Art. 46 Sede delle persone giuridiche
Quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui e stabilita la loro sede (Cod. Proc. Civ. 141, 145). Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell`art. 16 o la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche questa ultima (33).
sul ricorso proposto da: ___ COSTRUZIONI SPA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOTERA 29, presso l'avvocato GIUSEPPE GIUFFRÈ, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO LOMBARDO PIJOLA, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro REGIONE PUGLIA in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ORO 3 presso l'Avvocato CHIARA RICCI (Delegazione Romana della Regione Puglia), rappresentata e difesa dagli Avvocati GIUSEPPE CIPRIANI, SABINA DI LECCE e MICHELE SPINELLI FU MARIO giusta procura a margine del controricorso per i primi due e giusta procura notarile n. 37602 del 20/10/2003 del notaio REMIGIO PERCHINUNNO di Bitonto per l'altro; - controricorrente - avverso la sentenza n. 289/00 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 28/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2003 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI; udito per la resistente REGIONE PUGLIA l'Avvocato SPINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con convenzione del 13 luglio 1989, la Regione Puglia affidava alla ___ s.p.a., in proprio ed in qualità di mandataria dell'associazione temporanea di imprese costituita con le mandanti ___. s.r.l.,______ Vincenzo, ___ Leonardo, ______ Simeone e_______Costruzioni s.r.l., la realizzazione di due centri pilota per lo sviluppo integrato del turismo nei Comuni di Vieste ed Otranto. Nel relativo capitolato d'oneri si stabiliva che per le eventuali controversie che non si siano potute definire in via amministrativa si applicano le norme di cui all'art. 61, 3 comma, della l.r. 16.5.1985 n. 27. Con atto notificato il 9 febbraio 1996, la ___ s.p.a. formulava istanza di arbitrato proponendo alla controparte di superare la clausola compromissoria che, attraverso il richiamo alla legge regionale suindicata, aveva previsto che il collegio arbitrale fosse composto di cinque membri e di deferire la decisione ad un collegio di tre arbitri, secondo il disposto dell'art. 32 della legge n. 109 del 1994, come modificata dalla legge n. 216 del 1995, ed aggiungendo che ove la Regione non avesse inteso accettare tale proposta il collegio stesso sarebbe stato costituito secondo le previsioni contenute nel capitolato d'oneri. Sebbene l'ente territoriale non avesse dato seguito alla proposta, l'___ s.p.a. attivava la procedura chiedendo al presidente del Tribunale di Bari la nomina dell'arbitro di parte. A seguito di tale iniziativa la Regione, pur ribadendo il proprio dissenso in ordine al travolgimento della clausola compromissoria, provvedeva a nominare il proprio arbitro. Il presidente del Tribunale nominava quindi il presidente del collegio arbitrale. Dinanzi agli arbitri la Regione eccepiva la inammissibilità della procedura adottata. Con lodo del 20 febbraio 1998, notificato il 17 marzo 1998, gli arbitri respingevano l'eccezione e condannavano la Regione al pagamento della somma di L. 10.024.952.424. Con atto notificato il 15 giugno 1998 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. all'ingegner Antonio Uliano, nella qualità di legale rappresentante della ___ s.p.a., anche quale impresa capogruppo dell'a.t.i., la Regione impugnava il lodo per nullità dinanzi alla Corte di Appello di Bari. Nelle more della prima udienza la Regione proponeva istanza di sospensione dell'esecutività del lodo, notificando alla controparte detta istanza ed il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti. Il giorno precedente tale udienza l'amministratore delegato della ___ s.p.a. si presentava in cancelleria e depositava una dichiarazione scritta in cui deduceva di aver appreso solo dalla notifica dell'istanza di inibitoria, avvenuta presso la sede della società alla via Principe di Piemonte n. 49/A di Campobasso, che il lodo era stato oggetto di impugnazione e di aver riscontrato dal fascicolo di ufficio esistente in cancelleria che il 15 giugno 1998 era stata tentata la notifica dell'impugnazione al civico n. 51 della stessa via, ove la società aveva avuto sede in passato sino al momento in cui, nel dicembre 1997, si era trasferita al civico n. 49/A. Dichiarava altresì che la ___ s.p.a. non intendeva costituirsi in giudizio. Nella contumacia della convenuta, con sentenza del 7 dicembre 1999 - 28 marzo 2000 la Corte di Appello dichiarava la nullità del lodo. Osservava in motivazione la Corte territoriale, in relazione alla