Remissione del debito
Art. 1236 Dichiarazione di remissione del debito
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore (1334), salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
Art. 1237 Restituzione volontaria del titolo
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione (2726) anche rispetto ai condebitori in solido (1301). Se il titolo del credito è in forma pubblica (2699), la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva (2714; Cod. Proc. Civ. 475) fa presumere la liberazione, salva la prova contraria (2697).
Art. 1238 Rinunzia alle garanzie
La rinunzia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.
Art. 1239 Fideiussori
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (1936, 1945). La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.
Art. 1240 Rinunzia a una garanzia verso corrispettivo
Il creditore che ha rinunziato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garanzia per l'adempimento dell'obbligazione.
Sentenza della Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da: ___ CONSORZIO ___ TRASP. S.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore Dott. CASTELLAN UMBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato SANTAGATA CARLO, che lo difende unitamente agli avvocati CAPORALE FRANCESCA, DE MATTEIS FERDINANDO M., per procura speciale del Dott. Marco Schiari, Notaio in Milano, Rep. N. 5157, del 27/4/98; - ricorrente - contro ___ S.p.A. in liquidazione, ___ S.p.A., IRITECNA S.p.A. in liquidazione tutte in persona dei legali rapp.ti p.t.; - intimati - e sul 2^ ricorso n. 10293/98 proposto da: IRITECNA SPA IN LIQ INCORPORANTE ___ S.p.A. in liquidazione, in persona dei Direttori Generali VINCENZO CAPPIELLO e MARIO PICARDI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell'avvocato COSTI DANIELE, che li difende all'avvocato MAFFI STEFANO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ___ CONSORZIO ___ TRASP. S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t.; - intimato - e sul 3^ ricorso n. 10297/98 proposto da: ___ SIDERURGICA S.p.A., in persona del Cons. Delegato Dott. GIUSEPPE ___, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell'avvocato COSTI DANIELE, che lo difende unitamente all'avvocato MAFFI STEFANO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ___ CONSORZIO ___ TRASP. S.r.l., in liquidazione, in persona del legale rapp.te; - intimato - e sul 4^ ricorso n. 12210/98 proposto da: ___ CONSORZIO ___ TRASP. S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Dott. UMBERTO CASTELLAN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato SANTAGATA CARLO, che lo difende unitamente agli avvocati CAPORALE FRANCESCA, DE MATTEIS FERDINANDO MARIA, per procura speciale del Dott. Marco Schiavi, Rep. N. 5402, Notaio in Milano, del 9/6/98; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro ___ SIDERURGICA S.p.A., in persona del Cons. Delegato Sig. ___ MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell'avvocato COSTI DANIELE, che lo difende unitamente all'avvocato MAFFI STEFANO, giusta delega in atti; - controricorrente al ricorso incidentale - e sul 5^ ricorso n. 12211/98 proposto da: ___ CONSORZIO ___ TRASP. S.r.l. in liquidazione in persona del liquidatore Sott. UMBERTO CASTELLAN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio dell'avvocato SANTAGATA CARLO, che lo difende unitamente agli avvocati CAPORALE FRANCESCA, DE MATTEIS FERDINANDO MARIA, per procura speciale del Dott. Marco Schiavi. Notaio in Milano Rep. N. 5402, del 9/6/98; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro IRITECNA S.p.a. in liquidazione incorporante l'___ S.p.A. in liquidazione, in persona dei Direttori Generali Dott. VINCENZO CAPPIELLO E Dott. MARIO PICARDI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell'avvocato COSTI DANIELE, che lo difende unitamente all'avvocato MAFFI STEFANO, giusta delega in atti; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 160/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 09/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE; udito l'Avvocato Carlo STANTAGATA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi N. 9565/98, 12210/98, 12211/98; udito l'Avvocato Daniele COSTI, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi N. 10293/98, 10297/98 ed il rigetto degli altri; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale CON.SE.TRA. e dei ricorsi incidentali ___ o Iritecna, assorbiti il ricorso incidentale condizionato della CON.SE.TRA.