Assegno alimentare
Art. 51 c.c. - Assegno alimentare a favore del coniuge dell`assente
Il coniuge dell`assente, oltre ciò che gli spetta per effetto del regime patrimoniale dei coniugi e per titolo di successione, può ottenere dal tribunale, in caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi secondo le condizioni della famiglia e l`entità del patrimonio dell`assente.
Sentenza della corte di cassazione
sul ricorso proposto da ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS - in persona del Presidente pro-tempore elettivamente domiciliato in Roma - Via della Frezza 17 presso gli Avv.ti Pasquale Vario, Giorgio Starnoni, Fabrizio Ausenda che lo rappresentano e difendono per procura speciale in calce al ricorso; Ricorrente contro ANGELA, elettivamente domiciliata in Roma Via del Corso 300 presso l'Avv. Franco Giove che unitamente all'Avv. Mario Benedetti lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso; Controricorrente per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di in data 1-6-88 Dep. il 23.6.88 (R.G. n. 43-88); udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 4.6.91 la relazione della causa svolta dal Cons. Rel. Dott. Micali; udito il P.M. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Lo Cascio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'I.N.P.S. propone ricorso per cassazione nei confronti di Angela per violazione dell'art. 84, 2 comma, 100 e 101 cpc, oltre che per vizio di motivazione, deducendo che la Corte di Appello di aveva errato; 1) nell'aver ritenuto che il suo difensore, munito di mandato ad litem con potere di transigere e di conciliare, poteva disporre del suo diritto in contesa mediante riconoscimento sostanziale della pretesa fatta valere dalla controparte, con l'indicazione di quanto spettante ad essa a titolo di assegno alimentare ragguagliato all'importo della pensione di reversibilità calcolata su quella spettante al marito di cui veniva dichiarata l'assenza; 2) nel non aver considerato che esso non poteva esser considerato legittimato passivo al giudizio, dal momento che l'assegno alimentare in favore dell'attrice dev'esser disposto erga omnes, secondo quanto previsto dall'art. 51 cc. L'attrice resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato sotto entrambi gli aspetti. La Corte di appello, infatti, con motivazione adeguata e sufficiente nonché priva di vizi logici e giuridici, ha dato compiuta ragione della decisione adottata avendo interpretato la norma di cui all'art. 84, 2 comma, cpc, che dispone che il difensore non può compiere in ogni caso atti che importano disposizione del diritto in contesa, nel senso che spetta pur sempre a quest'ultimo adottare la linea difensiva più consona agl'interessi della parte patrocinata, secondo la giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata nel senso che: "la procura alle liti, pur non conferendo al procuratore la facoltà di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa (quali la transazione, la confessione e la rinunzia), lo abilita, però, per la discrezionalità tecnica che gli spetta nell'impostare la lite, a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato" (cfr, per tutte, sent. n. 1743 del 14-3-86). Tale motivo del ricorso, pertanto è infondato e dev'essere rigettato. Per quanto riguarda la seconda censura concernente la negata legittimazione passiva al giudizio da parte dell'I.N.P.S. deve rilevarsi che essa è inammissibile, dal momento che non è stata sollevata nel corso dei giudizi di merito. Trattasi, infatti, di un'eccezione in senso proprio che, come tale, non è rilevabile d'ufficio, onde non può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte già orientata nel senso che: "concretandosi il controllo di legittimità nella revisione della pronunzia di merito in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle ragioni di diritto prospettate e vagliate, resta precluso in cassazione l'esame di questioni giuridiche nuove, le quali non siano rilevabili d'ufficio e non si risolvano in censure a principi di diritto enunziati ed applicati, per modo da potersi comprendere nell'ambito del dibattimento" (cfr, per tutte, sent. n. 723 del 15-3-71). Questa Corte, tuttavia, volendo assolvere egualmente al compito di nomofilachia che è istituzionalmente affidato ad essa, deve rilevare che la legittimazione passiva al giudizio da parte dell'I.N.P.S. dev'esser ritenuto sussistente sotto il profilo specifico dell'interesse a contraddire, ex art. 100 cpc, dal momento che nelle azioni di accertamento (come la presente, sottesa alla dichiarazione di assenza del marito dell'attrice ed al regolamento interinale del patrimonio dello scomparso con riguardo ai diritti del coniuge anche nei confronti dei terzi, quale l'I.N.P.S.) è principio consolidato di diritto, secondo la giurisprudenza reiterata di questa Corte (cfr, per tutte, inizialmente, sent. n. 910 del 26-3-54), che: "l'interesse che condiziona l'esercizio dell'azione (da non confondersi con quello che forma il contenuto del diritto soggettivo ed il cui conseguimento si tende a raggiungere con l'esperimento dell'azione) postula il bisogno di conseguire il vantaggio tutelato dalla legge a mezzo degli organi giurisdizionali dello Stato, senza il cui intervento il titolare di un diritto soffrirebbe danno: il che può verificarsi non soltanto nel caso che il diritto sia stato violato (azione di condanna), ma anche quando esista una situazione giuridica obbiettivamente incerta (azione di accertamento)". Or l'interesse a contraddire è, ovviamente, speculare all'interesse ad agire, per cui l'I.N.P.S. ha nel presente giudizio lo stesso interesse che ha l'attrice ad eliminare ogni stato d'incertezza per quanto concerne l'accertamento dello stato di diritto in ordine a quanto spettantele, come assegno personale, oltre che quale coniuge curatrice del patrimonio dello scomparso. L'I.N.P.S., quindi, rimane giurisdizionalmente interessato alla ripartizione della pensione spettante all'assente dovendo esso distinguere tra quota accantonata, quale trattamento pensionistico diretto, e quota pagata al coniuge a titolo di pensione di reversibilità. Da quanto fin qui esposto consegue che il ricorso è infondato e dev'essere rigettato, onde l'istituto ricorrente dev'essere condannato a pagare in favore della resistente le spese del presente giudizio che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l'I.N.P.S. a pagare in favore della resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in L. 25.000 oltre L. 1.500.000 per onorario di avvocato. Roma 4-6-91.
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