Art. 889 Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi
Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d`acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 13.10.1980 il sig. ______chiese al Pretore di _______la sospensione dei lavori di scavo di un pozzo intrapresi sul proprio fondo dalla sig.ra __________, a così breve distanza dal preesistente pozzo, sito sul fondo di esso ricorrente, tale da provocarne il depauperamento in conseguenza della messa in opera del nuovo manufatto. Dopo che l'adito giudice aveva emesso e poi confermato l'ordine di sospensione dei lavori, la causa venne rimessa al Tribunale, davanti al quale il ______________ riassunse il giudizio con atto notificato il 29.4.1982, chiedendo che venisse impedita la continuazione dello scavo, progettato a distanza tale da arrecare sicuro pregiudizio al pozzo sito nella sua proprietà. Costituitosi, la convenuta resistette alla domanda, eccependo di avere diritto a recare ed a estrarre l'acqua dal proprio fondo e che comunque l'opera non avrebbe arrecato danno al vicino, poiché l'acqua sarebbe stata attinta solo per usi domestici. Con sentenza 8.2.1985 l'adito giudice rigettò la domanda, ritenendo, da un lato, che il pozzo rispettava la distanza dal confine, prescritta dall'art. 889 C.C. e, dall'altro, che non era necessaria una maggiore distanza, ai sensi dell'art. 911 C.C., non avendo l'opera causato un pregiudizio al preesistente pozzo del Gangemi, come era stato accertato dalla consulenza tecnica. Proposta impugnazione, la Corte d'Appello con sentenza 13.2.1992 riformò parzialmente la sentenza di primo grado dichiarando che il _____ aveva diritto ad estrarre acqua dal pozzo in misura non eccedente i mille litri giornalieri. Osservò, da un lato, che, per la distanza dal confine, si applicava ai pozzi l'art. 889 C.C., e non, come pretendeva l'appellante, l'art. 891 C.C., riguardante i fossi e i canali, onde legittimamente l'escavazione era stata eseguita a metri tre dal contiguo fondo del Gangemi, e, dall'altro, che, dovendosi ritenere, anche alla stregua degli accertamenti contenuti nella C.T.U., che il pozzo della Fabris avrebbe utilizzato le acque della stessa falda da cui attingeva il pozzo del Gangemi, questo ne avrebbe risentito solo in caso di prelevamenti idrici superiori ai bisogni domestici, per cui alla prima andava riconosciuto il diritto di estrarre acqua in misura non superiore a tale quantità. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso il Gangemi con atto notificato il 24.7.1992, deducendo due motivi; resiste con controricorso l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con un primo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 889, 891, 911 C.C. -. Secondo il ricorrente, una volta che la Corte aveva ritenuto che la fattispecie era regolata dalla norma di cui all'art. 911 C.C., avrebbe dovuto applicare l'art. 891, C.C., in quanto richiamato da quella disposizione, essendo priva di giustificazione logica la destinazione, da essa operata, tra i pozzi e le altre opere indicate nell'art. 891 C.C., gli uni e le altre implicanti lavori di escavazione. Il motivo è infondato. Invero, come questa Corte ha costantemente ritenuto (v. Cass. 11.1.89 n. 78, 16.11.81 n. 6059), la prescrizione di cui all'art. 889 C.C. mira ad evitare il pericolo di infiltrazioni a danno del fondo del vicino, prevedendo una presunzione assoluta di danno nei confronti di tale fondo, allorché le opere in essa indicate (tra cui i pozzi) siano eseguite a distanza inferiore di due metri dal confine, mentre l'art. 891 C.C., nel prescrivere le distanze tra i canali e fossi ed il confine, è ispirato all'esigenza di scongiurare il pericolo di franamento che tali opere possono cagionare nei confronti del fondo del vicino). Ognuna di tali norme quindi si riferisce a fattispecie del tutto diverse, in considerazione della specificità sia della natura delle opere in esse rispettivamente previste, sia dalla "ratio" da cui ciascuna è informata. Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto che non fosse applicabile al pozzo in questione la distanza di cui all'art. 891 C.C., in quanto concernente i canali e i fossi, trattandosi di opere ben diverse dai pozzi e comportanti perciò un pericolo del tutto indifferente per il fondo vicino. Con un secondo mezzo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 911 C.C., nonché il difetto, dell'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione in ordine a punto decisivo della controversia. Posto che la C.T.U. aveva accertato l'interferenza tra i due pozzi perché attingenti alla stessa falda, avrebbe dovuto ritenere necessariamente che qualunque emungimento sarebbe stato dannoso per il Gangemi, trattandosi di falda acquifera di modesta portata. Pertanto, sarebbe in contraddizione con l'operato accertamento l'affermazione della non dannosità dell'estrazione di acqua entro i mille litri giornalieri, tanto più che, da un lato, tale quantitativo era certamente inferiore elle esigenze domestiche di qualsiasi famiglia, anche meno numerosa di quella dei Fabris, e che, dall'altro, sia per le dichiarazioni della convenuta, sia per l'ubicazione del pozzo, lontano dalla casa di abitazione della parta, il manufatto sarebbe servito anche per l'irrigazione dei campi, senza che esistesse la possibilità per il Gangemi di poter controllare lo sfruttamento della falda. Nè poi la Corte avrebbe considerato il già esistente emungimento da parte di altro pozzo ad opera di un vicino, ne' che il ricorso al giudice era stato motivato anche dalla finalità di evitare l'inquinamento delle prove che si sarebbe determinato in altra causa, nella quale non si sarebbe più potuto accertare la portata del pozzo Gangemi, ne' infine che lo scavo di altro pozzo avrebbe di per sè provocato un'area di deposito ed accumulo delle acque imbrifere di falda, con un risucchio delle stesse. Il motivo è fondato. Invero, chi esegua opere per estrarre acque dal sottosuolo, oltre a rispettare la distanza di cui all'art. 889 C.C. deve osservare il dettato della norma di cui all'art. 911 C.C., che è diretto a tutelare il proprietario del fondo che già usi delle acque (non pubbliche) di falda, accordando protezione all'utilizzazione cronologicamente prioritaria che ne abbia fatto, mediante il divieto, imposto al proprietario del fondo vicino, di eseguire opere che determinino l'emungimento o la recisione della vena acquifera oggetto dello sfruttamento già in atto. L'opera del vicino potrà pertanto essere consentita solo allorché, pur insistendo sulla stessa vena, non rechi nocumento al precedente utente, in quanto, per l'abbondanza dell'acqua di falda rispetto alla utilizzazione fattane dal medesimo, non arrechi pericolo di limitarla o di comprometterla. Pertanto, allorché l'escavazione del pozzo nel fondo del vicino sfrutti la medesima vena acquifera oggetto di un uso prioritario da parte di altro proprietario, cagionando l'emungimento o la recissione della vena stessa, il giudice di merito (salva l'applicabilità, ove ne sussistano i presupposti, del disposto di cui all'art. 912 C.C., peraltro non invocata nella specie) deve dichiarare l'illegittimità di tale opere e condannare l'esecutore alla sua eliminazione, salvo che l'abbondanza della vena sia tale che la quantità di acqua oggettivamente utilizzabile mediante l'opera posta in essere dal vicino non incida sui consumi del precedente utilizzatore. Nella specie, è stato accertato dalla sentenza impugnata che il pozzo scavato dai Fabris emungeva la vena acquifera prioritariamente utilizzata dal pozzo del Gangemi, tanto che la Corte ha ordinato loro la limitazione dell'estrazione di un quantitativo di acqua di mc. 10 giornaliere, pari alle necessità domestiche della famiglia. Tale statuizione peraltro appare censurabile sotto un duplice aspetto: da un lato, sotto il profilo che comunque l'estrazione di tale quantitativo avrebbe potuto essere consentito solo se si fosse accertato che esso non incideva in alcun modo sul prioritario uso della vena da parte del Gangemi; e, dall'altro, anche se tale accertamento avesse dato esito negativo, sotto il profilo che la legittimità del pozzo sarebbe stata comunque condizionata all'ulteriore accertamento che la sopra indicata limitazione quantitativa risultasse dalla oggettiva conformazione dell'opera e non dal volontario rispetto di un limite ordinato dal giudice. Solo nel primo caso infatti sarebbe oggettivamente venuto meno il nocumento per l'utilizzazione prioritaria del Gangemi. In accoglimento del motivo, la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Catania, la quale dovrà, uniformandosi al sopra enunciato principio di diritto, accertare la legittimità del pozzo Fabris alla stregua della sua oggettiva incidenza sull'uso prioritario della vena da parte del Gangemi. P.Q.M. rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo; cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Catania. Così deciso il 22 febbraio 1995. |