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.r.l. ___ (Consorzio ___ Trasporti) in liquidazione conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova la s.p.a. ___ e la s.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino e, premesso di aver ricevuto dalle suddette società in appalto il 21.2.1991 la movimentazione, lo stoccaggio ed il trasporto di materiali negli stabilimenti della committente a Piombino e che il 4.5.1991 la ___ si era riservata la facoltà di troncare il rapporto in qualsiasi momento per giustificati motivi con un preavviso di 30 giorni a prescindere dal concorrere di cause imputabili alla ___ senza che ne potessero derivare diritti a suo favore e che inoltre la durata del rapporto era stata estesa al 31.12.1993, esponeva: - con lettera del 16.12.1992 la società Acciaierie aveva comunicato l'intenzione di risolvere il contratto a decorrere dal 31.1.1993 senza peraltro addurre i motivi di tale decisione, cosicché l'istante aveva diritto ad essere risarcita del danno ed alle indennità ex art. 1671 c.c.; - In ordine al corrispettivo per le prestazioni, previsto dalla clausola n.2 del contratto iniziale, era stabilito che le tariffe del trasporto sarebbero state riviste al variare di quelle di legge; e poiché con D.M. 27.11.1991 queste erano aumentate del 7,5% e le parti nel contratto non avevano stabilito il "quantum" della variazione, doveva applicarsi l'incremento tariffario pari a lire 508.690.009 a partire dal 1.12.1991 oltre interessi di mora; - inoltre in relazione ai ritardi nei pagamenti da parte delle convenute, la ___ si era rivolta su segnalazione della ___ per operazioni di factoring alla società COFIRI che operava a condizioni più sfavorevoli di altre imprese con applicazione di tassi e penalità aggiuntive in caso di supero del limite di affidamento, cosicché l'esponente aveva subito a tale titolo un danno di lire 117.242.000; - infine le convenute erano tenute al pagamento degli interessi di mora per un importo di lire 208.179.000. Costituendosi in giudizio entrambe le società convenute contestavano il fondamento delle domande attrici di cui chiedevano il rigetto, sostenendo in particolare che il recesso esercitato dalle Acciaierie era stato conseguente alla incapacità della ___ di gestire il ___ con un minimo di efficienza; la ___ da parte sua assumeva di essere carente di legittimazione passiva in quanto a decorrere dal 1.1.1992 il complesso industriale di Piombino era divenuto patrimonio delle Acciaierie. Il Tribunale adito con sentenza del 14.5.1996, esclusa la legittimazione passiva di ___ per i debiti maturati dal 3.2.1992 in avanti, condannava le società Acciaierie e ___ al pagamento in favore della ___ della somma di lire 508.690.009 con gli interessi di legge per adeguamento delle tariffe e di lire 117.242.000 con rivalutazione ISTAT per interessi corrisposti alla società COFIRI, e rigettava le altre domande. Interposto appello nei confronti di tale pronuncia dalla s.p.a. ___ Siderurgica quale incorporante la s.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino e dalla ___ e proposto appello incidentale dalla ___, la Corte d'appello di Genova con sentenza non definitiva del 9.3.1998, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava la società ___ Siderurgica nella qualità e la società ___ a corrispondere alla ___ aumenti tariffari sulle prestazioni eseguite a decorrere dal 18.12.1992 in avanti, nonché gli interessi per il ritardo nel pagamento delle fatture nella misura da accertare in prosieguo di giudizio e rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza. La Corte territoriale rilevava: pur esistendo concretamente i presupposti di un contenzioso giudiziario, doveva escludersi peraltro che ___ ed Acciaierie fossero pervenute ad intese dirette a scongiurare controversie alla luce della documentazione in atti, ne' a tal fine poteva attribuirsi rilevanza alle tre lettere indicate dalle appellanti, tutte provenienti da un terzo, ovvero, la società Italtrasporti; neppure risultava provato che la ___ avesse rinunciato al credito preteso per le variazioni tariffarie disposte con D.M. 27.11.1991 sulla base delle due lettere del 18.1.1993 e del 16.4.1993 inviate ad Acciaierie o del comportamento assunto; riguardo poi all'adeguamento del corrispettivo tariffario, attesa l'assoluta genericità della clausola, non poteva affermarsi che le variazioni legali avrebbero operato