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Nullità del nuovo matrimonio

    

Art. 68 Nullità del nuovo matrimonio



Il matrimonio contratto a norma dell`art. 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la morte presunta ritorni o ne sia accertata l`esistenza.
Sono salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo (128).
La nullità non può essere pronunziata nel caso in cui è accertata la morte, anche se avvenuta in una data posteriore a quella del matrimonio.

Sentenza della Cassazione
sul ricorso proposto
da
___ ASSUNTA, ___ ALVARO E ___ GUALTIERO, tutti res. in Roma ed ivi elett. dom.ti in via Zara, 16 c-o l'avv. Giacinto Maffuccini che li rapp. e difende giusta delega in calce al ric..
Ricorrenti
contro
___ VITTORIA ved. ___, elett. dom.ta in Roma, via Arenula, 41 c-o l'avv. Mario Zaccagnini che la rapp. e difende, unitamente all'avv. Angelo Pasino, giusta delega a margine c-ric..
Controricorrente
Avverso la sentenza della C. A. di Roma del 22.9.1986. Sono presenti per il res. l'avv. Zaccagnini.
Il Cons. Borruso svolge la relazione.
La difesa del res. chiede il rigetto.
Il P.M. Dott. Zema conclude per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 18 novembre 1925 in ___ ___, allora facente parte del territorio italiano, si univano in matrimonio civile (dopo aver celebrato quello religioso il 4 novembre precedente) Pietro Giovanni ___, nato nel 1901, e Vittoria ___ nata nel 1907, entrambi italiani e nativi nell'Istria.
Come risulta da una sentenza ecclesiastica allegata agli atti di causa, la coppia andò a vivere in Africa. Nel 1939 il marito ritornò in Italia, mentre la moglie rimase in Etiopia. Da allora parte che non si videro ne' sentirono più.
Il 26 maggio 1944 il ___ si presento avanti al Pretore di Roma con cinque testimoni, i quali dichiararono che egli, dopo essersi sposato 19 anni prima con da "defunta" ___, non aveva più contratto matrimonio ne' civile, ne' religioso, ne' in Italia, ne' all'estero e che nessuno degli impedimenti di cui agli art.li 85, 86, 87, 88, 89 cod. civ. si opponeva ad un suo matrimonio. L'atto notorio si chiudeva così: "Il presente in luogo del certificato di eseguite pubblicazioni che non si può avere dal Comune di origine per le attuali contingenze".
Valendosi di tale atto notorio, il 10 giugno '44 il ___ si univa in matrimonio concordatario, in una chiesa di Roma, con Assunta ___, nata nel 1922. Il matrimonio veniva regolarmente trascritto e da esso nascevano due figli, Gualtiero ___ nel 1945 e Alvaro ___ nel 1947.
Nel 1962 Pietro Giovanni ___ improvvisamente moriva. Nel 1980 la ___, - che non era morta e che era tornata in Italia dopo la morte del marito -, conveniva avanti al Tribunale di Roma la ___ per sentir pronunziare l'annullamento della trascrizione del secondo matrimonio (concordatario) celebrato a Roma il 10 giugno '44 tra suo marito e la ___.
La ___, costituitasi, opponeva - per quel che qui puo' ancora interessare - che:
a) il ___ si era risposato nel '44 nella convinzione che la sua prima moglie fosse morta in Africa a causa delle note vicende belliche e in tale convinzione era deceduto nel '62;
b) il primo matrimonio del ___ doveva considerarsi sciolto ai sensi dell'art. 65 cod. civ. per effetto della morte presunta della ___;
c) comunque la trascrizione di tale suo 2 matrimonio era perfettamente valida, avendo ad essa proceduto il competente ufficiale di stato civile in forza dell'art. 3 del R.D.L. 30 marzo 1944 n. 94 che cosi' recita: "Se per cause dipendenti dallo stato di guerra, il matrimonio sia stato celebrato senza la prescritta pubblicazione, ne' di essa sia stata autorizzata la dispensa e non sia possibile richiedere i documenti prescritti a norma della l. 27 luglio (NDR: cosi' nel testo) 1929 n. 847, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla trascrizione del matrimonio soltanto sulla base di atto notorio".
Integrato il contraddittorio nei confronti dei figli del ___ Gualtiero ed Alvaro, il Tribunale di Roma, con sentenza del 1984, dichiarava la nullità della trascrizione del 2 matrimonio del ___ ai sensi degli art.li 12 e 16 della l. 27 maggio 1929 n. 847, rilevando, tra l'altro, che non vi era prova alcuna che mai fosse stata dichiarata la morte presunta della ___.
I convenuti proponevano gravame, ma la Corte d'Appello di Roma, con sentenza dep. il 22 sett. '86, confermava la decisione di 1 grado aggiungendo ai rilievi gia' fatti dal Tribunale, che le risultanze dell'atto notorio del 26 maggio '44 (da cui emergeva peraltro, solo incidentalmente la morte della 1 moglie) non rendevano contestabile la persistente validita' del 1 matrimonio del ___, essendo "invero manifestamente aberrante far discendere, come pretendeva la ___, da un atto notorio non veritiero la invalidità di un precedente vincolo matrimoniale, soprattutto quando, come nella specie, la non verità del decesso del 1? coniuge sia dimostrata dal fatto inoppugnabile della sua esistenza in vita". Avverso la summenzionata sentenza, notificata il 31 ottobre '86, la ___ e i ___ hanno proposto ricorso per cassazione (notificato il 12 dicembre '86 e depositato il 20 successivo) in base ad un unico motivo.