questione preliminare concernente la ritualità della notificazione dell'atto di impugnazione del lodo, che dall'ampia documentazione prodotta dalla Regione emergeva con certezza che la ___ s.p.a. sin dall'inizio del suo rapporto con l'ente regionale aveva indicato come propria sede e centro dei propri affari lo stabile al civico n. 51 della via Principe di Piemonte di Campobasso; che con delibera del consiglio di amministrazione del 18 dicembre 1997, registrata il 16 marzo 1998, aveva trasferito la sede al civico n. 49/A della stessa via; che, tuttavia in un atto di citazione notificato al Comune di Campobasso nell'ottobre 1998 aveva ancora indicato come sua sede legale quella di via Principe di Piemonte n. 51; che a tale indirizzo risultava tuttora titolare negli anni 1998 e 1999 di utenze telefoniche e dell'energia elettrica ed aveva continuato nel corso del 1998 a ricevere la corrispondenza; che, infine, ulteriori elementi idonei a ravvisare l'esistenza della sede effettiva al n. 51 erano desumibili dalla circostanza che il 23 giugno 1998 l'ufficiale giudiziario, nel notificare alla stessa società un ricorso per Cassazione ad istanza della Regione, aveva dato atto nella relazione di notifica che presso il civico n. 49/A era affissa una targa con la scritta ___, ma non risultava collocata la sede della società, ed aveva aggiunto che, successivamente recatosi presso il civico n. 51, ove secondo informazioni attinte da un inquilino dello stabile la società in realtà operava, aveva rinvenuto delle persone che si erano rifiutate di ricevere l'atto, assumendo che la notificazione doveva essere effettuata al n. 49/A. Riteneva, pertanto, che la Regione avesse fornito la prova che anche dopo il trasferimento la società aveva conservato la sede effettiva presso il civico n. 51 e che, anzi, la circostanza che dalle certificazioni camerali prodotte dall'ente impugnante risultava che a quest' ultimo indirizzo avevano sede alcune società i cui soci erano anche soci della ___ s.p.a., tra i quali il legale rappresentante della stessa, suggerisse legittimi dubbi sulla buona fede della convenuta. Tanto ritenuto in fatto, rilevava che correttamente l'ufficiale giudiziario, attesa l'impossibilità di notificare l'atto di impugnazione al personale rinvenuto in loco, che aveva rifiutato di riceverlo, aveva effettuato la notificazione al domicilio del legale rappresentante, che risultava indicato nella richiesta di notificazione. Quest' ultima notifica, effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., doveva considerarsi del tutto valida e tempestiva. Quanto al merito, osservava che il collegio arbitrale si era costituito in modo del tutto difforme dalle previsioni della clausola compromissoria e che la Regione non aveva mai prestato il suo consenso al superamento di detta clausola ed aveva eccepito tempestivamente dinanzi agli arbitri l'irrituale costituzione del collegio stesso. Specificava riguardo,che gli arbitri avevano escluso - per quanto era dato comprendere dalla copia del lodo prodotta, mancante di una pagina sul punto - che in forza del richiamo contenuto nella clausola ad una norma di carattere oggettivo la competenza arbitrale e le modalità di costituzione del collegio fossero state fissate in termini negoziali ed avevano, quindi, proceduto alla necessaria verifica della compatibilità delle leggi statali successive con la legge regionale richiamata, ma nel procedere a tale accertamento avevano errato nel ritenere che la nuova normativa statale di cui agli artt. 31 bis e 32 della legge n. 109 del 1994 avesse abrogato detta legge regionale e fosse, pertanto, di immediata applicazione anche nei rapporti contrattuali precedenti l'entrata in vigore della legge quadro in materia di lavori pubblici: osservava, in contrario; che le Regioni non potevano considerarsi dirette destinatarie di quelle disposizioni, incombendo loro solo l'obbligo di adeguare la propria legislazione alla normativa statale eventualmente collidente, e che d'altro canto appariva capzioso ritenere che la clausola compromissoria non rivestisse natura patrizia, atteso che la volontà delle parti aveva fatto espresso riferimento alla legge regionale n. 27 del 1985, a sua volta rinviante agli artt. 43 e 45 del d.p.r. n. 1063 del 1962, onde l'eventuale impossibilità di attuare sul punto detta volontà negoziale per l'ipotizzato superamento di tali regole in forza della normativa statale sopravvenuta avrebbe potuto comportare la necessità di un nuovo accordo ovvero l'inesperibilità del ricorso ad arbitri. Sulla base di tali rilievi riteneva la Corte territoriale che il collegio arbitrale costituitosi in composizione triumvirale fosse privo di potestas iudicandi e che la radicale nullità del lodo in forza del vizio riscontrato precludesse il giudizio rescissorio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la ___ s.p.a., in proprio e nella qualità, deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la Regione Puglia. Entrambe le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione ed errata applicazione degli artt. 145, 160, 828 c.p.c. e 46 c.