automaticamente nel rapporto tra le parti, essendo invece necessario un vincolo preventivo; pertanto, considerato che la prima istanza di variazione risaliva al 15.12.1992 e che l'unica data indicativa del ricevimento di tale richiesta era quella della lettera del 18.12.1992 con cui Acciaierie respingeva la fattura, il suddetto adeguamento spettava sulle prestazioni eseguite da allora in avanti; la domanda della ___ per il riconoscimento delle indennità ex art. 1671 c.c. doveva essere disattesa posto che, contrariamente all'assunto dell'appellante incidentale, la lettera di Acciaierie del 16.12.1992 con la quale comunicava alla ___ la decisione di risolvere il rapporto contrattuale a decorrere dal 31.1.1993, pur non indicando in modo formale i motivi che giustificavano il recesso, li presupponeva nel richiamare i precedenti incontri tra le parti, e d'altra parte tali motivi erano evidenziati dai numerosi rilievi scritti indirizzati dalla società Acciaierie alla società appaltatrice; neppure poteva riconoscersi alla ___ il danno conseguente ai maggiori oneri corrisposti alla società COFIRI a seguito dei ritardi della ___ sul pagamento del corrispettivo, posto che la ___ aveva stipulato il contratto di factoring con la COFIRI, al quale la ___ non aveva partecipato, valutando l'eventualità che i ritardi suddetti aggravassero il costo della operazione, accettando così anticipatamente una simile evenienza; pertanto alla ___ potevano essere attribuiti soltanto gli interessi per il ritardo sul pagamento delle fatture. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la ___ sulla base di tre motivi, la s.p.a. Iritecna in liquidazione (incorporante la società ___ in liquidazione) e la ___ Siderurgica sulla base di quattro motivi; la Iritecna e la ___ Siderurgica da un lato e la ___ dall'altro resistono con controricorso ai ricorsi rispettivamente proposti; la ___ ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato; tutte le parti hanno presentato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve anzitutto procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti nei confronti della stessa sentenza. Preso poi atto che il ricorso proposto dalla ___ è stato notificato il 25.5.1998 mentre gli altri ricorsi sono stati notificati il 29.5.1998, da tale rilievo consegue che l'impugnazione della ___ deve essere considerata principale, mentre le altre impugnazioni assumono natura di impugnazioni incidentali. Ciò premesso, si rileva che con il primo motivo la ___, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1322 - 1346 - 1737 - 1720 - 1362 - 1369 - 1370 - 1371 c.c. e di ogni principio e norma in tema di decorrenza di rimborsi ed interessi dovuti allo spedizioniere, nonché di interpretazione del contratto (con riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), censura il convincimento della Corte territoriale che ha ritenuto che l'adeguamento delle tariffe di trasporto non operava automaticamente al momento dell'avvenuto incremento nella misura del 7,5% disposto con D.M. del 27.11.1991. A tal riguardo la ricorrente assume che il proprio obbligo contrattualmente assunto di movimentazione carico e spedizioni materiali con automezzi procurati dalla medesima ___ configurava delle prestazioni tipiche dello spedizioniere con conseguente operatività dell'art. 1720 C.C. (applicabile al contratto di spedizione in quanto sottospecie del mandato) secondo cui "il mandante deve rimborsare al mandatario (nella fattispecie allo spedizioniere) le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta". Inoltre la ___ rileva che una corretta applicazione dei canoni legali di interpretazione del contratto porterebbe comunque alla conclusione che la clausola secondo cui "le tariffe di trasporto via strada... (sarebbero state) riviste al variare delle tariffe di legge" prevedeva un meccanismo automatico di adeguamento delle tariffe suddette. In via subordinata la ricorrente rileva che comunque l'adeguamento in questione decorrerebbe quantomeno dalla lettera del 31.3.1992 inviata dall'esponente alla società Acciaierie. In ordine al motivo in esame deve essere preliminarmente valutata l'eccezione sollevata dalla Iritecna e dalla ___ Siderurgica secondo cui in ordine alla questione oggetto della censura sussisterebbe il giudicato, atteso che non è stato interposto appello avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Genova che aveva escluso la sussistenza di un meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe. L'argomentazione è priva di pregio, considerato che il Tribunale di Genova aveva totalmente accolto la domanda della ___ relativa all'adeguamento delle tariffe, sia pure sulla base di una motivazione che non riconosceva un aumento automatico di esse, cosicché l'attuale ricorrente principale non aveva interesse giuridico ad impugnare tale statuizione. La censura proposta dalla ___ è comunque infondata sotto i diversi profili prospettati. Anzitutto deve rilevarsi che la riconducibilità nell'ambito del contratto di spedizione del rapporto intercorso tra le parti relativo alla movimentazione, carico e spedizioni materiali con automezzi procurati dalla ___ si configura come una questione proposta per la prima volta in sede di legittimità con caratteri quindi di indubbia novità, considerato che in precedenza il rapporto instaurato tra le parti è stato sempre qualificato pacificamente come appalto di servizi, e la stessa ___ si è costantemente riferita a tale modello contrattuale. Non può quindi enuclearsi nell'ambito del rapporto suddetto quella parte di esso relativo alla movimentazione, carico e spedizioni materiali con automezzi procurati dalla ___ per attribuirle una natura giuridica diversa ricollegabile al contratto di spedizione, considerato del resto che tale titolo contrattuale presuppone anche indagini di fatto mai effettuate nei precedenti gradi di giudizio relative alle anticipazioni in ipotesi sostenute dalla ___ nella sua asserita qualità di spedizioniere; pertanto per tali considerazioni deve escludersi nella fattispecie l'applicabilità della disciplina relativa al contratto di spedizione e quindi anche all'art.1720 c.c.. Neppure il richiamo ai canoni legali di ermeneutica contrattuale conforta la tesi della ricorrente in ordine al preteso adeguamento automatico delle tariffe, considerato che, come è noto, l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale. Orbene la Corte territoriale ha esaurientemente esposto le ragioni per le quali ha escluso che la clausola contrattuale relativa agli adeguamenti tariffari del trasporto dei materiali potesse essere interpretata nel senso di prevedere un meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe in collegamento diretto ed immediato con le variazioni di legge che fossero intervenute in materia; al riguardo i giudici di appello hanno in particolare evidenziato l'assoluta genericità della suddetta clausola. La ricorrente in presenza di tale argomentato convincimento si limita a prospettare una diversa interpretazione ad essa più favorevole senza indicare se non genericamente i criteri ermeneutici non osservati dai giudici di merito e, soprattutto, senza evidenziare il modo in cui questi ultimi si sarebbero discostati dai suddetti canoni legali. Tale considerazione di carattere generale non esaurisce i rilievi critici che la tesi della ___ presenta; al riguardo più specificamente può osservarsi che la ricorrente ritiene l'interpretazione resa dalla Corte territoriale in contrasto con il canone interpretativo di cui all'art. 1369 c.c., che prevede che le espressioni che possono avere più senso devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto, in quanto nella specie, trattandosi di un contratto di spedizione, il rimborso delle anticipazioni effettuate dallo spedizioniere dovrebbe essere regolato dall'art. 1720 c.c.; ebbene sono state già esposte le ragioni per le quali il rapporto intercorso tra le parti non può essere ricondotto nell'ambito di tale contratto. Neppure, inoltre, appare favorevole alla tesi della ricorrente sempre sotto il profilo ermeneutico la circostanza che le parti, con una modificazione contrattuale sottoscritta il 3.2.1992, avevano concordato l'incremento di quella parte del corrispettivo relativo alle prestazioni di evacuazione e stoccaggio dei materiali all'interno dello stabilimento: al contrario il fatto che il quella occasione fu modificata solo una parte del corrispettivo nonostante che a quell'epoca fosse già entrato in vigore il D.M. 27.11.1991 che aveva variato le tariffe del trasporto, legittima la conclusione che le parti allora abbiano voluto lasciare immutato il corrispettivo relativo al trasporto dei materiali con automezzi procurati dalla ___, cosicché anche il criterio sussidiario di cui all'art. 1362 secondo comma c.c. conforta l'interpretazione in proposito seguita dai giudici di appello (i quali al riguardo si sono richiamati