l'adito Tribunale di ___, con sentenza resa in data 29 novembre 2001, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarata, la legittimazione passiva del ___ e revocata la statuizione di condanna del Condominio per lite temeraria. Rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dal Condominio sulla base della considerazione che, ai fini della determinazione della competenza, devesi avere riguardo esclusivamente alla domanda, risultando irrilevante l'eventuale riduzione del petitum operata dalla sentenza, sicché, contrariamente a quanto riteneva l'appellato, la decisione del Giudice di Pace andava impugnata in appello e non per cassazione, il Tribunale ha ritenuto che correttamente la domanda fosse stata rivolta nei confronti del ___.
Al riguardo, il giudice d'appello, facendo propria la tesi sostenuta dal condominio, ha ritenuto che il ___ fosse tenuto, in virtù della sua sola qualità di condomino, a contribuire alla spesa de qua, poiché gli artt. 1104 e 1123 cod. civ., pongono a carico del condomino l'obbligo di concorrere alle spese di conservazione e godimento delle cose comuni, senza che tale obbligo possa essere derogato dalle disposizioni dettate dall'art. 63 disp. att. cod. civ., che mirano solo a rafforzare la posizione del condominio, assicurandogli, a determinate condizioni ed in particolari circostanze, la responsabilità solidale del venditore e dell'acquirente del bene facente parte del condominio. La sentenza di appello ha confermato, comunque, la revoca del decreto ingiuntivo in base al diverso rilievo che la somma richiesta era stata corrisposta, nel corso del giudizio, dalle danti causa dell'appellante e, quanto alla domanda di risarcimento per lite temeraria, l'ha rigettata, osservando che era venuta meno la soccombenza del Condominio e che nessuna prova era stata fornita dal ___ sia con riferimento al dolo o alla colpa grave sia con riferimento al danno.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il ___, affidandosi a quattro motivi.
Il Condominio resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 14, 113, 339 e 360 cod. proc. civ. nonché per omessa e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che la statuizione adottata dal Tribunale sulla sua eccezione d'inammissibilità dell'appello non è condivisibile, poiché la regola, posta dall'art. 10, co. 2^, cod. proc. civ., secondo cui per stabilire il valore della controversia va fatto riferimento alla domanda originaria, vale solo al fine di stabilire la competenza, mentre, quando, come nel caso in esame, dev'essere individuata la regola, di diritto e di equità, in base alla quale il giudice ha deciso la controversia, al fine di individuare il mezzo processuale col quale impugnare la decisione, occorre far riferimento al thema decidendum fissato dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, con la conseguenza, con riferimento al caso in esame, che, avendo, le parti, chiesto entrambe, all'udienza di precisazione delle conclusioni, la revoca del decreto ingiuntivo, il valore della controversia si era ridotto a meno di due milioni di lire e, quindi, la decisione, risolta secondo equità, poteva essere impugnata solo col ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. La censura è infondata, avendo, il Tribunale, correttamente ritenuto che, al fine di verificare se una controversia portata alla cognizione del giudice di pace abbia valore inferiore o superiore a due milioni di lire (ora a millecento euro) e sia, pertanto, assoggettabile a ricorso per Cassazione o ad appello, sono irrilevanti le riduzioni della domanda fatte in corso di causa. La statuizione è conforme al condiviso insegnamento di questa Suprema Corte (cfr. ord. 22 gennaio 2003, n. 968).
Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 cod. proc. civ., osservando che la sentenza impugnata è erronea nella parte in cui, omettendo la motivazione sull'eccezione di giudicato in relazione al capo della sentenza appellata che revocava il decreto ingiuntivo, ha ritenuto esso ricorrente soccombente anche rispetto alla fase monitoria. Al riguardo, il ricorrente rileva che il Condominio, dopo aver chiesto in primo grado la revoca del provvedimento monitorio, non ha impugnata la relativa statuizione. Peraltro, a privare di senso giuridico la domanda relativa alle spese del procedimento monitorio stava il rilievo che il pagamento da parte delle effettive debitrici era stato effettuato dopo la notifica del decreto ingiuntivo. La censura va disattesa.
In primo luogo, appare opportuno chiarire che, contrariamente a quanto sembra emergere dalla non agevole lettura del motivo, il ricorrente non è stato condannato a rimborsare al Condominio le spese del decreto ingiuntivo, poiché il Tribunale ha compensato integralmente tra le parti le spese del pruno grado, nelle quali ha evidentemente compreso, in considerazione di quanto osservato in motivazione sulla unitarietà delle due fasi, monitoria e di cognizione, le spese del decreto ingiuntivo.
Ciò premesso, va, comunque, osservato che sul punto relativo alla revoca del decreto ingiuntivo, disposta dal Giudice di Pace, non si è fermato il giudicato, avendo, il Condominio, impugnata l'intera decisione, che lo aveva visto soccombente con riferimento a tutte le statuizioni adottate, compresa quella relativa al provvedimento monitorio, revocato in considerazione del ritenuto difetto di legittimazione passiva ad causam dell'opponente, mentre il Condominio riteneva che la revoca dovesse essere disposta solo per la sopravvenuta cassazione della materia del contendere. Col terzo motivo il ricorrente, dolendosi di violazione e falsa applicazione degli artt. 63 disp. att. cod. civ., 1104, 1118 e 1123 cod. civ., adduce che la decisione impugnata ribalta il significato e la portata dell'art. 63 disp. att., cod. civ., aggiungendo alla responsabilità del condomino acquirente, ritenuta sempre sussistente, quella solidale del venditore, e travisando la ratio della norma, che non è espressione di un preteso favor verso il condominio, ma, al contrario, esclude la diretta applicazione dell'art. 1104 cod. civ. nell'ipotesi di successione nel diritto di un condomino, ponendo un preciso limite alla responsabilità del cessionario.