Resiste con controricorso la ___ per chiedere la reiezione del ricorso avversario perche' in___to.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto dare atto che alla odierna udienza non e' comparso il difensore dei ricorrenti e che l'ufficiale giudiziario, recatosi a notificare il 25 luglio '90 l'avviso di fissazione di udienza per la data odierna al loro domiciliatario (avv. Giacinto Maffuccini, via Zara 16 Roma), ha avuto notizia della sua morte. Cio', a parere del Collegio, sollevava la Cancellera di questa Corte da ogni altro adempimento perché il procedimento di cassazione, essendo dominato dall'impulso d'ufficio, non è suscettibile di interruzione per il verificarsi di uno degli eventi di cui agli art.li 299, 300 e 301 c.p.c. (concernente quest'ultimo la morte del difensore; vedi, in proposito Cass. sent. 5128 del 77 e anche 3437 del 76).
A ciò devesi aggiungere che, come già ritenuto da questa Corte con la sent. n. 488 dell'80, nel processo per cassazione le parti stanno sì in giudizio col ministero di un nuovo avvocato iscritto nell'albo speciale e munito di procura, ma egli non diventa per ciò solo il destinatario delle notificazioni e delle comunicazioni, essendo a tal fine richiesta una specifica elezione di domicilio (art. 366, comma 2 c.p.c.).
Conseguentemente, non risultando aver la parte provveduto a comunicare in Cancelleria la sostituzione del domiciliatario defunto, la morte di quest'ultimo rende superflua ogni altra incombenza, non avendo una eventuale notifica direttamente alla parte presso la Cancelleria della Corte di Cassazione (che la norma sopracitata prescrive solo quando il ricorrente non abbia eletto domicilio in Roma: e, nella specie, invece, lo aveva eletto) alcuna presumibile idoneità ad informare l'interessato della morte del suo difensore. Quest'ultimo evento, pertanto, si pone, in questo caso, come un rischio che il sistema addossa alla parte e che non sembra provocare una questione di sospetta illegittimità costituzionale del sistema stesso sotto il profilo della violazione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.) in quanto, avanti alla Corte di Cassazione, la prospettazione delle ragioni del ricorrente è affidata per intero all'atto scritto del ricorso, sicché la discussione orale in udienza non ha per lui che un valore complementare.
Con l'unico motivo di ricorso la ___ e i ___ denunziano la violazione degli art.li 12 e 16 della l. 29 (NDR: così nel testo) maggio 1929 n. 847 in relaz. agli art.li 58 e 65 cod. civ. e 3 segg. del R.D. L. 30 marzo 1944 n. 94, sostenendo che, - poiché all'epoca del 2 matrimonio di Pietro ___ una dichiarazione giudiziale di morte presunta della sua 1 moglie non si poteva avere per le note vicende belliche (1944), sicché egli fu costretto, per documentare il proprio convincimento che la moglie fosse da ritenersi morta, a valersi, in luogo di una sentenza di morte presunta, di un semplice atto notorio come gli consentiva il R.D.L. 30 marzo '44 sopracitato, - la trascrizione del suo 2 matrimonio avrebbe dovuto considerarsi perfettamente valida (nonostante la permanenza in vita della 1 moglie) perche' effettuata nella piena osservanza delle leggi dell'epoca, totalmente ignorate dai giudici di meito quantunque più volte invocate dai ricorrenti in tutto il corso del giudizio. Il motivo è in___to, in quanto - ammesso e non concesso che in tempo di guerra all'atto notorio "de quo" potesse attribuirsi il valore equipollente di una sentenza di morte presunta della prima moglie - il nuovo matrimonio del marito deve essere considerato nullo qualora sia accertata l'esistenza della presunta morta, come inequivocabilmente prescrive l'art. 68 cod. civ.. Detta norma, in tal caso, fa soltanto "salvi gli effetti civili del matrimonio dichiarato nullo": disposizione questa che, integrandosi con quella di cui all'art. 128 st. cod. sul matrimonio putativo, consente, ricorrendo il requisito della buona fede, la produzione degli effetti del matrimonio valido fino alla sentenza che pronuncia la nullità. Tale normativa armonizza perfettamente con quanto disposto dall'art. 16 della l. 27 maggio 1929 n. 847 in relazione al matrimonio concordatario, articolo secondo cui "la trascrizione del matrimonio può essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge".
Ed è appena il caso di aggiungere che il n. 1 del menzionato art. 12 contempla esattamente il caso che "anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato": circostanza questa che, nella specie, appare assolutamente pacifica.
Le particolarità della vicenda esaminata fanno ritenere sussistenti giusti motivi per l'integrale compensazione tr le parti delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1 Sezione Civile l'8 ottobre '90.

 
 
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