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Affinità

    

 

Art. 78 Affinità

L`affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell`altro coniuge.
Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d`uno dei due coniugi, egli è affine dell`altro coniuge.
L`affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati (434). Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all`art. 87, n.4.

Massime della Cassazione

In materia di diritto al subentro nell'assegnazione di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica in caso di morte dell'assegnatario, la posizione dei figli di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 15 della legge Regione Veneto 12 dicembre 1984 n. 60 (abrogata dalla successiva legge regionale 20 marzo 1990 n. 19), si distingue, al pari di quella di tutti i componenti del nucleo familiare indicati dall'art. 2 secondo comma (coniuge, "figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi", affiliati) da quella dei soggetti che ai sensi della stessa disposizione "fanno altresì parte del nucleo" (convivente "more uxorio", ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado), o "possono essere considerati componenti del nucleo familiare" anche se non legati da vincoli di parentela o affinità, in relazione alla stabilità della convivenza e alla sua finalizzazione alla reciproca assistenza. Infatti per i componenti del nucleo familiare in senso stretto l'unica condizione posta al diritto alla successione nel rapporto è quella della loro convivenza con l'assegnatario deceduto al momento della sua morte - senza che possa al riguardo distinguersi la posizione del figlio che abbia ripreso la convivenza dopo un periodo di interruzione -, mentre il requisito della stabile convivenza da almeno due anni (anagraficamente comprovata) e la procedura d'attribuzione di rilevanza all'ampliamento del nucleo familiare prevista dall'art. 16 riguardano solo i soggetti estranei al nucleo familiare originario e non riconducibili alla nozione di "accrescimento naturale" (allusiva alla posizione dei figli - legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi).

Affinità
LA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NON DETERMINA LA CADUCAZIONE DEL VINCOLO DI AFFINITA FRA UN CONIUGE ED I PARENTI DELL'ALTRO CONIUGE, ATTESO CHE IL VENIRE MENO DI TALE VINCOLO E PREVISTO DALL'ART 78 TERZO COMMA COD CIV SOLO NELLA DIVERSA IPOTESI DI DECLARATORIA DELLA NULLITA DEL MATRIMONIO, E CIOE, DELLA SUA INVALIDITA ORIGINARIA; E CORRELATIVAMENTE NON FA VENIR MENO L'OBBLIGO ALIMENTARE TRA AFFINI, CHE RESTA DISCIPLINATO DALLO ART 434 COD CIV. PERTANTO, LA PRONUNCIA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO O DI CESSAZIONE DEI SUOI EFFETTI CIVILI, MENTRE DETERMINA LA CADUCAZIONE DELL'OBBLIGO ALIMENTARE TRA GLI AFFINI SOLO OVE L'AVENTE DIRITTO PASSI A NUOVE NOZZE E SE NON SIANO VIVI I FIGLI NATI DAL MATRIMONIO O LORO DISCENDENTI, PERALTRO PUO GIUSTIFICARE SOLTANTO UNA RICHIESTA DI REVISIONE DELL'OBBLIGO MEDESIMO, OVE ESSA SENTENZA SI TRADUCA, ANCHE IN RELAZIONE ALLE STATUIZIONI PATRIMONIALI CONSEGUENZIALI AL DIVORZIO, IN UN MUTAMENTO DELLA SITUAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI ELEMENTI SIANO STATI RICONOSCIUTI E LIQUIDATI.

 

 
 
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