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, nel ritenere la validità della notifica dell'atto di impugnazione del lodo, ha mancato di considerare che l'esistenza della sede della ___ s.p.a. all'indirizzo di via Principe di Piemonte n. 49/A era confermata da due notificazioni di atti inerenti a questo stesso giudizio, avvenute in data 1^ luglio 1998 e 24 luglio 1998 e, quindi, di poco successive alla notifica in oggetto; non ha tenuto conto che dalle stesse visure depositate dalla Regione Puglia emergeva che all'indirizzo di via Principe di Piemonte n. 51 vi era la sede di altre due società del gruppo ___, soggetti giuridici distinti dalla società ricorrente; ha ancora erroneamente utilizzato come elemento a favore della Regione la circostanza che la medesima aveva in precedenza tentato la notifica di un ricorso per Cassazione presso il civico n. 49/A, ove l'ufficiale giudiziario aveva accertato l'esistenza della targa ___, ma l'assenza di personale, dando atto, altresì che un sedicente inquilino rinvenuto in loco gli aveva suggerito di rivolgersi al civico n. 51, e che a tale indirizzo un'impiegata di una delle società ivi aventi sede gli aveva comunicato che in quel luogo non vi era la sede della ___ s.p.a.. Si sostiene al riguardo che la Corte territoriale ha del tutto disatteso i principi sulla base dei quali va identificata la sede effettiva della società e quelli che regolano l'onere probatorio a carico di chi non effettui la notifica presso la sede legale, ponendo peraltro a fondamento del suo convincimento elementi del tutto inadeguati a dimostrare che presso il civico n. 51 si svolgeva la preminente attività direttiva ed amministrativa della società. Il motivo è infondato. Costituisce,invero, orientamento consolidato di questa Suprema Corte che deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica anziché nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 c.p.c. la disposizione di cui all'art. 46 cpv. c.c., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest' ultima (v. Cass. 2001 n. 904; 1998 n. 1202; 1997 n. 497; 1995 n. 4399; 1993 n. 1174; 1992 n. 6529; 1991 n. 293): ne risulta così recepito il principio di effettività della sede quale criterio interpretativo generale, valido anche ai fini delle notificazioni (v. sul punto, di recente, S.U. 2002 n. 8091, in motiv.). In applicazione di tale principio la sentenza impugnata si è data carico di verificare se la Regione avesse assolto all'onere della prova a lei spettante circa la esistenza, alla data in cui era stata tentata la notifica dell'atto di impugnazione del lodo, di una sede effettiva presso il civico n. 51 ed a tal fine ha analiticamente esaminato e valutato la documentazione prodotta dall'ente territoriale, in particolare osservando che la ___ s.p.a. anche dopo il trasferimento, avvenuto nel dicembre 1997, si era presentata ai terzi come avente sede al n. 51 di via Principe di Piemonte, che a detto indirizzo aveva conservato più utenze telefoniche e quella dell'elettricità, aveva continuato a ricevere atti giudiziali e la corrispondenza, e d'altro canto rilevando che alla data del 23 giugno 1998 presso il n. 49/A non vi era affatto la sede della società, nonostante l'esistenza di una targa recante la scritta ___, secondo le emergenze della relazione di notifica di un ricorso per Cassazione nei suoi confronti, ed in conclusione ritenendo che presso il civico n. 51 essa avesse conservato la sede effettiva. Nell'esprimere tale convincimento la Corte di Appello ha mostrato di non ignorare, ma di avere ben presente che ai fini della configurabilità di una sede effettiva occorre che nel luogo indicato abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi (v. sul punto, tra le altre, Cass. S.U. 2002 n. 8091, cit.; Cass. 2000 n. 10243; 2000 n. 9978; 1997 n. 497), avendo posto in rilievo che, mentre presso la nuova sede legale non esisteva altro che una targa, al contiguo civico n. 51 la ___ s.p.a. aveva continuato ad operare come per il passato. A seguito di tale accertamento, preso atto della impossibilità di eseguire la notifica presso la sede effettiva, la medesima Corte ha legittimamente ritenuto valida la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso il