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Distanze per gli alberi

Art. 892 Distanze per gli alberi

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:
l) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.
La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell`albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.
Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Sentenza della Corte di Cassazione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10 settembre ________, quest'ultima anche quale legale rappresentante del figlio minore ________, premesso che erano proprietari di un terreno sito in agro di ________ sul quale erano radicate diciotto piante di ulivo di proprietà separata di _________, in forza di atto per notar __________.
e che detto terreno era divenuto suolo edificatorio, chiedevano al Tribunale di _________ l'accertamento della portata e dei limiti del diritto di superficie arborea del ________. Assumendo, poi, che la non applicabilità della normativa di cui all'art. 956 cod. civ. alle situazioni sorte prima del 1942 contrastava con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, chiedevano anche che, quantificato il valore delle piante, venisse corrisposto al Tarsia il relativo importo con liberazione del fondo dalle stesse, instando per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunciasse sulla legittimità della normativa predetta.
Il Tribunale, ritenuta la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio. Con ordinanza n. 598 del 12 - 31 maggio 1988 la Corte Costituzionale dichiarava la manifesta inammissibilità della questione in considerazione del fatto che la sopravvivenza dei diritti superficiari anteriori all'entrata in vigore del codice civile vigente ha la sua razionale giustificazione nell'intento del legislatore di limitare l'effetto della innovazione introdotta non incidendo sui rapporti già esistenti, in ossequio al principio della salvezza dei diritti quesiti, e che non potevano sindacarsi le scelte discrezionali riservate al legislatore.
Proseguito il giudizio, gli attori limitavano la domanda alla sola richiesta di declaratoria del limite del diritto del Tarsia alla conservazione ed allo sfruttamento delle piante di ulivo, senza compromissione dello ius aedificandi dei proprietari del terreno. All'esito il tribunale, con sentenza del 16 novembre 1990. dichiarava che il diritto di proprietà del Tarsia sulle diciotto piante d'ulivo radicate nel terreno di proprietà degli attori era limitato alla conservazione ed allo sfruttamento delle piante stesse, e non poteva ostacolare lo ius aedificandi degli attori nel rispetto delle distanze legali e della normativa urbanistica e sismica vigente.
Avendo il Tarsia proposto impugnazione, gli appellati resistevano al gravame.
Nel frattempo, in data 13 aprile 1987, Angelo Tarsia proponeva ricorso al Pretore di Oriolo esponendo che i proprietari del terreno in questione avevano dato inizio a lavori di scavo per la costruzione di un fabbricato, durante i quali erano state recise alcune radici delle sue piante di ulivo, e quindi chiedeva, sul presupposto che la costruzione dell'edificio avrebbe provocato gravi danni all'uliveto, che fosse disposta la sospensione dei lavori, la demolizione di quanto già costruito e il ripristino dello stato dei luoghi.
Costituitosi Pietro Liguori. per sè e per gli altri proprietari del suolo, il pretore respingeva la domanda e, dopo l'espletamento di consulenza tecnica, confermava l'ordinanza di rigetto del 16 giugno 1987.
Con altro ricorso dell'11 gennaio 1988 il Tarsia, premesso che i proprietari del suolo avevano gettato le fondamenta ed elevato dei pilastri dell'erigendo fabbricato e che. per la vicinanza delle chiome degli ulivi, tali opere ledevano il suo diritto di superficie, chiedeva la sospensione dell'opera e la demolizione di quanto costruito. Con un terzo ricorso presentato in data 13 giugno 1988 il Tarsia, premesso che i proprietari del suolo avevano dato inizio a lavori di scavo per la costruzione della fognatura da allacciare all'erigendo fabbricato, e che detto scavo era stato eseguito a pochissima distanza dal tronco di alcuni alberi di ulivo e sotto la loro chioma, compromettendone la vegetazione per essere state recise molte radici, chiedeva la sospensione dei lavori e la demolizione di quanto era stato realizzato. Il Pretore di Trebisacce, designato dal Presidente del Tribunale di Castrovillari in sostituzione del vice Pretore di Oriolo, astenutosi dalla trattazione della controversia, disponeva la riunione delle tre cause, e con ordinanza del 29 settembre 1988 ordinava la sospensione di tutti i lavori di edificazione, dietro versamento di una cauzione di L. 2.000.000 da parte del Tarsia, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale di Castrovillari per il merito.
