Tutela del diritto al nome
Art. 7 Tutela del diritto al nome
La persona, alla quale si contesti il diritto all`uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall`uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni (2563) L`autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali.
Senetnza della Cassazione sul ricorso proposto da: COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'avvocato DELFINI ANGELO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RODOLFO MORRÀ, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro EDIZIONI DI ; - intimato - e sul 2^ ricorso n.^ 29060/01 proposto da: EDIZIONI , in persona del titolare , elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso l'avvocato LUCIO CONGEDO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale; - ricorrente - contro COMUNE DI ROMA; - intimato - avverso la sentenza n. 3745/00 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 27/11/00; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/04/2004 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI; udito per il ricorrente, l'Avvocato MURRA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale; udito per il resistente, l'avvocato CONGEDO che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale; udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto di entrambi ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Roma, dopo di aver ottenuto un'inibitoria ai sensi dell'art 700 c.p.c., conveniva davanti al tribunale di Roma la Edizioni di chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da esso ente subiti a seguito della pubblicazione da parte della convenuta di un volume recante sulla copertina lo stemma comunale. Tale volume per detta caratteristica era tale da indurre in errore gli aspiranti alla partecipazione ad un concorso comunale circa la sua provenienza, dal momento che conteneva una guida alle prove di esame in questione. Chiedeva anche la conferma delle inibitorie concesse in via cautelare. Resisteva la . il primo giudice respingeva le domande del Comune. La Corte di Roma adita dall'ente territoriale confermava la prima sentenza. Il secondo giudice riteneva che la pubblicazione della non aveva violato alcuna norma del diritto di autore ne del diritto sulla personalità. Riteneva che la riproduzione dell'emblema non aveva recato alcun danno all'ente ne aveva prodotto una lesione alla sua identità. Rilevava che l'intento dell'editore di accendere l'attenzione del pubblico sul concorso comunale non era in contrasto con la legge inarchi e che il contesto della copertina era tale da far comprendere con immediatezza che l'opera non risaliva all'ente. Ricorre per Cassazione con tre motivi il comune di Roma. Resiste e spiega ricorso incidentale la . Il Comune ha depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti. 2. Con il primo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art 1, comma 3, dello statuto del Comune di Roma e la motivazione omessa sul punto della individuazione dell'emblema nella totalità dei suoi componenti. La sentenza impugnata dando rilievo all'acronimo SPQR ha esaminato l'emblema senza considerarne l'inscindibilità, ed è pervenuta alla sua conclusione pur ammettendo in astratto il diritto all'identità personale dell'ente comunale. 2. a. Con il secondo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art 2 della Costituzione dell'art 6 e ss oc. Sostiene l'errore della sentenza impugnata che non ha ravvisato che il diritto alla identità personale è parte del diritto della persona e che esso viene leso quando che l'identità viene alterata o travisata. Sostiene, in tale ottica, che non rileva che l'inganno in questione andava immediatamente a danno del pubblico che non era messo in grado di individuare la provenienza del volume. 2. b. Con l'ultimo motivo il ricorrente censura l'errore della corte di merito che ha negato il pregiudizio del comune in base ad una valutazione conseguente alla errata impostazione denunciata e peraltro relativa a profili esclusivamente commerciali, dimentichi della natura del diritto della persona. 3. I tre motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. essi sono anzitutto ammissibili giacché prospettano anzitutto talune violazioni di legge. In proposito va chiarito con riguardo al primo motivo che allega direttamente la violazione dello statuto comunale, che in base al nuovo testo dell'art. 114 della Costituzione esso ove deliberante in materie poste al riparo dalla preferenza della legge, nazionale o regionale ovvero del regolamento governativo, è fonte del diritto. Anche in tal senso il motivo è ammissibile, salvo a verificare se abbia disposto in materie di attribuzione comunale metropolitana, posta appunto al riparo dalla legge. Ciò premesso le doglianze sono infondate. 4. Quello che rileva nella vicenda non è, come ritiene la ricorrente, la spettanza all'ente della tutela della sua identità. Essa non viene in discussione dal momento che tale diritto non è stato negato dalla Corte romana. Neppure viene in discussione il potere dello statuto di stabilire con esclusione di ogni altro il diritto esclusiva dell'ente sull'emblema comunale in quanto tale, diritto nemmeno esso negato dal giudico di merito, ne', ancora, la affermata scissione da parte della sentenza impugnata degli elementi dell'emblema. Viene in rilievo invece anzitutto l'effetto giuridico della adozione di un emblema da parte di un comune, sia pure metropolitano, e quindi i limiti all'eventuale uso che altri ne faccia. Ritiene il collegio che debbano valere i principi della materia dei segni, che non si possono considerare derogati dalla attribuzione costituzionale di cui all'art 114 citato come il ricorrente sembra presupporre. Tale norma, come si chiarisce anche nella legge attuativa n 131 del 2003, art 4 in particolare, assegna agli statuti di disporre i principi del funzionamento dell'ente, e tra questi non rientra il potere di innovare nella disciplina dell'uso e del conflitto tra i segni identificativi dei soggetti o tra i segni del mercato. Orbene quanto alla ipotesi di riproduzione di un emblema comunale nell'ambito di un attività commerciale va osservato che manca nel sistema una proibizione analoga a quella che in modo assoluto tutela le istituzioni internazionali da qualunque forma di riproduzione (art 18 n 4 rd n 929 del 1941), in armonia con l'art 6 della Convenzione di Parigi. La questione che ne occupa deve essere decisa sulla base di principi che nel nostro sistema disciplinano l'uso, non vietato in assoluto, del segno altrui. La sentenza impugnata ha accertato che le modalità della riproduzione in questione dell'emblema furono tali da chiarire immediatamente al pubblico che non si trattava di una pubblicazione comunale ma piuttosto di una pubblicazione che doveva servire a quanti fossero interessati alla iniziativa comunale. Tale accertamento esclude la violazione di legge denunciata. Essa esclude infatti l'ingannevolezza del messaggio e con essa sia la lesione del diritto alla identità, che non viene confusa, e sia l'arbitrarietà dell'uso del segno altrui, arbitrarietà che in una materia nella quale non vengono in rilievo questioni di concorrenza e di pregiudizio connessole riscontrata avrebbe, contrariamente a quanto nella stessa sentenza si afferma e che sul punto deve essere corretta, ben potuto dare luogo a profili risarcitori. 5. I tre motivi, poiché peraltro la motivazione della sentenza impugnata sul predetto accertamenti di fatto è immune da vizi di legittimità, sono infondati. 6. È infondata la doglianza avanzata dalla ricorrente incidentale che si duole della compensazione delle spese da parte del secondo giudice. La statuizione è stata motivata con la sottolineatura della natura peculiare della controversia. E tale motivazione e sufficiente a sorreggerla perché il potere esercitato appartiene al giudice del merito. 7. I ricorsi vanno respinti. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004. Depositato in Cancelleria il 26 agosto 2004
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