domicilio del legale rappresentante, indicato nell'atto da notificare. È, peraltro,evidente che ogni deduzione volta a sollecitare una diversa valutazione della documentazione prodotta ed un diverso giudizio circa l'effettività della sede a quell'indirizzo non è proponibile dinanzi a questa Corte: ritenuto;invero,che il fatto di cui il giudice di legittimità può avere cognizione diretta è solo quello che attiene all'attività processuale del giudice e delle parti, mentre non è al medesimo consentito, diversamente da quanto accade in tema di giurisdizione e di competenza, l'apprezzamento delle circostanze di fatto attinenti ai presupposti materiali dell'attività processuale o costituenti le componenti in cui si sostanziano rapporti o situazioni suscettibili di ripercuotersi nel processo, è agevole rilevare che l'accertamento della sede della persona giuridica, della convergenza o divergenza della sede legale rispetto a quella effettiva e della configurabilità di un determinato luogo come sede effettiva costituisce una indagine tipicamente di fatto (v. sul punto Cass. 1998 n. 2678; 1985 n. 3150; 1983 n. 7573). Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss., 1374 c.c., 31 bis e 32 l. n. 109 del 1994, 61 l. Reg. Puglia n. 27 del 1985, 10 l. n. 62 del 1953, anche in relazione alla sentenza della Corte Cost. n. 482 del 1995, motivazione insufficiente, contraddittoria e perplessa, si deduce che il richiamo contenuto nella clausola compromissoria alla normativa regionale in materia di arbitrato deve qualificarsi come rinvio non recettizio, così da dar luogo all'adeguamento della volontà negoziale alla normativa sopravvenuta; che gli artt. 31 bis e 32 della legge n. 109 del 1994, i quali hanno modificato le modalità di risoluzione delle controversie in materia di riserve relative ai lavori pubblici, eliminando tra l'altro la previsione di una composizione rigida del collegio arbitrale e sostituendo tale previsione con un mero rinvio alla disciplina codicistica, si configurano come norme di principio, che secondo la richiamata pronuncia n. 482 del 1995 della Corte Costituzionale si applicano direttamente ed immediatamente anche nell'ambito regionale, sino al recepimento dei principi stessi in nuove leggi regionali. Si precisa, al riguardo, che la motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata si risolve in una parziale analisi critica del lodo ed omette qualsiasi ricostruzione sistematica del quadro normativo di riferimento, in particolare non considerando che - come già osservato dagli arbitri - l'operatività dell'art. 32 della legge n. 109 del 1994 determina la inapplicabilità dell'art. 45 del d.p.r. n. 1063 del 1962 non in virtù di una sua abrogazione per incompatibilità, ma per il suo diverso ambito applicativo. Si osserva altresì che è stata erroneamente affermata la natura negoziale del rinvio alle disposizioni del d.p.r. n. 1063 del 1962, atteso che dette norme erano state richiamate in via mediata dalla legge regionale e che, pertanto, era necessario integrare il contenuto della clausola contrattuale con il diritto oggettivo, nei limiti della sua incidenza sulla materia contrattualmente regolata. Si rileva ancora che, erroneamente ritenendo che secondo le enunciazioni della sentenza n. 482 del 1995 della Corte Costituzionale incombe alle Regioni solo l'obbligo di adeguare la propria legislazione alla normativa statale eventualmente collidente e che la legislazione statale non può avere efficacia direttamente abrogatoria di una norma regionale, si è mancato di verificare se le norme di cui agli artt. 31 bis e 32 della legge quadro dettassero principi fondamentali in grado di incidere nella sfera della legislazione regionale e di abrogare le norme di essa in contrasto, secondo il disposto dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953. La complessa censura è infondata, ma la motivazione adottata dalla Corte di Appello richiede alcune rettifiche ed integrazioni. È innanzi tutto da ricordare in via generale che il principio secondo il quale il capitolato generale per le opere pubbliche ha valore normativo e vincolante soltanto per gli appalti stipulati dallo Stato, e non riguarda gli appalti stipulati da enti pubblici diversi, in relazione ai quali le sue previsioni, in quanto richiamate in contratto, costituiscono clausole negoziali operanti per volontà pattizia, trova deroga quando una specifica norma di legge prevede l'applicazione di detto capitolato anche agli appalti stipulati da enti diversi dallo Stato. Nella specie va rilevato che l'art. 52 della legge della Regione Puglia 16 maggio 1985 n. 27 dispone che all'esecuzione delle opere pubbliche o di pubblico