Riassunta la causa da parte dei proprietari del terreno, che chiedevano il la revoca dell'ordinanza di sospensione dei lavori ed il risarcimento dei danni subiti per effetto della stessa, mentre il Tarsia chiedeva raccoglimento delle sue domande di demolizione delle opere edilizie eseguite e di risarcimento dei danni causati all'uliveto, il tribunale, eseguita una ispezione giudiziale con l'assistenza di un c.t.u. e acquisita una duplice relazione peritale dallo stesso, con sentenza del 2 dicembre 1989 rigettava tutte le domande proposte dal Tarsia e revocava l'ordinanza del Pretore di Trebisacce del 29 settembre 1989 e di quelle successive emesse durante la causa e rigettava le domande di risarcimento danni proposte da Pietro Liguori in proprio e quale procuratore degli altri proprietari del terreno, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Proponeva appello Pietro Liguori, in proprio e quale procuratore di Rita e Riccardo Liguori e Maria Giuseppa Meo. chiedendo l'accoglimento della domanda di risarcimento danni, anche a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. con eventuale liquidazione equitativa o in separata sede, e proponeva contestualmente istanza ex art. 700 c.p.c. volta ad ottenere l'autorizzazione a compiere opere di protezione muraria al fabbricato per evitare ulteriori danni derivabili dagli agenti atmosferici durante la sospensione dei lavori.
Il Tarsia si costituiva contestando ogni avverso dedotto e proponeva appello incidentale chiedendo che venisse disposta, ex art. 691 c.p.c. la rimozione delle opere eseguite sul fabbricato in data successiva alla emissione dell'ordinanza di sospensione dei lavori del pretore, ma il Consigliere istruttore, con ordinanza del 3 settembre 1990, respingeva le istanze proposte da entrambe le parti. Intanto il Tarsia aveva impugnato con distinto atto la stessa sentenza, chiedendone la riforma con accoglimento di tutte le sue originarie domande.
La Corte di appello di Catanzaro. ritenuta la connessione oggettiva e soggettiva fra tutti e tre i procedimenti, ne disponeva la riunione e successivamente, ritenuta la necessità di una consulenza tecnica, nominava consulente il Dr. Luigi Platì. Dopo il deposito della relazione il collegio, in sede di decisione, riteneva necessario un supplemento di perizia, affidandone l'incarico all'ing. Severini.
Quindi la Corte adita, con sentenza del 17 giugno 1998, rigettata ogni altra impugnazione, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dal Tarsia condannava Pietro Liguori, in proprio e nella qualità, al risarcimento dei danni sino allora prodotti annualmente al Tarsia nonché, per capitalizzazione. di quelli relativi alla perdita del reddito futuro.
La corte di appello, per quanto ancora qui interessa, premesso che l'esistenza di un diritto di superficie arborea a favore del Tarsia su una parte del fondo non impediva l'esplicazione di tutte le facoltà spettanti ai proprietari sulla restante parte, compreso il diritto di edificare, e che andava quindi solo regolato il concorrente esercizio dei due diritti in modo che l'uno non comprimesse l'altro. rilevava che occorreva accertare se i fabbricati in corso di edificazione influissero negativamente, ed in che misura, sulla coltivazione, conservazione e fruttificazione delle piante di ulivo. In proposito, mentre la c.t.u. espletata in primo grado aveva escluso l'esistenza di veri e propri danni, quelle espletate in grado di appello avevano evidenziato invece che i fabbricati in costruzione avevano sottratto sole ed aria alle piante, determinando una maggiore difficoltà di coltivazione, con il dimezzamento definitivo della fruttificazione. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza Annina Fiordelisi ed i germani Vincenzo, Rosina Assunta e Franco Tarsia, eredi di Vincenzo Tarsia intanto deceduto, in base a quattro motivi di ricorso, al quale resiste con controricorso Pietro Liguori, in proprio e quale procuratore di Rita e Riccardo Liguori e di Maria Giuseppa Meo, il quale ha anche proposto ricorso incidentale articolato in due motivi.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente disporre la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la stessa sentenza, ed esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dal controricorrente con la memoria del 4 dicembre 2001, sul presupposto che lo stesso non indicherebbe le norme di diritto su cui si fondano le censure.
L'eccezione è infondata poiché, anche se alcuni dei motivi (in particolare, il primo ed il terzo) effettivamente non indicano esplicitamente le norme che si assumono essere state violate, tuttavia dal contesto di ciascun motivo risulta abbastanza chiaramente quali siano le violazioni di legge che si intende denunziare.
1.a- Con il primo motivo i ricorrenti principali denunziano l'errore di diritto del giudice di merito per essersi la corte di appello limitata, dopo il giusto riconoscimento del loro diritto di superficie e del diritto di proprietà della controparte, a disporre solo il risarcimento del danno in loro favore, consentendo che le opere murarie realizzate dai Liguori continuino ad insistere sul terreno dei medesimi, protraendo la lesione del loro diritto di superficiari.
