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Curatore dello scomparso

    

Curatore dello scomparso

Art. 48 Curatore dello scomparso

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell`ultima sua residenza (43) e non se ne hanno più notizie, il tribunale dell`ultimo domicilio o dell`ultima residenza su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi, o del pubblico ministero, può nominare un curatore che rappresenti, la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui sia interessata, e può dare gli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso (Cod. Proc. Civ. 721).
Se vi è un legale rappresentante, non si fa luogo alla nomina del curatore. Se vi è un procuratore, il tribunale provvede soltanto per gli atti che il medesimo non può fare.

Sentenza Cassazione

sul ricorso proposto
da
 LETIZIA IN  e AVV. ROBERTO  nella qualità di proc. spec. di GUGLIELMO  giusto provv. di nomina del Tribunale di Roma del 19.7.82; entrambi elett. dom. in Roma Via R. Fauro 59 c-o l'avv. Paolo Mosconi che li rapp. e difende per delega a margine del ricorso,
Ricorrenti
contro
 DANIELE elett. dom. in Roma Via Foro Traiano 1-A c-o gli avv. Enrico Buglielli e Giovanni Verusio per delega a margine del controricorso,
Controricorrente
per l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Roma del 30.6.1987 - 3.11.1987.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19.1.1900 del Cons. Garofalo.
Per il ricorrente è comparso l'avv. Mosconi che ha concluso per "Accoglimento".
Per il controricorrente è comparso l'avv. Buglielli che ha concluso per il "Rigetto".
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Francesco Simeone che ha concluso per il "Rigetto del ricorso".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 20 giugno 1984, rigettò la domanda, proposta da Letizia  e da Roberto  (questi nella qualità di curatore speciale dello scomparso Guglielmo ) volta alla risoluzione, per asserto inadempimento del compratore Daniele , del contratto in data 29 dicembre 1981, con il quale il  aveva alienato l'esercizio commerciale in Roma, alla via Plauto n. 23.
2. L'appello proposto dai soccombenti venne, con sentenza del 30 giugno 1987, respinto dalla Corte di Roma, la quale, tra l'altro, osservò che ostava alla risoluzione del contratto il comportamento, non colpevole, serbato dall'acquirente, avendo questi, prima del termine fissato del 31 dicembre 1982 - e cioè il 13 dicembre di quell'anno - notificato al  l'offerta della somma ancora dovuta;
che la notifica era stata correttamente eseguita con le forme di cui l'art. 140 c.p.c., dal momento che il , pur essendosi allontanato dalla sua abitazione, aveva colà mantenuto la sua residenza ed in essa quindi doveva essere effettuata la notifica dell'atto; che lo stesso , una volta appreso (dall'atto di citazione) che al creditore era stato nominato un curatore speciale, nella persona di Roberto , aveva a questi prontamente rinnovato l'offerta; che comunque il termine contrattuale del 31 dicembre 1982 non era essenziale, non risultando che dalla inosservanza di esso potesse venir meno la specifica utilità economica dedotta in contratto; che la nomina del curatore speciale dello scomparso era rimasta ignota al compratore sino alla notifica dell'atto di citazione; e che era onere dello stesso curatore comunicarla alla controparte.
3. Hanno proposto ricorso per cassazione i soccombenti, sulla base di tre motivi.
L'intimato ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli art. 139 e 140 c.p.c., 48 e 1220 c.c., deducendo che erroneamente l'atto di offerta stragiudiziale era stato notificato al creditore con le forme di cui all'art. 140 cit., il quale presuppone che il destinatario sia solo temporaneamente assente al tempo dell'acceso dell'ufficiale giudiziario; ove, invece, il destinatario stesso non si trovi nella sua residenza per la persistente sua irreperibilità, la notifica può essere eseguita solo a norma dell'art. 143 c.p.c.; ma neppure quest'ultima norma potrebbe essere applicata ad un atto di natura sostanziale, riguardando essa soli atti processuali. Nella specie, essendo nota al debitore la scomparsa del creditore dal suo ultimo domicilio e dalla sua residenza, senza più dare notizie di sè, avrebbe dovuto il primo chiedere la nomina di un curatore speciale del secondo ed a questi soltanto avrebbe potuto (validamente) offrire il pagamento della somma dovuta. L'offerta notificata direttamente al creditore scomparso era stata pertanto improduttiva di effetti ed erroneamente il giudice del merito aveva ritenuto (per le conseguenziali pronuncie) che non ricorresse la mora debendi.