correttamente anche alla circostanza che la richiesta di adeguamento da parte della ___ non fu avanzata subito dopo l'entrata in vigore del D.M. 27.11.1991). Infine la censura in esame non ha fondamento neppure nella parte in cui si sostiene che l'adeguamento tariffario dovrebbe decorrere quantomeno dal 31.3.1992, allorché fu inviata alla Acciaierie una richiesta in tal senso: invero trattasi di questione nuova, non risultando che la ___ abbia mai chiesto, sia pure in via subordinata, che l'adeguamento delle tariffe dovesse essere calcolato dalla suddetta data, cosicché nessuna indagine di fatto è stata effettuata in tal senso dinanzi ai giudici di merito. Con il secondo motivo la ___, denunciando violazione degli articoli 1224 secondo comma c.c. nonché omessa motivazione, si duole del mancato riconoscimento da parte della Corte territoriale del maggior danno subito per effetto del colpevole ritardo nei pagamenti del corrispettivo da parte dell'___ rispetto alle scadenze contrattualmente previste (60 giorni dalla data delle fatture); invero tale ritardo avrebbe costretto l'esponente ad erogare al factor COFIRI, oltre l'ammontare degli interessi legali, anche il differenziale ulteriore per il maggior tasso applicato. La censura è fondata. In proposito si osserva che, come emerge dalla sentenza impugnata, la ___, in deroga alla clausola contrattuale per la quale qualsiasi cessione di credito sarebbe stata nulla e senza effetto nei suoi confronti, consentì alla ___ di ricorrere al factoring, purché la scelta fosse ricaduta sulla COFIRI; pertanto in tal modo la ___ potè ottenere il realizzo anticipato del proprio credito, cosicché deve convenirsi con i giudici di appello che il costo della suddetta operazione di finanziamento autonomamente decisa dalla creditrice non può essere addebitata alla ___. Tuttavia il danno di cui la ___ richiede il risarcimento non riguarda tali costi, bensì il pregiudizio subito per effetto del ritardo da parte della ___ nel pagamento del corrispettivo dovuto rispetto alle scadenze contrattuali costituito dai maggiori oneri sopportati nei confronti del factor; ed invero il factoring stipulato tra la COFIRI e la ___ si configurava come una operazione di finanziamento, cosicché i relativi costi conseguenti al ritardo colpevole nell'adempimento da parte della ___ dovevano essere imputati a quest'ultima, così come avviene nella ipotesi similare in cui il creditore, per far fronte al ritardo nell'adempimento da parte del debitore, ricorre allo strumento del credito bancario. Pertanto la Corte territoriale, allorché ha ritenuto che la ___ aveva valutato l'eventualità di un ritardo nei pagamenti da parte della ___ ed aveva accettato il rischio di tale evenienza, decidendo di ricorrere al factoring, si è posta in un'ottica errata, posto che in linea di diritto una scelta di tal genere da parte del creditore è priva di ripercussioni nei confronti del debitore soltanto qualora quest'ultimo adempia puntualmente le proprie obbligazioni (cosicché in tal caso il costo necessario per il conseguimento anticipato del credito resta a carico del creditore); a diverse conclusioni deve invece giungersi nell'ipotesi di ritardo colpevole nell'adempimento da parte del debitore, laddove la responsabilità di quest'ultimo nei confronti del creditore per il danno conseguente da questi subito discende dall'art. 1218 c.c. (riguardante, oltre l'inadempimento, l'inesatto adempimento, e quindi anche il ritardo nell'adempimento stesso); pertanto alla luce di tale disciplina del rapporto obbligatorio avrebbero dovuto essere valutati, ai fini di verificarne l'effettiva incidenza sul piano del pregiudizio patrimoniale lamentato, i maggiori oneri che la ___ assumeva di aver sopportato nei confronti del factor in conseguenza del ritardo da parte della ___ nel pagamento del corrispettivo dovuto. Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 1373 e 1671 c.c. in correlazione con gli articoli 1175 e 1375 c.c. nonché degli articoli 1362 - 1363 - 1366 - 1370 e 1371 c.c. (in riferimento all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) assume che erroneamente la Corte territoriale ha disatteso la pretesa relativa alla indennità ex art. 1671 C.C. in seguito all'immotivato recesso della committente, atteso che la rinuncia a tale diritto da parte della ___ era subordinata alla esistenza di giustificati motivi che avrebbero dovuto essere esplicitati contestualmente alla dichiarazione di recesso. La censura è infondata. In proposito infatti la Corte territoriale ha esaurientemente chiarito che i "giustificati motivi" che avrebbero consentito alla ___ e poi alla Acciaierie che alla prima era subentrata di recedere dal contratto con esclusione del diritto all'indennizzo ex art. 1671 c.c. in favore dell'appaltatrice, pur non essendo esplicitati nella lettera del 16.12.1992, erano stati comunque presupposti nel riferimento effettuato nella suddetta missiva agli incontri pregressi tra le parti; e deve aggiungersi che del resto, una volta che il recesso era stato convenuto anche per motivi indipendenti dal comportamento della ___, la loro giustificazione era insita nella oggettiva situazione di contrasto e di reciproche lagnanze esistente tra le parti evidenziata dagli stessi giudici di appello con riferimento da un lato ad alcune lettere nei mesi precedenti della stessa ___, e dall'altro ad una fitta corrispondenza inviata sempre nello stesso periodo di tempo da parte della Acciaierie. Sotto tale profilo, quindi, la prospettazione della ___, tendente ad evidenziare il carattere repentino ed imprevisto della lettera di recesso, è in contrasto con la ricostruzione della vicenda effettuata dai giudici di merito sorretta da una motivazione congrua ed immune da vizi. Infine la ricorrente non ha chiarito le ragioni, anche sotto un profilo ermeneutico, per le quali i "giustificati motivi" che consentivano in favore dell'___ il recesso con esclusione del diritto alla indennità ex art. 1671 c.c. per l'appaltatrice avrebbero dovuto essere formulati ed indicati all'atto di comunicare il recesso medesimo, e non semplicemente richiamati con riferimento ai pregressi rapporti tra le parti rendendo così possibile la verifica in ordine alla loro sussistenza. Deve ora procedersi alla disamina dei due ricorsi incidentali proposti dalla Iritecna e dalla ___ Siderurgica che saranno esaminati congiuntamente attesa la loro totale identità sul piano formale e sostanziale. Con il primo motivo le ricorrenti incidentali denunciano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1967 c.c. sulla prova del negozio transattivo ed in relazione agli articoli 1362 - 1366 e 1371 c.c. in tema di interpretazione del contratto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della contumacia ex art. 360 n. 5 c.p.c.. Al riguardo si sostiene che dall'esame complessivo e coordinato della documentazione in atti si evince che le parti sarebbero pervenute ad un accordo transattivo nei termini del soddisfacimento del residuo credito vantato dalla ___, dello storno delle note di addebito da parte della Acciaierie e del subentro di e quest'ultima nei contratti di leasing stipulati dalla ___. La censura è infondata. Invero la Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici, escluso preliminarmente come dato pacifico che tra le parti fosse stato stipulato un contratto di transazione, ha svolto una indagine conclusasi con esito negativo tendente ad accertare se sulla base della documentazione prodotta si potesse individuare la proposta di una delle parti e l'adesione dell'altra utili a provare l'esistenza di un accordo transattivo; in particolare i giudici di appello si sono soffermati sulla considerazione che i documenti a tal fine indicati dalle appellanti ___ Siderurgica ed ___ erano irrilevanti in quanto provenienti tutti da un terzo, ovvero dalla Italtrasporti (e tale circostanza, può aggiungersi in tale sede, non può certo essere superata dal fatto che la Italtrasporti è un socio della ___, atteso comunque il fatto che si è in presenza di soggetti giuridici diversi, e che dunque la prima delle suddette società non poteva disporre dei diritti della seconda) e che comunque in tale documentazione non vi era alcun cenno ad una rinuncia da parte della ___ ai crediti vantati nei confronti della Acciaierie. Tale ultima affermazione appare decisiva al fine di escludere non solo il denunciato vizio di motivazione (posto che l'accertamento sulla esistenza di un negozio transattivo si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione) ma anche quello di violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1767 c.c. sulla prova del negozio transattivo. Invero, laddove le ricorrenti incidentali prospettano una rinuncia ai crediti da parte della ___ quale elemento del preteso accordo transattivo emergente dall'esame complessivo dei documenti in atti e, correlativamente, ricollegano