2.a - Gli stessi ricorrenti denunziano poi la violazione dell'art. 112 c.p.c. lamentando che la corte di appello non abbia tenuto conto che la costituzione del diritto di superficie comporta automaticamente una limitazione del godimento del terreno da parte del proprietario, il quale è tenuto a garantire al titolare del diritto di superficie tutte quelle utilità che il terreno può dargli. Pertanto la corte, una volta accertato che gli ulivi avevano subito un dimezzamento della produttività, avrebbe dovuto accogliere la domanda del Tarsia di demolizione del fabbricato, o almeno di quella parte dello stesso suscettibile di arrecare danno alle piante.
Il giudice di appello si era invece limitato a stabilire un risarcimento del danno, anche per il futuro, andando in tale modo ultra petitum. poiché il Tarsia aveva chiesto solo il risarcimento dei danni già subiti.
3.a - Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunziano la carenza di motivazione, rilevando che la corte di appello, dopo avere riconosciuto la definitività della compressione del diritto di superficie a causa delle costruzioni, non hanno spiegato perché la stessa, anziché comportare la riduzione in pristino, desse invece luogo al mero risarcimento del danno, limitandosi ad affermare contraddittoriamente la coesistenza ed autonomia dei due diritti, di proprietà e di superficie.
4.a - Infine, con l'ultimo motivo, gli stessi ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 277 c.p.c. per omessa pronuncia su alcuni punti della controversia, ed in particolare sul ricorso per denunzia di nuova opera e quindi sulla richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla costruzione della rete fognante e di rimozione della relativa condotta. Così pure, secondo i ricorrenti, la corte avrebbe omesso di pronunziarsi in merito alla ulteriore lesione del loro diritto di superficiari conseguente alla costruzione dei parcheggi che, ancorché spostati, per effetto di una variante dell'originario progetto edificatorio, non erano stati eliminati. 1.b - Con il primo motivo del ricorso incidentale i Liguori e la Meo denunziano la violazione dell'art. 448 cod. civ. del 1865 e degli artt. 832, 892. 956 e 2043 c.c., per non avere la corte considerato, dopo avere riconosciuto la legittimità della loro edificazione, che la costruzione era soggetta solo al rispetto delle distanze dagli alberi, cioè delle distanze stabilite dall'art. 892 c.c.. E poiché l'intero fronte dell'edificio in nessun punto dista meno dei tre metri richiesti per gli alberi di alto fusto (sebbene per gli ulivi sia sufficiente una distanza minima di m. 1,50), la domanda di controparte sarebbe infondata, poiché da una condotta lecita non può derivare alcuna pronunzia di condanna, ne' risarcitoria ne' demolitoria.
2.b - I ricorrenti incidentali denunziano poi la violazione degli artt. 1171 c.c. e 688, 689, 96 c.p.c., per avere la corte di appello rigettato le loro domande di risarcimento dei danni derivanti dall'avere il Tarsia chiesto (ed ottenuto) un provvedimento illegittimo di sospensione dei lavori di edificazione, dopo che una prima domanda cautelare era stata disattesa, in relazione alla semplice costruzione di una suoletta di balcone. La sospensione non avrebbe potuto essere chiesta poiché la fase cautelare si era esaurita con la prima richiesta di sospensione, disattesa dal pretore, e poiché la seconda richiesta riguardava solo la costruzione di un balcone, non avrebbe potuto comunque essere chiesta la sospensione della costruzione dell'intero fabbricato. Per ragioni logico - sistematiche va esaminato prima il ricorso incidentale, il cui primo motivo risulta fondato.
Effettivamente la corte di appello, partendo dalla constatazione che non vi era alcuna ragione di negare la coesistenza, sul terreno in questione, dei diritti delle parti in causa, vale a dire quello di proprietà dei Liguori - Meo (come tale comprensivo del diritto di edificare) e quello di superficie arborea del Tarsia, e dopo avere rilevato che tali diritti dovevano tuttavia contemperarsi, in modo che l'uno non sopprimesse o comprimesse l'altro, ha poi, con una sorta di salto logico, affermato che il punto decisivo della controversia era quello di stabilire se le costruzioni in corso sulla parte di terreno dei Liguori - Meo libera da vincoli influissero negativamente sulla coltura, conservazione e fruttificazione delle piante di ulivo insistenti sulla parte di terreno gravato dal diritto di superficie arborea, senza prima individuare le norme in base alle quali il diritto dei proprietari avrebbe dovuto subire delle limitazioni, e quali, eventualmente, queste fossero. La corte ha quindi fondato la propria decisione sulle conclusioni dei consulenti tecnici nominati al fine di stabilire se l'edificazione effettuata dai Liguori - Meo avesse prodotto conseguenze negative sulle piante di ulivo. condannando costoro al risarcimento del relativo danno.