interesse di cui alla stessa legge si applicano tra l'altro, per quanto in essa non previsto, le norme del capitolato generale di cui al d.p.r. n. 1063 del 1962, e che l'art. 61 della stessa legge disciplina al terzo comma la composizione del collegio arbitrale, prevedendo, con una disposizione che ricalca quella di cui all'art. 45 del d.p.r. n. 1063 del 1962, che ne facciano parte cinque membri, per ognuno dei quali indica la necessaria qualifica ed il sistema di nomina (è noto peraltro che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 33 del 1995 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detta disposizione, per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedeva che, tra i cinque componenti, uno fosse nominato dall'ente locale territoriale, diverso dalla regione, che fosse parte della controversia, e che a seguito di tale pronuncia la Regione Puglia con legge n. 38 del 1995 ha parzialmente modificato il sistema di designazione degli arbitri). Tale quadro normativo consente agevolmente di rilevare che la clausola compromissoria contenuta nel capitolato d'oneri, esaurendosi in un semplice richiamo alla legge regionale, non si sovrappone ad essa assumendo la funzione di fonte negoziale autonoma dell'arbitrato, ma si sostanzia in un mero riferimento con carattere ricognitivo alla fonte legale costituita dalla norma regionale speciale e dal capitolato generale, che pertanto si pone come unica fonte eteronoma dell'arbitrato stesso (v. sul punto Cass., 2001 n. 11177, concernente analoga fattispecie). Deve essere, pertanto, corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto capzioso il ritenere che la clausola in discorso non avesse natura pattizia. La suindicata individuazione della fonte dell'arbitrato rende necessario verificare l'incidenza della normativa statale sopravvenuta in tema di definizione per via arbitrale delle controversie concernenti i lavori pubblici sulla disciplina legale richiamata. È in proposito da precisare che il dato temporale di riferimento deve essere identificato nel momento della proposizione della domanda di accesso agli arbitri, e che pertanto non rilevano ai fini del decidere i successivi interventi del legislatore nazionale e di quello regionale, cui le parti hanno fatto ampio riferimento nei loro scritti difensivi, fino alla recente abrogazione, con la legge regionale n. 13 del 2001, della legge regionale in discorso: ciò vale a dire che occorre aver riguardo all'incidenza della legge quadro n. 109 del 1994, come modificata dal decreto legge n. 101 del 1995, convertito in legge n. 216 del 1995, sull'assetto normativo richiamato nell'art. 27 del capitolato d'oneri, tenendo conto che nel sistema dei rapporti tra legislazione statale e regionale - ovviamente con riferimento alle competenze legislative delineate nel testo originario dell'art. 117 Cost. - i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato costituiscono, secondo il precetto costituzionale, lo specifico limite di legittimità del potere di normazione spettante alle regioni ad autonomia ordinaria e che il sopravvenire nelle leggi statali di principi siffatti comporta, nei casi di accertata e diretta incompatibilità tra le leggi regionali e quelle statali, l'abrogazione delle prime ai sensi dell'art. 10 della legge n. 62 del 1953. Come è noto, la legge n. 109 del 1994 all'art. 1 comma 2 ha disposto che per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale le disposizioni contenute nella legge stessa costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. È noto, altresì, che il decreto legge n. 101 del 1995, convertito, con modificazioni, in legge n. 216 del 1995, ha modificato la disciplina dell'arbitrato, introducendo con l'art. 31 bis norme acceleratorie per la definizione del contenzioso e formulando un nuovo testo dell'art. 32, il cui primo comma dispone che, ove non si proceda all'accordo bonario previsto nell'articolo precedente e l'affidatario confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo 8^ del libro quarto del codice di procedura civile. È, inoltre, da ricordare che la sentenza del giudice della legittimità delle leggi n. 482 del 1995, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 della legge n. 109 del 1994 nella parte in cui, come già ricordato, disponeva costituire norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato le disposizioni della presente legge, anziché solo principi desumibili dalle disposizioni della presente legge, ha rilevato, richiamando il proprio consolidato orientamento, che l'autoqualificazione normativa non è determinante per ritenere che le singole disposizioni integrino effettivamente norme