al suddetto titolo lo storno delle note di addebito ed il subentro nei contratti di leasing da parte della Acciaierie, non si preoccupavano di indicare da quali documenti emergerebbero espressamente ed inequivocabilmente tali reciproche concessioni, limitandosi ad invocarne l'esistenza su un piano meramente presuntivo. Orbene tale assunto appare in evidente contrasto con la disposizione di cui all'art. 1967 c.c. che non consente che gli elementi costitutivi del contratto di transazione, tra i quali la reciprocità delle concessioni, siano desunti per presunzione invece che risultare per iscritto (Cass. 3.3.1999 n. 1787; Cass. 6.10.1999 n. 11117): pertanto soltanto da atti documentali deve emergere su quali contrapposte pretese e su quali diritti viene ad incidere l'effetto estintivo del negozio onde delineare l'ambito preclusivo di ulteriori pretese. Con il secondo motivo le ricorrenti incidentali deducono violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1236 c.c. sulla remissiva del debito, ed in relazione agli articoli 1362-1366 e 1371 c.c. in tema di interpretazione del contratto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n.5 c.p.c.; a tal riguardo esse assumono che la ___ avrebbe rinunciato ai crediti di cui alle fatture n.1204 e 1205 (relative rispettivamente agli adeguamenti tariffari ed agli interessi per ritardato pagamento del corrispettivo) come emergerebbe in particolare dalla lettera del 16.4.1993 con la quale la ___ aveva chiesto il pagamento del credito di lire 2.038.676.235 a saldo trasmettendo il relativo estratto conto contenente l'annullamento delle suddette fatture nel quadro di una più ampia trattativa tra le parti; inoltre le ricorrenti incidentali rilevano che la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla rinuncia di ___ al credito di cui alla fattura n.1205. La censura è infondata. Anzitutto deve osservarsi che, contrariamente all'assunto delle ricorrenti incidentali, i giudici di appello hanno esaminato la questione relativa alla pretesa remissione del debito da parte della ___ in ordine ad entrambe le fatture cui esso si riferisce, cosicché deve escludersi in proposito che vi sia stata una omissione di pronuncia. Deve qui aggiungersi che la Corte territoriale alla luce della documentazione esaminata ha offerto una esauriente motivazione relativamente al convincimento maturato circa l'insussistenza di una remissione del debito, atteso che nella lettera della ___ del 18.1.1993 era stata esplicitata una riserva di richiedere le proprie spettanze per adeguamento delle tariffe di trasporto ed interessi di mora per ritardato pagamento e che nella successiva lettera del 16.4.1993 il saldo di cui all'estratto conto di lire 2.038.676.265 poteva riguardare solo un debito già scaduto e definito nel suo ammontare e non quello relativo agli adeguamenti tariffari non ancora determinato nella sua entità. Si è quindi in presenza di un apprezzamento che si configura come una indagine di fatto riservata al giudice di merito e come tale incensurabile in questa sede se correttamente motivata come appunto nella fattispecie. Le doglianze in proposito sollevate dalle ricorrenti incidentali si incentrano su una pretesa illogicità dell'"iter" argomentativo seguito dai giudici di appello soprattutto laddove essi hanno affermato che il credito relativo all'adeguamento delle tariffe di trasporto, non derivando in modo automatico dalle eventuali modifiche di legge, presupponeva un incontro tra le parti, e quindi la ___, nonostante l'indicazione del proprio credito a saldo nell'estratto conto allegato alla lettera del 16.4.1993, poteva comunque riservarsi di negoziare successivamente tale aspetto del rapporto; al riguardo l'Iritecna e la ___ Siderurgica obiettano che alla data della citata lettera il contratto era già cessato da oltre due mesi, e pertanto non poteva più essere invocata la normativa contrattuale. Tale argomentazione è priva di pregio, laddove si tenga presente che il credito vantato dalla ___ per gli adeguamenti tariffari riguardava il periodo pregresso in cui il contratto era efficace a decorrere dall'entrata in vigore del D.M. 27.11.1991 fino alla cessazione del rapporto in seguito al recesso da parte della Acciaierie, e che vi era contrasto tra le parti proprio in riferimento alle modalità di applicazione del meccanismo di incremento delle tariffe suddette. Deve infine rilevarsi, a conforto del convincimento espresso dai giudici di