Sostiene il ricorrente che, se avesse inteso rendere il cessionario responsabile illimitatamente del pagamento dei contributi nei confronti del condominio, il legislatore non avrebbe ritenuto necessaria la previsione normativa di cui all'art. 63 disp. att. cod. civ., rendendola, peraltro, inderogabile (art. 73 stesse disposizioni), ma avrebbe ritenuto sufficiente la previsione di cui all'art. 1104 cod. civ..
La censura è fondata, avendo, il giudice d'appello, fatta corretta applicazione dell'art. 63, co. 2, disp. att. cod. civ., che limita al biennio precedente all'acquisto l'obbligo del successore nei diritti di un condomino di versare, in solido dante causa, i contributi da costui dovuti al condominio.
Trattasi di norma speciale rispetto a quella posta, in tema di comunione in generale, dall'art. 1104, ult. co. cod. civ., che rende il cessionario obbligato, senza alcun limite di tempo, in solido col cedente(a pagare i contributi dovuti dal cedente e non versati. Pertanto, in tema di contributi condominiali va fatta applicazione dell'art. 63, co. 2^, disp. att. cod. civ., poiché, il rinvio operato dall'art. 1139 cod. civ. alle norme sulla comunione in generale vale, per espressa previsione dello stesso articolo, solo per quanto non sia espressamente previsto dalle norme sul condominio. Nè può aderirsi alla tesi del controricorrente, che collega alla natura di disposizione di attuazione dell'art. 63 citato l'impossibilità di derogare alle norme previste dal capo 2^ del titolo 7^ del cod. civ., cui l'art. 1139 fa letteralmente rinvio, sia perché un'interpretazione logica di quest'ultima norma induce a ritenere il rinvio esteso a tute le norme specificamente dettate in tema di condominio e, quindi, anche a quelle poste in materia da disposizioni di attuazione del codice civile sia perché non esiste una gerarchia tra le norme del codice civile e quelle di attuazione di esso sia perché, comunque, non è ravvisabile alcun contrasto tra la disposizione dell'art. 1123 cod. civ., posta in via generale con riferimento al contenuto dell'obbligo contributivo previsto a carico dei condomini e l'art. 63, co. 2^, disp. att. cod. civ., che prevede l'obbligo solidale dal cessionario circoscrivendolo nel tempo. Da ultimo, non ha pregio l'argomento del favo; verso il condominio, espresso dall'art. 63 e che il Tribunale ritiene debba essere valorizzato anche al fine di interpretare la disposizione dettata dal 2 comma, poiché tale favor, indubbiamente presente in tutte le disposizioni dell'articolo, con riferimento alla previsione del secondo comma si manifesta con l'istituire la responsabilità solidale del cessionario accanto a quella del cedente, limitandola, però, all'esercizio in corso al tempo della cessione ed a quello precedente, in deroga alla illimitata previsione dell'art. 1104, ult. co., cod. civ. in tema di comunione generale.
Col quarto motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cod. proc. civ. nonché omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che, con riferimento alla sua domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata, il giudice d'appello ha errato nel ritenerlo soccombente nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, avendo trascurato di considerare che sul punto si era formato il giudicato interno, nel ritenere non provato il dolo o la colpa grave del condominio ed, infine, nel ritenere non provato il danno cagionatogli.
Quanto all'elemento soggettivo della condotta del condominio, il ricorrente precisa di avere addebitato all'opposto non solo e non tanto un'inesatta interpretazione della norma, quanto piuttosto il carattere fraudolento dei mezzi adoperati per la riscossione dei contributi.
La censura è inammissibile, poiché, nonostante che la statuizione impegnata sia stata motivata anche sul rilievo della mancanza di qualsiasi prova in ordine al preteso danno derivante dalla proposizione di una domanda temeraria, il ricorrente, sul punto, non formula alcun rilievo critico.
In diritto è opportuno precisare che, se è vero che, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., il danno da responsabilità aggravata può essere liquidato, anche d'ufficio, equitativamente dal giudice del merito, è pur vero che tale liquidazione non può che fondarsi su dati di fatto determinanti, l'onere della cui allegazione incombe sul preteso danneggiato.
Al riguardo, il ricorrente non precisa nel motivo di avere assolto alcuno all'onere di allegazione.
Conclusivamente, va accolto il terzo motivo del ricorso, mentre vanno rigettati i motivi primo e secondo e dichiarato inammissibile il quarto.
L'accoglimento del terzo motivo, essendo fondato sulla risoluzione di una questione di diritto risolutiva della controversia senza bisogno di ulteriori accertamenti di fatto (si ricordi che sul pagamento degli oneri condominiali la materia del contendere è cessata), consente di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, 1^ co., cod. proc. civ.. Pertanto, con riferimento alla pretesa del condominio di pagamento degli oneri condominiali da parte del ___, l'appello va rigettato.
Si ritiene che ricorrano giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso; rigetta i motivi primo e secondo; dichiara inammissibile il quarto; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello relativamente alla pretesa del condominio di pagamento degli oneri condominiali da parte del ___; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 28 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2005

 
 
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