Tale impostazione è tuttavia errata, poiché non può esservi un danno risarcibile se lo stesso non sia collegabile ad una violazione di legge. Le eventuali conseguenze negative di un comportamento altrui perfettamente legittimo, infatti, non possono dare luogo ad alcun risarcimento in quanto, in assenza di una violazione di legge, non vi è neppure lesione di diritti. Illuminante in proposito può essere il caso del proprietario di un fabbricato che gode di molta aria e luce poiché sul fondo del vicino non vi sono costruzioni. Il giorno in cui il proprietario del fondo contiguo decide di erigere a propria volta un fabbricato, tuttavia, egli subisce una diminuzione dell'aria e della luce di cui godeva in precedenza, e quindi oggettivamente un danno, del quale non potrà però chiedere il risarcimento se il vicino esegue la costruzione alla distanza legale e con le caratteristiche di volume ed altezza consentite dai regolamenti locali.
Nel caso di specie i Liguori erano tenuti. Nell'erigere il proprio fabbricato, unicamente al rispetto della distanza stabilita per gli alberi dal confine. Infatti, pur non potendo parlarsi nella specie di un vero e proprio confine, essendo il fondo unico, tuttavia il perimetro della nuova costruzione, per analogia, non avrebbe potuto essere collocato ad una distanza inferiore a quelle stabilite dai regolamenti o dagli usi locali oppure, in mancanza degli uni e degli altri, dall'art. 892 c.c.. Pur trattandosi di norme sostanzialmente finalizzate ad impedire l'occupazione del fondo altrui da parte delle radici degli alberi posti in prossimità del confine, è tuttavia evidente che il legislatore con la norma di cui trattasi ha implicitamente anche determinato lo spazio ragionevolmente occorrente a ciascun tipo di albero, in relazione all'altezza del fusto, per espandere liberamente le proprie radici e quindi per crescere ed eventualmente fruttificare in condizioni di normale rigoglio.
Pertanto, in una fattispecie singolare come quella in esame, in cui gli alberi sono preesistenti alla costruzione e non esiste un vero confine tra due fondi, ma solo una linea di demarcazione costituita dal muro perimetrale della nuova costruzione rispetto agli alberi, la norma in questione deve trovare ugualmente applicazione come parametro per determinare la distanza minima alla quale il nuovo fabbricato deve essere posto rispetto agli alberi.
Questa indagine è del tutto mancata nel giudizio di appello, che ha condannato i Liguori - Meo al risarcimento dei danni senza prima accertare se vi fosse stata da parte di costoro una violazione di legge, e quindi una lesione dei diritti della controparte, alla quale adeguare l'eventuale risarcimento. Essa dovrà essere effettuata dal giudice di rinvio, il quale condannerà i Liguori - Meo al risarcimento dei danni solo se gli stessi nell'eseguire la costruzione non abbiano rispettato le distanze di cui all'art. 892 (cioè quelle stabilite dai regolamenti o, in mancanza, dagli usi locali o, in assenza anche di questi, dallo stesso legislatore), ed in proporzione all'eventuale pregiudizio arrecato alle piante per il mancato rispetto di tali distanze.
Il secondo motivo del ricorso incidentale è invece infondato. La richiesta di risarcimento dei danni avanzata dai Liguori - Meo per A avere il Tarsia chiesto ed ottenuto, nelle precedenti fasi dei giudizi, la sospensione dei lavori di costruzione de loro fabbricato è stata infatti giustamente disattesa dalla corte di appello, la quale ha escluso che il Tarsia abbia agito senza la normale prudenza o addirittura con mala fede o colpa grave, essendo stato accertato che effettivamente vi era stata una diminuzione della produttività degli alberi di ulivo. Non ricorrevano quindi le condizioni per una condanna del Tarsia al risarcimento dei danni per responsabilità aggravataci sensi dell'art. 96 c.p.c..
Per effetto del parziale accoglimento del ricorso incidentale il ricorso, principale deve ritenersi assorbito.
In definitiva, quindi, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale (del quale il secondo motivo viene rigettato) la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, la quale deciderà la controversia applicando i principi sopra enunciati, e provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi; accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, del quale rigetta il secondo motivo, e dichiara assorbito il ricorso principale. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 marzo 2002. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2003

 

 
 
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