La censura non è fondata.
Correttamente la Corte d'appello ha esaminato la questione nell'ottica della mora debendi ed ha, all'uopo, valutato il comportamento serbato dal debitore, escludendo poi motivamente la ricorrenza delle condizioni necessarie per far luogo alla risoluzione del contratto - che costituiva il thema decidendum della causa. In tale prospettiva la Corte ha anche preso in esame la validità dell'offerta stragiudiziale intervenuta prima e non dopo della scadenza del termine contrattualmente previsto per l'adempimento e, pur tenendo conto che non trattavasi di notificare un atto processuale ma di effettuare un pagamento dovuto, ha ritenuto di fondamentale importanza i principi sanciti dall'art. 1182 c.c., per i quali il pagamento, non contestuale alla compravendita, deve essere eseguito nel luogo stabilito con il contratto o nel domicilio del creditore al tempo dell'adempimento, salvo che il creditore medesimo abbia notificato al debitore il mutamento di domicilio, nelle more eventualmente intervenuto. La Corte ha poi tenuto presente il principio giurisprudenziale in forza del quale l'irreperibilità prevista dall'art. 140 c.p.c. si differenzia da quella contemplata nel successivo art. 143 perché, mentre nel primo caso l'indirizzo del destinatario è noto (e tuttavia in detto luogo non vengono reperiti ne' il destinatario ne' altri possibili consegnatari), nel secondo caso tale indirizzo è assolutamente ignoto. Il ricorso all'art. 143 c.p.c. (norma che i ricorrenti sembrano ritenere applicabile alla specie) non è peraltro giustificabile dalla mera valutazione subiettiva dell'irreperibilità del destinatario, essendo per contro necessaria l'irreperibilità oggettiva, cioè l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del detto destinatario, malgrado l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza. Nella specie, essendo dal notificante conosciuto il domicilio (espressamente indicato nel contratto) del destinatario, registrato all'anagrafe e poi resosi irreperibile, regolarmente risulta adottata la procedura di cui all'art. 140 c.p.c. - e non quell'altra di cui al successivo art. 143, offrente peraltro minori garanzie della prima, in quanto non è prescritto, per il perfezionamento della procedura, anche l'invio della lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al destinatario.
Non può, per altro aspetto, ritenersi che la notifica dovesse necessariamente essere effettuata nelle mani del curatore speciale dello scomparso (la cui nomina, in punto di fatto, è stata dal giudice del merito ritenuta non conosciuta dal notificante). Per vero nel nostro ordinamento la semplice scomparsa di un soggetto dal luogo del suo ultimo domicilio o dall'ultima residenza, presa in considerazione dall'art. 48 c.c., non incide sulla capacità o sugli statuts del soggetto e neppure sulla generalità dei rapporti che a lui fanno capo (a differenza di quanto accade in ipotesi di dichiarazione di assenza o di morte presunta); e la scomparsa medesima e la nomina del curatore non producono, di per sè sole, conseguenze sulla legittimazione passiva della persona o vero sulla sua capacità processuale se la nomina del curatore non sia stata formalmente comunicata ai controinteressati: è infatti onere del curatore del creditore comunicare al debitore la sua nomina (non soggetta ad alcuna forma di pubblicità generale erga omnes) nonché il luogo, il tempo e le modalità dell'adempimento (in ipotesi diversi da quelli indicati in contratto) onde rendere possibile l'adempimento e, nello stesso tempo, tutelare gli interessi e la buona fede dell'obbligato (ved. sentenze 19.4.1983 n. 2672; e, precedentemente, 21.3.63 n. 692 e 109-1952 di questa corte). E poiché nella specie la nomina del curatore dello scomparso risulta comunicata alla controparte solo dopo e non prima dell'offerta stragiudiziale (eseguita anche anteriormente alla scadenza del termine contrattualmente fissato per l'adempimento) corretta è la conclusione della corte del merito, laddove ha ritenuto valida ed efficace (e regolarmente notificata) l'offerta stessa; ed ha, conseguenzialmente escluso, per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c., la mora del compratore nel pagamento del residuo prezzo della compravendita.