fondamentali di riforma economico-sociale o principi della legislazione dello Stato, occorrendo sempre aver riguardo al carattere effettivamente sostanziale delle norme cui il legislatore attribuisce tali qualificazioni, ed ha precisato che nel quadro di una incisiva riforma, quale è quella relativa ai lavori pubblici, che riunisce in unico contesto l'enunciazione di principi e la loro articolazione attuativa con normativa di dettaglio, costituiscono norme fondamentali di riforma economico sociale e principi della legislazione dello Stato soltanto i nuclei essenziali del contenuto normativo che quelle disposizioni esprimono, per i principi enunciati o da esse desumibili. Il giudice della legittimità delle leggi ha quindi, affidato all'opera dell'interprete l'individuazione, all'interno di detto corpo normativo, dei principi richiamati dall'art. 117 Cost.. Nella specie,ritiene il Collegio che il quesito se nella legge quadro siano espressi, in relazione alla definizione delle controversie per via arbitrale, principi fondamentali - nel senso innanzi precisato - tali da determinare l'abrogazione automatica della norma regionale in esame debba essere risolto negativamente. Non è in discussione il principio di non obbligatorietà dell'arbitrato, atteso che a seguito della nota pronunzia della Corte Costituzionale n. 152 del 1996, la quale ha restituito con effetti ex tunc a ciascuna delle parti la facoltà di declinare la competenza arbitrale e di adire il giudice ordinario, la facoltatività costituisce principio fondamentale in tema di definizione arbitrale delle controversie, applicabile anche con riferimento alla disciplina in esame, non sussistendo ragioni di inconciliabilità del principio stesso con la predefinizione normativa della composizione del collegio (peraltro, nella specie, non vi è contrasto tra le parti circa la devoluzione della controversia ad arbitri). Nè viene in rilievo il principio di imparzialità degli arbitri, in quanto la norma regionale riconosce il potere di partecipare alla loro nomina ad entrambe le parti del rapporto. Le divergenze riguardarne piuttosto la composizione del collegio - comunque prevista anche in sede regionale in numero dispari, in conformità con il dettato dell'art. 809 comma 1^ c.p.c. - e le modalità di designazione dei suoi componenti, ossia profili normativi che non incidono sul nucleo essenziale della materia dei lavori pubblici (tanto che sono stati profondamente modificati dalla successiva legge statale n. 415 del 1998): essi non appaiono, invero, diretti a realizzare in tale settore un interesse unitario che richieda attuazione su tutto il territorio nazionale, così da produrre effetti di vincolo assoluto e generalizzato all'esplicazione della competenza legislativa delle Regioni, e devono considerarsi quindi privi di efficacia direttamente abrogante la richiamata norma regionale. Correttamente, pertanto la sentenza impugnata ha ritenuto che gli arbitri nominati secondo le previsioni del codice di rito, e non secondo la legge all'epoca applicabile, fossero privi di potestas iudicandi Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., 810 c.p.c., 31 bis e 32 della l. n. 109 del 1994, motivazione omessa, comunque insufficiente e perplessa, si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare il comportamento della Regione nel contesto della concreta applicazione della clausola compromissoria, non considerando che con il nominare l'arbitro di propria competenza e con l'associarsi alla richiesta dell'altra parte al presidente del Tribunale di Bari di nomina del terzo arbitro essa aveva consentito al superamento della clausola stessa, e che d'altro canto, la riserva dalla medesima espressa nella delibera di nomina doveva considerarsi irrilevante, stante la sua incompatibilità con la decisione di designare il proprio arbitro e di associarsi alla richiesta avversaria. Il motivo è inammissibile. Ritenuto invero, in forza delle argomentazioni svolte con riferimento al secondo motivo, che la composizione del collegio arbitrale trovava la propria disciplina nell'art. 61 comma 3 della legge regionale n. 27 del 1985, appare evidente che ogni indagine e valutazione in ordine al comportamento della Regione, asseritamene adesivo ad una diversa composizione del collegio arbitratela del tutto irrilevante ai fini del decidere, così che la ricorrente deve considerarsi priva di interesse a censurare sul punto la sentenza impugnata. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 15.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 27 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2004
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