appello, che la remissione del debito, pur non richiedendo una forma solenne o delle formule sacramentali, deve peraltro contenere la inequivoca manifestazione di volontà del creditore volta alla rinuncia della prestazione (Cass. 10.6.1994 n.5646) o deve comunque risultare da comportamenti concludenti; pertanto deve escludersi la sua sussistenza laddove, come appunto evidenziato dai giudici di appello nella fattispecie, la valutazione dei comportamenti delle parti e l'esame degli atti lasciano quantomeno ampi margini di dubbio in ordine all'intento remissorio da parte del creditore. Con il terzo motivo la Iritecna e la ___ Siderurgica deducono violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 1967 c.c. sulla prova del negozio transattivo, in relazione all'art. 1236 c.c. in tela di remissione del debito, nonché in relazione agli articoli 1362 - 1366 e 1371 c.c. in tema di interpretazione del contratto; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. Le ricorrenti incidentali censurano la statuizione della Corte territoriale riguardante il riconoscimento dell'adeguamento tariffario richiesto dalla ___ a decorrere dalla richiesta del 15.12.1992, sostenendo che tale credito era insussistente perché oggetto di transazione o comunque di rinuncia. Il motivo è infondato. Come invero assunto dalle stesse ricorrenti incidentali, le argomentazioni espresse a sostegno di tali censure sono quelle esposte rispettivamente con il primo motivo (avente ad oggetto l'esistenza di una transazione) ed il secondo motivo (riguardante la remissione del debito) ritenuti privi di fondamento per le considerazioni in precedenza svolte, cosicché logicamente da tali valutazioni discende che anche il terzo motivo deve essere disatteso. Con il quarto motivo le ricorrenti incidentali denunciano violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. in relazione all'art. 1967 c.c. sulla prova del negozio transattivo, in relazione all'art. 1236 c.c. in tema di remissione, in relazione all'art. 1224 c.c. sugli interessi di mora, ed in riferimento agli articoli 1362-1366 e 1371 c.c. in tema di interpretazione del contratto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 c.p.c. La Iritecna e la ___ Siderurgica censurano il riconoscimento da parte dei giudici di appello in favore della ___ degli interessi per il ritardo nel pagamento delle fatture sotto due profili: anzitutto assumono che il relativo credito era insussistente perché transatto o comunque rinunciato, ed inoltre rilevano che non esiste alcuna prova che la COFIRI in qualità di factor abbia addebitato interessi per ritardato pagamento da parte della Acciaierie, sottolineando che gli interessi riconosciuti non potrebbero comunque riguardare quella parte del corrispettivo pagata direttamente dalla Acciaierie alla ___ in quanto definitivamente saldata a seguito delle trattative intercorse tra le parti. Anche tale motivo è infondato. In ordine al primo aspetto della censura devono qui richiamarsi le argomentazioni svolte in sede di esame del primo e del secondo motivo proposti dalle stesse ricorrenti incidentali; deve poi rilevarsi con riferimento alle altre eccezioni di merito sollevate che non risulta che esse siano state sottoposte alla valutazione dei giudici di appello, cosicché devono ritenersi inammissibili in quanto proposti per la prima volta in tale sede. Inoltre deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso incidentale subordinato proposto dalla ___, relativo al riconoscimento degli adeguamenti tariffari quantomeno con decorrenza dal 31.3.1992, atteso che alla parte che abbia già proposto un ricorso principale è preclusa la proposizione di un altro ricorso in forma incidentale contro la stessa sentenza. In definitiva, rigettati il primo ed il terzo motivo del ricorso principale ed i ricorsi incidentali, e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della ___, deve accogliersi il secondo motivo del ricorso principale, con conseguente cassazione e rinvio anche per le spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il primo ed il terzo motivo del ricorso principale ed i ricorsi incidentali; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato proposto dalla ___, accoglie il secondo motivo del ricorso principale; cassa e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Genova. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2000. Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2000
|