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 1453 c.c., deducendo che erroneamente la corte di appello aveva dato rilevanza (anche) all'adempimento (nuovamente) offerto dopo la notifica della domanda giudiziale, avente ad oggetto la risoluzione del contratto. Infatti dalla data della domanda di risoluzione l'inadempiente non poteva più adempiere la propria prestazione.
Anche questa censura non è fondata.
Questa corte ha, con costante indirizzo, sancito il principio in forza del quale, non ricorrendo i presupposti richiesti per la risoluzione del contratto, non può essere precluso l'adempimento ad opera della parte interessata. In particolare, deve essere ritenuto che l'art. 1453 c.c. - il quale non consente alla parte inadempiente di eseguire la prestazione dopo che l'altra abbia proposto domanda di risoluzione - postula che la inadempienza sia realmente sussistente e sia colposa e grave, sì da giustificare la risoluzione; e, pertanto, non valga ad escludere la possibilità di un adempimento tardivo quando la risoluzione stessa sia stata domandata senza il concorso dei predetti requisiti (ved., tra altre, sentenze 18.5.1985 n. 3058;
28.3.1980 n. 2057; 24.4.1974 n. 1191 di questa corte). Nella specie non vi fu inadempienza del compratore, non potendo a questi imputarsi (supra) la mancata conoscenza della nomina del curatore speciale dello scomparso (prima del giudizio) ed essendo stata la rinnovazione dell'offerta effettuata pochi giorni dopo la notifica della domanda giudiziale (contenente anche la notizia della scomparsa del creditore e della nomina del curatore speciale) e comunque oltre un termine correttamente ritenuto (infra) non essenziale dal giudice del merito.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 1457 c.c., nonché omessa od insufficiente motivazione su di un punto decisivo della causa, deducendo che il termine del 31 dicembre 1981, fissato in contratto per l'adempimento del compratore, erroneamente era stato definito non essenziale dalla corte del merito.
La censura non è fondata.
Il termine dedotto in contratto è essenziale quando
l'improrogabilità risulta dalla volontà delle parti, manifestata espressamente o per implicito, attraverso le previste modalità di adempimento degli obblighi e di esercizio dei diritti corrispondenti, ovvero quando risulti dalla natura o dall'oggetto del contratto, in quanto l'utilità perseguita dalle parti e desumibile da una valutazione complessiva dell'equilibrio economico e sinallagmatico del negozio, non soddisferebbe l'interesse del creditore se la prestazione non fosse eseguita entro il termine pattuito. Nella specie la corte di appello, con corretta motivazione e con giudizio non suscettibile di essere rivisto in sede di legittimità, ha evidenziato che la locuzione di stile "entro e non oltre", non accompagnata da ulteriori esplicazioni atte a far ritenere il venir meno dell'utilità economica del contratto con lo spirare del termine, non potesse di per sè sola valere quale manifestazione inequivoca della volontà dei contraenti in ordine all'asserta non prorogabilità del termine; e che la natura e l'oggetto del contratto non consentissero di desumere l'essenzialità del termine (per venir meno dell'utilità del negozio oltre il termine stesso) non rimanendo alterato l'equilibrio sinallagmatico per il ritardo (in thesi, e per pochi giorni) nel pagamento dalla parte residua del prezzo della cessione.
4. Consegue che il ricorso, così come proposto, deve essere integralmente rigettato.
Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 1990.

 
 
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